Con la pubblicazione dell’avviso C/2025/6670 nella G.U.U.E serie L del 10 dicembre 2025 la classificazione armonizzata del biossido di titanio viene modificata eliminando il pericolo di cancerogenesi per inalazione (categoria 2) introdotto dal Regolamento (UE) 2020/217.
Nel dettaglio il biossido di titanio in polvere contenente una concentrazione ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm non è più soggetto alla classificazione armonizzata per quanto riguarda l’assegnazione dell’indicazione di pericolo H351.
Conseguentemente le indicazioni di cui all’allegato II, parte 2, del Regolamento (CE) 1272/2008 sono soppresse:
«2.12. Miscele contenenti biossido di titanio
L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti = 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 µm deve recare la seguente indicazione:
EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.” L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti = 1 % di particelle di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:
EUH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.” Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione EUH210.»
Per il biossido di titanio in polvere contenente una concentrazione ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm si rende necessario l’aggiornamento dell’etichetta di pericolo CLP e della relativa scheda dati di sicurezza.
Per le miscele contenenti la suddetta sostanza si rende necessario l’aggiornamento di etichette di pericolo CLP, notifiche ex art.45 CLP e schede dati di sicurezza.
