Redazione di una scheda contenente i dettagli tecnici dell’articolo ai fini della comunicazione prevista dall’art.33 di REACH.

Il fornitore di un Articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri definiti dagli articoli 57 e 59 del Regolamento CE 1907/2006 (Substances of Very High Concern, SVHC) ha l’obbligo di comunicare al destinatario dell’Articolo le informazioni sulle sostanze in esso presenti, sufficienti a consentire la sicurezza d’uso e comprendenti quanto meno il nome della sostanza.

Il Fornitore ha altresì l’obbligo, su richiesta di un consumatore, di fornirgli le informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’Articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. Le informazioni in questione devono essere comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Flashpoint si occupa della redazione della Scheda Articolo in conformità con le disposizioni dell’art. 33 di REACH.