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13/04/2026

ADR: tre nuovi accordi multilaterali firmati dall’Italia (M361, M362, M364)

In data 17 marzo 2026 l’Italia ha sottoscritto tre nuovi accordi multilaterali ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR, introducendo deroghe operative su specifici ambiti del trasporto di merci pericolose.

Di seguito una sintesi delle principali novità.

M361 – Trasporto di articoli e macchinari usati contaminati

L’accordo M361 introduce una semplificazione per il trasporto di articoli, macchinari o apparecchiature usate potenzialmente contaminate internamente da merci pericolose.

La deroga si applica ai trasporti destinati a riparazione, ispezione, manutenzione, smaltimento o riciclaggio, a condizione che siano adottate misure idonee a prevenire qualsiasi fuoriuscita durante il trasporto.

Restano esclusi gli articoli contenenti merci pericolose delle classi 1 e 7.

M362 – Uso di azoto compresso nei recipienti per idrogeno

L’accordo M362 consente l’impiego di azoto compresso (UN 1066) in recipienti a pressione conformi alla norma EN 17339, destinati al trasporto di idrogeno compresso (UN 1049).

L’utilizzo è limitato a operazioni di primo riempimento, assemblaggio, ispezione periodica, manutenzione o smaltimento.
La pressione interna non deve superare il valore più basso tra il 10% della pressione di esercizio e 20 bar.

M364 – Documenti a bordo del veicolo

L’accordo M364 introduce una deroga alle disposizioni relative ai documenti da tenere sul veicolo.

In particolare, il certificato di approvazione del rimorchio non deve essere necessariamente conservato nella cabina di guida, purché sia mantenuto sul rimorchio stesso in un luogo sicuro, facilmente accessibile e protetto dagli agenti atmosferici.

Tutti e tre gli accordi sono validi fino al 31 dicembre 2026 nei territori dei Paesi firmatari dell’ADR.

Per gli accordi M361 e M362 è inoltre richiesto che una copia sia tenuta a bordo dell’unità di trasporto.