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ADR: Accordo M372, semplificazioni per il trasporto di rame e leghe contenenti rame
L’Italia ha promosso l’Accordo multilaterale M372, sottoscritto il 3 luglio 2026 e successivamente firmato anche dalla Germania, relativo al trasporto su strada di rame e leghe metalliche contenenti rame classificate come UN 3077, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., classe 9, gruppo di imballaggio III. L’accordo si applica al rame con superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg e alle leghe contenenti almeno il 2,5% di rame aventi la medesima superficie specifica. Questi materiali, in quanto metalli scarsamente solubili in acqua, possono essere trasportati senza essere assoggettati alle ulteriori prescrizioni dell’ADR purché non presentino pericoli riconducibili a classi diverse dalla classe 9. Per beneficiare della deroga, il trasporto deve essere effettuato in imballaggi, IBC o grandi imballaggi idonei, a tenuta di polveri e resistenti all’acqua, oppure alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2. È inoltre obbligatorio conservare a bordo dell’unità di trasporto una copia dell’accordo M372. L’accordo è applicabile esclusivamente ai trasporti effettuati nei territori dei Paesi ADR che lo hanno sottoscritto e resterà valido fino al 31 agosto 2028 salvo eventuale revoca anticipata. Le imprese interessate dovranno pertanto verificare attentamente il campo di applicazione, le caratteristiche del materiale e l’itinerario del trasporto.  
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DGR IATA 2027: pubblicate le principali novità della 68ª edizione
Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore la 68ª edizione delle IATA Dangerous Goods Regulations, che recepisce le modifiche delle Istruzioni Tecniche ICAO 2027-2028 e gli aggiornamenti adottati dallo IATA Dangerous Goods Board. Tra le novità più rilevanti figurano requisiti più stringenti per batterie al litio, batterie al sodio e power bank. Per passeggeri ed equipaggi sarà consentito trasportare al massimo due power bank, mentre quelli con capacità superiore a 100 Wh saranno vietati. Vengono inoltre riviste le disposizioni per gli ausili alla mobilità alimentati da batterie al litio e riorganizzate le tabelle relative agli articoli ammessi, soggetti ad approvazione dell’operatore o vietati. La nuova edizione introduce anche quattro nuove rubriche:
  • UN 3561, clorofenoli corrosivi, tossici, solidi, n.a.s.;
  • UN 3562, clorofenoli corrosivi, solidi, n.a.s.;
  • UN 3563, batterie al litio metallico installate in unità di trasporto merci;
  • UN 3564, batterie agli sodio ionico installate in unità di trasporto merci.
Sono inoltre aggiornate numerose istruzioni di imballaggio, comprese le PI 965-970 applicabili alle batterie al litio, le disposizioni speciali per le batterie ibride litio-sodio, i criteri di classificazione e le prescrizioni di marcatura. Le imprese coinvolte nella spedizione aerea di merci pericolose dovranno quindi verificare entro fine 2026 l’adeguamento di procedure, imballaggi, marcature, documentazione, sistemi informativi e programmi di formazione del personale. La
sintesi pubblicata da IATA non è esaustiva: per la corretta gestione delle spedizioni sarà necessario consultare il testo completo della 68ª edizione e le eventuali variazioni degli Stati e degli operatori aerei.
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Regolamento CLP: comunicata al WTO una nuova proposta di aggiornamento tecnico
La Commissione europea ha notificato al WTO, nell’ambito dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, una bozza di regolamento delegato finalizzata ad aggiornare il Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP adeguandolo alle più recenti revisioni del sistema GHS dell’ONU. La proposta è identificata dalla notifica G/TBT/N/EU/1234 del 17 agosto 2026. La bozza recepisce le modifiche introdotte dalle revisioni 8, 9 e 10 del GHS oltre ad alcune disposizioni della revisione 11, e interviene sugli allegati I, III, IV, V, VI e VIII del CLP. Tra le principali novità previste figurano:
  • nuovi criteri per gli esplosivi e per le sostanze chimiche sotto pressione;
  • aggiornamenti alla classificazione degli aerosol;
  • maggiore utilizzo di metodi in vitro, ex vivo e non sperimentali per la valutazione di alcuni pericoli per la salute;
  • revisione dei criteri relativi alla corrosione e irritazione cutanea e ai gravi danni e irritazioni oculari;
  • aggiornamento della classificazione dei metalli e dei loro composti per la pericolosità a lungo termine per l’ambiente acquatico;
  • modifica di indicazioni di pericolo, consigli di prudenza e altri elementi di comunicazione del pericolo.
