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30/11/1999

Regolamento CE 561/2006: obbligo tachigrafo digitale

E’ stata pubblicato il Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 (G.U. dell’Unione Europea L102 del 11/04/2006) relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio. Il Regolamento in oggetto risponde all’esigenza di regole fondamentali chiare e semplici in materia di periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti su strada di persone e merci. In questa ottica, il regolamento introduce l’obbligo di installazione del tachigrafo digitale sui veicoli immessi per la prima volta in circolazione a partire dal 1 maggio 2006. Cogliamo l’occasione di segnalare la pubblicazione del Decreto Ministero delle Attività Produttive 21 febbraio 2006 (G.U. n. 73 del 28/3/2006) che modifica e integra il decreto ministeriale 11 marzo 2005 sulle modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione.Regolamento_2006_561_CE.pdf
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28/03/2002

Trasporto di merci pericolose attraverso il traforo del Monte Bianco

Tra le norme principali del regolamento sulla circolazione nel traforo del Monte Bianco segnaliamo che vige il divieto assoluto di accesso al traforo per:
Art. 2 lettera c:
I veicoli o insieme di veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), ad eccezione di quelli che trasportano merci imballate in quantità limitate “ così come definite dal marginale 10010 dell’ADR 1999 o al paragrafo 1.1.3.4.2 dell’ADR 2001”.
Art.2 lettera e:
I veicoli che trasportano carburante oltre a quello contenuto nei serbatoi fissi dei veicoli stessi (ai sensi del marginale 2301a dell’ADR 1999 o del paragrafo 1.1.3.3 dell’ADR 2001).
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15/05/2002

Novità normativa rifiuti – Direttiva 9 aprile 2002 Ministero Ambiente

Ancora in attesa della pubblicazione dell’atteso decreto interministeriale che deve sancire le modalità di passaggio al cosiddetto CER 2002, arriva invece una direttiva del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del 9/4/2002. La direttiva dichiara (anche nel titolo) l’obiettivo di consentire la corretta applicazione del regolamento della Commissione 2557/2001 del 28/12/2001, che modifica l’Allegato V del regolamento n. 259/93 del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. In sostanza, fornisce indicazioni sull’utilizzo del nuovo Catalogo europeo dei rifiuti istituito con la decisione 2001/532/CE, modificata da ultimo dalla 2001/573/CE. Non ci sono novità di rilievo, in quanto gli schemi di trasposizione sono quelli già noti (ed ormai da tutti utilizzati) diffusi (ma non ancora pubblicati in G.U.) dal Ministero. In sintesi, la direttiva fornisce i seguenti orientamenti: - ogni riferimento al “vecchio CER” contenuto nel Decreto Ronchi va ora inteso come relativo all’elenco istituito dalla Decisione 2001/532/CE e s.m.i.; - si devono intendere soppressi non solo il ben noto Allegato D del Decreto Ronchi (che riportava l’elenco dei rifiuti pericolosi), ma anche tutti gli allegati ai vari Decreti ministeriali che lo riprendevano: - Allegato II del D.M. 11 marzo 1998, n° 141 (regola lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali) - Allegato E del D.M. 1 aprile 1998 n° 145 (modello del formulario di identificazione rifiuti) - Allegato E del D.M. 1 aprile 1998, n°148 (modello del registro di carico e scarico) - hanno perso significato pure gli Allegati 1 e 2 del D.M. 26 giugno 2000, n° 219 (relativo alla disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari). Purtroppo si tratta solo di orientamenti (già noti), per il decreto bisogna attendere. Direttiva Min.Amb.09.04.02
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19/10/2002

Classificazione di pericolosità per il trasporto

A partire dal mese di ottobre la Flashpoint offre l’opportunità di effettuare, oltre alle consuete prove sperimentali per la classificazione di pericolosità per il trasporto, un test “in vitro” per la valutazione delle caratteristiche corrosive di sostanze e preparati nei confronti della pelle conformemente al metodo EPA 1120.
Tale metodica è riconosciuta dall’U.S. Department of Transportation (DOT) per la classificazione ai fini del trasporto.
La conoscenza delle caratteristiche di corrosività nei confronti della pelle risulta indispensabile per una corretta e completa classificazione ai fini del trasporto (ADR, RID, IMDG Code, IATA) di sostanze e preparati.
Nel caso in cui il test risulti negativo la materia non appartiene alla classe 8 (materie corrosive) a patto che non risulti corrosiva per i metalli (acciaio ed alluminio).
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16/11/2002

