REACH FAQ

Quando è necessaria la redazione di una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) da parte del dichiarante?

L’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento REACH prescrive l’obbligo di compilazione di una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) per tutte le sostanze soggette a registrazione, secondo quanto indicato nell’art. 6 del REACH, prodotte o importate in quantitativi superiori a 10 tonnellate/anno per dichiarante.

Quali disposizioni devono essere rispettate nel caso in cui una sostanza venga inserita in Candidate List?

Le disposizioni normative immediatamente obbligatorie a partire dal momento dell'inclusione di una sostanza in Candidate list sono:
  1. Sostanze in quanto tali:
    I fornitori delle sostanze in "Candidate List", residenti in Paesi dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (SEE), devono fornire ai loro clienti una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 31 par. 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
  2. Miscele contenenti sostanze in "Candidate List":
    I fornitori, residenti in Paesi UE e SEE, di miscele non classificate come pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE sono tenuti a fornire ai destinatari, su loro richiesta, una scheda di dati di sicurezza nel caso in cui la miscela contenga almeno una sostanza nell'elenco della "Candidate List" e la concentrazione individuale di questa sostanza nella miscela sia ≥ 0,1% (peso/peso) per le miscele non gassose, se la sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).
    In ogni caso vale l'obbligo generale, applicabile dal 1° giugno 2007, per tutti i fornitori, residenti in Paesi UE e SEE, di miscele non classificate come pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE, di fornire ai destinatari, su loro richiesta, una scheda di dati di sicurezza se la miscela contiene una sostanza con una concentrazione individuale ≥ 1% (peso/peso) per le miscele non gassose e ≥ 0,2% (volume/volume) per le miscele gassose, nei casi in cui tale sostanza presenti pericoli per la salute umana o per l'ambiente.
  3. Articoli contenenti sostanze in "Candidate List":
    Al fine di assicurare un uso sicuro degli articoli che contengono tali sostanze in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso), i fornitori di articoli, residenti in Paesi UE e SEE, devono fornire obbligatoriamente informazioni sufficienti agli utilizzatori professionali e, solo su richiesta, ai consumatori entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Tali informazioni devono contenere almeno il nome della sostanza.

    A partire dal 2011 i produttori e gli importatori di articoli con sede in Paesi UE o SEE sono tenuti ad effettuare una notifica all'ECHA nel caso in cui i loro articoli contengano una sostanza inclusa in "Candidate List". In base all'art. 7 par. 2 del Regolamento REACH tale obbligo si applica se la sostanza è contenuta complessivamente in tali articoli in quantitativi superiori ad una tonnellata all'anno per produttore o importatore e se la sostanza è presente negli stessi articoli in concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso).
    Per le sostanze incluse nella "candidate list" prima del 1° dicembre 2010, le notifiche dovevano essere presentate entro il 1° giugno 2011.
    Per le sostanze incluse nella "candidate list" a partire dal 1° dicembre 2010, le notifiche devono essere presentate entro e non oltre 6 mesi dopo l'inserimento nella lista delle sostanze candidate all'Autorizzazione.

    Segnaliamo che la notifica non è necessaria quando:
  • Il produttore o l'importatore di un articolo è in grado di escludere l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente durante l'uso e lo smaltimento di questo articolo. In tali casi, il produttore o l'importatore comunque deve fornire istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo (rif. art. 7,3 del REACH).
  • La sostanza è già stata registrata per tale uso (rif. art. 7,6 del REACH).

In quali casi è previsto l'obbligo di redigere e trasmettere una scheda dati di sicurezza per sostanze o preparati?

L’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento REACH individua l’obbligo, per ogni fornitore di una sostanza o di un preparato , di trasmettere al destinatario della sostanza o del preparato una scheda dati di sicurezza compilata a norma dell’allegato II del regolamento REACH nei seguenti casi:

  • Quando una sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE (direttiva preparati pericolosi); oppure
  • Quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) secondo i criteri proposti all’interno dell’allegato XIII del regolamento REACH;
  • Quando una sostanza è inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1 (Lista delle sostanze candidate all’inclusione nell’Allegato XIV del regolamento REACH), per ragioni diverse da quelle dei punti a e b di cui sopra;

L’articolo 31, paragrafo 3 del regolamento REACH, individua l’obbligo per il fornitore di trasmettere al destinatario, su richiesta di quest’ultimo, una scheda dati di sicurezza compilata a norma dell’allegato II del regolamento REACH quando un preparato non risponde ai criteri di classificazione come preparato pericoloso a norma degli articoli 5,6 e 7 della direttiva 1999/45/CE (direttiva preparati pericolosi), ma contiene:

  • Almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l’ambiente in concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per i preparati non gassosi, o in concentrazione superiore allo 0,2% in volume per i preparati gassosi;
  • Almeno una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) oppure molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), secondo i criteri proposti all’interno dell’allegato XIII del regolamento REACH, o una sostanza che è stata inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1 (Lista delle sostanze candidate all’inclusione nell’Allegato XIV del regolamento REACH) per ragioni diverse da quelle riportate al punto a) di cui sopra, in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1% in peso per preparati non gassosi;
  • Una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro (OEL).
Si ricorda che il regolamento 453/2010 a decorrere dal 1° dicembre 2010 è diventato il riferimento per la compilazione delle schede dati di sicurezza.
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