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BIOCIDI
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13/04/2021

Biocidi: decreto sanzioni previsto a breve

Prosegue l’iter per l’approvazione della disciplina sanzionatoria nazionale per la violazione del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Lo schema di decreto legislativo in discussione si compone di 18 articoli attraverso i quali è introdotta una
disciplina sanzionatoria di natura tanto penale quanto amministrativa.
Maggiori informazioni nel documento allegato, tratto dal sito del Senato.

REACH
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14/04/2021

Notizie dall’ECHA – Aprile 2021

Autorizzazione: ECHA propone 7 sostanze per l’autorizzazione

Nella 10° Raccomandazione alla Commissione Europea, l’ECHA propone di dare priorità per l’inclusione nella lista delle autorizzazioni a 7 sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).
In allegato un esempio di usi nei quali possiamo attenderci di trovare queste sostanze.
La decisione finale sull’inclusione delle sostanze nell’elenco delle autorizzazioni e sulle date entro le quali le società dovranno richiedere l’autorizzazione all’ECHA saranno prese dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo.

Prodotti destinati al consumatore nel mirino degli ispettori

Il prossimo enforcement project, REF-10, si concentrerà sui controlli integrati dei prodotti di consumo. I controlli avranno l’obiettivo di verificare il rispetto di diverse restrizioni, gli elenchi di restrizioni REACH e POP che saranno coperti dal progetto sono ancora in fase di sviluppo, ma forniranno molta scelta agli ispettori, con conseguenti controlli ad ampio raggio dei prodotti nei paesi UE-SEE.
Tra quelle che gli ispettori potrebbero verificare ci sono ad esempio le restrizioni per le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione nei tessuti, i silossani D4 / D5 nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua o il bisfenolo A nella carta termica, nonché il rispetto delle restrizioni per la presenza di inquinanti organici persistenti definiti dal regolamento sui POP.
Le ispezioni si focalizzeranno anche sui doveri REACH per le sostanze negli articoli che richiedono che le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti nei prodotti vengano comunicate nella catena di approvvigionamento (Art. 33 REACH).
Per promuovere l'applicazione integrata della legislazione sulle sostanze chimiche, gli ispettori potranno cooperare con le autorità responsabili dell'applicazione delle direttive sulla sicurezza dei giocattoli e RoHS, che sono complementari a REACH e POP e limitano la presenza di determinate sostanze nei giocattoli e nelle apparecchiature elettroniche ed elettriche.
Il sottogruppo BPR del forum ha convenuto che le ispezioni nel suo progetto BEF-2 si concentreranno sui controlli dei biocidi per la presenza di principi attivi approvati e non approvati. I controlli copriranno tutti i tipi di biocidi e includeranno sia i prodotti già autorizzati ai sensi del BPR sia i prodotti coperti da parti della legislazione nazionale sui biocidi (ossia misure transitorie ai sensi dell'articolo 89 del BPR). I controlli nel progetto possono includere anche l'etichettatura di controllo dei biocidi, la pubblicità online, la verifica che il principio attivo nel prodotto provenga da un distributore approvato, la verifica dei principi attivi mediante analisi chimiche e controlli mirati sui disinfettanti.
I progetti REF-10 e BEF-2 saranno entrambi preparati nel 2021, con ispezioni effettuate nel 2022 e rapporti da pubblicare nel 2023.

Biocidi: lista fornitori articolo 95

ECHA è responsabile della pubblicazione e dell’aggiornamento su base regolare dell'elenco dei fornitori conformemente all'articolo 95 del Regolamento 528/2012 sui biocidi (BPR). Ecco l’elenco aggiornato al 31/03/2021.

Pubblicata la traduzione della guida ECHA alla compilazione SDS

Pubblicata la traduzione in italiano della Guida ECHA “Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza” Versione 4.0 - Dicembre 2020. L’aggiornamento tiene conto delle nuove disposizioni previste dal Regolamento UE 2020/878 che ha aggiornato l’allegato II del REACH.

Pareri RAC e SEAC su restrizioni e su richieste di autorizzazione

Nella riunione di marzo il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e il Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) hanno convenuto che il rapporto sulle restrizioni sul piombo nelle munizioni per la caccia e il tiro sportivo all'aperto e nell’attrezzatura da pesca è conforme ai requisiti del REACH.
I comitati hanno inoltre adottato tre pareri sulle domande di autorizzazione per tre usi di ottilfenoli etossilati e hanno discusso i loro primi pareri sulla proposta di restrizione riguardante le sostanze nei pannolini per bambini monouso.
Il RAC ha inoltre adottato 15 pareri sulla classificazione e l'etichettatura armonizzate.
Ulteriori informazioni sull'incontro e sui pareri sono disponibili in allegato.

Restrizione del piombo nelle munizioni per tiro all’aperto, caccia e pesca: aperta consultazione

È stata aperta una consultazione sulla proposta dell’ECHA di restrizione del piombo nelle munizioni per la caccia e il tiro sportivo all'aperto e nell’attrezzatura da pesca.
ECHA invita le parti interessate a trasmettere informazioni scientifiche e tecniche relative all’uso di piombo nelle munizioni per la caccia con armi da fuoco, il tiro sportivo e la pesca entro il 24 settembre 2021.
Una sessione informativa online sulla proposta di restrizione si svolgerà il 15 aprile dalle 11:00 alle 13:00 (ora di Helsinki). Durante tale sessione gli esperti dell’ECHA illustreranno le specifiche domande poste nell’ambito della consultazione e chiariranno le modalità di presentazione delle osservazioni. La sessione sarà in lingua inglese e aperta a chiunque sia interessato a partecipare alla consultazione.