Cisterne per il trasporto di merci ADR

Segnaliamo l'emissione delle circolari n.4501/MOT2/E e n.4502/MOT2/E relative, rispettivamente, alle cisterne per il trasporto di materie della classe 2 e alle cisterne fisse, smontabili e veicoli batteria per il trasporto di materie della classi da 3 a 9.
Nelle circolari è affrontato, tra l'altro, il delicato argomento della ricodifica delle cisterne per il trasporto delle merci pericolose secondo i criteri dell'edizione 2001 dell'Accordo ADR e quindi le conseguenti annotazioni sul libretto della cisterna MC452 o MC813 e sul certificato di approvazione.
circ.11.11.02.4501.pdf
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17/12/2002

Certificato di approvazione internazionale

Il certificato di approvazione internazionale (agreement) modello DGM 306/A viene sostituito dal nuovo modello DTT 306, redatto secondo le disposizioni dell’ADR 2001, a partire dal 1° gennaio 2003. I certificati di approvazione rilasciati fino al 31 dicembre 2002 su modello DGM 306/A, conformi alle prescrizioni dell’ADR applicabili fino al 30 giugno 2001, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2003.circ.10.12.02.n.4943.pdf
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15/03/2003

Codifica delle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna, ecc. secondo il capitolo 4.3 dell’ADR 2001

Segnaliamo che, secondo le disposizioni tecniche del capitolo 4.3 dell’Accordo ADR edizione 2001, le cisterne ed i suddetti mezzi di trasporto dovranno essere muniti di un proprio codice di identificazione composto da lettere o numeri in un dato ordine. La decodifica dei codici viene riportata nella sezione 4.3.3.1.1, quando la materia da trasportare appartiene alla classe 2, e nella sezione 4.3.4.1.1, quando la materia da trasportare appartiene alle classi da 3 a 9. Si può trasportare una materia sottoposta all’ADR in cisterne e nei suddetti mezzi di trasporto soltanto se nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 è previsto un codice cisterna assegnato secondo i criteri riportati nelle sezioni sopra indicate, rispettivamente per la classe 2 e per le classi da 3 a 9. Per il trasporto di merci pericolose, oltre ai mezzi di trasporto con codice indicato nella suddetta colonna (12), possono essere utilizzati quei mezzi caratterizzati dai codici indicati al 4.3.3.1.2 (classe 2) e al 4.3.4.1.2 ( classi da 3 a 9). A tale proposito segnaliamo che la codifica non è obbligatoria:
  • sino al 31/12/2008, ai sensi del 1.6.3.18 dell’ADR 2001, per le cisterne fisse e smontabili ed i veicoli batteria in esercizio, e
  • sino al 31/12/2007, ai sensi del 1.6.4.12 dell’ADR 2001, per i contenitori cisterna e CGEM in esercizio.
Per le cisterne ed i suddetti mezzi di trasporto destinati al trasporto delle materie delle classi da 3 a 9, in assenza della codifica che può essere effettuata entro le suddette scadenze, sul libretto della cisterna MC813 devono essere annotate le materie conformemente a quanto prescritto nella nuova edizione ADR 2001 secondo le disposizioni della circolare prot.1283/4956/2 del 24 luglio 2000. In questo caso l’aggiornamento delle materie trasportabili nel MC813 (n. ONU, codice di classificazione e gruppo di imballaggio) può essere effettuato dietro presentazione ad un qualsiasi ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri di una relazione tecnica redatta da un ingegnere abilitato all’esercizio della professione che abbia firmato almeno un progetto di cisterna per trasporto di merci pericolose. Tale aggiornamento deve essere effettuato, come riporta la circolare, nel più breve tempo possibile dall’uscita delle nuove edizioni dell’ADR. Sia nel caso della codifica prevista dal 4.3 della nuova edizione ADR 2001 che nel caso dell’aggiornamento del libretto MC 813 previsto dalla circolare prot.1283/4956/2, si rende necessario provvedere alla “ricodifica” delle cisterne e dei suddetti mezzi di trasporto per assicurarsi che gli stessi, destinati al trasporto di una determinata materia pericolosa, corrispondano ai requisiti minimi richiesti ed individuati dal codice riportato nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2.
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18/04/2003

