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REACH
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17/06/2025

L’Agenzia per la chimica ha pubblicato la nuova versione di ECHA CHEM

Il 20 maggio 2025 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha rilasciato una nuova versione di ECHA CHEM, l’Inventario delle Classificazioni ed Etichettature (C&L Inventory). Questo nuovo database raccoglie i dati aggiornati su circa 350.000 sostanze chimiche, includendo oltre 4.400 classificazioni armonizzate a livello UE e circa 7 milioni di classificazioni notificate o incluse nelle registrazioni REACH. L’obiettivo di ECHA CHEM è di rendere più accessibili e trasparenti le informazioni sulle sostanze chimiche, in particolare quelle legate alla classificazione ed etichettatura previste dal Regolamento CLP. ECHA CHEM è liberamente consultabile da stakeholders e cittadini e contiene una sezione di supporto con guide e strumenti pratici per facilitare l’utilizzo del portale.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
REACH
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17/06/2025

REACH: nuove sostanze incluse in allegato XVII

Sulla G.U.U.E. serie L del 3 giugno 2025 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/1090 che modifica l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) inserendo le seguenti nuove voci:
  • voce 80: N,N-dimetilacetammide (DMAC)
  • voce 81: 1-etilpirrolidin-2-one (NEP)
La due sostanze sono solventi aprotici dipolari utilizzati, in contesti industriali e da utilizzatori professionali, come solventi nella formulazione di miscele, ad esempio nei prodotti agrochimici, nei prodotti farmaceutici e nelle sostanze della chimica fine. La DMAC è utilizzata anche come solvente nei rivestimenti ed è ampiamente impiegata nella produzione di fibre sintetiche o artificiali e di pellicole e durante la produzione di smalti (vernici) in poliammide-immide per l’isolamento dei cavi elettrici. Il NEP è applicato nei detergenti e come legante e agente distaccante ed inoltre nei processi di estrazione e produzione di petrolio, nei fluidi funzionali, nella lavorazione dei polimeri, nel trattamento delle acque, come eccipiente nei prodotti agrochimici e nelle applicazioni stradali e edilizie.
REACH
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17/06/2025

REACH: rettifica del regolamento sulla restrizione delle microparticelle di polimeri sintetici

Sulla G.U.U.E. serie L del 6 giugno 2025 è stata pubblicata la rettifica del Regolamento (UE) 2023/2055 recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici (voce 78). In particolare, segnaliamo che “non è ammessa l’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o, laddove presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso” in sostituzione del precedente testo nella colonna 2, punto 1 della voce 78.
REACH
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17/06/2025

End of waste: interpello relativo all’applicazione del regolamento REACH

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) ha richiesto chiarimenti sull’applicazione del Regolamento REACH ai materiali End of Waste (EoW), specificando che il regolamento si applicherebbe solo ai materiali che hanno cessato di essere rifiuti e non ai rifiuti in ingresso al processo di recupero. La risposta del MASE fa riferimento all’art.184-ter del D. Lgs. n° 152/2006, alle Linee Guida SNPA n° 41/22, al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e alle Linee Guida ECHA sui rifiuti e le sostanze recuperate. Un rifiuto cessa di essere tale quando soddisfa quattro condizioni (utilizzo specifico, mercato esistente, requisiti tecnici e assenza di impatti negativi su ambiente e salute). Il Regolamento REACH non si applica ai rifiuti in ingresso agli impianti di recupero, ma solo ai materiali che hanno cessato di essere rifiuti e vengono immessi sul mercato. Le informazioni sulle sostanze chimiche sono rilevanti per la classificazione del rifiuto ed il fabbricante (recuperatore) che immette sul mercato un materiale End of waste deve garantire la conformità ai regolamenti REACH e CLP. È opportuno segnalare che la composizione dei rifiuti in ingresso all’impianto di recupero è importante ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’obbligo di registrazione secondo l’art.2 par.7 d) del regolamento REACH perché talune impurezze possono determinare l’impossibilità di dimostrare la sameness della sostanza recuperata con la sostanza già registrata. Leggi qui il documento di risposta del MASE.
BIOCIDI
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17/06/2025