La proposta è ancora in fase di bozza. Il termine previsto per la presentazione di osservazioni nell’ambito della procedura WTO è il 16 ottobre 2026, mentre l’adozione è programmata indicativamente per il quarto trimestre del 2026. Le nuove disposizioni dovrebbero diventare obbligatorie, in via generale, dopo un periodo transitorio di 24 mesi, con ulteriori misure transitorie per sostanze e miscele già immesse sul mercato. Scarica qui la
bozza di regolamento e la bozza di allegato. Le imprese dovranno quindi monitorare l’iter di approvazione e valutare in anticipo i possibili impatti su criteri di classificazione di pericolo, etichette e schede dati di sicurezza di sostanze e miscele.
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Regolamento PIC: aggiornati gli elenchi di pesticidi e sostanze chimiche soggetti a controllo
È stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L del 12 agosto 2026 il Regolamento delegato (UE) 2026/1278 che modifica e rettifica il Regolamento (UE) n. 649/2012 (PIC) sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Il regolamento aggiorna gli allegati I e V in relazione a pesticidi e sostanze chimiche industriali vietati o soggetti a rigorose restrizioni nell’Unione europea. Tra le principali novità figura l’inserimento di numerose sostanze, tra cui carbendazina, metribuzin, dodemorf, fenpirazamina, flumetralin, metaflumizone, piridalil, tritosulfuron, PHMB (1600; 1.8), Dechlorane Plus e diversi stabilizzanti UV. Sono state inserite numerose sostanze industriali CMR e SVHC soggette a restrizioni o autorizzazione ai sensi del REACH. Il regolamento recepisce anche le decisioni adottate nell’ambito delle Convenzioni di Rotterdam e Stoccolma. In particolare carbosulfan e alcune formulazioni di fention vengono assoggettati alla procedura di previo assenso informato, mentre Dechlorane Plus, metossicloro e UV-328 sono inseriti nell’allegato V del Regolamento PIC, relativo alle sostanze e agli articoli soggetti a divieto di esportazione. Viene inoltre corretto il codice doganale HS applicabile alle miscele contenenti terbufos. Il nuovo regolamento si applicherà dal 1° ottobre 2026. Le imprese che esportano prodotti chimici verso Paesi extra-UE dovranno quindi verificare tempestivamente la presenza delle nuove sostanze negli elenchi PIC e aggiornare, ove necessario, le procedure di notifica, controllo e gestione delle esportazioni.
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Biocidi: lista dei fornitori di principi attivi aggiornata
In data 25 agosto 2026 l’ECHA ha pubblicato l’elenco aggiornato delle sostanze attive e dei relativi fornitori ai sensi dell’articolo 95(1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR). L’elenco comprende le sostanze attive, e le sostanze che le generano, associate ai rispettivi tipi di prodotto (PT, Product Type) per i quali è stato presentato un dossier accettato o validato da uno Stato membro ai sensi del BPR o della direttiva 98/8/CE. Ai sensi dell’articolo 95, i prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato dell’Unione Europea solo se il fornitore della sostanza attiva (o del prodotto) è incluso in tale elenco per il pertinente tipo di prodotto. L’aggiornamento rappresenta quindi un riferimento operativo per le imprese, chiamate a verificare la presenza in lista dei propri fornitori, o la propria inclusione, al fine di garantire la conformità e la continuità di immissione sul mercato dei prodotti biocidi. Particolare attenzione è richiesta nella gestione della supply chain, soprattutto in presenza di fornitori extra-UE, per i quali è opportuno verificare la corretta copertura ai sensi dell’articolo 95.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche https://echa.europa.eu/
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