Circolare DTT-Uff. Coord. Lombardia del 01/04/2003

Sull'argomento di estrema attualità, già affrontato nelle news di marzo, riportiamo la circolare emessa dall'Ufficio di Coordinamento per la Regione Lombardia del Dipartimento Trasporti Terrestri.
La circolare affronta le problematiche relative alla revisione dei veicoli cisterna; per tali veicoli si rende necessario:
- codificare la cisterna secondo le disposizioni dell'ADR 2001, oppure
- aggiornare il libretto della cisterna MC813 o MC452.
Circ_DTT_lomb_01_04_03.pdf
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02/09/2003

D.M. Salute 17 aprile 2003

Il decreto Ministero della Salute del 17 aprile 2003 recepisce le direttive 2001/90/CE e 2001/91/CE, recanti rispettivamente il settimo e l’ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
Il suddetto decreto recepisce inoltre la direttiva 2003/11/CE recante la ventiquattresima modifica della 76/769/CEE.
Le restrizioni all’immissione in commercio interessano creosoto, difeniletere pentabromato e difeniletere octabromato.
DM_Salute_17_04_03.pdf
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02/09/2003

Adeguamento delle carrozzerie intercambiabili “ADR” già in uso

Su gradita segnalazione del VicePresidente AES Ing. Giandomenico Villa comunichiamo a tutte le Imprese che utilizzano Carrozzerie Intercambiabili (SCARRABILI) per il trasporto di Merci Pericolose e di Rifiuti Pericolosi in regime ADR che la normativa vigente ha fissato al 31 dicembre 2003 il termine entro il quale sarà ancora possibile adeguare le CARROZZERIE INTERCAMBIABILI (distinguendo tra casse SCARRABILI e casse SMONTABILI) già utilizzate per i trasporti in regime ADR (in colli, alla rinfusa e in cisterna) per dotarle del prescritto “Certificato Integrativo”, previa verifica/adeguamento dei requisiti tecnici delle stesse attrezzature. Si tratta di operazioni di collaudo in unico esemplare da effettuare presso i competenti Uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTTSIS, ex M.C.T.C.) e che, nel caso delle casse già in uso o conformi alle norme precedenti, richiedono:
  • la produzione di relazioni tecniche firmate da un tecnico abilitato;
  • l’applicazione di targhette/punzonature di identificazione della cassa.
Successivamente o contestualmente sarà necessario predisporre la pratica tecnico-ammnistrativa, per l’ABBINAMENTO della singola carrozzeria intercambiabile ai veicoli che la possono trasportare. Inoltre, con l’occasione, anche ai fini del rilascio del suddetto “Certificato Integrativo”, potrà essere necessario verificare/adeguare l’attrezzatura di scarramento applicata sull’autoveicolo in conformità con le “Direttive Macchine” (eventuale “marcatura CE” del costruttore oppure le certificazioni alternative consentite a seconda della data di costruzione/installazione della “macchina”). Le carrozzerie intercambiabili, una volta ottenuto il “Certificato Integrativo” di nuova concezione, dovranno essere sottoposte a revisione periodica, con cadenza triennale, da annotare sullo stesso certificato.
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01/04/2004

Decreto Legislativo n. 65/2003 (Preparati Pericolosi) : Circolare Ministero della Salute del 7 gennaio 2004

