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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020

Considerato che l’articolo 22 (1) del Regolamento REACH impone ai dichiaranti (dichiaranti individuali o il dichiarante capofila e altri membri di una trasmissione comune) la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti e di trasmetterle all’ECHA, è stato finalmente pubblicato il Regolamento UE 2020/1435 che definisce i termini relativi all’aggiornamento dei dossier di registrazione già presentati dalle imprese comunitarie.

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