In data 8 agosto 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto l’accordo multilaterale M366 con l’auspicio della sottoscrizione da parte di almeno un’altra Parte Contraente l’ADR per rendere efficace l’accordo.
L’accordo è stato promosso dal nostro Ministero a fronte della forte preoccupazione manifestata da numerose associazioni di categoria a causa della nuova classificazione del piombo, pericoloso per l’ambiente sia in forma massiva che in polvere in base al Regolamento Delegato (UE) 2024/197, che determina l’applicazione delle disposizioni ADR alle leghe metalliche contenenti piombo a partire dal 1° settembre 2025. In particolare, una lega metallica contenente piombo deve essere classificata come materia pericolose per l’ambiente con l’assegnazione del numero ONU 3077 se la lega contiene piombo massivo (diametro ≥ 1 mm) ≥ 0,25% (p/p) oppure piombo in polvere (diametro < 1 mm) ≥ 0,025% (p/p).
In base all’accordo che dispone delle deroghe dall’applicazione di tutte le pertinenti disposizioni dell’ADR fino al 31 agosto 2027, le leghe metalliche potranno essere trasportate senza rispettare le disposizioni dell’ADR, a condizione che:
- non soddisfino i criteri di classificazione di altre classi dell’ADR diverse dalla classe 9,
- siano poco solubili in acqua,
- siano imballate in imballaggi, IBC e grandi imballaggi resistenti e impermeabili oppure trasportate alla rinfusa secondo i codici VC1/VC2.
Una copia dell’accordo dovrà essere presente a bordo del veicolo che trasporta la lega metallica.