Con la pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 70 del 24 marzo u.s. della circolare del Ministro della Salute del 7 gennaio 2004 si esplicitano le novità del Decreto Legislativo n. 65 del 14 marzo 2003 che ha recepito la nuova direttiva preparati pericolosi 1999/45/CE così come aggiornata dalla 2001/60/CE. Lo scopo è quello di rendere la più agevole la comprensione del testo normativo sia per le imprese soggette alle disposizioni del decreto legislativo che per le autorità addette alla vigilanza. In relazione al testo della circolare ministeriale segnalerò le parti più importanti presentando un mio commento specifico e sollecitando un Vostro parere sull’argomento. Comincerò dal punto, a mio avviso, più importante dell’intera circolare ovvero il commento del Ministro all’art. 18 del D. Lgs. n.65/2003 relativo alle sanzioni. Infatti le norme di riferimento precedenti:
  • Legge n. 256 del 29/05/1974 ;
  • Decreto Ministeriale del 28/01/1992 ;
  • Decreto Legislativo n. 285 del 16 luglio 1998 ; come pure la norma in vigore:
  • Decreto Legislativo n. 65 del 14 marzo 2003 ;
non hanno mai indicato quali fossero le infrazioni “gravi” alle disposizioni di legge riportando genericamente il testo seguente: Nei casi di maggiore gravità si applica anche la pena dell'arresto fino a sei mesi. (art. 13 comma 2 D.Lgs. n.285/1998 ; art. 18 comma 2 D. Lgs. n. 65/2003). La circolare in oggetto finalmente esplica quali debbano intendersi, a parere del Ministro, le “gravi infrazioni” alla normativa inerente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Qui di seguito riporto una parte “illuminante” del testo della circolare relativa all’art. 18 (sanzioni) del D. Lgs. n.65/2003: Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori in caso di violazione del decreto legislativo n. 65/2003, il RIMPP, sia esso il fabbricante, il distributore o l'importatore, è sanzionato penalmente solo nel caso in cui questo immetta sul mercato preparati pericolosi la cui classificazione, imballaggio, etichettatura e l'applicazione dei requisiti per l'etichettatura di cui gli articoli 3, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 65/2003 siano stati violati. Segnalo che gli articoli citati sono relativi a: art. 3 : determinazione delle proprietà pericolose dei preparati, loro classificazione ed etichettatura art. 8 : imballaggio art. 9 : etichettatura art. 10 : applicazione dei requisiti per l’etichettatura Pertanto l’etichetta di pericolo di un preparato pericoloso deve essere perfettamente conforme alle disposizioni vigenti per non incorrere in sanzioni di carattere penale; è sufficiente infatti che risulti mancante un simbolo di pericolo, una frase di rischio, ecc. nell’etichetta perché l’autorità competente persegua penalmente il responsabile dell’immissione in commercio del preparato pericoloso. Riporto inoltre il testo seguente relativo alla fornitura della scheda informativa in materia di sicurezza: Chiunque immetta sul mercato un preparato pericoloso è anche perseguibile in caso di mancata consegna gratuita della scheda informativa in materia di sicurezza (SDS), da effettuarsi all'atto della prima fornitura e ad ogni ulteriore aggiornamento, nei confronti unicamente dell'utilizzatore professionale, definito altresì come datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera b) decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni. Considerato che la consegna all’utilizzatore professionale della scheda del preparato pericoloso non avviene sempre in modo sistematico e tempestivo, ritengo che il testo sopraindicato debba far riflettere un responsabile dell’immissione in commercio di preparati pericolosi che non assolve al suo obbligo di legge con diligenza. Nel corso del mese Vi saranno messi a disposizione altri contributi sulla importante circolare esplicativa del Ministro della Salute. Per il momento attendo Vostri commenti sulla circolare. Dott. Gabriele Scibilia   Circ_Min_Salute_07_01_04.pdf
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21/04/2004

Codice della Strada: applicazione dell’ art. 168 comma 9

Nei convegni e seminari in cui sono intervenuto ho sempre sottolineato come l'art. 168 c.9, riveduto e corretto nel nuovo Codice della Strada, nascondesse insidie ancora più 'pericolose' del vecchio testo dell'art. 168. Prendiamo in esame il nuovo testo dell'art. 168 c.9: Chiunque víola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. Ebbene mi è giunta segnalazione di un verbale elevato nei confronti di un autista perchè alcuni dei colli che stava trasportando non riportavano l'etichetta di pericolo (bombole di GPL senza l'etichetta modello 2.1). Vi segnalo che, oltre alle sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria, l'autista ha subito una detrazione di 10 punti dalla patente di guida. Ancora una volta paga chi non ha la responsabilità specifica dell'infrazione! Ma non esiste forse un capitolo 1.4 dell'ADR in cui sono suddivisi gli obblighi dei vari soggetti coinvolti nel trasporto delle merci pericolose ? Attendo commenti da parte Vostra sull'argomento. Dott. Gabriele Scibilia
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08/05/2004