CoRAP 2021-2023

Adottato il piano d’azione a rotazione comunitario (CoRAP) per il triennio 2021-2023 con 58 sostanze da valutare, di cui 8 saranno valutate nel corso del 2021. ECHA invita i registranti di tali sostanze a controllare e aggiornare se necessario i propri dossier. Si segnala che sono ora disponibili i documenti conclusivi per le seguenti 4 sostanze:

1,4-dioxane: possibili restrizioni e OEL

ECHA ha lanciato l’invito a presentare osservazioni e prove relativamente al 1,4-dioxane per una possibile futura restrizione:

Name EC number CAS number Start of consultation Deadline for providing input Subject of the call
1,4-dioxane 204-661-8 123-91-1 17/03/2021 17/06/2021 This call for evidence is intended to gather information on 1,4-dioxane and substances containing 1,4-dioxane as a constituent or impurity, specifically on manufacture, uses of the substance(s) as such or in mixtures, market development of these substances and emissions related to the manufacture and uses of these chemicals, on the feasibility of removal of 1,4-dioxane from other substances and process waters and the socio-economic impacts of a REACH restriction.

ECHA ha inoltre lanciato una consultazione pubblica sulla raccomandazione di un OEL (Occupational Exposure Limits) per il 1,4-dioxane che termina il 22/06/2021.

Consultazione pubblica su OEL

Lanciata da ECHA la consultazione pubblica sulla raccomandazione di un OEL per la sostanza Isoprene, EC 201-143-3, CAS 78-79-5. La consultazione si chiude il 13/07/2021.

Presentato il dossier di restrizione per il Dechlorane Plus

La Norvegia ha presentato una proposta per limitare la produzione, l'uso e l'immissione sul mercato di 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) come sostanze, costituenti di altre sostanze, miscele e articoli. Il percorso che porterà alla restrizione prevede che la proposta sarà ora valutata dai comitati scientifici dell'ECHA RAC e SEAC, e soggetta a consultazione.

 

Le informazioni sono tratte da echa.europa.eu

ALTRE
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15/04/2021

Precursori di esplosivi: Regolamento (UE) 2019/1148

Indice Cosa sono i precursori di esplosivi? Quale è il quadro normativo di riferimento per i precursori di esplosivi? Quali sono i precursori di esplosivi? Chi deve osservare il Regolamento UE 2019/1148? Quali sono le sanzioni previste in Italia dal Regolamento UE 2019/1148?

Cosa sono i precursori di esplosivi?

I precursori di esplosivi sono sostanze e miscele che potrebbero essere impropriamente impiegate per la fabbricazione illecita di esplosivi, anche da parte di un cittadino privato che, una volta acquistati presso un esercizio commerciale i prodotti contenenti tali sostanze/miscele, potrebbe impiegarli per realizzare ordigni artigianali.

Quale è il quadro normativo di riferimento per i precursori di esplosivi?

Il Regolamento (UE) 98/2013, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, era stato introdotto con lo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e per garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento. La norma è stata abrogata dal Regolamento (UE) 2019/1148 che, entrato in vigore il 1° Febbraio 2021, costituisce a tutti gli effetti un dispositivo di legge comunitario in materia di antiterrorismo e che, oltre a riprendere i concetti già introdotti dal vecchio regolamento, va a rafforzare le misure preventive di contrasto agli attentati terroristici. Ciascun Paese UE può disporre ulteriori restrizioni e divieti nazionali, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, là dove lo ritenga opportuno.

Quali sono i precursori di esplosivi?

I precursori di esplosivi si suddividono in due categorie:
  1. I precursori soggetti a restrizione
  2. I precursori disciplinati
1. I precursori soggetti a restrizione sono riportati nell’Allegato I del Regolamento: per esse è definito il valore limite di concentrazione, siano esse sostanze tal quali o contenute in miscela, oltre il quale si applicano le seguenti restrizioni:
  • vendita ai privati: vietata.
  • vendita agli utilizzatori professionali o agli operatori economici: soggetta all’identificazione dell’acquirente, alla valutazione dell’uso previsto ed alla dichiarazione del cliente a mezzo della compilazione dell’Allegato IV.
Esempio: i prodotti a base di acido nitrico con limite di concentrazione al 3% ed a base di acido solforico con limite di concentrazione al 15%; pensiamo ai comuni disincrostanti e disgorganti che, in concentrazioni superiori alle percentuali indicate, non possono essere più venduti al consumatore. Altro esempio: il perossido di idrogeno, ovvero l’“acqua a ossigenata” non può essere più venduta al consumatore in concentrazioni superiori al 12%. 2. I precursori disciplinati sono le sostanze (o le miscele contenenti una di queste sostanze) elencate nell’Allegato I e nell’Allegato II del Regolamento, escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II è inferiore all’1 % p/p. In caso avvengano transazioni sospette, sparizioni e furti significativi di questi precursori sia l’operatore economico che l’utilizzatore professionale devono segnalarlo entro 24 ore al punto di contatto nazionale presso il Ministero dell’Interno o al Dipartimento di Pubblica Sicurezza o alla Direzione centrale della Polizia Criminale. Esempio: l’acetone comunemente venduto ai consumatori. N.B.: Il singolo Paese UE può prevedere la concessione di licenze ai privati, limitata a concentrazioni non eccedenti il valore limite superiore previsto dal Regolamento, in particolari condizioni e con una durata limitata. L’Italia non prevede la concessione di licenze.

Chi deve osservare il Regolamento UE 2019/1148?

