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31/08/2026

ADR: Accordo M372, semplificazioni per il trasporto di rame e leghe contenenti rame

L’Italia ha promosso l’Accordo multilaterale M372, sottoscritto il 3 luglio 2026 e successivamente firmato anche dalla Germania, relativo al trasporto su strada di rame e leghe metalliche contenenti rame classificate come UN 3077, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., classe 9, gruppo di imballaggio III.

L’accordo si applica al rame con superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg e alle leghe contenenti almeno il 2,5% di rame aventi la medesima superficie specifica. Questi materiali, in quanto metalli scarsamente solubili in acqua, possono essere trasportati senza essere assoggettati alle ulteriori prescrizioni dell’ADR purché non presentino pericoli riconducibili a classi diverse dalla classe 9.

Per beneficiare della deroga, il trasporto deve essere effettuato in imballaggi, IBC o grandi imballaggi idonei, a tenuta di polveri e resistenti all’acqua, oppure alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2.

È inoltre obbligatorio conservare a bordo dell’unità di trasporto una copia dell’accordo M372.

L’accordo è applicabile esclusivamente ai trasporti effettuati nei territori dei Paesi ADR che lo hanno sottoscritto e resterà valido fino al 31 agosto 2028 salvo eventuale revoca anticipata.
Le imprese interessate dovranno pertanto verificare attentamente il campo di applicazione, le caratteristiche del materiale e l’itinerario del trasporto.