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ADR
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03/08/2026

Novità ADR 2027: aperte le iscrizioni ai seminari di presentazione

Sono aperte le iscrizioni ai seminari di presentazione delle principali novità introdotte dall’ADR 2027 la nuova edizione dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada. Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza in tre sedi:
  • 13 ottobre 2026 – Milano, Royal Garden Hotel Assago
  • 22 ottobre 2026 – Padova, Crowne Plaza
  • 28 ottobre 2026 – Firenze, Grand Hotel Mediterraneo
L’ADR 2027 entrerà ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2027, con il consueto periodo transitorio di sei mesi. Il seminario rappresenta quindi un’occasione utile per iniziare a conoscere le modifiche previste dalla nuova edizione e valutarne i possibili impatti sulle attività di imprese, consulenti e operatori coinvolti nella spedizione, gestione e trasporto di merci pericolose. Durante l’incontro saranno approfonditi, tra gli altri, gli aggiornamenti relativi a classificazione e nuovi numeri ONU, batterie al litio e al sodio ionico, trasporto dei rifiuti, imballaggi e recipienti vuoti non ripuliti, cisterne, documentazione, formazione dei conducenti e requisiti dei veicoli. Il valore della partecipazione in presenza Partecipare in aula consente di dedicare un momento specifico all’aggiornamento ADR 2027, con la possibilità di interagire direttamente con i tecnici e consulenti senior Flashpoint e confrontarsi sui principali cambiamenti introdotti dalla nuova edizione. È disponibile anche il webinar online Per chi preferisce seguire l’aggiornamento da remoto è prevista anche una sessione online dedicata alle novità ADR 2027. Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento della formazione ADR previsto dalla normativa applicabile.

Scopri il programma, consulta le date disponibili e scegli la modalità di partecipazione più adatta alle tue esigenze

BIOCIDI
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31/08/2026

Biocidi: lista dei fornitori di principi attivi aggiornata

In data 25 agosto 2026 l’ECHA ha pubblicato l’elenco aggiornato delle sostanze attive e dei relativi fornitori ai sensi dell’articolo 95(1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR). L’elenco comprende le sostanze attive, e le sostanze che le generano, associate ai rispettivi tipi di prodotto (PT, Product Type) per i quali è stato presentato un dossier accettato o validato da uno Stato membro ai sensi del BPR o della direttiva 98/8/CE. Ai sensi dell’articolo 95, i prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato dell’Unione Europea solo se il fornitore della sostanza attiva (o del prodotto) è incluso in tale elenco per il pertinente tipo di prodotto. L’aggiornamento rappresenta quindi un riferimento operativo per le imprese, chiamate a verificare la presenza in lista dei propri fornitori, o la propria inclusione, al fine di garantire la conformità e la continuità di immissione sul mercato dei prodotti biocidi. Particolare attenzione è richiesta nella gestione della supply chain, soprattutto in presenza di fornitori extra-UE, per i quali è opportuno verificare la corretta copertura ai sensi dell’articolo 95.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche https://echa.europa.eu/
ALTRE
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31/08/2026

Regolamento PIC: aggiornati gli elenchi di pesticidi e sostanze chimiche soggetti a controllo

È stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L del 12 agosto 2026 il Regolamento delegato (UE) 2026/1278 che modifica e rettifica il Regolamento (UE) n. 649/2012 (PIC) sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Il regolamento aggiorna gli allegati I e V in relazione a pesticidi e sostanze chimiche industriali vietati o soggetti a rigorose restrizioni nell’Unione europea. Tra le principali novità figura l’inserimento di numerose sostanze, tra cui carbendazina, metribuzin, dodemorf, fenpirazamina, flumetralin, metaflumizone, piridalil, tritosulfuron, PHMB (1600; 1.8), Dechlorane Plus e diversi stabilizzanti UV. Sono state inserite numerose sostanze industriali CMR e SVHC soggette a restrizioni o autorizzazione ai sensi del REACH. Il regolamento recepisce anche le decisioni adottate nell’ambito delle Convenzioni di Rotterdam e Stoccolma. In particolare carbosulfan e alcune formulazioni di fention vengono assoggettati alla procedura di previo assenso informato, mentre Dechlorane Plus, metossicloro e UV-328 sono inseriti nell’allegato V del Regolamento PIC, relativo alle sostanze e agli articoli soggetti a divieto di esportazione. Viene inoltre corretto il codice doganale HS applicabile alle miscele contenenti terbufos. Il nuovo regolamento si applicherà dal 1° ottobre 2026. Le imprese che esportano prodotti chimici verso Paesi extra-UE dovranno quindi verificare tempestivamente la presenza delle nuove sostanze negli elenchi PIC e aggiornare, ove necessario, le procedure di notifica, controllo e gestione delle esportazioni.
CLP
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31/08/2026

