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Conversione del C.F.P. (c.d. patentino) ADR conseguito da autisti italiani in Paesi extra U.E.

A seguito di richieste pervenuteci da alcuni operatori del settore segnaliamo che Il D.M. 10 giugno 2004 – Modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997, recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell’Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose» – contiene una modifica all’art. 4 del D.M. Trasporti e Navigazione 15 maggio 1997; dopo il comma 5 è stato aggiunto, tra l’altro, il comma 5-sexies seguente:
I cittadini italiani titolari di certificato di formazione professionale, conseguito presso uno Stato non appartenente alla Unione europea, devono, entro un anno, convertirlo presso un ufficio periferico della direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.
Al momento non è stato ancora pubblicato il dispositivo applicativo del suddetto decreto in cui è riportata la procedura per la conversione del C.F.P. ADR.
Fino a quel momento non è possibile praticamente convertire il documento presso un ufficio periferico del D.T.T.

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