BPR: aggiornato l’elenco delle sostanze attive per articoli trattati

Pubblicato da ECHA in data 6 giugno 2025 l’elenco aggiornato delle combinazioni Sostanze Attive-Tipo Prodotto (AS-PT) che possono essere utilizzate negli articoli trattati ai sensi dell’art. 58(2) del Regolamento (UE) 528/2012: 2. Gli articoli trattati sono immessi sul mercato unicamente se tutti i principi attivi contenuti nei biocidi con cui sono stati trattati, o che essi contengono, sono iscritti nell’elenco stilato conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, oppure nell’allegato I, e sono soddisfatte le condizioni o limitazioni ivi specificate. oppure, se beneficiano della deroga, ai sensi dell’art. 94 del BPR. Per facilitare la consultazione dell’elenco le combinazioni sono state categorizzate nelle seguenti parti:
  • la parte I contiene le combinazioni AS-PT che sono in fase di esame all’interno o all’esterno del programma di revisione o che sono state approvate;
  • la parte II contiene le combinazioni AS-PT ritirate per le quali è stata presentata una domanda entro il 1° settembre 2016 ma per le quali il periodo di tolleranza non è ancora scaduto;
  • la parte III contiene combinazioni AS-PT notificate per l’inclusione (in corso) nel programma di revisione per le quali l’ECHA ha rilasciato una dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 17(5) del regolamento sul programma di revisione (UE) 1062/2014, o laddove tale notifica sia in fase di elaborazione.
  Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
CLP
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18/06/2025

Notifiche PCN: nuove classi di pericolo combinate

L’ECHA ha aggiornato il formato di notifica per i centri antiveleni (PCN) per includere le nuove classi di pericolo introdotte con il Regolamento Delegato (UE) 2023/707. Questo aggiornamento permette alle aziende di segnalare miscele pericolose che rientrano nelle categorie emergenti di interferenza endocrina, PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche), vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili) e PMT/vPvM (persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili). Le nuove classi di pericolo combinate sono:
  • PBT/vPvB-EUH441 : si accumula fortemente nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani; e
  • PMT/vPvM-EUH451 : può causare una contaminazione diffusa e di lunga durata delle risorse idriche, e sono disponibili per la notifica PCN nel portale di invio dell’ECHA.
Sebbene l’obbligo legale per queste nuove classi entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 2026 e, per le miscele immesse sul mercato prima del 1° maggio 2026, a partire dal 1° maggio 2028, le aziende possono già cominciare ad adeguarsi. L’adozione anticipata di queste modifiche consente alle imprese di allinearsi per tempo ai futuri requisiti normativi e garantire una comunicazione efficace e conforme delle informazioni sulle miscele pericolose. Link alla notizia   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/  
REACH
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26/06/2025

REACH: aggiunte 3 sostanze in candidate list

Il 25 giugno 2025 ECHA ha aggiornato la candidate list con tre nuove sostanze:
  • 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane: sostanza vPvB, utilizzata come reagente di laboratorio, nella produzione di cosmetici e prodotti per la cura della persona, profumi e fragranze.
  • Decamethyltetrasiloxane: sostanza vPvB, utilizzata nella produzione di cosmetici, prodotti per la cura della persona, lubrificanti, grassi e prodotti per la cura dell’auto.
  • Reactive Brown 51 (Tetra(sodium/potassium) 7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chloro-6-({2-[(4-fluoro-6-{[4-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2-yl)amino]propyl}amino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino}-5-sulfonato-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate): sostanza tossica per la riproduzione, utilizzata nella produzione di prodotti per il trattamento tessile e coloranti.
La candidate list comprende adesso 250 voci. Le tre sostanze potrebbero essere inserite in futuro nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del Reg. REACH). Ricordiamo che, quando le sostanze sopraindicate sono immesse sul mercato tal quali o contenute in miscele, i fornitori, basati nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo, devono aggiornare la schede di dati di sicurezza che forniscono ai propri clienti.     Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
CLP
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26/06/2025

CLP: pubblicato il 23° ATP che aggiorna l’allegato VI

È stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2025/1222 della Commissione del 2 aprile 2025 (G.U.U.E. serie L del 20 giugno 2025) che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze. Il Regolamento 2025/1222 entra in vigore il 10 luglio 2025 e si applica a decorrere dal 1° febbraio 2027. Tuttavia, già prima di tale data, i fornitori possono classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele conformemente al CLP come modificato dal presente Regolamento. In particolare, segnalo l’inserimento in allegato VI del regolamento CLP delle seguenti sostanze:
  • 2-metil-2H-isotiazol-3-one cloridrato; 2-metil-2,3-diidro-1,2-tiazol- 3-one cloridrato (CAS n° 26172-54-3, CE n° 247-499-3, Index n° 613-353-00-6);
  • Ozono (CAS n° 10028-15-6, CE n° 233-069-2, Index n° 008-004-00-4), con evidenza degli organi bersaglio per STOT SE1 (sistema nervoso, sistema respiratorio, sistema cardiovascolare) e per STOT RE1 ((sistema nervoso, sistema respiratorio);
  • Bis [2-cloro-5-[(2-idrossi-1- naftil)azo]toluene- 4-solfonato] di bario; C.I. Pigment Red 53:1 (CAS n° 5160-02-1, CE n° 225-935-3, Index n° 607-777-00-0), sostanza cancerogena di categoria 2 (H351).
e la modifica della C&L per la seguente sostanza comunemente utilizzata per ottenere prodotti poliuretanici:
  • Isocianato di 3-isocianatometil-3,5,5-tri metilcicloesile; isoforone di-isocianato; (CAS n° 4098-71-9, CE n° 223-861-6, Index n° 615-008-00-5).
IMDG
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27/06/2025

