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Ottobre 2009 |
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N.B.: I testi presentati non hanno carattere ufficiale e non sostituiscono in alcun modo la pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
I testi delle leggi, decreti e circolari qui pubblicate non sono coperti dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633. Il copyright si riferisce alla elaborazione ed alla forma di presentazione dei testi stessi.
Si osservi che:
- la legislazione comunitaria pubblicata nell'edizione su carta della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è l'unica facente fede; i documenti relativi alla legislazione comunitaria sono tratti dal sito: http://europa.eu
- la legislazione nazionale pubblicata nell'edizione su carta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è l'unica facente fede; i documenti relativi alla legislazione nazionale sono tratti dal sito: http://www.gazzettaufficiale.it |
| ADR 2009: recepita la direttiva 2008/68/CE |
| Nella seduta del 15 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose. Restiamo in attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e soprattutto della pubblicazione del testo “ufficiale” degli allegati A e B in italiano. |
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| Detergenti: il 4 ottobre è scaduto il termine per la nuova notifica all’ISS |
| In applicazione del Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti, contenuto nel Decreto Legislativo n. 21 del 06/02/2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2009, i fabbricanti, gli importatori o i distributori di preparati detergenti dovevano reiterare entro il 4 ottobre 2009 la notifica all'Istituto Superiore di Sanità, già effettuata ai sensi del D.M. 19 aprile 2000 (Creazione di una banca dati sui preparati pericolosi) in attuazione del Decreto Legislativo n. 285/1998 ovvero ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003. |
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| Direttiva biocidi: esteso il periodo transitorio fino al 14/05/2014 |
Sulla G.U.U.E. serie L 262 del 6 ottobre 2009 è stata pubblicata la direttiva 2009/107/CE che proroga le scadenze previste dalla direttiva 98/8/CE estendendo il periodo transitorio fino al 14 maggio 2014 rispetto alla precedente scadenza al 14 maggio 2010. Nei quattro anni gli Stati membri potranno ancora applicare la propria legislazione nazionale (es. normativa nazionale sui presidi medico chirurgici) e completare il riesame di tutti i principi attivi che sono stati notificati per il riesame. Si è concluso infatti che il riesame di un numero significativo di principi attivi non sarebbe stato completato entro il 14 maggio 2010 e che Stati membri non avrebbero avuto un periodo di tempo sufficiente a recepire gli atti pertinenti e a concedere, annullare o modificare le pertinenti autorizzazioni dei prodotti al fine di conformarsi alle disposizioni armonizzate della direttiva 98/8/CE. |
2009_107_CE.pdf |
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| Scheda di trasporto: obbligo anche per il trasporto dei rifiuti |
Con la nota del 24 settembre 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha esplicitato che il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) può essere considerato come "documentazione equipollente" alla scheda di trasporto di cui al D.M. n. 554/2009. Ai fini dell'accertamento delle responsabilità concorrenti dei soggetti della filiera del trasporto di cui al D.Lgs. n. 286/2005, qualora non altrimenti indicato con apposita dichiarazione sottoscritta dal produttore/detentore, e nel caso in cui non venga redatta apposita scheda di trasporto, la figura del produttore/detentore coincide con le figure del committente, del caricatore e del proprietario della merce. |
Nota_MdT_24_09_09.pdf |
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| ADR: l’Italia firma gli accordi multilaterali M203, M206 e M208 |
Con la circolare del 28 settembre della Direzione Generale per la motorizzazione – Divisione 1 si rende noto che l’Italia ha sottoscritto gli Accordi multilaterali M203, M206 e M208.
Accordo M203: Trasporto di clorosilani in recipienti a pressione assegnati all’istruzione di imballaggio P010 In deroga a quando riportato in 4.1.3.7 ADR, i clorosilani possono essere trasportati in recipienti a pressione, secondo l’istruzione di imballaggio P010, che rispettino le disposizioni riportate al 4.1.3.6. Lo speditore dovrà riportare sul documento di trasporto la dicitura “Trasporto concordato nei termini di quanto riportato in 1.5.1 ADR (M203)” Accordo M206: Disposizioni speciali di marcatura per le materie pericolose per l’ambiente In deroga alle disposizioni del 5.2.1.8 ADR, le materie assegnate ai numeri ONU 3077 e 3082, possono essere trasportate senza che venga applicato il marchio di materia pericolosa per l’ambiente riportato in 5.2.1.8.3 ADR. Tutte le altre disposizioni relative ai numeri ONU in questione restano valide. Accordo M208: Dispositivi addizionali per fronteggiare situazioni di emergenza nel trasporto dei gas In deroga a quanto richiesto in 5.4.3.4 ADR e 8.1.5.3 ADR per quanto concerne gli equipaggiamenti, per il trasporto di gas non sono richiesti: un badile, un copri tombino, un contenitore di plastica per la raccolta. Le altre disposizioni relative al trasporto dei gas restano valide.