I soggetti coinvolti nel Regolamento sono due: l’Utilizzatore professionale e l’Operatore economico. La prima figura è il soggetto fisico o giuridico che impiega il precursore di esplosivo limitatamente allo svolgimento della propria attività commerciale, imprenditoriale o professionale. L’Operatore economico è il soggetto fisico o giuridico che immette il precursore di esplosivo sul mercato, a disposizione di terzi, in forma gratuita o a pagamento. N.B.: le transazioni online, largamente diffuse per la compravendita di prodotti al consumo, sono soggette al Regolamento come le transazioni che hanno luogo nel mercato fisico, per cui sia i venditori che il gestore della piattaforma devono adeguarsi alle disposizioni previste. Deve prestare particolare attenzione il personale addetto alla Vendita impiegato dagli Utilizzatori professionali e dagli operatori economici, dovendo compiere una serie di valutazioni prima della vendita, ma anche in fase di approvvigionamento per conto della propria organizzazione ed in sede di conservazione delle informazioni acquisite. Lo stoccaggio dei precursori deve prevedere l’adozione di misure volte a garantirne la manipolazione e l’uso in sicurezza, oltre che la prevenzione di furti e la loro eventuale rilevazione: diventa quindi fondamentale la definizione di procedure a salvaguardia delle condizioni di sicurezza (safety + security).

Quali sono le sanzioni previste in Italia dal Reg. UE 2019/1148?

Le sanzioni relative alle violazioni del Regolamento (UE) 2019/1148 sono comprese nel Decreto Legislativo n.133 del 14 settembre 2009 dopo la pubblicazione in G.U.R.I. del 17 gennaio 2022 della Legge n.238 del 23 dicembre 2021, concernente le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020. Le nuove sanzioni, in vigore dal 1° febbraio 2022, sono indicate nella tabella in allegato e sostituiscono le “vecchie” sanzioni previste dagli artt. 678-bis e 679-bis c.p. che sono stati abrogati.
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21/04/2021

Regolamento Delegato (UE) 2021/643: modifica note Allegato VI del CLP

Il regolamento è stato pubblicato nella G.U.U.E. L 133 del 20 aprile 2021 e apporta delle modifiche alle note indicate alla sottosezione 1.1.3 dell’allegato VI, parte 1, del regolamento CLP.
Le modifiche si sono rese necessarie a causa di imprecisioni ed ambiguità dei testi di alcune note riguardanti le sostanze su segnalazione degli Stati membri dell’UE e alcuni stakeholders del settore.

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11/05/2021

Inquinanti organici persistenti: Clorpirifos

È stata pubblicata la Decisione (UE) 2021/592 del Consiglio del 7 aprile 2021 (G.U. dell’Unione Europea L 125 del 13/04/2021) relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di inclusione del clorpirifos nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. Sebbene il clorpirifos sia stato progressivamente eliminato nell’Unione, sembra che sia ancora utilizzato come pesticida e disperso nell’ambiente al di fuori dell’Unione. Date le proprietà di propagazione ambientale a lunga distanza del clorpirifos, le misure adottate a livello nazionale o dell’Unione non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell’ambiente e della salute umana. È pertanto necessaria un’azione internazionale su più vasta scala.
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11/05/2021

Etichettatura Imballaggi

Si segnala che in sede di conversione in Legge del DL 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto “Sostegni”), è stato approvato l’emendamento proposto da Confindustria di sospensione dei termini in materia di etichettatura di imballaggi. L’emendamento, in particolare, prevede la sostituzione dell'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, (c.d. Decreto "Proroghe"), disponendo la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, in materia di etichettatura degli imballaggi. Viene previsto, inoltre, che i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
ALTRE
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11/05/2021

Novità dall’UNECE – Maggio 2021

È disponibile sul sito UNECE il documento preparato dal GHS Sub-Committee secretariat relativo allo stato di implementazione del GHS nel mondo. Nell’aggiornamento di maggio 2021 sono state segnalate modifiche per la Colombia e il South Africa.
ADR
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11/05/2021

COVID-19: Schema Proroghe per trasporti Maggio 2021

A seguito della bioemergenza dettata dal COVID-19 sono state introdotte nei vari Stati delle proroghe della documentazione al fine di consentire il normale svolgimento dei trasporti di merci pericolose su strada (ADR) e via mare (IMDG).
Si riporta l’aggiornamento dell’utile schema di sintesi delle proroghe redatto dall’Ing. Davide Levo – AES aggiornato al 04/05/2021.
L’aggiornamento tiene conto della Circolare del Ministero dell’Interno, d.p.s. 300/a/3367/21/108/1 del 14 aprile 2021.

BIOCIDI
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11/05/2021

Biocidi: Uso del Fluoruro di solforile

Si segnala la pubblicazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2021/713 della Commissione del 29 aprile 2021 (G.U. dell’Unione Europea L147 del 30/04/2021) che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18.

REACH
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11/05/2021

REACH – Restrizione Ni: Aggiornati gli standard

A partire dall'aprile 2021 i titoli e i riferimenti delle norme da utilizzare come metodi di prova per valutare il rilascio di nichel e dimostrare la conformità degli articoli di cui all'allegato XVII, voce 27, del regolamento REACH sono pubblicati unicamente sul sito web della Commissione e non sono più previste pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si segnala quindi la pubblicazione sul sito della Commissione dell’elenco delle nuove norme da utilizzare come metodi di prova, a sostituzione del precedente elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 11 del 13.1.2017.

 

REACH
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12/05/2021

Notizie dall’ECHA – Maggio 2021

Registrazioni trasferite da UK: tempistiche per aggiornamento del dossier

Tutti i trasferimenti di registrazioni a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE sono stati completati, Più di 8000 registrazioni con sede nel Regno Unito sono state trasferite con successo a società nell'UE, nel SEE o nell'Irlanda del Nord. ECHA sottolinea l’importanza di verificare e, se necessario, aggiornare le informazioni in queste registrazioni. Se è necessario un aggiornamento, i dichiaranti hanno fino a tre mesi per aggiornare le informazioni amministrative o fino a sei, nove o 12 mesi per aggiornamenti più complessi, in linea con le prescrizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435.
Si segnala che le registrazioni non trasferite entro la deadline figurano ora sul database di ECHA con la dicitura “revoked”.

