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La notifica SCIP

Indice

Cosa è il database SCIP?
Cosa si intende per Articolo?
Chi deve effettuare la notifica?
Quali sono le informazioni da notificare?

Cosa è il database SCIP?

Il database SCIPSubstances of Concern in articles as such or in complex objects (Products) – è la banca dati tossicologica che raccoglie le sostanze estremamente preoccupanti contenute negli Articoli in quanto tali o in oggetti complessi, che comunemente indichiamo con il termine di Prodotti.
Le sostanze estremamente preoccupanti sono indicate con l’acronimo di SVHC (Substances of Very High Concern), e sono soggette all’inserimento nello SCIP se contenute negli articoli in quantità > 0,1% (p/p).
La compilazione del database è obbligatoria a decorrere dal 5 gennaio 2021.

Cosa si intende per Articolo?

La definizione di Articolo è data dall’art.3 del Regolamento CE n.1907/2006 (REACH): “L’Articolo è un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.”
L’art.33 prescrive al fornitore di un articolo contenente la sostanza SVHC, nella concentrazione indicata, l’obbligo di comunicare all’ utilizzatore professionale o industriale le informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo.
Lo stesso art. 33 sancisce anche il diritto del consumatore di accedere alle stesse informazioni, consultando il database SCIP oppure facendone richiesta al fornitore che ha l’obbligo di rispondergli entro 45 giorni.
Gli articoli si suddividono in semplici e complessi (costituiti da più articoli) e possono contenere a loro volta sostanze o miscele, che rilasciano intenzionalmente o meno in base alla loro funzione: la categorizzazione analitica di un articolo può essere complessa e richiede spesso una conoscenza approfondita della materia oltre che lo svolgimento di analisi da parte di esperti.

Chi deve effettuare la notifica?

La notifica SCIP, obbligatoria dal 5 gennaio 2021, consiste nell’inserimento nel database delle informazioni richieste ed il soggetto obbligato è il Fornitore dell’Articolo. Questa figura può riferirsi a vari attori collocati lungo la catena di approvvigionamento: l’Importatore (inteso come l’entità europea responsabile dell’importazione da Paesi extra spazio economico europeo), il Produttore (fabbricante o assemblatore dell’Articolo), il Distributore dell’articolo.

Alcune di queste figure possono rivestire anche un doppio ruolo e pertanto oltre all’obbligo di notifica SCIP possono ricadere sotto altre disposizioni dettate dal REACH (ad es. la Registrazione di sostanze, il rispetto di restrizioni all’uso o all’immissione sul mercato di cui all’Allegato XVII del Regolamento, l’autorizzazione all’uso di sostanze incluse in Allegato XIV) e da ulteriori norme cogenti quali: Regolamento CLP, Direttiva RoHS, Regolamento POP, Regolamento MOCA, China RoHS, Direttiva Giocattoli, Conflict Minerals, Direttiva EU del packaging ecc..

N.B: L’esame degli articoli è un’attività comune a tutte le aziende, comprese quelle che non effettuano produzione/assemblaggio/importazione/distribuzione di articoli, perché, indipendentemente dal prodotto immesso sul mercato, esse devono impiegare “articoli” quali sono infatti gli imballaggi come cartoni, taniche, sacchi, bottiglie, ecc., i materiali da imballaggio (lastre in polietilene espanso, pluriball, cips riempitive, film estendibile), le etichette con relativo inchiostro, ecc.
La stessa considerazione vale per tutte le aziende che forniscono gadgets omaggio ai loro clienti durante fiere, eventi o campagne promozionali. 

Quali sono le informazioni da notificare?

Le notifiche SCIP contengono due tipologie di dati: tecnici ed amministrativi.
I dati tecnici consistono nelle informazioni sull’Articolo e le SVHC in esso contenute, mentre gli amministrativi si riferiscono al Fornitore e ne riportano le informazioni giuridiche.

Le informazioni tecniche richieste sono le seguenti:

  • l’identificatore unico di Articolo (primary article ID)
  • le Istruzioni per l’uso sicuro (informazioni tossicologiche ed eco-tossicologiche)
  • la SVHC ed il range di concentrazione
  • la categoria di materiale di cui è costituito l’Articolo (material category / TARIC CODE)
  • la categoria di Miscela che contiene la sostanza preoccupante (EuPCS)

Il processo di raccolta delle informazioni può essere estremamente complesso se si tiene conto del fatto che spesso alcuni attori della supply chain utilizzano un Articolo di un fornitore a monte e non hanno il quadro completo della composizione chimica. Per questo motivo sussiste la possibilità di notifiche semplificate, che prevedono la facoltà di riferirsi alla notifica effettuata dal fornitore a monte, ma l’aspetto riguardante le condizioni per l’uso sicuro rimane estremamente delicato e spesso richiede un’analisi approfondita.

Questo aspetto è fondamentale e si ricollega agli obiettivi che ECHA (l’Agenzia Chimica Europea) si è posta con l’adozione di questo database, ovvero: ridurre la produzione di rifiuti contenenti sostanze pericolose, consentire alle autorità di monitorare l’uso di sostanze preoccupanti e avviare azioni adeguate durante l’intero ciclo di vita degli articoli, anche nella fase del loro smaltimento.
L’utilizzo corretto da parte di tutti i Fornitori aventi obbligo di notifica viaggia nella direzione della tracciabilità dei prodotti “preoccupanti”, a tutela della salute umana e dell’ambiente.

N.B.: Un’ importante riflessione a tutela del Fornitore è quella riguardante le istruzioni sull’uso sicuro che costituiscono un documento complesso da elaborare in quanto richiedono, tra le altre, competenze tossicologiche avanzate. Il documento è fondamentale in ottica delle informazioni da inserire nel DVR chimico (Documento di Valutazione del Rischio), ai sensi del Titolo IX del D.Lgs 81/2008, dunque a garanzia della protezione della salute e dell’ambiente.

Per approfondimenti visita il nostro portale dedicato agli Articoli ed allo SCIP: www.scipdatabase.it ed accedi allo Sportello SCIP gratuito.

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