Flashpoint consulenza merci pericolose (ADR, IMDG, IATA, REACH, GHS)


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N.B.: I testi presentati non hanno carattere ufficiale e non sostituiscono in alcun modo la pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
I testi delle leggi, decreti e circolari qui pubblicate non sono coperti dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633. Il copyright si riferisce alla elaborazione ed alla forma di presentazione dei testi stessi.

Si osservi che:

- la legislazione comunitaria pubblicata nell'edizione su carta della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è l'unica facente fede; i documenti relativi alla legislazione comunitaria sono tratti dal sito: http://europa.eu

- la legislazione nazionale pubblicata nell'edizione su carta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è l'unica facente fede; i documenti relativi alla legislazione nazionale sono tratti dal sito: http://www.gazzettaufficiale.it

REGOLAMENTO (CE) N. 642/2005: SOSTANZE PERICOLOSE 
E’ stato pubblicato il Regolamento (CE) N. 642/2005 (G.U. dell’Unione Europea L107 del 28/04/2005) che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti.
 Regolamento CE 642-2005.pdf

DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 17 FEBBRAIO 2005 
E’ stato pubblicato il Decreto Ministero della Salute del 17 febbraio 2005 (GU n. 95 del 26/04/2005) che adotta un metodo di prova relativo ai cementi in riferimento al decreto 10 maggio 2004 che ha recepito la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE.
Nell'Allegato 1 al decreto e' descritto il metodo di prova per la determinazione del contenuto di cromo VI idrosolubile nei cementi e nei preparati contenenti cemento. Il metodo descritto può essere utilizzato sino all'approvazione da parte del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) di una specifica norma tecnica armonizzata sulla materia.
Nell’APPENDICE A (Normativa) è riportata la valutazione della rispondenza del cemento ai requisiti del Decreto Ministeriale 10 maggio 2004, sul contenuto di cromo idrosolubile esavalente.
Nell’APPENDICE B (Informativa) è analizzata l’applicazione della presente norma per la determinazione del contenuto di cromo idrosolubile (VI) nei preparati contenenti cemento.
 DM Salute 17 02 05.pdf

SENTENZA PENALE AL DATORE DI LAVORO E AL RSPP PER MANCATA FORMAZIONE 
Per la prima volta in Italia, il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 14/10/2004, ha condannato penalmente lo speditore / caricatore per lesioni aggravate colpose in danno di un addetto che non aveva ricevuto la formazione di cui al capitolo 1.3 dell’ADR infortunandosi gravemente durante la fase di carico.
La sanzione penale è stata applicata al datore di lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’azienda in cui è avvenuto l’infortunio nonché al datore di lavoro dell’azienda esterna a cui erano state subappaltate le operazioni di carico e trasporto.
Pertanto Vi consigliamo di tenere “sotto controllo” la formazione di tutto il personale aziendale coinvolto nella gestione del trasporto delle merci pericolose ed in particolar modo quella che si riferisce ai nuovi assunti...

NUOVI ACCORDI MULTILATERALI FIRMATI DALL’ITALIA 
L’Italia ha firmato gli Accordi Multilaterali M163 e M165 relativi ad alcune deroghe per il trasporto di merci pericolose su strada.
In particolare l’Accordo M163 prevede una deroga relativamente all’indicazione da riportare nel documento di trasporto nel caso di spedizioni di contenitori vuoti non bonificati che hanno contenuto una materia di classe 2.
Secondo le disposizioni dell’Accordo ADR 2005, nel documento di trasporto è necessario riportare l’indicazione della/e etichetta/e di pericolo pertinenti. Con la sottoscrizione dell’Accordo M163 sarà, invece, necessario riportare nel documento di trasporto solo l’indicazione “Classe 2”.
L’Accordo M165 è relativo, invece, ai limiti quantitativi previsti per gli imballaggi interni degli imballaggi combinati in quantità limitata delle soluzioni di ipoclorito con gruppo di imballaggio III. Tali limiti sono stati aumentati da 3 a 5 litri uniformando così le disposizioni previste dai regolamenti sul trasporto stradale e via mare.
Riteniamo opportuno sottolineare che qualora si voglia effettuare una spedizione in applicazione di uno dei suddetti accordi, nel documento di trasporto dovrà essere riportata l’indicazione pertinente:
”Carriage agreed under terms of the ADR paragraph 1.5.1 M163”
oppure
”Carriage agreed under terms of the ADR paragraph 1.5.1 M165”
inoltre una copia del corrispondente accordo dovrà essere disponibile a bordo del veicolo.
La scadenza dell’Accordo Multilaterale M163 è prevista per il 01/07/2007 mentre la scadenza per l’M165 è prevista per il 12/11/2009.
 Multilateral_agreement_M163 e M165.pdf