Integrated Regulatory Strategy – Report 2020

Pubblicato sul sito di ECHA il documento Integrated Regulatory Strategy – Report anno 2020. Emerge nuovamente l’importanza di un efficace raggruppamento delle sostanze chimiche per accelerare l’identificazione e la gestione dei rischi delle sostanze chimiche pericolose.
Questo approccio di gruppo ha portato il numero totale di sostanze chimiche valutate nel 2020 a circa 1900, ovvero il doppio rispetto al 2019 e dieci volte la quantità esaminata ogni anno tra il 2014 e il 2018. Dalle valutazioni di gruppo concluse nel 2020, 290 sostanze chimiche sono state identificate come candidate per un'ulteriore gestione regolamentare del rischio a livello dell'UE se i loro pericoli saranno confermati. Si allega la “mappa dell’universo chimico”, ovvero un riassunto dello stato di valutazione delle sostanze registrate, aggiornata al Dicembre 2020.

Le dimensioni della tua azienda sono state dichiarate correttamente?

Le PMI possono usufruire di tasse agevolate per la registrazione.
È molto importante dichiarare la dimensione corretta dell’azienda e assicurarsi di aver caricato i documenti giustificativi richiesti in REACH-IT per non incorrere in pesanti sanzioni e, in casi estremi, anche a revoca della registrazione.
ECHA evidenzia che nel caso sia stata dichiarata una dimensione sbagliata è possibile comunicarlo entro il 31 maggio 2021 all’indirizzo sme-verification@echa.europa.eu
Dichiarando e correggendo le dimensioni della propria azienda prima che ECHA inizi a verificarla, sarà possibile pagare solo la differenza della quota di registrazione applicabile beneficiando di un'esenzione completa dalle spese amministrative.

IUCLID 6 - Service Release

È disponibile una nuova versione del software IUCLID. La nuova versione contiene correzioni e miglioramenti.

Cloro attivo rilasciato dall'acido ipocloroso: consigli per i richiedenti di equivalenza tecnica

Nel febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato i regolamenti di esecuzione che approvano il cloro attivo rilasciato dall'acido ipocloroso come principio attivo biocida per i tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5.
Le società che lo desiderano possono ora presentare all'ECHA una domanda tramite R4BP 3 per richiedere la valutazione dell'equivalenza tecnica.
Per aiutare i potenziali richiedenti a preparare le domande, ECHA ha pubblicato una nota di orientamento sui requisiti di informazione per la sostanza con l’obiettivo di fornire una consulenza più mirata riducendo la necessità di richiesta di successive informazioni.

Webinars

Si segnalano due webinar gratuiti in lingua inglese:

  • QSARs and their assessment under dossier evaluation
    Il webinar si terrà il 3 giugno 2021, 11: 00-12: 30 (ora di Helsinki) e sarà incentrato sui requisiti per l'utilizzo dei risultati QSAR come adattamenti alle informazioni standard nelle registrazioni REACH. Il webinar si concentrerà anche sulla valutazione da parte di ECHA della conformità delle informazioni QSAR e illustrerà i problemi più comuni riscontrati negli studi QSAR inclusi nei fascicoli REACH, nonché il modo in cui vengono affrontati nelle decisioni dell'ECHA.
  • How to submit a CLH dossier
    Il webinar si terrà il 26 maggio 2021 10:00 - 14:00 EET, GMT +2.
    Questa sessione informativa online presenterà la guida pratica How to submit CLH dossiers che che sarà pubblicata in maggio. Questa guida fornisce consigli ai mittenti di fascicoli su cosa controllare prima di presentare il fascicolo CLH con l'obiettivo di ridurre il numero di fascicoli per i quali è necessario un aggiornamento.

Nuovo strumento per identificare i PBT

ECHA ha sviluppato un nuovo strumento di screening per aiutare a identificare le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Il profiler di screening PBT ECHA al momento è disponibile in versione beta e può essere utilizzato per lo screening di sostanze per un'ulteriore valutazione PBT / vPvB ai sensi del REACH.

Account ECHA: Video tutorial

Se utilizzi gli strumenti informatici di ECHA, come REACH-IT, R4BP 3, ePIC, il portale di presentazione dell'ECHA o i servizi cloud dell'ECHA, oppure devi scaricare determinati file dai siti web dell'ECHA, devi disporre di un account. Si segnalano 7 video tutorial per aiutare a creare e gestire tali account.

Annual Report 2020

Pubblicato il report annuale dell'ECHA per l’anno 2020. Il report presenta una sintesi dei risultati operativi raggiunti durante l'anno.

