Ministero della Salute: chiarimenti sulle definizioni di utilizzatore a valle e distributore
L’Autorità competente nazionale (Ministero della Salute) ha emesso la nota interpretativa del 6 settembre 2024 a seguito delle richieste di chiarimento da parte delle associazioni categoriali sulle definizioni di “utilizzatore a valle” e “distributore” secondo il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH).
La nota interpretativa si è resa necessaria dopo la sentenza della Cassazione Penale sez.3 n.1454/2024 che ha non interpretato correttamente la definizione di distributore indicata all’art.3 del REACH destabilizzando le certezze a livello regolatorio delle imprese sottoposte alle disposizioni del REACH.
In pratica, un re-imballatore di una miscela (un utilizzatore a valle) è stato considerato erroneamente come distributore di una colla destinata al consumatore contenente una concentrazione di toluene superiore allo 0,1% p/p (violazione della restrizione voce 48 allegato XVII del REACH) in contrasto con le definizioni indicate dal REACH e le interpretazioni fornite a mezzo delle guide di orientamento pubblicate da ECHA.
La Cassazione Penale ha addebitato la violazione al produttore (formulatore/utilizzatore a valle) e non al re-imballatore che ha immesso la colla non conforme sul mercato.