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Dual-Use: la normativa per l’esportazione dei prodotti a duplice uso

Indice

Cosa sono i prodotti dual-use (a duplice uso)?
Cosa è la dichiarazione dual-use?
Quale è il quadro normativo di riferimento?
Quali sono le operazioni sottoposte a regime di controllo?
Quali sono i prodotti dual-use?
Come capire se un prodotto è dual-use?
Cosa devo fare se commercio prodotti dual-use?
Quali sono le sanzioni previste in Italia?

Cosa sono i prodotti dual-use (a duplice uso)?

I prodotti a duplice uso (c.d. dual-use) sono prodotti, consistenti tanto in beni materiali che immateriali, quali i software, i progetti e le tecnologie, che, sebbene nascano e siano venduti per un utilizzo civile, potrebbero anche avere un uso militare. Tali prodotti si differenziano dai materiali d’armamento in quanto non sono appositamente progettati per uso militare.

Cosa è la dichiarazione dual-use?

Dal momento che le operazioni riguardanti i prodotti a duplice uso sono sottoposte ad un regime di controllo, spedizionieri e corrieri internazionali richiedono che la spedizione di tali prodotti sia accompagnata da una “dichiarazione dual-use” da parte dell’esportatore, da porre in fattura o su carta intestata.
Si tratta di una dichiarazione in cui l’esportatore si assume la responsabilità di operare in conformità con le normative nazionali ed internazionali relative ai prodotti a duplice uso. Al momento non esiste un modello-tipo di dichiarazione previsto dalla legge ma, ai fini del regolamento dual-use, una dichiarazione tipo potrebbe essere la seguente:  “Ai fini del Regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, si dichiara che la merce inclusa nel presente documento è costituita da …(esempio: parti per macchine per l’industria alimentare…) e pertanto destinata ad esclusivo uso civile.”

Fonte: http://www.fedex.com/it/dual-use.html

Quale è il quadro normativo di riferimento?

Il Regolamento (UE) 428/2009, relativo all’istituzione di un regime comunitario di controllo in materia di prodotti a duplice uso, era stato introdotto con lo scopo di assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri e dell’Unione in materia di non proliferazione, pace, sicurezza e stabilità, nonché di rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale. Le operazioni riguardanti i prodotti a duplice uso sono pertanto sottoposte ad un regime di controllo.
Nel 2021 l’UE ha aggiornato la propria legislazione sui controlli applicabili a prodotti e tecnologie a duplice uso, alla luce dei cambiamenti tecnologici, economici e politici. Il nuovo Regolamento (UE) 2021/821 rafforza i controlli su una gamma più ampia di tecnologie a duplice uso emergenti, in particolare i prodotti di sorveglianza informatica, che possono essere usati impropriamente in relazione a violazioni dei diritti umani.
Introducendo obblighi di dovuta diligenza per i produttori, le nuove norme conferiscono inoltre alle imprese un ruolo importante nel contrastare i rischi posti dai prodotti a duplice uso alla sicurezza internazionale.

Quali sono le operazioni sottoposte a regime di controllo?

Le operazioni sottoposte a regime di controllo dal Regolamento Dual-Use sono:

  • Esportazione: inclusa la trasmissione di software o di tecnologie, sia orale sia mediante mezzi elettronici.
  • Servizi di intermediazione: ovvero tutte le operazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo.
  • Assistenza tecnica: ovvero qualsiasi supporto tecnico, inclusi la formazione e i servizi di consulenza.
  • Transito: ovvero il trasporto di prodotti a duplice uso non unionali che entrano nel territorio doganale dell’Unione e lo attraversano con una destinazione esterna al territorio doganale dell’Unione stessa.

Quali sono i prodotti dual-use?