Consultazioni pubbliche su proposte di CLH

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
2-[ethyl[3-methyl-4-[(5-nitrothiazol-2-yl)azo]phenyl]amino]ethanol 271-183-4 68516-81-4 Skin sensitisation 19/04/2021 18/06/2021
dicamba (ISO); 2,5-dichloro-6- methoxybenzoic acid; 3,6- dichloro-2-methoxybenzoic acid 217-635-6 1918-00-9 Explosive
Flammable solid
Self-heating substance or mixture
Oxidising solid
Acute toxicity
Skin corrosion/irritation
Serious eye damage/eye irritation
Skin sensitization
Germ cell mutagenicity
Carcinogenicity
Reproductive toxicity
Specific target organ toxicity — single exposure
Specific target organ toxicity — repeated exposure
Hazardous to the aquatic environment
Hazardous for the ozone layer
19/04/2021 18/06/2021

 

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

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21/05/2021

Regolamento Del. (UE) 2021/797: modifica testo italiano Allegati II e VI del CLP

Considerato che la versione italiana del Regolamento 1272/2008 (CLP) conteneva i seguenti errori:

  • Allegato II, parte 2, sezione 2.12, secondo comma, frase introduttiva, per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’obbligo di etichettatura delle miscele solide contenenti biossido di titanio; e
  • Allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, nota 10, per quanto riguarda la classificazione dei pericoli delle miscele contenenti biossido di titanio,

si è reso necessario procedere alla rettifica dei testi tradotti tramite il Regolamento 2021/797.

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28/05/2021

Dual-Use: la normativa per l’esportazione dei prodotti a duplice uso

Indice Cosa sono i prodotti dual-use (a duplice uso)? Cosa è la dichiarazione dual-use? Quale è il quadro normativo di riferimento? Quali sono le operazioni sottoposte a regime di controllo? Quali sono i prodotti dual-use? Come capire se un prodotto è dual-use? Cosa devo fare se commercio prodotti dual-use? Quali sono le sanzioni previste in Italia?

Cosa sono i prodotti dual-use (a duplice uso)?

I prodotti a duplice uso (c.d. dual-use) sono prodotti, consistenti tanto in beni materiali che immateriali, quali i software, i progetti e le tecnologie, che, sebbene nascano e siano venduti per un utilizzo civile, potrebbero anche avere un uso militare. Tali prodotti si differenziano dai materiali d’armamento in quanto non sono appositamente progettati per uso militare.

Cosa è la dichiarazione dual-use?

Dal momento che le operazioni riguardanti i prodotti a duplice uso sono sottoposte ad un regime di controllo, spedizionieri e corrieri internazionali richiedono che la spedizione di tali prodotti sia accompagnata da una “dichiarazione dual-use” da parte dell’esportatore, da porre in fattura o su carta intestata. Si tratta di una dichiarazione in cui l’esportatore si assume la responsabilità di operare in conformità con le normative nazionali ed internazionali relative ai prodotti a duplice uso. Al momento non esiste un modello-tipo di dichiarazione previsto dalla legge ma, ai fini del regolamento dual-use, una dichiarazione tipo potrebbe essere la seguente:  "Ai fini del Regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, si dichiara che la merce inclusa nel presente documento è costituita da ...(esempio: parti per macchine per l’industria alimentare…) e pertanto destinata ad esclusivo uso civile." Fonte: http://www.fedex.com/it/dual-use.html

Quale è il quadro normativo di riferimento?

Il Regolamento (UE) 428/2009, relativo all’istituzione di un regime comunitario di controllo in materia di prodotti a duplice uso, era stato introdotto con lo scopo di assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri e dell’Unione in materia di non proliferazione, pace, sicurezza e stabilità, nonché di rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale. Le operazioni riguardanti i prodotti a duplice uso sono pertanto sottoposte ad un regime di controllo. Nel 2021 l’UE ha aggiornato la propria legislazione sui controlli applicabili a prodotti e tecnologie a duplice uso, alla luce dei cambiamenti tecnologici, economici e politici. Il nuovo Regolamento (UE) 2021/821 rafforza i controlli su una gamma più ampia di tecnologie a duplice uso emergenti, in particolare i prodotti di sorveglianza informatica, che possono essere usati impropriamente in relazione a violazioni dei diritti umani. Introducendo obblighi di dovuta diligenza per i produttori, le nuove norme conferiscono inoltre alle imprese un ruolo importante nel contrastare i rischi posti dai prodotti a duplice uso alla sicurezza internazionale.

Quali sono le operazioni sottoposte a regime di controllo?

Le operazioni sottoposte a regime di controllo dal Regolamento Dual-Use sono:
  • Esportazione: inclusa la trasmissione di software o di tecnologie, sia orale sia mediante mezzi elettronici.
  • Servizi di intermediazione: ovvero tutte le operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo.
  • Assistenza tecnica: ovvero qualsiasi supporto tecnico, inclusi la formazione e i servizi di consulenza.
  • Transito: ovvero il trasporto di prodotti a duplice uso non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano con una destinazione esterna al territorio doganale dell'Unione stessa.

Quali sono i prodotti dual-use?

I prodotti a duplice uso classificati sono elencati nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 e sono suddivisi in dieci categorie:
  • Categoria 0 - Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
  • Categoria 1 - Materiali speciali e relative apparecchiature
  • Categoria 2 - Trattamento e lavorazione dei materiali
  • Categoria 3 - Materiali elettronici
  • Categoria 4 - Calcolatori
  • Categoria 5 - Telecomunicazioni e “sicurezza dell’informazione”
  • Categoria 6 - Sensori e laser
  • Categoria 7 - Materiale avionico e di navigazione
  • Categoria 8 - Materiale navale
  • Categoria 9 - Materiale aerospaziale e propulsione
La Commissione Europea aggiorna periodicamente l’elenco dei prodotti a duplice uso. La versione aggiornata del Regolamento e quindi dell’elenco dei prodotti classificati è disponibile sul sito dell’Unione Europea.

Come capire se un prodotto è dual-use?

