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21/07/2025

ADR: confusione sull’obbligo inserimento targa dei veicoli sui documenti di trasporto

La sezione 5.4.0.2 dell’ADR riporta che (in grassetto il testo aggiornato dell’edizione 2025):

È ammesso ricorrere a tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI) per facilitare la redazione dei documenti o sostituirli, a condizione che le procedure utilizzate per la scelta, la conservazione e il trattamento di dati elettronici permettano di soddisfare, in modo almeno equivalente all’utilizzazione di documenti su carta, le esigenze legali in materia di forza probatoria e disponibilità dei dati durante il trasporto.
Le informazioni prescritte in questo capitolo relative alle merci pericolose trasportate devono essere disponibili durante il trasporto in modo tale che le merci per veicolo e il veicolo possano essere identificati nella documentazione.

Proprio il testo aggiornato e la sua interpretazione stanno preoccupando gli addetti ai lavori a causa di una severa interpretazione, non condivisibile, di un esperto non identificato di una nota casa editrice.
In base a questa posizione estrema sulla sezione 5.4.0.2 si ritiene che tutti i documenti di trasporto cartacei debbano riportare la targa del veicolo che trasporta le merci pericolose generando così notevoli problemi in fase operativa ed importanti oneri economici per l’aggiornamento dei sistemi di elaborazione dei suddetti documenti.

L’interpretazione non trova riscontro né nella corrente edizione dell’ADR 2025 né nei lavori preparatori del gruppo di lavoro WP15 dell’UNECE.

Ci auguriamo che la nostra autorità competente possa fare chiarezza su questo argomento al più presto prima che siano applicate sanzioni amministrative prive di qualsiasi fondamento legislativo.