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Gennaio 2006 |
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N.B.: I testi presentati non hanno carattere ufficiale e non sostituiscono in alcun modo la pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
I testi delle leggi, decreti e circolari qui pubblicate non sono coperti dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633. Il copyright si riferisce alla elaborazione ed alla forma di presentazione dei testi stessi.
Si osservi che:
- la legislazione comunitaria pubblicata nell'edizione su carta della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è l'unica facente fede; i documenti relativi alla legislazione comunitaria sono tratti dal sito: http://europa.eu
- la legislazione nazionale pubblicata nell'edizione su carta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è l'unica facente fede; i documenti relativi alla legislazione nazionale sono tratti dal sito: http://www.gazzettaufficiale.it |
| DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 18 OTTOBRE 2005: RESTRIZIONI COMMERCIO E USO – NICKEL |
E’ stato pubblicato il Decreto Ministero della Salute del 18 ottobre 2005 (GU n. 298 del 23/12/2005) che recepisce la direttiva 2004/96/CE, recante modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nickel). In particolare sono previste restrizioni all’uso del Nickel in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione del nickel di tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 \microgrammo/cm2 per settimana (limite di migrazione). Il decreto è in vigore dal 23/12/2005, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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DM_Salute_18_10_05.pdf |
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| DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 12 OTTOBRE 2005: SEMPLIFICAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO CFP |
E’ stato pubblicato il Decreto Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti 12 ottobre 2005 (G.U. n. 295 del 20/12/2005) che modifica il decreto 10 giugno 2004, recante l’attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE in materia di trasporto di merci pericolose. Il decreto in oggetto elimina i limiti alla validità dei Certificati di formazione professionale ADR conseguiti in Stati extracomunitari, vengono infatti ad essere abrogati i punti 5-quinquies e 5-sexies introdotti con il decreto 10 giugno 2004. Il testo integrale dei punti abrogati è di seguito riportato:
5-quinquies. I cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana debbono, in ogni caso, conseguire il certificato di formazione professionale in Italia od in alternativa presso uno Stato appartenente all'Unione europea. 5-sexies. I cittadini italiani titolari di certificato di formazione professionale, conseguito presso uno Stato non appartenente alla Unione europea, devono, entro un anno, convertirlo presso un ufficio periferico della direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.
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DM_I&T_12_10_05.pdf |
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| TACHIGRAFO DIGITALE: PROBLEMI IN CASO DI TRASPORTI INTERNAZIONALI |
Come detto in precedenza il 6 dicembre scorso si è conclusa la procedura di conciliazione tra Consiglio e Parlamento Europeo sul termine legale dell’obbligo di installazione del tachigrafo digitale; con buona probabilità il tachigrafo digitale diverrà obbligatorio per i nuovi veicoli da maggio 2006 Si evidenzia che il regime transitorio per l’immatricolazione di veicoli nuovi non dotati di tachigrafo digitale è valido per i trasporti effettuati in ambito nazionale ma ci sono state segnalazioni di problemi in caso di trasporto internazionale. In particolare in Spagna è obbligatoria l’installazione del tachigrafo digitale su tutti i veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2006.
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| DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.273: “DECRETO MILLEPROROGHE” |
E’ stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273 (G.U. n. 303 del 30/12/2005) che definisce e proroga molteplici scadenze. Tra queste segnaliamo quelle di interesse per il mondo del trasporto: - proroga al 30 giugno 2006 dell’obbligo di installare gli evidenziatori retroriflettenti sui veicoli pesanti immatricolati in Italia e circolanti alla data del 31 marzo 2005. - proroga al 1° gennaio 2007 dell’obbligo di equipaggiare i nuovi autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva superiore a 7,5 t con dispositivi omologati (in gergo paraspruzzi) atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.
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Decreto_Legge_273_del 30_12_05.pdf |
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| DIRETTIVA 2005/84/CE: RESTRIZIONI AL COMMERCIO E UTILIZZO DI FTALATI IN GIOCATTOLI E ARTICOLI DI PUERICULTURA |
E’ stata pubblicata la Direttiva 2005/84/CE (G.U. dell’Unione Europea L344 del 27/12/2005) che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. La direttiva in oggetto limita l’impiego di alcuni ftalati nei materiali plastificati dei giocattoli e degli articoli di puericultura. I giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore ai limiti specificati nella direttiva non possono essere immessi sul mercato. Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 16 gennaio 2007.