Per capire se una transazione è sottoposta al regime di controllo dual-use, occorre mettere in pratica le seguenti azioni: 1. Classificazione dei prodotti, per verificare se il bene figura nell’elenco di quelli classificati a duplice uso; 2. Valutazione del rischio della transazione, compresi:     a. Controlli sulle destinazioni soggette ad embargo o sanzioni commerciali     b. Verifica delle parti coinvolte e degli usi finali dichiarati     c. Verifica del rischio di sviamento della destinazione     d. Controlli “omnicomprensivi” sui prodotti a duplice uso che non figurano negli elenchi. Una verifica preliminare per accertare la natura del prodotto può essere fatta attraverso il sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AIDA - Automazione Integrata Dogane Accise), utilizzando il codice doganale del prodotto. La TARIC (Tariffa Integrata Comunitaria), infatti, è uno strumento d’informazione relativamente alle disposizioni, agli obblighi e alle fiscalità cui sono assoggettate le merci. Una volta ricercato sul portale il codice doganale del prodotto da classificare occorre verificare se compare la voce “Autorizzazione all'esportazione (Dual use)”.  In tal caso non è detto che il prodotto sia necessariamente a duplice uso. Nella nota relativa all’eventuale restrizione è specificato il codice dual-use corrispondente. Noto questo, occorre verificare cosa prevede la normativa dual-use per quello specifico codice: se le caratteristiche del prodotto corrispondono a quelle previste, allora il bene ricade sotto il regime di controllo dei prodotti a duplice uso. Scarica l’approfondimento: Dal codice TARIC al codice Dual-Use

Cosa devo fare se commercio prodotti dual-use?

Se dall’analisi della transazione risulta che questa è sottoposta al regime di controllo dual-use, occorre richiedere l’autorizzazione all’esportazione all’autorità competente, l’UAMA (Unità di Autorizzazione dei Materiali di Armamento). Il modo migliore per raggiungere la compliance aziendale consiste nell’adozione di un Programma Interno di Conformità (Internal Compliance Programme – ICP), ovvero un insieme di politiche e procedure adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del Regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni all’esportazione. A tale scopo è opportuno fare riferimento agli orientamenti forniti dalla Raccomandazione UE 2019/1318, che si concentra sui cosiddetti sette elementi fondamentali di un ICP efficace:
  1. Impegno dell’alta dirigenza a garantire la conformità
  2. Struttura organizzativa, responsabilità e risorse
  3. Formazione e sensibilizzazione
  4. Processi e procedure di verifica delle transazioni
  5. Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive
  6. Tenuta dei registri e documentazione
  7. Sicurezza fisica e delle informazioni

Quali sono le sanzioni previste in Italia?

Il regime sanzionatorio in Italia è definito dall’art. 18 del D.Lgs. n. 221/2017. Chiunque svolga operazioni senza la relativa autorizzazione, ovvero in difformità dagli obblighi prescritti dalla stessa, è punito con la reclusione fino a 6 anni o con una multa fino a 250.000 euro, nonché con la confisca dei beni destinati a commettere il reato. L’esportatore o l’intermediario che omette di comunicare all’autorità competente le variazioni di informazioni e di dati rilevanti, ovvero che non adempie agli obblighi di conservazione della documentazione previsti, è punito con una sanzione amministrativa fino a 90.000 euro.  

Per informazioni e approfondimenti sull'argomento contattaci al form sottostante!

REACH
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15/06/2021

Restrizione sostanze sensibilizzanti pelle in articoli tessili e cuoio: Consultazione nazionale

Si segnala la Consultazione nazionale relativa all'opinione finale dell'ECHA sulla restrizione delle sostanze sensibilizzanti della pelle negli articoli tessili e cuoio. La scadenza per inviare osservazioni è il 02/07/2021.
I risultati della consultazione pubblica on line saranno presi in considerazione dal Ministero della Transizione Ecologica, dal Ministero della Salute e dal Ministero dello Sviluppo Economico, per l'assunzione della posizione nazionale sulle restrizioni e sulle proposte di inserimento nell'allegato XIV del regolamento REACH delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).

ALTRE
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15/06/2021

Rifiuti: Circolari MiTE

Sono state pubblicate sul portale del Ministero della Transizione Ecologica due importanti circolari della Direzione generale per l’Economia Circolare. Nel dettaglio si tratta della Circolare del 17 maggio 2021 con i chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi rispetto al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e della nota del 14 maggio 2021 con i chiarimenti sulle criticità interpretative ed applicative del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Questi due documenti sono il frutto delle riunioni interlocutorie con le associazioni di settore.
IMDG
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15/06/2021

VGM – Massa Lorda dei Container sulle navi. Chi se ne sta occupando?

La Verified Gross Mass (in sigla VGM), è la massa lorda verificata di un container e corrisponde al peso netto della merce, del suo imballo ed eventuale rizzaggio, sommato alla tara del container.
Le perdite di carico a seguito di dichiarazioni di peso improprie per il carico trasportato in container avrebbero dovuto essere risolte con l’introduzione del regolamento sulla massa lorda verificata (VGM) nel 2016. Ma gli incidenti di carico dall’introduzione della norma dimostrano che può essere inefficace. La non conformità della VGM è una questione urgente per l’industria perché, oltre all’elemento di sicurezza che è evidente e deve essere una priorità, anche l’impatto economico di tali incidenti è importante.
Si segnala in merito l’articolo di Angelo Martinengo - Container World.

