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In Francia i prodotti con protossido di azoto etichettati come STOT RE1

Il 16 gennaio 2024 la Francia ha informato la Commissione Europea, ai sensi dell’art. 52, par. 1 del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), di avere fondati motivi di ritenere che il protossido di azoto, anche se conforme alle prescrizioni del CLP, comporti un rischio grave per la salute umana per ragioni inerenti alla classificazione e all’etichettatura dei contenitori contenenti tale sostanza chimica.

La Commissione Europea, a mezzo della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2024/2797 del 31 ottobre 2024, ha autorizzato la misura adottata dalla Francia, relativa all’etichettatura dei prodotti contenenti il solo protossido di azoto come STOT RE 1, per 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione o fino alla data in cui non diventi applicabile un regolamento delegato della Commissione che stabilisca una classificazione e un’etichettatura armonizzate (CLH) del protossido di azoto come STOT RE 1.

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