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Febbraio 2004 |
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N.B.: I testi presentati non hanno carattere ufficiale e non sostituiscono in alcun modo la pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
I testi delle leggi, decreti e circolari qui pubblicate non sono coperti dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633. Il copyright si riferisce alla elaborazione ed alla forma di presentazione dei testi stessi.
Si osservi che:
- la legislazione comunitaria pubblicata nell'edizione su carta della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è l'unica facente fede; i documenti relativi alla legislazione comunitaria sono tratti dal sito: http://europa.eu
- la legislazione nazionale pubblicata nell'edizione su carta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è l'unica facente fede; i documenti relativi alla legislazione nazionale sono tratti dal sito: http://www.gazzettaufficiale.it |
| CORSI PER L'ESAME DI CONSULENTE Formula Full Immersion |
AES in collaborazione con FLASHPOINT , ITER ed il Comitato Tecnico Scientifico di “ORANGE PROJECT” (Trasporto e Gestione Merci Pericolose”) ha sviluppato il Corso formula full immersion per l'esame di Consulente già sperimentato con successo nell’anno 2003. Il Corso “DGSA-ffi” presenta proposte innovative che valorizzano l’esperienza specifica maturata in campo nazionale, da progettisti e docenti, a partire dal Novembre 2000. Nel 1° semestre 2004 sono stati programmati Corsi “DGSA-ffi” a MILANO - PISA - TERNI, come meglio precisato nel “Calendario e Programma dei Corsi DGSA-ffi 2004”. Compatibilmente agli impegni dei docenti, è possibile programmare altre sedi e date di svolgimento. In ogni caso, per il 2° semestre 2004, è prevista la replica dei Corsi “DGSA-ffi”, in altre date e sedi, per l’obiettivo della sessione d’Esame di Novembre 2004.
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Calendario e programma DGSA-ffi 2004.pdf | Presentazione Corsi DGSA-ffi 2004.pdf |
| Il Documento è tratto dal sito: www.orangeproject.it/documenti/dgsaffiscr.ppt |
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| TRASPORTO ADR - ACCORDI MULTILATERALI M148 E M150 materie pericolose per l'ambiente |
Segnaliamo i seguenti Accordi Multilaterali relativi alla classificazione di sostanze e soluzioni / miscele come materie pericolose per l'ambiente (UN 3082 o UN 3077) appartenenti alla classe 9. Accordo Multilaterale M148 Data di validità: fino al 31/12/2004 Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo: Germania e Norvegia Oggetto: classificazione di pericolosità per il trasporto su strada di: - sostanze caratterizzate da un'etichetta CE contenente il simbolo "N" e le frasi di rischio R50, R50/53 e R51/53 (vedi direttiva 67/548/CEE e successive modifiche), e di - soluzioni e miscele che contengono tali sostanze. Accordo Multilaterale M150 Data di validità: fino al 31/12/2004 Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo: Francia, Svezia, Norvegia, Regno Unito ed Austria. Oggetto: le sostanze caratterizzate da un'etichetta CE non contenente il simbolo "N" e le frasi di rischio R50, R50/53 e R51/53 non sono soggette all'ADR a patto che ovviamente non presentino rischi propri delle classi dalla 1 alla 8 , e di - soluzioni e miscele, contenenti fino al 25% in massa di sostanze classificate con UN 3082 o UN 3077, non sono soggette all'ADR. L'Accordo Multilaterale M150 non è altro che la reiterazione del famoso Accordo M80 scaduto il 31/12/2003.
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Multilateral Agreement M148.pdf | Multilateral Agreement M150.pdf |
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| D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 13 GENNAIO 2004 trasporto marittimo di merci pericolose |
Nella Gazzetta Uffciale del 30 gennaio 2004 n.24 è stato pubblicato il D.M. 13 gennaio 2004 relativo alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose. Il suddetto decreto abroga il D.M. 4 maggio 1995 ed il D.M. 14 agosto 1997. Segnaliamo il par. 5.4.1 relativo alla documentazione per il trasporto di merci pericolose (comprese le modalità di compilazione della Multimodal Dangerous Goods Form). Ci auguriamo che "tutti" gli operatori del settore osservino le disposizioni del decreto per evitare inutili ritardi nelle spedizioni marittime di merci pericolose spesso dovute a stravaganti interpretazioni di normative obsolete od inesistenti.
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DM_I&T_13_01_04.pdf | Multimodal DGF.pdf |
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| ACCORDO MULTILATERALE M150 SOTTOSCRITTO ANCHE DALL'ITALIA reiterato in pratica l'accordo M80 |
In data 12/01/2004 l'Italia ha sottoscritto l'Accordo Multilaterale M150 che in pratica non è altro che la reiterazione dell'Accordo M80 scaduto il 31/12/2003. Oltre all'Italia hanno sottoscritto l'Accordo nel mese di gennaio anche il Belgio, l'Austria e la Finlandia. Riportiamo qui di seguito le caratteristiche dell'Accordo unitamente all'aggiornamento dei Paesi sottoscrittori.
Accordo Multilaterale M150 Data di validità: fino al 31/12/2004 Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo: Francia, Svezia, Norvegia, Regno Unito, Austria, Belgio, Italia e Finlandia. Oggetto: le sostanze caratterizzate da un'etichetta CE non contenente il simbolo "N" e le frasi di rischio R50, R50/53 e R51/53 non sono soggette all'ADR a patto che ovviamente non presentino rischi propri delle classi dalla 1 alla 8 , e di - soluzioni e miscele, contenenti fino al 25% in massa di sostanze classificate con UN 3082 o UN 3077, non sono soggette all'ADR. |
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