PARERE COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 2005/C 120/07 
Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato un parere favorevole alla possibilità di inserire una serie di IPA (idrocarburi policiclici aromatici) nell’Allegato 1 della Direttiva 76/769/CE relativa alle restrizioni all’uso e all’immissione sul mercato di talune sostanze pericolose.
L’obiettivo di questa proposta è una maggiore protezione della salute e dell’ambiente contro gli effetti negativi causati dagli IPA presenti negli oli diluenti e negli pneumatici.
A tale scopo è stato individuato un IPA specifico come indicatore qualitativo e quantitativo per la presenza di altri IPA; la sostanza scelta è il benzo(a)pirene (CAS 50-32-8) che nella direttiva 67/54/CEE è stato classificato nella Categoria 2 come concerogeno, mutageno e tossico per la riproduzione.
In base al parere proposto gli oli diluenti aventi un contenuto di benzo(a)pirene superiore a 1 mg/kg o un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati pari a oltre 10 mg/kg non possono essere immessi sul mercato né utilizzati per la produzione di pneumatici.
Per permettere la risoluzione di eventuali problemi tecnici, la direttiva prevederà il 10 gennaio 2009 come data di l’entrata in vigore. Per gli pneumatici da corsa tale data sarà prorogata al 10 gennaio 2012, mentre la data di applicazione relativa agli pneumatici per aeromobili è ancora da stabilire.
 Parere_2005_C_120_07.pdf
Il Documento è tratto dal sito: europa.eu.int/

DECRETO MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 31 MARZO 2005 
Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale del 31 marzo 2005 (GU n. 110 del 13/05/2005) è stato modificato l’Allegato IV del Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione da adottare per evitare l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Riportiamo di seguito le modifiche apportate:
- Allegato IV, parte A, sezione I, punto 2 è stato aggiunto il seguente paragrafo:
Il primo trattino, in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1° marzo 2006.
- Allegato IV, parte A, sezione I, punto 8 è stato aggiunto il seguente paragrafo:
La prima riga della lettera a), in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1° marzo 2006.
 DM_31_03_05.pdf

DECISIONE 2005/360/CE: MARCHIO ECOLABEL PER I LUBRIFICANTI 
E’ stata pubblicata la Decisione 2005/360/CE del 26 aprile 2005 (G.U. dell’Unione Europea L118 del 5/05/2005) che stabilisce i criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti.
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti lubrificanti, così come i connessi requisiti di valutazione e di verifica, rimangono validi fino al 31 maggio 2009.
 Decisione 2005_360_CE.pdf
Il Documento è tratto dal sito: europa.eu.int/

CIRCOLARE MERCI PERICOLOSE N.15/2005: SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE  
La circolare MERCI PERICOLOSE N.15/2005 del Comando Generale delle Capitanerie di porto fornisce alcuni chiarimenti sulle procedure amministrative per il trasporto marittimo di contenitori fumigati – Fumigated units, UN3359, classe 9, IMDG Code.
 Circolare_merci pericolose_ 15_2005.pdf

2a EDIZIONE DEL SEMINARIO - LA DIRETTIVA 1999/36/CE T-PED 
AES ed ITALCERT hanno organizzato la seconda edizione del seminario LA DIRETTIVA 1999/36/CE T-PED che si svolgerà Mercoledì 22 Giugno p.v. presso l'Università degli Studi di Salerno.
Il seminario si propone di chiarire le prescrizioni normative in merito alle attrezzature a pressione trasportabili ai sensi della direttiva 1999/36/CE e alla luce della circolare esplicativa 3982 MOT2C.
Ai Soci AES è riservato lo sconto del 50% sulla quota di partecipazione; mentre gli iscritti clienti AES (presentati da un Socio) oppure di ITALCERT potranno usufruire di uno sconto del 30%.
Come per l'edizione di Milano, per i funzionari della Pubblica Amministrazione la partecipazione è gratuita.
In occasione della trasferta per il seminario T-PED, AES ha intenzione di riunire l'Assemblea Ordinaria dei Soci per Giovedì 23 Giugno p.v. sempre a Salerno.
Alleghiamo il programma e la scheda di iscrizione al seminario.
 locandina_seminario_22giugno.pdf
Il Documento è tratto dal sito: www.aes-italia.it/