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06/10/2025

REACH: Inserita in allegato XVII la voce 82 relativa alle PFAS

Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono sostanze chimiche molto persistenti nell’ambiente, mobili nell’acqua e, alcune di esse, con potenziali effetti cancerogeni sulla salute umana.
Le PFAS sono usate nelle schiume antincendio, in particolare per incendi di tipo “classe B” (liquidi infiammabili), in vari settori (petrolifero, aeroporti, servizi antincendio, difesa, marina, ecc.).
Il regolamento (UE) 2025/1988, pubblicato nella G.U.U.E. serie L del 3 ottobre 2025, mira a introdurre una restrizione armonizzata a livello UE sull’uso di PFAS nelle schiume antincendio, al fine di ridurre le emissioni ambientali e l’esposizione umana, promuovendo alternative più sicure.

A tale proposito è stata inserita la voce 82 nell’allegato XVII del regolamento REACH che riguarda tutte le PFAS, definite secondo la definizione dell’OCSE (sostanze contenenti almeno un atomo di carbonio di metile CF₃ o di metilene CF₂ completamente fluorurato).
Salvo le deroghe previste nella voce 82, a partire dal 23 ottobre 2030, l’immissione sul mercato o l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio non sono ammessi se la somma delle concentrazioni di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l.

Dal 23 ottobre 2026, se le schiume contengono PFAS ≥ 1 mg/l (escluse quelle in estintori portatili), devono essere etichettate chiaramente con la dicitura seguente:
“ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS.”