E’ opportuno segnalare che i trasporti che verranno effettuati in applicazione degli Accordi Multilaterali suddetti dovranno essere corredati del documento di trasporto contenente la specifica dizione sotto indicata, nella quale XXX corrisponde rispettivamente a M203 oppure M206 oppure M208: “Carriage agreed under the terms of multilateral agreement M XXX”. |
Circ_mot1_28_09_09.pdf |
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| L’ECHA pubblica le date dei webinars dedicati ai “Lead Registrants” |
L’Agenzia di Helsinki ha programmato una serie di eventi multimediali per fornire ai Dichiaranti capofila (c.d. Lead Registrants) le informazioni “chiave” riguardanti la registrazione delle sostanze. Ogni webinar avrà una durata di due ore e sarà disponibile fino ad un Massimo di 1.000 partecipanti. Sono previsti tre webinars nel periodo novembre-dicembre 2009: • Webinar 1 – “General principles of dossier preparation and submission” 4 November 15:00 - 17:00 Eastern European Time (GMT +2) • Webinar 2 – “Information requirements I” 30 November 15:00 - 17:00 Eastern European Time (GMT +2) • Webinar 3 – “Information requirements II” 10 December 15:00 - 17:00 Eastern European Time (GMT +2)
Ai webinars possono partecipare soltanto i Lead Registrants che hanno notificato il proprio ruolo all’ECHA a mezzo della compilazione della “Lead Registrant Nomination” al seguente indirizzo: https://comments.echa.europa.eu/Comments/LeadRegistrantNomination.aspx
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| REACH: linee guida tecniche per l’industria disponibili in 22 lingue |
In data 24/09/2009 l’ECHA ha pubblicato le linee guida concernenti la registrazione, gli articoli, gli utilizzatori a valle, gli obblighi di informazione e la valutazione della sicurezza chimica in altre 21 lingue comunitarie oltre all’inglese già disponibile. Le linee guida sono adesso disponibili in bulgaro, ceco, danese, olandese, ungherese, inglese, estone, finnico, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, spagnolo e svedese. |
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| Pre-registrazione tardiva delle sostanze: prima scadenza al 30/11/2009 |
La data ultima per la pre-registrazione tardiva (c.d. “Late pre-registration”) delle sostanze phase-in fabbricate o importate è fissata nel 30 novembre 2009 per le sostanze con scadenza di registrazione al 30 novembre 2010. Le sostanze che rientrano nella “Late pre-registration” di cui all’art.28 par.6 di REACH sono quelle fabbricate o importate per la prima volta in quantità pari o superiore a 1 tonnellata nel corso del 2009 ed in particolare le sostanze: • fabbricate o importate nell’UE in quantità pari o superiori a 1.000 tonnellate all’anno; • classificate come CMR (cancerogene, mutagene o teratogene di cat. 1 e 2) e fabbricate o importate in quantità pari o superiori a 1 tonnellata all’anno; • classificate come altamente tossiche per gli organismi acquatici e che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, e fabbricate o importate in quantità pari o superiori a 100 tonnellate all’anno. |
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| L’ECHA pubblica la lista delle sostanze registrate |
| L’ECHA ha pubblicato la lista delle 156 sostanze che sono state registrate ai sensi del Regolamento REACH fino al 24 settembre 2009. L’Agenzia definisce la lista come una “soluzione temporanea” fino al momento in cui IUCLID 5 e REACH-IT non permetteranno la pubblicazione di un maggior numero di dati relativi alle registrazioni delle sostanze, così come prescritto agli artt. 77, 118 e 119 di REACH, senza tuttavia divulgare le informazioni riservate. |
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| Sanzioni REACH in Italia: decreto entrato in vigore il 10 ottobre 2009 |
Sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 24 settembre 2009 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n.133 concernente la disciplina sanzionatoria nazionale per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Il decreto è entrato in vigore il 10 ottobre 2009 dopo i consueti 15 giorni di “vacatio legis” e non prevede una riduzione delle sanzioni ai soggetti che violeranno le disposizioni di REACH. In particolare segnaliamo che l'immissione sul mercato o l'utilizzo di sostanze senza la necessaria autorizzazione oppure la violazione delle disposizioni concernenti le restrizioni viene punita severamente con l’ arresto fino a tre mesi e l'ammenda da 40mila a 150mila euro. Per tutte le altre violazioni si applicano sanzioni amministrative che variano da un minimo di 3.000 ad un massimo di 90.000 euro.
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DLGS_133_ 14_09_09.pdf |
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| Utilizzatori a valle di sostanze in registrazione al 2010: comunicazione degli usi entro il 30/11/2009 |
L’ECHA ha allertato tutti gli utilizzatori a valle in merito alla scadenza fissata nel 30/11/2009 per la comunicazione degli usi ai fornitori di sostanze che dovranno essere registrate entro il 30/11/2010. La comunicazione degli usi permette infatti al fornitore della sostanza di considerare tali usi nella sua registrazione. A livello preliminare gli utilizzatori a valle dovrebbero consultare la mappatura degli usi preparata dalla propria Associazione di categoria e quindi accertarsi della copertura di tali usi da parte del fornitore. Se gli usi della sostanza non sono coperti dallo Scenario Espositivo del fornitore, un utilizzatore a valle dovrà preparare una sua valutazione della sicurezza chimica dopo che la sostanza è stata registrata. L’Agenzia ha pubblicato un prospetto sintetico sull’argomento disponibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/doc/reach/reach_factsheet_du_en.pdf |
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