Il 5 novembre 2025 ECHA, come confermato dal comitato degli Stati membri nella riunione di ottobre, ha aggiunto l’1,1′-(etano-1,2-diil)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) alla “candidate list”.
La sostanza ha proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili ed è utilizzata come ritardante di fiamma in vari settori.
L’elenco delle sostanze SVHC ora contiene 251 voci: alcune sono gruppi di sostanze chimiche, quindi il numero complessivo di sostanze chimiche interessate è più alto.
L’inserimento della sostanza in candidate list produce nuovi obblighi regolatori:
- i fornitori di un articolo contenente la sostanza DBDPE in una concentrazione > 0,1 % (peso/peso) devono comunicare le informazioni di cui all’art.33 ai loro clienti, quali utilizzatori professionali e industriali, e, su richiesta, ai consumatori;
- gli importatori e i produttori di articoli devono notificare all’ECHA se il loro articolo contiene DBDPE in una concentrazione > 0,1 % (peso/peso) e complessivamente in quantità > 1 tonnellata/anno, entro sei mesi dalla data in cui la sostanza è stata inclusa nell’elenco delle SVHC;
- i fornitori di DBDPE, in quanto tale o componente di miscele, devono aggiornare la scheda dati di sicurezza che forniscono ai loro clienti (utilizzatori professionali e industriali);
- le aziende devono notificare all’ECHA se gli articoli che producono contengono DBDPE in una concentrazione > 0,1 % (peso/peso), la notifica sarà pubblicata da ECHA nella banca dati SCIP.
Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
