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REACH

Regolamento EU che definisce le procedure per la fabbricazione delle sostanze e le modalità di trasferimento delle informazioni nella supply chain

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 approvato il 18 dicembre 2006 ed entrato in vigore il 1° giugno 2007, comunemente conosciuto con termine REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate all’interno dell’Unione europea in quantità maggiori di una tonnellata per anno.

Il regolamento REACH è stato adottato dall’UE al fine di uniformare e promuovere l’innalzamento del livello di protezione per la salute umana e per l’ambiente ed ha stabilito specifici doveri e obblighi per quelli che sono i principali ruoli che le Aziende europee possono ricoprire: fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, miscele e articoli.

Nello specifico i principali obiettivi del regolamento REACH sono:

  • promuovere la conoscenza dei pericoli per la salute umana e per l’ambiente derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione globale
  • garantire la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno
  • promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l’utilizzo di animali per la valutazione dei pericoli delle sostanze
  • migliorare e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica
  • promuovere la diffusione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento (supply chain).

Il regolamento REACH ha previsto inoltre l’istituzione di un’agenzia europea per le sostanze chimiche denominata «l’Agenzia» ECHA che assicura una completa gestione di quelli che sono gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento a livello comunitario.

Tra le modifiche successive del regolamento segnaliamo quella introdotta dal Regolamento (UE) 2015/830, riguardante l’allegato II relativo alle prescrizioni per la compilazione della Scheda di Dati di Sicurezza di sostanze/miscele in conformità all’articolo 31 di REACH. 

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