Regolamento CLP: comunicata al WTO una nuova proposta di aggiornamento tecnico

La Commissione europea ha notificato al WTO, nell’ambito dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, una bozza di regolamento delegato finalizzata ad aggiornare il Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP adeguandolo alle più recenti revisioni del sistema GHS dell’ONU. La proposta è identificata dalla notifica G/TBT/N/EU/1234 del 17 agosto 2026. La bozza recepisce le modifiche introdotte dalle revisioni 8, 9 e 10 del GHS oltre ad alcune disposizioni della revisione 11, e interviene sugli allegati I, III, IV, V, VI e VIII del CLP. Tra le principali novità previste figurano:
  • nuovi criteri per gli esplosivi e per le sostanze chimiche sotto pressione;
  • aggiornamenti alla classificazione degli aerosol;
  • maggiore utilizzo di metodi in vitro, ex vivo e non sperimentali per la valutazione di alcuni pericoli per la salute;
  • revisione dei criteri relativi alla corrosione e irritazione cutanea e ai gravi danni e irritazioni oculari;
  • aggiornamento della classificazione dei metalli e dei loro composti per la pericolosità a lungo termine per l’ambiente acquatico;
  • modifica di indicazioni di pericolo, consigli di prudenza e altri elementi di comunicazione del pericolo.
La proposta è ancora in fase di bozza. Il termine previsto per la presentazione di osservazioni nell’ambito della procedura WTO è il 16 ottobre 2026, mentre l’adozione è programmata indicativamente per il quarto trimestre del 2026. Le nuove disposizioni dovrebbero diventare obbligatorie, in via generale, dopo un periodo transitorio di 24 mesi, con ulteriori misure transitorie per sostanze e miscele già immesse sul mercato. Scarica qui la bozza di regolamento e la bozza di allegato. Le imprese dovranno quindi monitorare l’iter di approvazione e valutare in anticipo i possibili impatti su criteri di classificazione di pericolo, etichette e schede dati di sicurezza di sostanze e miscele.
IATA
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31/08/2026

DGR IATA 2027: pubblicate le principali novità della 68ª edizione

Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore la 68ª edizione delle IATA Dangerous Goods Regulations, che recepisce le modifiche delle Istruzioni Tecniche ICAO 2027-2028 e gli aggiornamenti adottati dallo IATA Dangerous Goods Board. Tra le novità più rilevanti figurano requisiti più stringenti per batterie al litio, batterie al sodio e power bank. Per passeggeri ed equipaggi sarà consentito trasportare al massimo due power bank, mentre quelli con capacità superiore a 100 Wh saranno vietati. Vengono inoltre riviste le disposizioni per gli ausili alla mobilità alimentati da batterie al litio e riorganizzate le tabelle relative agli articoli ammessi, soggetti ad approvazione dell’operatore o vietati. La nuova edizione introduce anche quattro nuove rubriche:
  • UN 3561, clorofenoli corrosivi, tossici, solidi, n.a.s.;
  • UN 3562, clorofenoli corrosivi, solidi, n.a.s.;
  • UN 3563, batterie al litio metallico installate in unità di trasporto merci;
  • UN 3564, batterie agli sodio ionico installate in unità di trasporto merci.
Sono inoltre aggiornate numerose istruzioni di imballaggio, comprese le PI 965-970 applicabili alle batterie al litio, le disposizioni speciali per le batterie ibride litio-sodio, i criteri di classificazione e le prescrizioni di marcatura. Le imprese coinvolte nella spedizione aerea di merci pericolose dovranno quindi verificare entro fine 2026 l’adeguamento di procedure, imballaggi, marcature, documentazione, sistemi informativi e programmi di formazione del personale. La sintesi pubblicata da IATA non è esaustiva: per la corretta gestione delle spedizioni sarà necessario consultare il testo completo della 68ª edizione e le eventuali variazioni degli Stati e degli operatori aerei.
ADR
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31/08/2026

