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COV: semplificazioni per i commercianti e proroga per extraUE
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L'articolo 40 del DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (G.U. n. 284 del 6/12/2011 - Suppl. Ordinario n.251) ha introdotto delle riduzioni degli adempimenti amministrativi per le imprese. In particolare si segnala che, con il comma 7, viene prevista la seguente modifica al D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161: "Art. 40 (7) Ovvero viene modificata la definizione di "immissione sul mercato" andando a escludere la vendita agli utenti finali: i commercianti che vendono solo agli utilizzatori sono quindi sollevati dall'obbligo di raccolta e trasmissione dei dati sui COV riferiti all'anno precedente (art. 5 (1) del 161/2006). L'obbligo di comunicazione entro il 1 marzo di ogni anno resta per produttori, importatori e commercianti non al dettaglio. Si segnala , inoltre, che con l'articolo 13 del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216 ( G.U. n.302 del 29/12/2011) è stato prorogato al 31/12/2012 il termine previsto dall'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 161/2006 e successive modificazioni. Quindi il divieto di vendere ai Paesi extra UE prodotti per carrozzeria e per l'edilizia con limiti di COV superiori a quelli previsti nell'allegato II del decreto legislativo stesso è posticipato al 1° gennaio 2013. |


