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ADR 2009 in vigore dal 12 marzo 2010

Pubblicato nella G.U. n. 58 del 11 marzo 2010 il Decreto Legislativo n. 35 del 27 gennaio 2010 che ha recepito la direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose.
Oltre al recepimento delle edizioni 2009 di ADR, RID e, per la prima volta nel nostro ordinamento, dell’ADN il decreto prescrive, in particolare, che:

  • il legale rappresentante di un’impresa che ha nominato il Consulente alla sicurezza (il Consulente per la sicurezza dei trasporti secondo il D. Lgs. n. 40/2000) comunichi le complete generalità del Consulente entro quindici giorni dalla nomina (non più sessanta giorni come riportato nel D.M. dei trasporti e della navigazione del 6 giugno 2000) all’ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio.
  • Il Consulente alla sicurezza, previa verifica delle procedure aziendali, rediga entro sessanta giorni dalla nomina una relazione nella quale indica le eventuali modifiche procedurali.
  • la sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo, ai sensi dell’art. 168 comma 9 del codice della strada, si applichino esclusivamente nei casi in cui le infrazioni siano riconducibili alle responsabilità del trasportatore (si veda 1.4.2.2 dell’ADR).

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