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17/06/2025

End of waste: interpello relativo all’applicazione del regolamento REACH

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) ha richiesto chiarimenti sull’applicazione del Regolamento REACH ai materiali End of Waste (EoW), specificando che il regolamento si applicherebbe solo ai materiali che hanno cessato di essere rifiuti e non ai rifiuti in ingresso al processo di recupero.
La risposta del MASE fa riferimento all’art.184-ter del D. Lgs. n° 152/2006, alle Linee Guida SNPA n° 41/22, al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e alle Linee Guida ECHA sui rifiuti e le sostanze recuperate.

Un rifiuto cessa di essere tale quando soddisfa quattro condizioni (utilizzo specifico, mercato esistente, requisiti tecnici e assenza di impatti negativi su ambiente e salute).
Il Regolamento REACH non si applica ai rifiuti in ingresso agli impianti di recupero, ma solo ai materiali che hanno cessato di essere rifiuti e vengono immessi sul mercato.
Le informazioni sulle sostanze chimiche sono rilevanti per la classificazione del rifiuto ed il fabbricante (recuperatore) che immette sul mercato un materiale End of waste deve garantire la conformità ai regolamenti REACH e CLP.

È opportuno segnalare che la composizione dei rifiuti in ingresso all’impianto di recupero è importante ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’obbligo di registrazione secondo l’art.2 par.7 d) del regolamento REACH perché talune impurezze possono determinare l’impossibilità di dimostrare la sameness della sostanza recuperata con la sostanza già registrata.

Leggi qui il documento di risposta del MASE.