IMDG Code: adozione anticipata al 1° luglio 2025

Con la pubblicazione del D.M. 18 giugno 2025 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2025) le disposizioni stabilite dal 42° emendamento al codice IMDG, adottate con risoluzione MSC. 556(108) in data 23 maggio 2024, per il trasporto di merci pericolose in colli, entrano in vigore il 1° luglio 2025. L’adozione anticipata dell’amdt. 42-2024 dell’IMDG Code ha permesso di superare il disallineamento tra ADR/RID e IMDG Code per i Numeri ONU seguenti:
  • 3556 VEICOLO, ALIMENTATO CON BATTERIA AL LITIO IONICO
  • 3557 VEICOLO, ALIMENTATO CON BATTERIA AL LITIO METALLICO
  • 3558 VEICOLO, ALIMENTATO CON BATTERIA AL SODIO IONICO
che poteva determinare criticità nei trasporti intermodali strada-ferrovia-mare a causa delle difformità nelle procedure di classificazione fra i vari operatori, inficiando negativamente la gestione degli imballaggi, la segnalazione delle unità di carico, le fasi di carico/scarico/movimentazione delle merci, la gestione documentale e dunque l’intera sicurezza dei trasporti.
DOGANE
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11/07/2025

Importazioni prodotti extraUE: controlli doganali sulla sicurezza a tutela dei consumatori

Con la pubblicazione della circolare ADM 16/2025 del 10 luglio 2025 gli uffici delle dogane sono incaricati di verificare anche la sicurezza generale dei prodotti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988 (GSPR) nel momento in cui i prodotti provenienti da Paesi extra-UE destinati al mercato unionale sono dichiarati per l’immissione in libera pratica dall’importatore o dal suo rappresentante doganale. I controlli doganali rafforzano le misure contro la commercializzazione di prodotti pericolosi, anche online, e includono l’esportazione nel regime di controllo. La circolare presenta gli obblighi in capo a fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori così come definiti dal regolamento GSPR e pone l’attenzione sulle “schede RAPEX” (ora veicolate tramite il sistema Safety Gate), che segnalano prodotti pericolosi e le aziende con comportamenti illeciti ricorrenti. Il personale dell’ADM effettua controlli in base a queste schede, tenendo conto anche delle misure TARIC e dei profili di rischio nel Circuito Doganale di Controllo (CDC). La circolare, tra l’altro, fornisce spunti interessanti a tutti gli operatori coinvolti per rivedere il processo di importazione dei prodotti: Tra le novità più rilevanti, appare opportuno segnalare le maggiori responsabilità in capo agli operatori economici di tutta la supply chain, ai quali è stato attribuito l’obbligo di disporre di processi interni in grado di assicurare la sicurezza dei prodotti in conformità alle prescrizioni del Regolamento stesso. I controlli dell’ADM si aggiungono ai controlli già effettuati dalla Guardia di Finanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del codice del consumo.
REACH
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11/07/2025

Commissione Europea: piano d’azione per l’industria chimica

La Commissione Europea ha presentato un piano d'azione per l'industria chimica finalizzato a rafforzare la competitività e modernizzare il settore chimico europeo, affrontando:
  • alti costi energetici,
  • concorrenza globale sleale, e
  • domanda debole.
Il piano d'azione è accompagnato da un omnibus di semplificazione sulle sostanze chimiche per ridurre i costi di conformità e gli oneri amministrativi per l'industria chimica, garantendo però una forte protezione della salute umana e dell'ambiente. La semplificazione normativa prevede:
  • etichettatura semplificata per sostanze e miscele pericolose,
  • chiarezza normativa sui prodotti cosmetici, e
  • registrazione dei prodotti fertilizzanti allineando i requisiti a quelli definiti dal REACH.
In particolare, segnaliamo che le nuove disposizioni relative alla vendita a distanza e alla pubblicità di cui agli artt. 48 e 48 bis del Regolamento (CE) 1272/2008, aggiornato dal Regolamento (UE) 2024/2865, dovrebbero essere interessate da una proroga per l’entrata in vigore, al momento fissata al 1° luglio 2026. È prevista anche una riforma dell’Agenzia delle sostanze chimiche (ECHA) per rafforzare la sua governance e sostenibilità finanziaria e per adeguare la sua struttura alle nuove responsabilità (biocidi, rifiuti, acqua, esportazioni/importazioni). Leggi QUI il piano d'azione nel dettaglio.
ALTRE
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11/07/2025

