Redazione della scheda informativa ai sensi dell’art. 32 di REACH.
Il fornitore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, che non è tenuto a fornire una Scheda Dati di Sicurezza a norma dell’art. 31 del Regolamento, è tenuto a comunicare al destinatario le informazioni riguardanti: l’eventuale numero di registrazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate, precisazioni sulle eventuali restrizioni, ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza necessaria per consentire l’identificazione e l’applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.
Flashpoint si occupa della redazione della Scheda Informativa sia in lingua italiana che in tutte le lingue dei Paesi UE oltre che per i Paesi extra UE, in conformità alle normative vigenti nel Paese di riferimento.