Trasporto marittimo di merci pericolose

In seguito a numerose richieste dei ns. visitatori segnaliamo che le sanzioni relative al trasporto marittimo 'non conforme' (p.es. mancata dichiarazione all'imbarco) di merci pericolose, comprese le merci in quantità limitata, si trovano nel Codice della Navigazione ed esattamente nel Titolo III Capo VI art.1231 che riportiamo qui di seguito:

Art. 1231
(Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione)

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Naturalmente, oltre alle suddette sanzioni, quando si producono danni a persone, cose od ambiente si possono configurare anche responsabilità penali e civili (p.es. art.590 C.P. per lesioni colpose ed art.2043 C.C. per responsabilità extracontrattuale) a carico del soggetto responsabile dell’infrazione e dei danni arrecati.
La sanzione amministrativa dell'art.1231 di Lit. 400.000 deve essere naturalmente rivalutata ai ns. giorni (il Codice della Navigazione risale agli anni quaranta !).
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13/10/2004

Conversione del C.F.P. (c.d. patentino) ADR conseguito da autisti italiani in Paesi extra U.E.

A seguito di richieste pervenuteci da alcuni operatori del settore segnaliamo che Il D.M. 10 giugno 2004 - Modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997, recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose» - contiene una modifica all'art. 4 del D.M. Trasporti e Navigazione 15 maggio 1997; dopo il comma 5 è stato aggiunto, tra l'altro, il comma 5-sexies seguente:
I cittadini italiani titolari di certificato di formazione professionale, conseguito presso uno Stato non appartenente alla Unione europea, devono, entro un anno, convertirlo presso un ufficio periferico della direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.
Al momento non è stato ancora pubblicato il dispositivo applicativo del suddetto decreto in cui è riportata la procedura per la conversione del C.F.P. ADR.
Fino a quel momento non è possibile praticamente convertire il documento presso un ufficio periferico del D.T.T.
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13/10/2004

8 ottobre 2004 – FREJUS : Incidente tra tir, il tunnel rimane chiuso per sei ore

Il giorno 8 ottobre un incidente ha coinvolto quattro automezzi pesanti a circa un chilometro dall'uscita italiana del tunnel del Frejus, valico alpino che collega Italia e Francia.
L'incidente ha provocato il ferimento leggero di una persona e la circolazione, completamente interrotta per quasi sei ore, è stata ristabilita poco prima delle dodici.
Due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente intorno alle 6.30 mentre altri mezzi pesanti, frenando per evitarli ma finiti trasversalmente, hanno bloccato il traffico.
Uno degli automezzi implicati trasportava materie soggette al regime ADR ovvero metilpentano, materia liquida infiammabile, e silicato di piombo, materia pericolosa per l’ambiente, che si è sparso sulla carreggiata dopo la frenata dell’autista.
I soccorsi sono stati immediati e sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, di polizia e carabinieri, oltre alle ambulanze del 118.
Si è resa necessaria l'evacuazione degli autisti di 19 altri veicoli che si trovavano nel tunnel.
La situazione, come dichiarato dall’agenzia regionale per l'ambiente, è stata sempre sotto controllo, poiché non vi sono state perdite di “sostanze tossiche” all'interno della galleria.
I mezzi pesanti in viaggio verso l'Italia sono stati deviati verso il tunnel del Monte Bianco.
Secondo il regolamento in vigore, i mezzi pesanti che trasportano materie soggette al regime ADR devono comunicarlo prima dell'entrata nella galleria per essere scortati.
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20/10/2004

Circolare DTT prot. n. 209 del 11/10/2004 – Esami per il conseguimento dei C.F.P.

Con la circolare DTT prot. n. 209 del 11/10/2004 il candidato, che deve conseguire il C.F.P. ADR, deve produrre, in duplice esemplare, una istanza in carta semplice nella quale deve dichiarare che la richiesta di sostenere l’esame presso l'ufficio adito, diverso da quello della provincia di residenza, è giustificata da consistenti motivazioni di natura logistica, di lavoro, di studio etc.
L'istanza, della quale è allegato alla presente un fac-simile, deve essere rivolta al Direttore dell'Ufficio provinciale adito e deve essere sostenuta da documentazione idonea a comprovare le motivazioni addotte (copia del certificato di iscrizione universitaria, attestazione del datore di lavoro etc.).
circ_DTT_11_10_04_n204.pdf
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05/11/2004