Sostanze chimiche sensibilizzanti: pubblicata guida SLIC

Il Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Commissione Europea) ha pubblicato la Guida dello SLIC per gli ispettori del lavoro in materia di agenti chimici sensibilizzanti sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai diisocianati. La guida è stata realizzata per aumentare la competenza e la sicurezza degli ispettori nel riconoscere e gestire i rischi per la salute legati ai sensibilizzanti. Gli obiettivi della guida sono i seguenti:
  • rafforzare la protezione della salute dei lavoratori, equiparandola alla sicurezza.
  • Fornire agli ispettorati nazionali del lavoro (INL) strumenti pratici per affrontare i rischi legati ai sensibilizzanti chimici, in particolare i diisocianati.
  • Migliorare l’efficacia dei controlli, soprattutto nei settori manifatturiero ed edile.
Le sostanze chimiche sensibilizzanti sono agenti chimici che possono causare reazioni allergiche anche gravi, in particolare i diisocianati sono tra i sensibilizzanti maggiormente immessi sul mercato e sono soggetti a obblighi formativi specifici secondo la voce 74 del Regolamento REACH. La guida, che è stata sviluppata dal sottogruppo LLSG (Long Latency Sub-Group) del gruppo di lavoro CHEMEX dello SLIC, è stata approvata durante la 86ª sessione plenaria dello SLIC (Budapest, 8 ottobre 2024) ed include contributi raccolti tramite un questionario KSS (Knowledge Sharing Site) inviato agli Stati membri, che hanno espresso un forte bisogno di orientamenti pratici sui sensibilizzanti. I contenuti della guida sono stati validati anche attraverso un progetto di applicazione condotto dal sottogruppo REACH-SSL, che ha verificato l’efficacia dei controlli raccomandati.
CLP
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21/07/2025

Modifica shock della FAQ 1727 ECHA sull’obbligo di UFI per i prodotti già immessi sul mercato

In data 4 giugno 2025 ECHA ha modificato radicalmente la FAQ 1727 relativa all’obbligo di UFI per le miscele pericolose già immesse sul mercato. In pratica, gli imballaggi contenenti le miscele pericolose posti a scaffale presso i distributori (rivenditori) DEVONO riportare il corrispondente codice UFI considerata la decadenza delle misure transitorie previste dal regolamento CLP. A livello legislativo la NUOVA posizione dell’Agenzia non fa una piega, tuttavia, la vecchia versione della FAQ 1727, sulla base della quale le imprese hanno programmato l’aggiornamento delle loro etichette, esplicitava che le miscele pericolose immesse sul mercato dagli importatori e dagli utilizzatori a valle PRIMA del 1° gennaio 2025, prive di UFI ma coperte da una notifica nazionale, potevano essere commercializzate anche dopo il 1° gennaio 2025. La completa inversione della posizione di ECHA, condivisa con gli helpdesk nazionali, ha ovviamente scioccato le imprese soggette all’obbligo di notifica PCN e di applicazione del codice UFI sugli imballaggi delle miscele pericolose immesse sul mercato già a partire dal 1° gennaio 2025. Considerato quanto avvenuto, paragonabile ad un’inversione a U in autostrada, sarà interessante e preoccupante verificare quale sarà il comportamento degli organi di controllo nazionali rispetto al numero rilevante di imballaggi non conformi legalizzati da una FAQ valida fino al 3 giugno 2025, ben oltre l’entrata in vigore dell’obbligo di notifica PCN fissato al 1° gennaio 2025.     Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
BIOCIDI
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21/07/2025

Deroga nazionale per un biocida usato nei serbatoi degli aeromobili

Con il D.M. Salute 13 giugno 2025 la nostra Autorità competente ha autorizzato, in deroga dalle disposizioni vigenti, il prodotto biocida “Biobor JF” (PT6) per un periodo di 180 giorni in conformità all’art.55(1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR): 1. In deroga agli articoli 17 e 19, un’autorità competente può permettere, per un periodo massimo di 180 giorni, la messa a disposizione sul mercato o l’uso di biocidi che non rispettano le condizioni di autorizzazione stabilite nel presente regolamento, per un utilizzo limitato e controllato e sotto la supervisione dell’autorità competente, qualora ciò sia reso necessario da un pericolo che minaccia la saluta pubblica, la salute animale o l’ambiente e che non può essere combattuto con altri mezzi. La procedura speciale si è resa necessaria per l’assenza di prodotti già autorizzati secondo il BPR per ottenere un’efficace azione preventiva della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili ed evitare malfunzionamenti dei motori che potessero mettere a rischio gli equipaggi e i passeggeri. Gli operatori del settore che intendono utilizzare il suddetto biocida devono comunicarne preventivamente l’utilizzo al Ministero della Salute.
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21/07/2025

ADR: confusione sull’obbligo inserimento targa dei veicoli sui documenti di trasporto

