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Codifica delle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna, ecc. secondo il capitolo 4.3 dell’ADR 2001

Segnaliamo che, secondo le disposizioni tecniche del capitolo 4.3 dell’Accordo ADR edizione 2001, le cisterne ed i suddetti mezzi di trasporto dovranno essere muniti di un proprio codice di identificazione composto da lettere o numeri in un dato ordine.
La decodifica dei codici viene riportata nella sezione 4.3.3.1.1, quando la materia da trasportare appartiene alla classe 2, e nella sezione 4.3.4.1.1, quando la materia da trasportare appartiene alle classi da 3 a 9.
Si può trasportare una materia sottoposta all’ADR in cisterne e nei suddetti mezzi di trasporto soltanto se nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 è previsto un codice cisterna assegnato secondo i criteri riportati nelle sezioni sopra indicate, rispettivamente per la classe 2 e per le classi da 3 a 9.
Per il trasporto di merci pericolose, oltre ai mezzi di trasporto con codice indicato nella suddetta colonna (12), possono essere utilizzati quei mezzi caratterizzati dai codici indicati al 4.3.3.1.2 (classe 2) e al 4.3.4.1.2 ( classi da 3 a 9).
A tale proposito segnaliamo che la codifica non è obbligatoria:

  • sino al 31/12/2008, ai sensi del 1.6.3.18 dell’ADR 2001, per le cisterne fisse e smontabili ed i veicoli batteria in esercizio, e
  • sino al 31/12/2007, ai sensi del 1.6.4.12 dell’ADR 2001, per i contenitori cisterna e CGEM in esercizio.

Per le cisterne ed i suddetti mezzi di trasporto destinati al trasporto delle materie delle classi da 3 a 9, in assenza della codifica che può essere effettuata entro le suddette scadenze, sul libretto della cisterna MC813 devono essere annotate le materie conformemente a quanto prescritto nella nuova edizione ADR 2001 secondo le disposizioni della circolare prot.1283/4956/2 del 24 luglio 2000.
In questo caso l’aggiornamento delle materie trasportabili nel MC813 (n. ONU, codice di classificazione e gruppo di imballaggio) può essere effettuato dietro presentazione ad un qualsiasi ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri di una relazione tecnica redatta da un ingegnere abilitato all’esercizio della professione che abbia firmato almeno un progetto di cisterna per trasporto di merci pericolose.
Tale aggiornamento deve essere effettuato, come riporta la circolare, nel più breve tempo possibile dall’uscita delle nuove edizioni dell’ADR.
Sia nel caso della codifica prevista dal 4.3 della nuova edizione ADR 2001 che nel caso dell’aggiornamento del libretto MC 813 previsto dalla circolare prot.1283/4956/2, si rende necessario provvedere alla “ricodifica” delle cisterne e dei suddetti mezzi di trasporto per assicurarsi che gli stessi, destinati al trasporto di una determinata materia pericolosa, corrispondano ai requisiti minimi richiesti ed individuati dal codice riportato nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2.

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