ADR: Accordo M372, semplificazioni per il trasporto di rame e leghe contenenti rame

L’Italia ha promosso l’Accordo multilaterale M372, sottoscritto il 3 luglio 2026 e successivamente firmato anche dalla Germania, relativo al trasporto su strada di rame e leghe metalliche contenenti rame classificate come UN 3077, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., classe 9, gruppo di imballaggio III. L’accordo si applica al rame con superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg e alle leghe contenenti almeno il 2,5% di rame aventi la medesima superficie specifica. Questi materiali, in quanto metalli scarsamente solubili in acqua, possono essere trasportati senza essere assoggettati alle ulteriori prescrizioni dell’ADR purché non presentino pericoli riconducibili a classi diverse dalla classe 9. Per beneficiare della deroga, il trasporto deve essere effettuato in imballaggi, IBC o grandi imballaggi idonei, a tenuta di polveri e resistenti all’acqua, oppure alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2. È inoltre obbligatorio conservare a bordo dell’unità di trasporto una copia dell’accordo M372. L’accordo è applicabile esclusivamente ai trasporti effettuati nei territori dei Paesi ADR che lo hanno sottoscritto e resterà valido fino al 31 agosto 2028 salvo eventuale revoca anticipata. Le imprese interessate dovranno pertanto verificare attentamente il campo di applicazione, le caratteristiche del materiale e l’itinerario del trasporto.  
ADR
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21/09/2026

Esame DGSA: in arrivo i nuovi quiz ADR/RID 2025

La Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che la nuova banca dati dei quiz e degli studi del caso per gli esami dei Consulenti per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose (DGSA) aggiornata all’edizione ADR/RID 2025 sarà utilizzata esclusivamente per le sessioni d’esame programmate dopo l’emanazione della nota ministeriale del 28 agosto 2026. Gli esami già in corso o già calendarizzati e pubblicati per il 2026 continueranno quindi a fare riferimento alla banca dati 2023. Contestualmente, il MIT ha annunciato l’avvio della dematerializzazione dei certificati di formazione professionale DGSA, che potranno essere firmati digitalmente e trasmessi direttamente ai candidati in formato elettronico. La nota richiama inoltre le Commissioni d’esame a mantenere la massima vigilanza contro comportamenti non consentiti durante le prove, compreso l’uso improprio di strumenti di intelligenza artificiale.
ALTRE
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21/09/2026

INAIL pubblica un nuovo fact sheet sul biossido di titanio

L’INAIL ha reso disponibile il nuovo fact sheet dal titolo Biossido di titanio: applicazioni e potenziali effetti dannosi sulla salute che offre un quadro aggiornato delle conoscenze scientifiche e normative relative a questa sostanza ampiamente utilizzata in numerosi settori industriali. La pubblicazione ripercorre il dibattito sulla potenziale cancerogenicità del biossido di titanio, avviato con la classificazione IARC del 2006 come possibile cancerogeno per l’uomo e concluso nel 2025 con l’esclusione del TiO₂ dall’elenco delle sostanze sospettate di provocare il cancro per inalazione. Il documento descrive i principali processi di produzione del biossido di titanio in forma micro e nanoparticellare, le sue caratteristiche e applicazioni, nonché le possibili esposizioni in ambito ambientale e professionale. Viene inoltre fornita una sintesi delle evidenze disponibili sugli effetti per la salute dei lavoratori, evidenziando i risultati più significativi degli studi condotti e la necessità di ulteriori approfondimenti scientifici. Il fact sheet rappresenta una risorsa di interesse per aziende, RSPP, ASPP, medici competenti e professionisti della sicurezza chiamati a valutare i rischi associati all’utilizzo di materiali contenenti biossido di titanio nei luoghi di lavoro.
BIOCIDI
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21/09/2026