La sezione 5.4.0.2 dell’ADR riporta che (in grassetto il testo aggiornato dell’edizione 2025): È ammesso ricorrere a tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI) per facilitare la redazione dei documenti o sostituirli, a condizione che le procedure utilizzate per la scelta, la conservazione e il trattamento di dati elettronici permettano di soddisfare, in modo almeno equivalente all’utilizzazione di documenti su carta, le esigenze legali in materia di forza probatoria e disponibilità dei dati durante il trasporto. Le informazioni prescritte in questo capitolo relative alle merci pericolose trasportate devono essere disponibili durante il trasporto in modo tale che le merci per veicolo e il veicolo possano essere identificati nella documentazione. Proprio il testo aggiornato e la sua interpretazione stanno preoccupando gli addetti ai lavori a causa di una severa interpretazione, non condivisibile, di un esperto non identificato di una nota casa editrice. In base a questa posizione estrema sulla sezione 5.4.0.2 si ritiene che tutti i documenti di trasporto cartacei debbano riportare la targa del veicolo che trasporta le merci pericolose generando così notevoli problemi in fase operativa ed importanti oneri economici per l’aggiornamento dei sistemi di elaborazione dei suddetti documenti. L’interpretazione non trova riscontro né nella corrente edizione dell’ADR 2025 né nei lavori preparatori del gruppo di lavoro WP15 dell’UNECE. Ci auguriamo che la nostra autorità competente possa fare chiarezza su questo argomento al più presto prima che siano applicate sanzioni amministrative prive di qualsiasi fondamento legislativo.
REACH
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21/08/2025

REACH: aggiornate le appendici delle sostanze CMR in allegato XVII

Nella G.U.U.E. serie L del 11 agosto 2025 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/1731 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni di cui all’allegato XVII. Il regolamento aggiorna le appendici 2, 4, 6 e 11 dell’allegato XVII e, in particolare, per le prime tre appendici le modifiche entreranno in vigore il 1° settembre 2025. Ricordiamo che le nuove sostanze pericolose inserite nelle appendici 2, 4 e 6 sono correlate alle restrizioni all’immissione sul mercato di sostanze e miscele di cui alle voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII. Segnaliamo in particolare che la sostanza sottoindicata:
Nome sostanza Numero indice Numero CE Numero CAS Nota
Ossido di difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina 015-203-00-X 278-355-8 75980-60-8 -
È stato un ingrediente comune negli smalti per unghie in gel che richiedono la polimerizzazione con la luce UV. La sua funzione era quella di fotoiniziatore ovvero di una sostanza che, esposta ai raggi UV del "fornetto", avviava il processo chimico di indurimento dello smalto gel. Per quanto sopra i produttori hanno dovuto riformulare i loro prodotti utilizzando alternative più sicure, come il TPO-L (etil(2,4,6-trimetilbenzoil)fenilfosfinato), per garantire la sicurezza sia delle professioniste che delle clienti.
ALTRE
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21/08/2025

Valori limite per sostanze pericolose: pubblicata guida INAIL

La nuova pubblicazione di INAIL riguarda i valori limite e di riferimento sui quali si basa la valutazione dell’esposizione a sostanze chimiche nei luoghi di lavoro. I principali valori limite sono:
  • VLEP (limite di esposizione professionale), che definisce la concentrazione massima accettabile nell’aria, e
  • VLB (limite biologico), che riguarda la presenza dell’agente o dei suoi metaboliti nel corpo umano.
Per la popolazione generale si utilizzano:
  • VRA (ambientale) e
  • VRB (biologico)
utili per distinguere l’esposizione lavorativa da quella ambientale. Il regolamento REACH ha introdotto anche i DNEL/DMEL, livelli sotto i quali non si prevedono effetti o si accettano effetti minimi. La misurazione dell’esposizione avviene tramite monitoraggio ambientale e biologico, con criteri specifici per agenti CMR (cancerogeni, mutageni, reprotossici). L’identificazione dei lavoratori “professionalmente esposti” è essenziale per la gestione del rischio e la sorveglianza sanitaria. I valori limite non garantiscono l’assenza di rischio, ma sono strumenti fondamentali per la prevenzione.
BIOCIDI
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21/08/2025

BPR: adeguate le tariffe relative ai biocidi

Nella G.U.U.E. serie L del 25 luglio 2025 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1490, che aggiorna le tariffe relative ai biocidi in base all’inflazione cumulata del triennio 2021-2023 (+19,5%). Le modifiche riguardano gli allegati I, II e III del Reg. (UE) 564/2013, con nuove tariffe per approvazioni di principi attivi, rinnovi di approvazioni, rilascio di autorizzazioni e notifiche. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 14 agosto 2025.
ADR
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21/08/2025

