Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo  28  agosto 1997, n. 281 il Governo, le regioni e le provincie  autonome  di Trento e Bolzano si sono accordate in data 29 ottobre 2009 sul sistema  dei  controlli  ufficiali  e le relative linee di indirizzo per l’attuazione del  regolamento  CE  n. 1907/2006.
L’accordo prevede che i controlli siano eseguiti in base alle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell’allegato I del decreto 22 novembre 2007 del Ministro della Salute e riguardano tutte le fasi della catena di approvvigionamento dalla fabbricazione o importazione, all’uso, alla distribuzione, all’immissione sul mercato della sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo.
I controlli potranno essere effettuati con o senza preavviso a mezzo delle seguenti metodiche: ispezione, audit, indagine e monitoraggio.
Le amministrazioni preposte al controllo sul Regolamento REACH sono le seguenti:
–	Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (“USMAF”);
–	Nuclei antisofisticazioni e sanità dell’Arma dei Carabinieri (“NAS”);
–	ISPESL;
–	“Corpo ispettivo centrale” (Corpo ispettivo di cui al decreto 27 gennaio 2006 del Ministro della salute;
–	Agenzia delle dogane;
–	Nuclei operativi ecologici dell’Arma dei Carabinieri (“NOE”). 
Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’Accordo, le regioni e le province autonome, nell’ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l’Autorità per i controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo e ne danno contestualmente comunicazione all’Autorità competente nazionale.Accordo Stato-Regioni REACH 29_10_09.pdf
 
								