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CLP

Regolamento europeo che definisce i criteri per la classificazione, etichettatura e imballaggio

Il Regolamento UE n. 1272/2008, detto anche, regolamento CLP, acronimo di Classification, Labelling and Packaging, ha introdotto il sistema di classificazione armonizzato GHS delle sostanze e delle miscele pericolose a livello comunitario. Tale regolamento impone ai fabbricanti, agli importatori o agli utilizzatori a valle di classificare, etichettare e imballare in modo idoneo le sostanze e le miscele che immettono sul mercato.

Il regolamento è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 con particolari modalità transitorie che riguardavano la classificazione, la comunicazione del pericolo e l’imballaggio di sostanze e miscele pericolose prevedendo l’abrogazione graduale delle direttive 67/548/CEE (relativa alle sostanze pericolose, DSD) e 1999/45/CE (relativa ai preparati pericolosi, DPD).

Nel 2017 è stato introdotto nel regolamento CLP l’allegato VIII, che definisce e armonizza le informazioni da trasmettere agli organismi designati ai sensi dall’articolo 45, per gestire le risposte di emergenza sanitaria. L’allegato VIII introduce anche l’identificatore unico di formula (UFI), un codice identificativo da apporre sull’etichetta della miscela per creare un legame inequivocabile tra la miscela immessa sul mercato e le informazioni, ad essa correlate, messe a disposizione per la risposta di emergenza sanitaria.
L’allegato VII è stato successivamente modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2020/11: tra le modifiche più rilevanti vi è quella riguardante la scadenza prevista per la notifica delle miscele destinate agli utilizzatori finali, che è stata posticipata di un anno. Le scadenze previste sono le seguenti:

  • Uso da parte dei consumatori 1° Gennaio 2021
  • Uso professionale 1° Gennaio 2021
  • Uso industriale 1° Gennaio 2024

Per le miscele già notificate a livello nazionale l’obbligo di notifica si ha al 1° Gennaio 2025, a condizione che prima di tale data non sia apportata nessuna delle modifiche descritte nell’Allegato VIII.

Considerato che le nuove prescrizioni (informazioni da notificare sulle miscele, generazione dell’UFI, ecc) possono comportare un cambiamento nella gestione aziendale dei prodotti e considerato che per la notifica di una miscela non sono più previsti i 30 giorni di tempo dalla data della sua prima immissione sul mercato (e quindi una miscela non potrà più essere immessa sul mercato se non è stata notificata), è consigliabile che le Aziende coinvolte si organizzino per tempo pianificando tutte le attività necessarie per ottemperare ai nuovi obblighi nelle scadenze previste, al fine di poter mantenere i propri prodotti sul mercato.

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