ADR: Accordo Multilaterale M366

In data 8 agosto 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto l’accordo multilaterale M366 con l’auspicio della sottoscrizione da parte di almeno un’altra Parte Contraente l’ADR per rendere efficace l’accordo. L’accordo è stato promosso dal nostro Ministero a fronte della forte preoccupazione manifestata da numerose associazioni di categoria a causa della nuova classificazione del piombo, pericoloso per l’ambiente sia in forma massiva che in polvere in base al Regolamento Delegato (UE) 2024/197, che determina l’applicazione delle disposizioni ADR alle leghe metalliche contenenti piombo a partire dal 1° settembre 2025. In particolare, una lega metallica contenente piombo deve essere classificata come materia pericolose per l’ambiente con l’assegnazione del numero ONU 3077 se la lega contiene piombo massivo (diametro ≥ 1 mm) ≥ 0,25% (p/p) oppure piombo in polvere (diametro < 1 mm) ≥ 0,025% (p/p). In base all’accordo che dispone delle deroghe dall’applicazione di tutte le pertinenti disposizioni dell’ADR fino al 31 agosto 2027, le leghe metalliche potranno essere trasportate senza rispettare le disposizioni dell’ADR, a condizione che:
  • non soddisfino i criteri di classificazione di altre classi dell’ADR diverse dalla classe 9,
  • siano poco solubili in acqua,
  • siano imballate in imballaggi, IBC e grandi imballaggi resistenti e impermeabili oppure trasportate alla rinfusa secondo i codici VC1/VC2.
Una copia dell’accordo dovrà essere presente a bordo del veicolo che trasporta la lega metallica.
REACH
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22/08/2025

Biossido di titanio: annullata la classificazione come cancerogeno

Con la sentenza del 1° agosto 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto i ricorsi della Francia (ne abbiamo parlato qui) e della Commissione Europea contro la sentenza del Tribunale dell’UE che aveva annullato la classificazione del biossido di titanio come sospetto cancerogeno per inalazione (trovi la news relativa qui). Il Tribunale aveva rilevato errori manifesti nella valutazione scientifica alla base della classificazione, in particolare nell’uso dello “studio Heinrich” e nel calcolo del sovraccarico polmonare. La Corte ha confermato che il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) non ha considerato adeguatamente la densità degli agglomerati di particelle, elemento cruciale per la valutazione del rischio e, inoltre, ha stabilito che il biossido di titanio non può essere considerato intrinsecamente cancerogeno sulla base dei dati disponibili. La sentenza rappresenta un importante precedente per la classificazione di pericolo delle sostanze chimiche nell’Unione Europea.
RID
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12/09/2025

RID: Accordo Multilaterale 3/2025

Il 1° settembre 2025 scorso, l’Accordo Multilaterale RID 3/2025, proposto dall’Italia per il trasporto ferroviario di leghe contenenti piombo, è stato pubblicato sul sito dell’OTIF (Organizzazione Intergovernativa per i Trasporti Internazionali per Ferrovia). Questo accordo si applica esclusivamente alle leghe metalliche classificate come materie pericolose per l’ambiente, identificate con il Numero ONU 3077, che contengono piombo massivo ≥ 0,25% (p/p) (con particelle di diametro ≥ 1 mm) oppure piombo in polvere ≥ 0,025% (p/p) (con particelle di diametro < 1 mm). La validità è prevista fino al 31 agosto 2027 a patto però che almeno un secondo Stato contraente il RID sottoscriva l’accordo.
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12/09/2025

BPR: aggiornata la lista fornitori principi attivi art.95

In data 28 agosto 2025 l’ECHA ha pubblicato l’elenco delle sostanze attive e dei relativi fornitori ai sensi dell’articolo 95(1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR). L’elenco comprende le sostanze attive e le sostanze che generano una sostanza attiva correlate al tipo di prodotto (PT, Product Type) per il quale è stato presentato un dossier e accettato/validato da uno Stato membro ai sensi del BPR o della direttiva 98/8/CE.     Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
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12/09/2025

BPR: aggiornato elenco sostanze attive articoli trattati

Pubblicato da ECHA in data 1° settembre 2025 l’elenco aggiornato delle combinazioni Sostanze Attive-Tipo Prodotto (AS-PT) che possono essere utilizzate negli articoli trattati ai sensi dell’art. 58(2) del Regolamento (UE) 528/2012: 2. Gli articoli trattati sono immessi sul mercato unicamente se tutti i principi attivi contenuti nei biocidi con cui sono stati trattati, o che essi contengono, sono iscritti nell’elenco stilato conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, oppure nell’allegato I, e sono soddisfatte le condizioni o limitazioni ivi specificate. oppure, se beneficiano della deroga, ai sensi dell’art. 94 del BPR. Per facilitare la consultazione dell’elenco le combinazioni sono state categorizzate nelle seguenti parti:
  • la parte I contiene le combinazioni AS-PT che sono in fase di esame all’interno o all’esterno del programma di revisione o che sono state approvate;
  • la parte II contiene le combinazioni AS-PT ritirate per le quali è stata presentata una domanda entro il 1° settembre 2016 ma per le quali il periodo di tolleranza non è ancora scaduto;
  • la parte III contiene combinazioni AS-PT notificate per l’inclusione (in corso) nel programma di revisione per le quali l’ECHA ha rilasciato una dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 17(5) del regolamento sul programma di revisione (UE) 1062/2014, o laddove tale notifica sia in fase di elaborazione.
  Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
ADR
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12/09/2025