Biocidi: lista art.95 BPR nuovamente aggiornata

L’elenco aggiornato delle sostanze attive e dei relativi fornitori ai sensi dell’articolo 95(1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR) è stata aggiornata da ECHA in data 16 settembre 2026. L’elenco raccoglie le sostanze attive, nonché le sostanze che le producono o le generano, associate ai relativi tipi di prodotto (PT, Product Type) per i quali è stato presentato un dossier accettato o validato da uno Stato membro nell’ambito del BPR o della direttiva 98/8/CE. In base all’articolo 95 del BPR, un prodotto biocida può essere commercializzato nell’Unione Europea soltanto se il fornitore della sostanza attiva, oppure il fornitore del prodotto stesso, figura nell’elenco per lo specifico tipo di prodotto interessato. L’aggiornamento dell’elenco costituisce quindi uno strumento essenziale per le aziende, che devono verificare periodicamente la presenza dei propri fornitori, o la propria iscrizione, al fine di assicurare la conformità normativa e la regolare commercializzazione dei prodotti biocidi sul mercato europeo. È inoltre opportuno prestare particolare attenzione alla catena di approvvigionamento, soprattutto quando coinvolge soggetti stabiliti al di fuori dell’UE, verificando che la copertura ai sensi dell’articolo 95 sia correttamente garantita e mantenuta nel tempo.
CLP
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21/09/2026

UFI miscele: responsabilità di importatori e fornitori extra-UE

L’ECHA ha pubblicato un corrigendum alla Guida sull’Allegato VIII del regolamento CLP (versione 6.1 dell’agosto 2026) relativo alle notifiche ai centri antiveleni, fornendo importanti chiarimenti sull’utilizzo dell’Unique Formula Identifier (UFI) per le miscele importate. La correzione conferma che la responsabilità di apporre l’UFI in etichetta ricade sull’importatore stabilito nell’Unione Europea. Inoltre, quando l’etichettatura viene effettuata prima dell’ingresso del prodotto nel mercato UE, l’ECHA raccomanda di utilizzare l’UFI dell’importatore comunitario per garantire la corretta corrispondenza tra la miscela immessa sul mercato e la relativa notifica ai centri antiveleni. Il chiarimento non introduce nuovi obblighi normativi, ma rende più coerente e precisa la descrizione dei ruoli e delle responsabilità lungo la catena di approvvigionamento internazionale. Le aziende che importano miscele pericolose nell’UE sono invitate a verificare le proprie procedure di etichettatura e di notifica per assicurare la piena conformità ai requisiti dell’Allegato VIII del CLP.
CLP
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28/10/2026

CLP: rettificato l’allegato VI

La Commissione Europea ha pubblicato una rettifica al Regolamento (UE) 2018/669, che aveva modificato, nell’ambito dell’ATP al CLP, l’Allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. La rettifica interviene sui nomi associati ad alcune voci della tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate, correggendo i relativi a cinque sostanze pericolose. Pur trattandosi formalmente di correzioni, l’intervento merita attenzione da parte delle imprese che gestiscono sostanze e miscele interessate. È quindi opportuno verificare la coerenza delle anagrafiche delle sostanze e della documentazione regolatoria aziendale con le denominazioni corrette dell’Allegato VI, in particolare nell’ambito dell’aggiornamento delle SDS e delle informazioni utilizzate per la classificazione e l’etichettatura.       Hai bisogno di supporto nella gestione degli adempimenti REACH e CLP? I nostri consulenti possono affiancare la tua azienda nelle verifiche di conformità e nella gestione della documentazione regolatoria. Contatta i nostri consulenti
BIOCIDI
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28/10/2026