Circolare prot. n. 3982-MOT2/C del 26 ottobre 2004

Nella circolare sono riportate le disposizioni applicative del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 23 relativo alle attrezzature a pressione trasportabili.
Segnaliamo che la suddetta circolare riporta ITALCERT tra i 5 Enti finora notificati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la T-PED. Il supporto tecnico-professionale di tale attività sarà curato da AES tramite gli Esperti del Gruppo di Lavoro T-PED in collaborazione con ITALCERT.
Circ_26_10_04_MOT2_n3982.pdf
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18/01/2005

29° ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA 67/548/CEE (SOSTANZE PERICOLOSE)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L152 del 30 aprile 2004 è stata pubblicata la direttiva 2004/73/CE recante il 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CE del Consiglio concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
Il 29° adeguamento comprende i seguenti allegati:
- Allegato 1A: riporta il nuovo testo previsto per la NOTA K
- Allegato 1B: riporta, in ordine crescente di N° INDEX, l’elenco delle sostanze pericolose la cui classificazione è stata modificata
- Allegato 1C: riporta, in ordine crescente di N° INDEX, l’elenco delle sostanze inserite per la prima volta nell’Allegato I della 67/548/CEE;
- Allegato 1D: riporta, in ordine crescente di N° INDEX, l’elenco delle voci soppresse e di quelle nuove che le hanno sostituite.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni della suddetta direttiva entro il 31 ottobre 2005.

Riportiamo di seguito un elenco di alcune fra le sostanze di più comune utilizzo presenti nell’Allegato 1B:
- Perossido di idrogeno soluzione (INDEX 008-003-00-9)
- Cicloesano (INDEX 601-017-00-1)
- Benzene (INDEX 601-020-00-8)
- Toluene (INDEX 601-021-00-3)
- Mesitilene (INDEX 601-025-00-5)
- N-esano (INDEX 601-037-00-0)
- Nonilfenolo / 4-nonilfenolo, ramificato (INDEX 601-053-00-8)
- 1,1-dicloroetano (INDEX 602-011-00-1)
- 1,2-diclorobenzene (INDEX 602-034-00-7)
- Fenolo (INDEX 604-001-00-2)
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09/02/2005

DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 7 GENNAIO 2005

La pubblicazione del D.M. del 7 gennaio 2005 (G.U n. 28 del 4 febbraio 2005) aggiorna le disposizioni tecniche e procedurali relative alla classificazione ed omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi.
Nel suddetto decreto sono chiariti gli aspetti relativi:
- all’utilizzazione degli estintori portatili di incendio nonché al mantenimento della loro efficienza;
- alle procedure per il rilascio del certificato di prova;
- alla procedura per il rilascio del documento di omologazione;
- alla documentazione necessaria per la commercializzazione in ambito comunitario;
- agli obblighi e responsabilità del produttore;
- ai sistemi di controllo e vigilanza;
- alla validità, rinnovo, decadenza e possibilità di annullamento dell’omologazione da parte degli organi competenti.

Gli estintori portatili d'incendio, approvati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982 potranno, comunque, essere:
- commercializzati fino alla scadenza dell'approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.
DM_Interni_07_01_05.pdf
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02/03/2005

Regolamento (CE) n. 111/2005 – Precursori di droghe

E’ stato pubblicato il Regolamento (CE) N. 111/2005 (G.U. dell’Unione Europea L022 del 26/01/05) relativo alle norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi. Tale Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 18 agosto 2005; da tale data sarà abrogato il Regolamento (CEE) N. 3677/90. Una novità sostanziale introdotta con il nuovo regolamento è che vengono disciplinate non solo le importazioni, le esportazioni dei precursori di droghe ma anche le “attività intermedie”; all’art. 2 è riportata la definizione di “attività intermedie”, fra queste ad esempio troviamo “le attività intese a concludere la compravendita … svolte da persone fisiche o giuridiche che cercano di ottenere un accordo tra due parti o agiscono a nome di almeno una di dette parti senza prendere possesso di tali sostanze…”. Regolamento CE 111-2005.pdf
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02/03/2005

LEGGE 1 marzo 2005 n. 32 ‘Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose”