Accordo M366: Slovenia firma le deroghe ADR per leghe con piombo

Sebbene l’UNECE abbia pubblicato la notizia solo in data 11 settembre 2025, lo scorso 27 agosto la Slovenia ha sottoscritto l’accordo multilaterale M366 che dispone delle deroghe dall’applicazione delle disposizioni dell’ADR per le leghe metalliche contenenti piombo (≥ 0,25% (p/p) per piombo massivo o ≥ 0,025% (p/p) per piombo in polvere). Con la sottoscrizione di una seconda Parte contraente l’ADR l’accordo M366 è divenuto efficace sebbene la Slovenia abbia fissato la validità dell’accordo multilaterale al 30 giugno 2027 e non al 31 agosto 2027 come indicato dalla Parte contraente promotrice (Italia). Pubblicata anche la lettera di supporto dell’autorità competente italiana alla proposta di accordo multilaterale M366.
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16/09/2025

UNECE: pubblicata la nuova edizione di GHS e Manuale prove

In data 12 settembre 2025 l’UNECE ha pubblicato:

GHS - Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Rev. 11, 2025)

Nella sua dodicesima sessione (6 dicembre 2024), il Comitato ha adottato una serie di emendamenti alla decima edizione del GHS, tra cui:
  • disposizioni che chiariscono ulteriormente i criteri di classificazione per gli aerosol e le sostanze chimiche sotto pressione (capitolo 2.3);
  • nuove linee guida per la classificazione della sensibilizzazione cutanea utilizzando metodi che non impiegano gli animali (capitolo 3.4);
  • classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose perché contribuiscono al riscaldamento globale (capitolo 4.2);
  • ulteriore razionalizzazione dei consigli di prudenza per migliorare la comprensibilità da parte degli utenti, tenendo conto al contempo dell’usabilità dei consigli per l’etichettatura da parte dei professionisti dei Regulatory Affairs; e
  • una nuova sezione nell'allegato 11 con linee guida per l'identificazione di asfissianti semplici.
Scarica qui la rev. 11 del GHS

Manuale delle prove e dei criteri (Rev. 8 Emendamento 1, 2025)

Nel dicembre 2024, durante la sua dodicesima sessione, il Comitato ha adottato una serie di emendamenti all'ottava edizione rivista del Manuale. Poiché la quantità di emendamenti non giustificava la preparazione di una revisione consolidata completa del Manuale, la Segreteria UNECE ha pubblicato il documento separatamente, come Emendamento 1 all’ottava edizione. Consulta gratuitamente la Rev.8 del Manuale in tutte le sei lingue ufficiali ONU.   Fonte: https://unece.org
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25/09/2025

Safety Day Symposium: la 15ª edizione il 18 novembre a Milano

Il Safety Day Symposium giunge quest’anno alla sua quindicesima edizione, confermandosi un punto di riferimento per chi opera nel settore della gestione delle sostanze chimiche.
Dal 2011, l’evento — organizzato da Flashpoint ed EPY Srl — riunisce professionisti, aziende e rappresentanti delle istituzioni per approfondire, con un taglio tecnico e operativo, le principali novità normative in materia di REACH, CLP, schede di sicurezza e notifiche PCN.

L’edizione 2025 si terrà il 18 novembre a Milano, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, e proporrà un programma ricco di interventi che affrontano temi di grande attualità: dalle restrizioni in arrivo all’etichet­tatura, dalle microplastiche agli interferenti endocrini, fino alla vigilanza sui prodotti importati e venduti online e ai controlli delle autorità competenti.

Il valore del Symposium risiede anche nel coordinamento tecnico che da quindici anni caratterizza la collaborazione tra Flashpoint ed EPY: un lavoro costante di selezione degli argomenti più rilevanti, di contatto con relatori provenienti da enti istituzionali – come il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità, le Autorità regionali per la sicurezza chimica – e con esperti del mondo accademico e professionale, come ENEA e lo Studio legale Landilex.
Negli anni, il Symposium ha dato spazio anche a casi studio aziendali, portando testimonianze dirette e applicazioni concrete delle normative nel lavoro quotidiano.

Il successo di questo appuntamento, oggi giunto ai quindici anni, è il risultato della partecipazione attiva di chi lo ha vissuto, arricchendolo anno dopo anno con domande, esperienze e feedback che hanno contribuito a farlo crescere.