Biocidi: aggiornata la lista ex art.95 delle sostanze attive

In data 27 ottobre 2026 l’ECHA ha pubblicato l’elenco aggiornato delle sostanze attive e dei relativi fornitori ai sensi dell’articolo 95(1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR). L’elenco comprende le sostanze attive, e le sostanze che le generano, associate ai rispettivi tipi di prodotto (PT, Product Type) per i quali è stato presentato un dossier accettato o validato da uno Stato membro ai sensi del BPR o della direttiva 98/8/CE. Ai sensi dell’articolo 95, i prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato dell’Unione Europea solo se il fornitore della sostanza attiva (o del prodotto) è incluso in tale elenco per il pertinente tipo di prodotto. L’aggiornamento rappresenta quindi un riferimento operativo per le imprese, chiamate a verificare la presenza in lista dei propri fornitori, o la propria inclusione, al fine di garantire la conformità e la continuità di immissione sul mercato dei prodotti biocidi. Particolare attenzione è richiesta nella gestione della supply chain, soprattutto in presenza di fornitori extra-UE, per i quali è opportuno verificare la corretta copertura ai sensi dell’articolo 95.       Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche echa.europa.eu
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28/10/2026

BPR articoli trattati: aggiornamento elenco sostanze attive

Pubblicato da ECHA in data 27 ottobre 2026 l’elenco aggiornato delle combinazioni Sostanze Attive-Tipo Prodotto (AS-PT) che possono essere utilizzate negli articoli trattati ai sensi dell’art. 58(2) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR): 2. Gli articoli trattati sono immessi sul mercato unicamente se tutti i principi attivi contenuti nei biocidi con cui sono stati trattati, o che essi contengono, sono iscritti nell’elenco stilato conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, oppure nell’allegato I, e sono soddisfatte le condizioni o limitazioni ivi specificate. In deroga all’art.58 (2) del BPR gli articoli trattai possono essere immessi sul mercato se beneficiano delle misure transitorie ai sensi dell’art. 94 del BPR. Per facilitare la consultazione dell’elenco le combinazioni sono state categorizzate nelle seguenti parti:
  • la parte I contiene le combinazioni AS-PT che sono in fase di esame all’interno o all’esterno del programma di revisione o che sono state approvate;
  • la parte II contiene le combinazioni AS-PT ritirate per le quali è stata presentata una domanda entro il 1° settembre 2016 ma per le quali il periodo di tolleranza non è ancora scaduto;
  • la parte III contiene combinazioni AS-PT notificate per l’inclusione (in corso) nel programma di revisione per le quali l’ECHA ha rilasciato una dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 17(5) del regolamento sul programma di revisione (UE) 1062/2014, o laddove tale notifica sia in fase di elaborazione.
    Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche https://echa.europa.eu/
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28/10/2026

BPR: Notifiche conformi sostanza attiva/tipo di prodotto

L’elenco pubblicato da ECHA distingue le combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto (PT) per le quali la notifica ai fini dell’inclusione nel Review Programme è risultata conforme da quelle per le quali non è stata ricevuta una notifica conforme o il partecipante si è ritirato nei termini previsti. Per le notifiche conformi, i partecipanti devono presentare la domanda di valutazione della sostanza attiva (AS-EVA) entro due anni dalla relativa decisione di conformità della notifica, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1062/2014. Una volta presentato il dossier completo e validato dall’Autorità competente di valutazione, la combinazione sostanza/PT e i relativi fornitori potranno essere inseriti nell’elenco di cui all’articolo 95 del BPR e la voce sarà rimossa dall’elenco delle notifiche accolte. Particolare attenzione deve essere rivolta alla Parte II: le combinazioni sostanza/PT che non proseguiranno nel Review Programme sono destinate alla rimozione o alla mancata inclusione nel programma. Nei casi indicati dal documento, ciò comporta anche il progressivo phase-out dei prodotti biocidi interessati. I periodi massimi indicati sono 12 mesi per la messa a disposizione sul mercato e 18 mesi per l’utilizzo, fermo restando quanto previsto dalle legislazioni nazionali. Per le aziende del settore è quindi importante monitorare l’evoluzione di queste liste, verificando non soltanto lo status delle sostanze attive impiegate, ma anche la specifica combinazione sostanza attiva/PT e la posizione dei relativi fornitori, così da individuare tempestivamente eventuali impatti sulla continuità della commercializzazione dei prodotti. Consulta qui l'elenco delle combinazioni sostanza attiva/tipo prodotto (PT) pubblicato da ECHA.     Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche echa.europa.eu
ALTRE
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28/10/2026