I prodotti a duplice uso classificati sono elencati nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 e sono suddivisi in dieci categorie:

  • Categoria 0 – Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
  • Categoria 1 – Materiali speciali e relative apparecchiature
  • Categoria 2 – Trattamento e lavorazione dei materiali
  • Categoria 3 – Materiali elettronici
  • Categoria 4 – Calcolatori
  • Categoria 5 – Telecomunicazioni e “sicurezza dell’informazione”
  • Categoria 6 – Sensori e laser
  • Categoria 7 – Materiale avionico e di navigazione
  • Categoria 8 – Materiale navale
  • Categoria 9 – Materiale aerospaziale e propulsione

La Commissione Europea aggiorna periodicamente l’elenco dei prodotti a duplice uso. La versione aggiornata del Regolamento e quindi dell’elenco dei prodotti classificati è disponibile sul sito dell’Unione Europea.

Come capire se un prodotto è dual-use?

Per capire se una transazione è sottoposta al regime di controllo dual-use, occorre mettere in pratica le seguenti azioni:

1. Classificazione dei prodotti, per verificare se il bene figura nell’elenco di quelli classificati a duplice uso;

2. Valutazione del rischio della transazione, compresi:
    a. Controlli sulle destinazioni soggette ad embargo o sanzioni commerciali
    b. Verifica delle parti coinvolte e degli usi finali dichiarati
    c. Verifica del rischio di sviamento della destinazione
    d. Controlli “omnicomprensivi” sui prodotti a duplice uso che non figurano negli elenchi.

Una verifica preliminare per accertare la natura del prodotto può essere fatta attraverso il sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AIDA – Automazione Integrata Dogane Accise), utilizzando il codice doganale del prodotto.
La TARIC (Tariffa Integrata Comunitaria), infatti, è uno strumento d’informazione relativamente alle disposizioni, agli obblighi e alle fiscalità cui sono assoggettate le merci. Una volta ricercato sul portale il codice doganale del prodotto da classificare occorre verificare se compare la voce “Autorizzazione all’esportazione (Dual use)”.  In tal caso non è detto che il prodotto sia necessariamente a duplice uso.
Nella nota relativa all’eventuale restrizione è specificato il codice dual-use corrispondente. Noto questo, occorre verificare cosa prevede la normativa dual-use per quello specifico codice: se le caratteristiche del prodotto corrispondono a quelle previste, allora il bene ricade sotto il regime di controllo dei prodotti a duplice uso. 

Scarica l’approfondimento: Dal codice TARIC al codice Dual-Use

Cosa devo fare se commercio prodotti dual-use?

Se dall’analisi della transazione risulta che questa è sottoposta al regime di controllo dual-use, occorre richiedere l’autorizzazione all’esportazione all’autorità competente, l’UAMA (Unità di Autorizzazione dei Materiali di Armamento).

Il modo migliore per raggiungere la compliance aziendale consiste nell’adozione di un Programma Interno di Conformità (Internal Compliance Programme – ICP), ovvero un insieme di politiche e procedure adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del Regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni all’esportazione.

A tale scopo è opportuno fare riferimento agli orientamenti forniti dalla Raccomandazione UE 2019/1318, che si concentra sui cosiddetti sette elementi fondamentali di un ICP efficace:

  1. Impegno dell’alta dirigenza a garantire la conformità
  2. Struttura organizzativa, responsabilità e risorse
  3. Formazione e sensibilizzazione
  4. Processi e procedure di verifica delle transazioni
  5. Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive
  6. Tenuta dei registri e documentazione
  7. Sicurezza fisica e delle informazioni

Quali sono le sanzioni previste in Italia?

Il regime sanzionatorio in Italia è definito dall’art. 18 del D.Lgs. n. 221/2017.

Chiunque svolga operazioni senza la relativa autorizzazione, ovvero in difformità dagli obblighi prescritti dalla stessa, è punito con la reclusione fino a 6 anni o con una multa fino a 250.000 euro, nonché con la confisca dei beni destinati a commettere il reato.

L’esportatore o l’intermediario che omette di comunicare all’autorità competente le variazioni di informazioni e di dati rilevanti, ovvero che non adempie agli obblighi di conservazione della documentazione previsti, è punito con una sanzione amministrativa fino a 90.000 euro.

 

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