Flashpoint consulenza merci pericolose (ADR, IMDG, IATA, REACH, GHS)


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N.B.: I testi presentati non hanno carattere ufficiale e non sostituiscono in alcun modo la pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
I testi delle leggi, decreti e circolari qui pubblicate non sono coperti dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633. Il copyright si riferisce alla elaborazione ed alla forma di presentazione dei testi stessi.

Si osservi che:

- la legislazione comunitaria pubblicata nell'edizione su carta della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è l'unica facente fede; i documenti relativi alla legislazione comunitaria sono tratti dal sito: http://europa.eu

- la legislazione nazionale pubblicata nell'edizione su carta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è l'unica facente fede; i documenti relativi alla legislazione nazionale sono tratti dal sito: http://www.gazzettaufficiale.it

ADR 2007: Corrigendum 
Nel mese di giugno 2007 il Segretariato ONU ha reso pubblico il Corrigendum all’ADR 2007.
Il testo è disponibile sul sito dell’UNECE www.unece.org nelle lingue inglese e francese.
Sul sito di Orange Project nella sezione “Editoria” alla voce “Corrigendum 1 alla traduzione italiana di ADR 2007” è consultabile la traduzione italiana curata dall’Ing. Sergio Benassai.
 Corrigendum ADR 2007_EN.pdf

Marchio Ecolabel Per i Vernicianti: Decisione 2007/457/CE 
E’ stata pubblicata la Decisione 2007/457/CE del 21 giugno 2007 (G.U. dell’Unione Europea L173 del 3/07/2007) che proroga la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti.
In particolare si segnala che i criteri per l’assegnazione del marchio ecolabel per i prodotti vernicianti per interni stabiliti dalla decisione 2002/739/CE restano in vigore fino al 28 febbraio 2009.
 Decisione_2007_457_ce.pdf

Deroghe all’ADR: Decisione 2007/447/CE 
E’ stata pubblicata la Decisione della Commissione 2007/447/CE del 26 giugno 2007 (G.U. dell’Unione Europea L169 del 29/06/2007) che modifica per la seconda volta la decisione 2005/263/CE che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada.
In particolare, gli stati membri interessati da tali deroghe sono il Regno di Danimarca, l’Irlanda, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
 Decisione 2007_447_CE.pdf

Trasporto Classe 9: Accordo Multilaterale M185 
Con la Circolare Prot. n. 57747 del 15 Giugno 2007 il Ministero dei trasporti ha comunicato la sottoscrizione da parte dell’Italia dell’Accordo Multilaterale M185, che prevede una deroga per il trasporto su strada di merci pericolose della Classe 9.
Tale Accordo mira a rimuovere gli ostacoli nel trasporto intermodale causati dagli obblighi differenti previsti dai tre Accordi per il trasporto di merci pericolose: ADR per la strada, Codice IMDG per il mare e le Istruzione Tecniche ICAO per il trasporto aereo.
L’Accordo Multilaterale M185 è valido fino al 30 giugno 2009 nei soli territori dei Paesi che hanno sottoscritto l’Accordo stesso.
 circ_15_06_07 n57747.pdf

REACH: Schema di Decreto 
Si segnala che è stato sottoposto al parere del Parlamento uno schema di decreto ministeriale concernente il piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento REACH.
Come noto l’Autorità competente a livello nazionale è stata individuata nel Ministero della Salute. Tale Ministero opererà d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per gli aspetti tecnico-scientifici l’Autorità competente si avvarrà principalmente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), presso il quale viene istituito il Centro nazionale delle Sostanze Chimiche (CSC), e dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT).
 Schema di decreto.pdf

GHS: Proposta di Regolamento UE 
Il 27 giugno 2007 la Commissione Europea ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, che andrà a emendare la Direttiva 67/548/CEE ed il regolamento REACH.
L'atto proposto allinea il sistema europeo al sistema armonizzato a livello mondiale per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele (Globally Harmonised System - GHS).
Maggiori informazioni e il testo della proposta sono disponibili sul sito della Commissione Europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ghs_en.htm

Modifiche D.Lgs. n.65/2003: Decreto Ministero della Salute del 3 Aprile 2007 
E’ stato pubblicato il Decreto Ministero della Salute del 3 Aprile 2007 (G.U. n. 147 del 27/06/2007), attuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE relativa alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi.
Ad essere revisionato è quindi il Decreto Legislativo n. 65/2003 (recepimento della Direttiva 1999/45/CE).
Saranno, comunque, concessi sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e dodici mesi per lo smaltimento di quelle già immesse sul mercato, purché conformi alla normativa previgente.
 DM_Salute_03_04_07.pdf

REACH: Rettifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 
Ad integrazione di quanto indicato nelle News di Giugno, relativamente alla rettifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) riteniamo importante segnalare che tale Rettifica non riporta nessuna modifica sostanziale al suddetto Regolamento, ma in tale documento sono stati eliminati gli errori derivanti sia dalla rapida pubblicazione del regolamento che dalla traduzione del testo stesso.
Dal momento che queste correzioni, in alcuni casi, potrebbero comportare modifiche significative del testo, consigliamo di fare comunque riferimento alla versione del Regolamento contenuta nella rettifica che, oltre ad essere più compatta (solo 278 pagine contro le 849 del testo originale) non contiene più gli errori presenti nella versione precedente.