PIC: Relazione sul funzionamento del regolamento

Il Regolamento (UE) 649/2012 (PIC Prior Informed Consent) rappresenta uno degli strumenti fondamentali dell’Unione Europea per promuovere la responsabilità condivisa e decisioni consapevoli nel commercio internazionale delle sostanze chimiche pericolose. Il rapporto di ECHA relativo al periodo 2023-2025 conferma che il sistema continua a funzionare efficacemente, ma evidenzia al contempo una gestione sempre più complessa e impegnativa. L’elevato numero di notifiche di esportazione, l’inserimento di nuove sostanze, comprese quelle soggette a consenso esplicito, e le continue richieste di assistenza tecnica e normativa determinano infatti un crescente impiego di risorse. ECHA sottolinea inoltre la necessità di migliorare alcuni aspetti procedurali e la disponibilità e pubblicazione dei dati relativi alle esportazioni e alle importazioni, così da rafforzare trasparenza e prevedibilità del sistema. Il documento evidenzia infine come, accanto alla ricerca di una maggiore efficienza operativa, potrebbe essere opportuno valutare interventi mirati sul quadro normativo, per assicurare nel tempo un sistema PIC efficace, trasparente e sostenibile. La collaborazione tra ECHA e Commissione Europea rappresenta un elemento centrale per garantire un’applicazione coerente ed efficace della normativa, anche attraverso il costante aggiornamento degli allegati e la corretta identificazione delle sostanze. Nel periodo considerato, ECHA evidenzia come il rapporto di cooperazione sia rimasto positivo, pur in presenza di alcuni cambiamenti negli interlocutori della Commissione avvenuti nel 2025. Consulta qui il rapporto di ECHA 2023-2025     Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche echa.europa.eu
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28/10/2026

ECHA CHEM: più trasparenza sul processo di classificazione armonizzata

Un nuovo aggiornamento di ECHA CHEM rende più semplice seguire l’iter di classificazione ed etichettatura armonizzata (CLH) delle sostanze chimiche. La banca dati raccoglie ora anche i documenti collegati al procedimento, compresi i rapporti contenenti le proposte di classificazione armonizzata, presentati dalla Commissione Europea, dagli Stati membri o dalle imprese, nonché i pareri del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) di ECHA e i relativi allegati. L’aggiornamento consente così di seguire più agevolmente l’evoluzione di una proposta CLH, dalla notifica dell’intenzione fino all’adozione del parere RAC. Per le imprese si tratta di uno strumento particolarmente utile per il monitoraggio regolatorio, perché permette di intercettare e approfondire i procedimenti che potrebbero incidere sulla futura classificazione armonizzata delle sostanze di interesse.     Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche echa.europa.eu  
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28/10/2026

Prodotti biocidi e PMC: indicazioni operative sugli elementi fuorvianti nell’etichettatura

Il Ministero della Salute ha pubblicato un documento dedicato alle indicazioni operative sui cosiddetti “misleading terms”, tema particolarmente rilevante nella presentazione e comunicazione dei prodotti biocidi. L’iniziativa richiama l’attenzione degli operatori sulla necessità di valutare con particolare cura termini, diciture e messaggi utilizzati per descrivere e promuovere i prodotti, evitando espressioni che possano risultare fuorvianti rispetto alle caratteristiche e agli effetti del prodotto. Per le imprese, il documento rappresenta quindi un utile riferimento operativo per la verifica di etichette, materiali pubblicitari, siti web e comunicazioni commerciali relative ai biocidi. Il tema assume particolare importanza nell’ambito della compliance al Regolamento (UE) 528/2012 BPR e suggerisce l’opportunità di integrare anche gli aspetti comunicativi nelle procedure interne di controllo regolatorio.

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