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NEWS

UFI miscele: responsabilità di importatori e fornitori extra-UE
L’ECHA ha pubblicato un corrigendum alla Guida sull’Allegato VIII del regolamento CLP (versione 6.1 dell’agosto 2026) relativo alle notifiche ai centri antiveleni, fornendo importanti chiarimenti sull’utilizzo dell’Unique Formula Identifier (UFI) per le miscele importate. La correzione conferma che la responsabilità di apporre l’UFI in etichetta ricade sull’importatore stabilito nell’Unione Europea. Inoltre, quando l’etichettatura viene effettuata prima dell’ingresso del prodotto nel mercato UE, l’ECHA raccomanda di utilizzare l’UFI dell’importatore comunitario per garantire la corretta corrispondenza tra la miscela immessa sul mercato e la relativa notifica ai centri antiveleni. Il chiarimento non introduce nuovi obblighi normativi, ma rende più coerente e precisa la descrizione dei ruoli e delle responsabilità lungo la catena di approvvigionamento internazionale. Le aziende che importano miscele pericolose nell’UE sono invitate a verificare le proprie procedure di etichettatura e di notifica per assicurare la piena conformità ai requisiti dell’Allegato VIII del CLP.
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Biocidi: lista art.95 BPR nuovamente aggiornata
L’elenco aggiornato delle sostanze attive e dei relativi fornitori ai sensi dell’articolo 95(1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR) è stata aggiornata da ECHA in data 16 settembre 2026. L’elenco raccoglie le sostanze attive, nonché le sostanze che le producono o le generano, associate ai relativi tipi di prodotto (PT, Product Type) per i quali è stato presentato un dossier accettato o validato da uno Stato membro nell’ambito del BPR o della direttiva 98/8/CE. In base all’articolo 95 del BPR, un prodotto biocida può essere commercializzato nell’Unione Europea soltanto se il fornitore della sostanza attiva, oppure il fornitore del prodotto stesso, figura nell’elenco per lo specifico tipo di prodotto interessato. L’aggiornamento dell’elenco costituisce quindi uno strumento essenziale per le aziende, che devono verificare periodicamente la presenza dei propri fornitori, o la propria iscrizione, al fine di assicurare la conformità normativa e la regolare commercializzazione dei prodotti biocidi sul mercato europeo. È inoltre opportuno prestare particolare attenzione alla catena di approvvigionamento, soprattutto quando coinvolge soggetti stabiliti al di fuori dell’UE, verificando che la copertura ai sensi dell’articolo 95 sia correttamente garantita e mantenuta nel tempo.
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INAIL pubblica un nuovo fact sheet sul biossido di titanio
L’INAIL ha reso disponibile il nuovo fact sheet dal titolo Biossido di titanio: applicazioni e potenziali effetti dannosi sulla salute che offre un quadro aggiornato delle conoscenze scientifiche e normative relative a questa sostanza ampiamente utilizzata in numerosi settori industriali. La pubblicazione ripercorre il dibattito sulla potenziale cancerogenicità del biossido di titanio, avviato con la classificazione IARC del 2006 come possibile cancerogeno per l’uomo e concluso nel 2025 con l’esclusione del TiO₂ dall’elenco delle sostanze sospettate di provocare il cancro per inalazione. Il documento descrive i principali processi di produzione del biossido di titanio in forma micro e nanoparticellare, le sue caratteristiche e applicazioni, nonché le possibili esposizioni in ambito ambientale e professionale. Viene inoltre fornita una sintesi delle evidenze disponibili sugli effetti per la salute dei lavoratori, evidenziando i risultati più significativi degli studi condotti e la necessità di ulteriori approfondimenti scientifici. Il fact sheet rappresenta una risorsa di interesse per aziende, RSPP, ASPP, medici competenti e professionisti della sicurezza chiamati a valutare i rischi associati all’utilizzo di materiali contenenti biossido di titanio nei luoghi di lavoro.
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Esame DGSA: in arrivo i nuovi quiz ADR/RID 2025
La Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che la nuova banca dati dei quiz e degli studi del caso per gli esami dei Consulenti per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose (DGSA) aggiornata all’edizione ADR/RID 2025 sarà utilizzata esclusivamente per le sessioni d’esame programmate dopo l’emanazione della nota ministeriale del 28 agosto 2026. Gli esami già in corso o già calendarizzati e pubblicati per il 2026 continueranno quindi a fare riferimento alla banca dati 2023. Contestualmente, il MIT ha annunciato l’avvio della dematerializzazione dei certificati di formazione professionale DGSA, che potranno essere firmati digitalmente e trasmessi direttamente ai candidati in formato elettronico. La nota richiama inoltre le Commissioni d’esame a mantenere la massima vigilanza contro comportamenti non consentiti durante le prove, compreso l’uso improprio di strumenti di intelligenza artificiale.
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ADR: Accordo M372, semplificazioni per il trasporto di rame e leghe contenenti rame
L’Italia ha promosso l’Accordo multilaterale M372, sottoscritto il 3 luglio 2026 e successivamente firmato anche dalla Germania, relativo al trasporto su strada di rame e leghe metalliche contenenti rame classificate come UN 3077, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., classe 9, gruppo di imballaggio III. L’accordo si applica al rame con superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg e alle leghe contenenti almeno il 2,5% di rame aventi la medesima superficie specifica. Questi materiali, in quanto metalli scarsamente solubili in acqua, possono essere trasportati senza essere assoggettati alle ulteriori prescrizioni dell’ADR purché non presentino pericoli riconducibili a classi diverse dalla classe 9. Per beneficiare della deroga, il trasporto deve essere effettuato in imballaggi, IBC o grandi imballaggi idonei, a tenuta di polveri e resistenti all’acqua, oppure alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2. È inoltre obbligatorio conservare a bordo dell’unità di trasporto una copia dell’accordo M372. L’accordo è applicabile esclusivamente ai trasporti effettuati nei territori dei Paesi ADR che lo hanno sottoscritto e resterà valido fino al 31 agosto 2028 salvo eventuale revoca anticipata. Le imprese interessate dovranno pertanto verificare attentamente il campo di applicazione, le caratteristiche del materiale e l’itinerario del trasporto.  
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