Come anticipato dal DDL 16 febbraio 2005, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2005, la delega in base alla quale il Governo deve adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.
Il temine previsto per questi adempimenti da parte del Governo è di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Evidenziamo che il riassetto delle disposizioni in materia di autotrasporto prevederà anche l’individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione (art. 2, comma 2, lett. b) punto 8).LEGGE 01_03_05 n_32.pdf
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08/03/2005

Sentenza penale al Datore di lavoro e al RSPP per mancata formazione

Per la prima volta in Italia, il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 14/10/2004, ha condannato penalmente lo speditore / caricatore per lesioni aggravate colpose in danno di un addetto che non aveva ricevuto la formazione di cui al capitolo 1.3 dell’ADR infortunandosi gravemente durante la fase di carico.
La sanzione penale è stata applicata al datore di lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’azienda in cui è avvenuto l’infortunio nonché al datore di lavoro dell’azienda esterna a cui erano state subappaltate le operazioni di carico e trasporto.
Pertanto Vi consigliamo di tenere “sotto controllo” la formazione di tutto il personale aziendale coinvolto nella gestione del trasporto delle merci pericolose ed in particolar modo quella che si riferisce ai nuovi assunti...

DETERGENTI
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19/04/2005

ETICHETTATURA / SCHEDE TECNICHE DEI DETERGENTI: REGOLAMENTO N. 648/2004/CE

Ci sono pervenute molte richieste di chiarimenti circa la modalità di redazione dell’etichetta di pericolo e della scheda tecnica dei detergenti. Segnaliamo che per l’etichettatura le disposizioni del Regolamento n. 648/2004/CE non pregiudicano quelle relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE e successive modifiche. Nell’area riservata InfoPoint troverete un riassunto delle prescrizioni da soddisfare.
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06/05/2005

DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 17 FEBBRAIO 2005

E’ stato pubblicato il Decreto Ministero della Salute del 17 febbraio 2005 (GU n. 95 del 26/04/2005) che adotta un metodo di prova relativo ai cementi in riferimento al decreto 10 maggio 2004 che ha recepito la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE.
Nell'Allegato 1 al decreto e' descritto il metodo di prova per la determinazione del contenuto di cromo VI idrosolubile nei cementi e nei preparati contenenti cemento. Il metodo descritto può essere utilizzato sino all'approvazione da parte del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) di una specifica norma tecnica armonizzata sulla materia.
Nell’APPENDICE A (Normativa) è riportata la valutazione della rispondenza del cemento ai requisiti del Decreto Ministeriale 10 maggio 2004, sul contenuto di cromo idrosolubile esavalente.
Nell’APPENDICE B (Informativa) è analizzata l’applicazione della presente norma per la determinazione del contenuto di cromo idrosolubile (VI) nei preparati contenenti cemento.DM Salute 17 02 05.pdf
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10/06/2005

REGOLAMENTO CIRCOLAZIONE TRAFORO MONTE BIANCO

Dopo il tragico recente incidente avvenuto nel tunnel del Frejus che collega Francia ed Italia, si è intensificato notevolmente il traffico lungo il traforo del Monte Bianco. Riteniamo opportuno segnalarvi che, in base all’articolo 2, comma 1 lettera c del Regolamento della circolazione nel traforo del Monte Bianco il transito dei veicoli contenenti merci pericolose per l’ADR è proibito tranne nel caso in cui si usufruisca del regime di esenzione per quantità limitata secondo 1.1.3.4.2 dell’ADR.
Si segnala inoltre che, sulla base di una recente decisione della Commissione Intergovernativa di Controllo rispetto al regolamento di circolazione, nel traforo del Monte Bianco è ammesso anche il transito di merci pericolose in esenzione secondo 1.1.3.1 (Esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto), 1.1.3.2 (Esenzioni relative al trasporto di gas) e 1.1.3.3 (Esenzioni relative al trasporto dei carburanti liquidi) dell’ADR.
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23/06/2005

Circolare 1526-MOT2/C: veicoli riconosciuti idonei al trasporto di merci non pericolose in cisterne a pressione atmosferica

La circolare 1526-MOT2/C della Direzione Generale per la Motorizzazione Dipartimento per i Trasporti Terrestri fornisce nuove disposizioni alternative a quelle contenute nella circolare n. 2994/2572 del 12.10.1971 relativamente al trasporto di merci non pericolose in cisterne.
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23/06/2005

ACCORDO A.D.R. 2005

Siamo a ricordarvi che, coerentemente con quanto previsto dalla sottosezione 1.6.1.1 dell’Accordo ADR ed. 2005, il 30 giugno prossimo termina il periodo transitorio entro il quale era ammesso effettuare trasporti su strada di merci pericolose conformemente alle prescrizioni dell’Accordo ADR edizione 2003.

