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08/01/2026

Biocidi: novità nella disciplina sanzionatoria dalla Legge su mercato e concorrenza 2025

La Legge 18 dicembre 2025, n.190, pubblicata sulla G.U.R.I. serie generale n.294 del 19 dicembre 2025, introduce, al comma 10 dell’articolo unico, modifiche al Decreto Legislativo 2 novembre 2021, n. 179 relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR) relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.

In particolare, le modifiche sono le seguenti:

a) all’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. E’ punito con la stessa pena di cui al comma 1* l’utilizzatore non professionale né industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell’autorizzazione, un prodotto biocida autorizzato, o che impiega un prodotto biocida non autorizzato, quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell’ambiente»;
b) agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1, le parole: «l’ammenda da euro 1.000,00 a euro 10.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
c) all’articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. E’ punito con la stessa pena di cui al comma 1* l’utilizzatore non professionale né industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell’autorizzazione, un presidio medico-chirurgico autorizzato o impiega un presidio medico-chirurgico non autorizzato, quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell’ambiente».

*arresto fino a tre mesi e ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000

Da segnalare l’utilizzo del termine “utilizzatore non professionale né industriale”, atipico per la normativa specifica, che comprende qualsiasi altro utilizzatore, compreso l’utilizzatore domestico, che non ricada nelle suddette categorie.

La medesima legge abroga, al comma 11 dell’articolo unico, le lettere d), e) e f) dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392, relativo al regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all’immissione in commercio di Presidi Medico Chirurgici:
d) kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV;
e) kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV;
f) topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.