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Scheda di trasporto: ulteriori precisazioni

Come già segnalato nella precedente newsletter, al fine di garantire sempre maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire i controlli stradali, è stato istituito un documento denominato "scheda di trasporto" da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. Il modello della scheda di trasporto è riportato nell’Allegato al D.M. n. 554 del 30/06/2009.
Le interpretazioni della norma da parte dei soggetti coinvolti (controllati e controllori) sono tutt’altro che univoche ed in certi casi contrastanti, pertanto si è resa necessaria la pubblicazione di un ulteriore circolare esplicativa in data 6 agosto 2009, dopo la circolare interministeriale pubblicata in data 17 luglio 2009, che comunque non ha chiarito tutti i dubbi emersi in fase di applicazione della norma a tutte le tipologie di trasporto.
In particolare segnaliamo che, in base alle disposizioni contenute nel D.M. n. 554, anche il formulario identificativo rifiuti (FIR) dovrebbe essere considerato come documento equipollente ai sensi dell’art. 3 del decreto in quanto documento di accompagnamento obbligatorio per tale tipologia di trasporto. A tale proposito consigliamo le aziende interessate di integrare il FIR con le informazioni mancanti oppure di utilizzare una scheda di trasporto separata per evitare le sanzioni pecuniarie ed il fermo amministrativo del veicolo (si veda art. 7 bis commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n.286/2005).
Ricordiamo che il numero di iscrizione all’Albo Autotrasportatori merci in conto terzi è assolutamente diverso dal numero di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.Circolare interministeriale 06_08_09.pdf

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