E' stato pubblicato il Regolamento n. 125/2012 del 14 febbraio 2012 (G.U. dell'Unione Europea L41 del 15/02/2012) che modifica l'allegato XIV del REACH inserendo altre 8 sostanze fra quelle soggette alla procedura di autorizzazione.
In generale le sostanze che figurano nell'allegato XIV non potranno essere immesse sul mercato o usate a meno che non sia stata concessa un'autorizzazione per un uso specifico.
I costi elevati e i tempi della procedura di autorizzazione potrebbero portare a una scomparsa dal mercato delle sostanze nell'allegato XIV, per le quali sarà necessario cercare dei sostituti meno pericolosi.
Le nuove sostanze SVHC iscritte nell'Allegato XIV sono le seguenti:
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Sostanza |
1.
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Diisobutilftalato (DIBP) Numero CE: 201-553-2 Numero CAS: 84-69-5 |
| 2. |
Diarsenico triossido Numero CE: 215-481-4 Numero CAS: 1327-53-3 |
| 3. |
Pentaossido di diarsenico Numero CE: 215-116-9 Numero CAS: 1303-28-2 |
| 4. |
Cromato di piombo Numero CE: 231-846-0 Numero CAS: 7758-97-6 |
| 5. |
Giallo di piombo solfocromato (colorante CI Pigment Yellow 34) Numero CE: 215-693-7 Numero CAS: 1344-37-2 |
| 6. |
Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104) Numero CE: 235-759-9 Numero CAS: 12656-85-8 |
| 7. |
Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP) Numero CE: 204-118-5 Numero CAS: 115-96-8 |
| 8. |
2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT) Numero CE: 204-450-0 Numero CAS: 121-14-2 |
Per ciascuna sostanza elencata è fissata la "data di scadenza" che va da febbraio ad agosto 2015. A partire da tale data la sostanza potrà essere immessa sul mercato o usata soltanto se è stata concessa un'autorizzazione o se è stata presentata una domanda di autorizzazione entro la data ultima fissata a tal fine. Per le sostanze in questione non sono al momento previsti usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione. |