L’adozione del FIR digitale (xFIR), obbligatorio dal 13 febbraio 2026 nell’ambito del sistema RENTRI, non ha modificato né sostituito le disposizioni del capitolo 5.4 dell’ADR perché il trasporto su strada di rifiuti pericolosi deve essere accompagnato sempre da un documento cartaceo contenente le informazioni richieste dall’ADR e conservato nella cabina di guida del veicolo del trasportatore.
Nel caso in cui non sia disponibile un documento di trasporto specifico per l’ADR sarà necessario stampare una copia cartacea dell’xFIR, che in questo caso avrà anche la funzione di DDT ADR quando completo di tutte le informazioni richieste dal 5.4 dell’ADR.
È importante fornire questo chiarimento applicativo per evitare possibili incertezze interpretative nella fase di transizione al sistema digitale, confermando la centralità della conformità alle disposizioni dell’ADR durante il trasporto di rifiuti pericolosi.
