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BIOCIDI-flashpoint

Biocidi

Il Regolamento UE n. 528/2012 o regolamento Biocidi relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, ha abrogato la Direttiva 98/8/CE.

Cosa si intende per prodotto biocida?

– qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica;
– qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano nella definizione di cui sopra, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

Si considera biocida anche un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida.

I biocidi sono necessari per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale e gli organismi che danneggiano i materiali naturali o fabbricati. Tuttavia, i biocidi possono creare rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente a causa delle loro proprietà intrinseche e delle relative modalità d’uso.

Questo regolamento, abbreviato come BPR (Biocidal Products Regulation), ha come obiettivo l’armonizzazione del mercato a livello dell’Unione Europea, di semplificare l’approvazione dei principi attivi e l’autorizzazione dei biocidi, promuovendo la riduzione delle sperimentazioni sugli animali, introducendo obblighi relativi alla condivisione dei dati e incoraggiando l’uso di metodi di sperimentazione alternativi.

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