REACH
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15/06/2021

Notizie dall’ECHA – Giugno 2021

Autorizzazione uso Triossido di cromo

ECHA ha ricevuto oltre 1000 notifiche da siti industriali che utilizzano il triossido di cromo nella cromatura e nel trattamento delle superfici nell'UE. Questo fa seguito a due decisioni della Commissione europea nel dicembre 2020, la Decisione C(2020) 8735 e la Decisione C(2020) 8797, che concedono l'autorizzazione all'uso della sostanza chimica fino al settembre 2024. Il numero elevato di notifiche conferma che il triossido di cromo è ancora ampiamente utilizzato nella cromatura e nel trattamento delle superfici.
Notificando gli usi ad ECHA, le aziende confermano di seguire le condizioni d'uso stabilite nelle decisioni di autorizzazione concesse ai loro fornitori. Come parte delle condizioni, devono informare l'ECHA entro la fine del 2021 su come i loro lavoratori sono esposti al triossido di cromo. Queste informazioni aiuteranno le aziende a proteggere i lavoratori, riducendo al minimo la loro esposizione all'agente cancerogeno.
Si segnala che il Parlamento europeo ha intrapreso un'azione legale contro la Commissione nel marzo 2021 per annullare la decisione, dicendo che è in violazione del regolamento UE. Il processo legale è in corso.

L’elenco delle decisioni di autorizzazione è disponibile sul sito della Commissione Europea oppure scaricabile qui.

Autorizzazioni: consultazioni

Il processo di richiesta di autorizzazione include un periodo di consultazione che dura 8 settimane. Di seguito i dettagli sulle consultazioni che si chiuderanno il 14/07/2021:

ID Application type Name EC number CAS number Applicant(s) Use name
0231-01 Initial Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0 Kesseboehmer Beschlagsysteme GmbH&Co.KG Use of chromium trioxide for decorative/functional application in the furniture, sanitary and automotive sector.
0232-01 Initial Dichromium tris(chromate) 246-356-2 24613-89-6 Monroe Czechia s.r.o. Use of dichromium tris(chromate) in a post-treatment step of the autodeposition coating process of shock absorbers for automotive vehicles.
0233-01 Initial Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0 Betz-Chrom GmbH Chromium trioxide-based functional chrome plating of components with diverse geometries and dimensions, requiring specialized equipment and process knowledge, for applications in demanding industry sectors such as mechanical engineering, metalworking and processing, aerospace, automotive, and medical technology.
0234-01 Initial Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0 Maschinenfabrik Kaspar Walter GmbH & Co KG Formulation of chromium trioxide-based electrolyte for electroplating process.
0234-02 Initial Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0 Maschinenfabrik Kaspar Walter GmbH & Co KG Chromium trioxide-based functional chrome plating of cylinders used in the rotogravure printing and embossing industry.
0235-01 Initial Chromic acid 231-801-5 7738-94-5 Neoperl GmbH The use of chromic acid in the functional electroplating of brass-made sanitary articles with the specific purpose of obtaining a final Cr(0) coating that provides a surface with high durability and chemical resistance.

Proposte per nuovi POP: Consultazione pubblica

Sono state avviate 2 consultazioni pubbliche che si chiuderanno il 13/07/2021 per le sostanze in tabella seguente:

Name EC number CAS number
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol 247-384-8 25973-55-1
Methoxychlor 200-779-9 72-43-5

Report su REACH e CLP 2021

Il terzo rapporto di ECHA sul funzionamento di REACH e CLP illustra gli impatti che la legislazione ha avuto sulla salute delle persone, l'ambiente, il mercato interno, la competitività e l'innovazione, così come la promozione di alternative alla sperimentazione animale.
REACH e CLP hanno migliorato la protezione della salute e dell'ambiente. Le sostanze chimiche nocive sono ora identificate molto più rapidamente rispetto al passato, e sono state intraprese azioni significative per regolamentarle, riducendo i rischi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente.
Emerge però che le sinergie tra REACH, CLP e altre normative, come la legislazione sulla protezione dei lavoratori, spesso non si sono concretizzate creando una mancanza di chiarezza. C'è ancora lavoro da fare per far funzionare i regolamenti in modo più efficace e per fare progressi verso l’ambizioso obiettivo di "una sostanza, una valutazione".
Il rapporto è il contributo di ECHA alla Commissione europea che inizia con la terza revisione dei regolamenti REACH e CLP nel 2022.

Notifiche PCN

Sono attualmente 22 i Paesi UE che accettano le notifiche PCN sul portale ECHA.

Valutazione degli attuali limiti di concentrazione del cadmio nel PVC riciclato

Disponibile il rapporto nel quale viene esaminata la deroga per la restrizione del cadmio e dei suoi composti nei prodotti contenenti PVC riciclato. La restrizione include un valore limite generico dello 0,01% in peso per i composti di cadmio. Tuttavia alcune applicazioni contenenti PVC riciclato sono consentite sul mercato con un valore di concentrazione più elevato dello 0,1% peso/peso.
Il report conclude che l'attuale valore limite associato alla deroga potrebbe essere ridotto allo 0,08% peso/peso senza grandi impatti sugli attuali tassi di riciclo o sui costi per l'industria.
Tale riduzione non migliorerebbe però significativamente la sicurezza del prodotto o la protezione dell'ambiente, e qualsiasi potenziale diminuzione del riciclaggio, come risultato di un limite più stretto, potrebbe effettivamente portare ad un aumento dell'inquinamento ambientale nel breve termine.
La Commissione europea deciderà su ulteriori azioni, se del caso, in seguito a questo rapporto.