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Direttiva_2005_84_CE.pdf |
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| CIRCOLARE 4553-MOT2/E: APPLICAZIONE CAPITOLI 6.8 E 6.10 ADR 2005 |
| La circolare 4553-MOT2/E della Direzione Generale per la Motorizzazione Dipartimento per i Trasporti Terrestri del 22 dicembre 2005 prevede alcune deroghe nell’applicazione dei capitoli 6.8 e 6.10 dell’Accordo ADR edizione 2005, relativi alle prescrizioni per la costruzione e l’approvazione delle cisterne. Tali proroghe sono state previste in considerazione dei tempi tecnici necessari per adeguare, in modo uniforme, le procedure di progettazione e di costruzione delle cisterne. |
circ_22_12_05_mot2_4553.pdf |
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| DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2005, N. 286: RIASSETTO NORMATIVO SETTORE AUTOTRASPORTO |
E’ stato pubblicato il Decreto Legislativo N. 286 del 21 Novembre 2005 (G.U. n. 6 del 9/1/2006) che detta le disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. Per garantire un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività, viene, tra l’altro, ad essere promossa l’adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, come le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici. L’avvalersi di un vettore in possesso di specifica certificazione di qualità consente al committente di liberarsi dagli obblighi che derivano dall’osservanza delle disposizioni riportate ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 (Responsabilita' del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce). Le modalità e i tempi per l'adozione di sistemi di certificazione saranno definiti a breve con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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D.LGS. 21_11_05 n286.pdf |
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| OBIETTIVO REACH: CONVEGNO NAZIONALE |
Apimilano, in collaborazione con Unionchimica, Confai e Camera di Commercio di Milano, ha organizzato un convegno nazionale sul nuovo regolamento europeo per le sostanze chimiche, dal titolo “OBIETTIVO REACH – Le pmi tra ambiente, salute e competitività”. Il convegno si terrà venerdì 3 febbraio 2006 presso la Camera di Commercio di Milano. La partecipazione è gratuita.
Per informazioni: Apimilano, Servizio Ambiente Sicurezza Qualità; tel. 02/67140301 - fax. 02/70057993 - e-mail asq@apimilano.it |
Invito REACH.pdf |
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| DIRETTIVA 2006/8/CE: MODIFICHE ALLA 1999/45/CE |
E’ stata pubblicata la Direttiva 2006/8/CE (G.U. dell’Unione Europea L19 del 24/1/2006) che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi. Le modifiche principali apportate alla direttiva 1999/45/CE riguardano: - le tabelle VI e VI A dell’allegato II: i preparati composti da più di una sostanza classificata come cancerogena, mutagena e/o tossica per la riproduzione all’allegato I della direttiva 67/548/CEE devono attualmente essere contrassegnati da frasi di rischio (frasi R) per indicarne la classificazione sia nella categoria 1 o 2 che nella categoria 3. La nuova direttiva prevede che i preparati siano classificati ed etichettati soltanto in base alla categoria più elevata.
- le tabelle 1 e 2, parte B dell’allegato III: in caso di preparati contenenti sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico (N, R50 o R50/53) per la valutazione del pericolo sono introdotti limiti specifici di concentrazione al variare del valore di LC50 o EC50 della sostanza.
- la tabella 5, parte B punto II dell’allegato III: viene prescritto di aggiungere il simbolo N alla frase R59 (Pericoloso per lo strato di ozono).
- l’allegato V: è stata resa più accurata la terminologia utilizzata per descrivere i requisiti relativi all’imballaggio e all’etichettatura per garantire maggiore coerenza.
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 1° marzo 2007.
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Direttiva_2006_8_ce.pdf |
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| CIRCOLARE N. 1110 / MOT1: TACHIGRAFO DIGITALE |
La circolare prot. 1110-MOT1 della Direzione Generale per la Motorizzazione Dipartimento per i Trasporti Terrestri del 22 dicembre 2005, facendo seguito alla circolare prot.664/MOT1 del 26 luglio 2005, fornisce ulteriori indicazioni sul regime transitorio applicabile in Italia per l’immatricolazione di veicoli nuovi non dotati di tachigrafo digitale. In particolare, considerati gli sviluppi in sede comunitaria e le problematiche amministrative presenti a livello nazionale, è specificato che si ritiene ancora possibile l’immissione in circolazione di veicoli nuovi, muniti di tachigrafo analogico, sino alla data di obbligo di installazione del tachigrafo digitale che decorrerà venti giorni dopo la pubblicazione del regolamento comunitario sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Nonostante non sia ancora possibile avviare completamente il sistema di autorizzazione dei centri tecnici, dovrà comunque essere consentita l’immatricolazione e la circolazione nel nostro Paese di veicoli dotati di tachigrafo digitale.
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circ_22_12_05_mot1_1110.pdf |
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