L’elenco aggiornato delle sostanze attive e dei relativi fornitori ai sensi dell’articolo 95(1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR) è stata aggiornata da ECHA in data 16 settembre 2026.
L’elenco raccoglie le sostanze attive, nonché le sostanze che le producono o le generano, associate ai relativi tipi di prodotto (PT, Product Type) per i quali è stato presentato un dossier accettato o validato da uno Stato membro nell’ambito del BPR o della direttiva 98/8/CE.
In base all’articolo 95 del BPR, un prodotto biocida può essere commercializzato nell’Unione Europea soltanto se il fornitore della sostanza attiva, oppure il fornitore del prodotto stesso, figura nell’elenco per lo specifico tipo di prodotto interessato.
L’aggiornamento dell’elenco costituisce quindi uno strumento essenziale per le aziende, che devono verificare periodicamente la presenza dei propri fornitori, o la propria iscrizione, al fine di assicurare la conformità normativa e la regolare commercializzazione dei prodotti biocidi sul mercato europeo.
È inoltre opportuno prestare particolare attenzione alla catena di approvvigionamento, soprattutto quando coinvolge soggetti stabiliti al di fuori dell’UE, verificando che la copertura ai sensi dell’articolo 95 sia correttamente garantita e mantenuta nel tempo.