Ecco un breve elenco delle principali novità della nuova edizione dell’Accordo ADR:

- Security: è introdotto il concetto della “sicurezza” vista come misure da prendere per minimizzare il furto o l’utilizzazione impropria delle merci pericolose. Le merci pericolose dovranno essere consegnate solo a trasportatori identificati appropriatamente e ogni membro dell’equipaggio del veicolo che trasporta merci pericolose dovrà avere con sé un documento identificativo comprensivo di foto. Diviene obbligatoria la formazione sulla sicurezza per gli operatori coinvolti. Nel caso delle merci ad alto rischio (Tabella 1.10.5 ADR) dovranno essere adottati idonei piani di sicurezza (1.10.3.2.2 ADR)

- Modifiche ai criteri di classificazione: sono introdotte modifiche per la classificazione degli Aerosol infiammabili, le Materie infettanti, gli Inquinanti ambientali. Sono stati introdotti nuovi numeri ONU per le materie tossiche per inalazione e numeri ONU differenti per la stessa materia ma diverso stato fisico (es: Acido fosforico in soluzione UN1805, Acido fosforico solido UN3453)

- Esenzione per Quantità limitata: sono stati modificati i limiti delle “quantità limitate” (Tabella 3.4.6 ADR) in particolare la massa lorda massima di un imballaggio combinato non deve superare 30Kg

- Compatibilità chimica di imballaggi e GIR di plastica: sono stati modificati i criteri per valutare la compatibilità chimica degli imballaggi e dei GIR di plastica con le materie di riempimento assimilando queste a liquidi standard

- Etichettatura sovrimballaggio: sul sovrimballaggio dovrà essere riportata la dicitura “SOVRIMBALLAGGIO”

- Documentazione: nel documento di trasporto per imballaggi vuoti non bonificati dovrà essere riportata non più la classe ma l’etichetta/e dell’ultima merce contenuta. Nel documento di trasporto per veicoli-cisterna vuoti non bonificati dovrà essere riportata la dicitura “VEICOLO-CISTERNA VUOTO” completata dall’indicazione relativa alle ultime merci caricate come prescritto al 5.4.1.1.1. ADR. La disposizione speciale 640X dovrà comparire sul documento di trasporto solo nel caso di trasporto in cisterne ADR

- Certificato di Formazione per i conducenti (CFP): a partire dal 1 gennaio 2007 obbligo del CFP anche per i conducenti di veicoli con massa massima ammissibile inferiore a 3,5 t
IMDG
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26/07/2005

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005 n. 134: il Codice IMDG è legge italiana

E' stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 del 6 giugno 2005 (G.U. n. 163 del 15/07/2005) che detta i requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose per le navi mercantili. Tale DPR all'Articolo 3 prevede che ogni trasporto di merci pericolose debba essere effettuato in conformità alle prescrizioni del codice IMDG. Per la navigazione nazionale, l'Amministrazione può adottare misure che consentano l'equivalenza alle prescrizioni del codice IMDG, purchè tali equivalenze siano efficaci quanto le suddette prescrizioni e garantiscano lo stesso livello di sicurezza.DPR 06 06 05 n134.pdf
IATA
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07/09/2005

Trasporti Merci Pericolose via Aera: Addendum IV al DGR IATA 46th. Ed.

E’ disponibile l’ADDENDUM IV al Dangerous Goods Regulations IATA 46esima edizione.
In tale ADDENDUM sono introdotte modifiche nella Section 4, Section 5, Section 6 nonché diverse modifiche/integrazioni alle State Variation (Francia, Giamaica, Giappone, Turchia e Stati Uniti) e Operator variations (US Airways). In particolare si segnalano modifiche in caso di trasporto di Batterie al Litio UN3090 (USG-02 United States).
Addendum IV DGR IATA 46th.pdf

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