Proposte di CLH: Consultazioni pubbliche

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
(3E)-dec-3-en-2-one - 18402-84-1 Physical hazards relevant for liquid substance Carcinogenicity Germ cell mutagenicity Reproductive toxicity Acute Toxicity – inhalation Acute Toxicity – dermal Acute Toxicity – oral Aspiration hazard Specific target organ toxicity – single exposure Specific target organ toxicity – repeated exposure Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Skin Sensitisation Hazardous to the aquatic environment 07/06/2021 06/08/2021
2,3-epoxypropyl neodecanoate 247-979-2 26761-45-5 Skin sensitisation Germ cell mutagenicity 07/06/2021 06/08/2021

 

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

CLP
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15/06/2021

XVII ATP al CLP: Regolamento 2021/849

È stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/849 (G.U.U.E L 188 del 28/05/2021) recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).
Il XVII ATP prevede l’inserimento di nuove sostanze nell’Allegato VI, la modifica della classificazione di sostanze già incluse nonché la cancellazione di alcune voci.
Tra le modifiche si segnala l’eliminazione dei limiti di concentrazione specifici che erano presenti per l’acido borico e altri composti del boro inclusi nell’Allegato VI, questo impatterà sulla classificazione di molte miscele ad esempio nel campo dei fertilizzanti. Tra i nuovi inserimenti si segnala quello dell’acido citrico.
Le classificazioni introdotte dal XVII ATP CLP si applicano a partire dal 17 Dicembre 2022.

Segnaliamo comunque che è prevista la possibilità di adottare, su base volontaria, le nuove disposizioni dal 17 Giugno 2021, in anticipo rispetto alla scadenza prevista per l’osservanza obbligatoria.

BIOCIDI
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15/06/2021

Biocidi: Regolamenti delegati

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L180 del 21/05/2021 due regolamenti che modificano il regolamento (UE) n. 528/2012 per iscrivere come principio attivo nell’allegato I del regolamento le sostanze:

REACH
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15/06/2021

Autorizzazione REACH – Pezzi di ricambio: Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/876

Si segnala la pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione del 31 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008 (G.U. dell’Unione Europea L192 del 01/06/2021).
Onde evitare l’obsolescenza prematura di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata dopo le date di scadenza di cui all’allegato XIV del REACH, occorre che i pezzi di ricambio nonché le sostanze e miscele necessarie per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi continuino a essere disponibili sul mercato.
Con il regolamento in oggetto vengono chiarite le prescrizioni riguardanti il contenuto della domanda di autorizzazione e della relazione di revisione di un’autorizzazione nel caso in cui una sostanza in allegato XIV sia necessaria per produrre tali pezzi di ricambio. A fronte della semplificazione di tali domande di autorizzazione sono state modificate anche le relative tariffe ai sensi del regolamento (CE) n. 340/2008.

REACH
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18/06/2021

UK REACH: Nuova finestra temporale per il granfathering

Il processo di grandfathering si è chiuso il 30 aprile 2021, tuttavia l’HSE UK ha aperto una breve finestra temporale dalle 08:00 BST del 30 giugno 2021 fino alle 23:59 BST del 1° luglio 2021 durante la quale sarà possibile, per le aziende UK che in precedenza detenevano registrazioni EU REACH che non hanno rispettato la scadenza precedente, di effettuare la procedura.
Il consiglio è di contattare urgentemente l'HSE all'indirizzo ukreach.grandfathering@hse.gov.uk per assicurarsi di poter usufruire di questa finestra.

BIOCIDI
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20/07/2021

Biocidi: Regolamento 2021/1045 e Regolamento 2021/1063

Si segnala la pubblicazione dei seguenti regolamenti:

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1045 della Commissione del 24 giugno 2021 (G.U.U.E L225 del 25/06/2021) che approva il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1063 della Commissione del 28 giugno 2021 (G.U.U.E L229 del 29/06/2021) che approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4.
ALTRE
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20/07/2021

Dual use: Regolamento 2021/821

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 (G.U.U.E L 206 del 11/06/2021) che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso. I «prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari. Approfondisci qui
ADR
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20/07/2021

COVID-19: Schema Proroghe per trasporti Luglio 2021

A seguito della bioemergenza dettata dal COVID-19 sono state introdotte nei vari Stati delle proroghe della documentazione al fine di consentire il normale svolgimento dei trasporti di merci pericolose su strada (ADR) e via mare (IMDG).

Si riporta l’aggiornamento dell’utile schema di sintesi delle proroghe redatto dall’Ing. Davide Levo – AES aggiornato al 06/07/2021.

ALTRE
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20/07/2021

Valori limite di esposizione professionale: Decreto Interministeriale del 18/05/2021

Si segnala il recepimento della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione. L’allegato XXXVIII del Decreto Legislativo 81/2008 è sostituito dall’allegato al presente decreto, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici. La nuova lista di agenti chimici per cui si definiscono i valori limite ricomprende: anilina, clorometano, trimetilammina, 2-fenilpropano, acetato di sec-butile, 4-amminotoluene, acetato di isobutile, alcool isoamilico, acetato di n-butile, tricloruro di fosforile.  
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20/07/2021

Modifiche allegati VII-XI REACH: Regolamento 2021/979

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/979 della Commissione del 17 giugno 2021 (G.U.U.E L 216 del 18/06/2021) che modifica gli allegati da VII a XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Gli allegati da VII a X del REACH fissano le prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a una tonnellata, 10 tonnellate, 100 tonnellate o 1000tonnellate. L’allegato XI del medesimo regolamento definisce norme generali per l’adattamento del regime di sperimentazione standard di cui agli allegati da VII a X.
Le modifiche proposte mirano a chiarire alcune prescrizioni in materia di informazioni e a migliorare la certezza giuridica delle pratiche di valutazione già applicate dall’Agenzia. Non si può però escludere che le disposizioni modificate comportino un aggiornamento dei fascicoli di registrazione; il regolamento si applica a decorrere dall’8 gennaio 2022.
ECHA sta aggiornando le sue Guide di orientamento e pubblicherà ulteriori consigli per i dichiaranti verso la fine del 2021.

RID
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20/07/2021

Trasporto merci pericolose via ferrovia: Corrigendum al RID 2021

Si segnala la pubblicazione sul sito del OTIF (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail) del Corrigendum con la lista delle correzioni all’edizione 2021 del RID.

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