👉 Scopri il programma completo e iscriviti su schededisicurezza.it

Un evento che continua a evolversi, insieme a chi, anno dopo anno, contribuisce al suo valore.

REACH
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06/10/2025

REACH: Inserita in allegato XVII la voce 82 relativa alle PFAS

Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono sostanze chimiche molto persistenti nell’ambiente, mobili nell’acqua e, alcune di esse, con potenziali effetti cancerogeni sulla salute umana. Le PFAS sono usate nelle schiume antincendio, in particolare per incendi di tipo “classe B” (liquidi infiammabili), in vari settori (petrolifero, aeroporti, servizi antincendio, difesa, marina, ecc.). Il regolamento (UE) 2025/1988, pubblicato nella G.U.U.E. serie L del 3 ottobre 2025, mira a introdurre una restrizione armonizzata a livello UE sull’uso di PFAS nelle schiume antincendio, al fine di ridurre le emissioni ambientali e l’esposizione umana, promuovendo alternative più sicure. A tale proposito è stata inserita la voce 82 nell’allegato XVII del regolamento REACH che riguarda tutte le PFAS, definite secondo la definizione dell’OCSE (sostanze contenenti almeno un atomo di carbonio di metile CF₃ o di metilene CF₂ completamente fluorurato). Salvo le deroghe previste nella voce 82, a partire dal 23 ottobre 2030, l’immissione sul mercato o l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio non sono ammessi se la somma delle concentrazioni di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l. Dal 23 ottobre 2026, se le schiume contengono PFAS ≥ 1 mg/l (escluse quelle in estintori portatili), devono essere etichettate chiaramente con la dicitura seguente: “ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS.”
REACH
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17/10/2025

Adeguamento delle tariffe ed oneri da pagare ad ECHA

È stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 in data 16 ottobre 2025 che aggiorna il Regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), in applicazione del regolamento REACH (CE n. 1907/2006). L’obiettivo del regolamento è migliorare la sostenibilità finanziaria dell’ECHA, tenendo conto della diminuzione degli introiti dalle tariffe dopo il termine di registrazione del 2018 e della riassegnazione di compiti scientifici e tecnici ad altre agenzie dell’Unione Europea. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, quindi il 5 novembre 2025, tuttavia, le modifiche seguenti si applicano a partire dal 5 febbraio 2027:
  • Articolo 1, paragrafo 1 relativo alla tariffa di ricorso ridotta, e
  • Articolo 1 paragrafo 2 relativo al riconoscimento dello status di PMI, riduzioni e esenzioni.
    Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
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17/10/2025

Pubblicata la guida OECD sulla condivisione dei dati sulle sostanze chimiche

Il 25 settembre 2025 l’OECD ha pubblicato la guida dal titolo Best Practice Guide on Chemical Data Sharing Between Companies. La guida ha l’obiettivo di:
  • favorire la condivisione efficiente e responsabile dei dati sulle sostanze chimiche tra le aziende;
  • supportare la conformità normativa, ridurre i costi e limitare i test sugli animali;
  • promuovere trasparenza, qualità dei dati e fiducia tra le parti coinvolte;
  • tutelare la proprietà intellettuale e le informazioni riservate.
La guida si applica a:
  • gestione dei dati della sostanze chimiche nel contesto industriale e dei prodotti di consumo;
  • attività di registrazione delle sostanze (es. REACH) e notifiche regolatorie;
  • cooperazione tra aziende per la generazione congiunta di dati, allocazione dei costi e contratti modello.
La guida non si applica ai settori farmaceutico, pesticidi, biocidi, dispositivi medici, cosmetici, alimenti, imballaggi alimentari o medicinali veterinari. Segnaliamo, infine, che la guida non ha carattere vincolante perciò è disponibile per l’adozione volontaria da parte delle imprese e degli stakeholder fin dalla sua pubblicazione.
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20/10/2025

Nomina e ruolo del Consulente ADR nelle imprese: novità dai controlli su strada

La nuova Direttiva Delegata (UE) 2025/1801, pubblicata sulla G.U.U.E serie L del 13 ottobre 2025, aggiorna gli allegati I e II della Direttiva (UE) 2022/1999 e, in particolare, pone il focus sulle responsabilità degli operatori secondo il capitolo 1.4 dell’ADR e aggiorna le categorie di rischio per le infrazioni all’ADR. Tra le infrazioni di Categoria di Rischio II, cioè quelle che comportano un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente, compare per la prima volta la seguente violazione: “il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari relative al ruolo, ai compiti e ai certificati del consulente per la sicurezza (DGSA)”. L’inserimento della suddetta violazione può far presagire un’attenzione delle autorità sulla nomina e il ruolo operativo dei consulenti ADR, ovvero passare dalla constatazione delle infrazioni su strada alla verifica nella sede operativa dell’impresa interessata.

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