Pubblicata da ECHA la nuova versione (6.0, ottobre 2025) della Guidance on harmonised information relating to emergency health response – Annex VIII to CLP.
L’Allegato VIII stabilisce l’obbligo per gli operatori economici di trasmettere alle autorità competenti degli Stati Membri le informazioni armonizzate sulle miscele, destinate ai centri antiveleno e ai servizi di pronto intervento medico.
L’obbligo si applica alle miscele classificate come pericolose per la salute umana o per le proprietà fisico-chimiche, ma non alle miscele pericolose soltanto per l’ambiente.
La guida definisce con chiarezza i ruoli dei “duty holders” (es. importatori, produttori che pongono per la prima volta la miscela sul mercato) che sono responsabili della notifica e illustra quando è necessario aggiornare la notifica della miscela (es. variazioni di composizione, classificazione di pericolo dei componenti).
È prevista l’attribuzione di un codice UFI (Unique Formula Identifier) per ogni miscela notificata, che ne consente l’identificazione univoca nei casi di emergenza sanitaria.
La notifica deve avvenire in formato elettronico (XML), secondo lo schema predefinito, tramite il portale ECHA.
Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche https://echa.europa.eu/
