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REACH
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22/10/2025

Inventario C&L aggiornato è disponibile solo su ECHAChem

Come riportato da ECHA il “vecchio inventario C&L” è stato aggiornato fino al 30 settembre 2025, dopo tale data i dati sulle sostanze chimiche registrate e non registrate, secondo quanto disposto dal Reg. REACH, si possono consultare solo nel nuovo inventario delle classificazioni ed etichettature (C&L) sul sito di ECHA CHEM. Purtroppo circa 300 dossier di registrazione rimangono ancora non disponibili a causa di un problema tecnico e saranno ripristinati nei prossimi mesi. Da ottobre a dicembre 2025 saranno pubblicate diverse versioni di ECHA CHEM che forniranno agli utenti dati aggiuntivi per migliorare ulteriormente il servizio.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
REACH
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22/10/2025

Modificata la procedura di riconoscimento dello status di PMI: da ex-post a ex-ante

L'ECHA ha dichiarato in un comunicato del 16 ottobre 2025 che le imprese classificate come PMI che intendono presentare dossier di registrazione REACH o domande di autorizzazione per sostanze in allegato XIV dovranno verificare le dimensioni della propria azienda almeno due mesi prima della presentazione all’Agenzia. Una volta ricevuta la documentazione l'ECHA si prenderà due mesi di tempo per confermare lo status di PMI di un’impresa e se ECHA non dovesse confermare tale status sarà probabilmente richiesto un onere amministrativo al richiedente. Se riconosciuto, lo status di PMI rimarrà valido per tre anni dalla decisione dell'ECHA; successivamente, le aziende il cui status non è cambiato potranno rinnovarlo tramite autodichiarazione, almeno due mesi prima della scadenza. Le PMI avranno un periodo di transizione di 15 mesi prima dell'entrata in vigore della nuova procedura ex ante, secondo l'agenzia. L'aumento delle tariffe, che si applica solo alle grandi imprese, entrerà in vigore a partire dal 5 novembre 2025. Segnaliamo che, in relazione al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 che ha aggiornato il Regolamento (CE) n. 340/2008 relativo a tariffe ed oneri, l’impresa che ritenga di poter beneficiare di tariffe o oneri ridotti dovrà richiedere ad ECHA il riconoscimento dello status di PMI almeno due mesi prima della presentazione che dà luogo al pagamento della tariffa. I consideranda (6) e (7) del nuovo regolamento 2067, infatti, riportano che: (6) A norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 340/2008, i dichiaranti o i richiedenti dichiarano le dimensioni della propria impresa, sulla base della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, al momento della presentazione dei fascicoli. In seguito l’Agenzia effettua una verifica ex post della correttezza di tali dichiarazioni. Tale sistema era inizialmente necessario per poter far fronte all’elevato numero di registrazioni entro i termini regolamentari di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006. …omissis… (7) Dato che il numero delle domande presentate è diminuito dall’ultimo termine per la registrazione nel 2018 e al fine di migliorare l’efficienza del processo di verifica delle PMI e di stabilire condizioni di parità, è opportuno richiedere che la domanda di riconoscimento dello status di PMI e i documenti giustificativi siano presentati prima della domanda corrispondente. L’Agenzia dovrebbe pertanto effettuare una verifica ex ante delle PMI. …omissis… Leggi di più sul sito echa.europa.eu/it     Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
ADR
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22/10/2025

Rifiuti ADR: accordo multilaterale M368 (ex M329) in corso di sottoscrizione in Italia

Prima della scadenza fissata al 21 settembre 2025 dell’accordo multilaterale M329 l’Austria, in qualità di Parte Contraente promotrice, ha presentato all’UNECE una proposta di rinnovo in data 10 settembre 2025. L’accordo è divenuto efficace il 25 settembre u.s. dopo la sottoscrizione da parte dell’Ungheria. In base alle segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria e stakeholders anche il nostro Paese dovrebbe sottoscrivere a breve l’accordo. Segnaliamo che, dopo la data di scadenza dell’accordo M329, i trasporti di rifiuti pericolosi non possono più beneficiare delle deroghe previste dall’accordo, tra le quali la più significativa è la possibilità di utilizzare imballaggi non omologati o con omologazione scaduta per il confezionamento dei rifiuti meno pericolosi.
REACH
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10/11/2025

REACH: aggiunta la sostanza DBDPE alla candidate list

Il 5 novembre 2025 ECHA, come confermato dal comitato degli Stati membri nella riunione di ottobre, ha aggiunto l'1,1'-(etano-1,2-diil)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) alla “candidate list”. La sostanza ha proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili ed è utilizzata come ritardante di fiamma in vari settori. L'elenco delle sostanze SVHC ora contiene 251 voci: alcune sono gruppi di sostanze chimiche, quindi il numero complessivo di sostanze chimiche interessate è più alto. L’inserimento della sostanza in candidate list produce nuovi obblighi regolatori:
  • i fornitori di un articolo contenente la sostanza DBDPE in una concentrazione > 0,1 % (peso/peso) devono comunicare le informazioni di cui all’art.33 ai loro clienti, quali utilizzatori professionali e industriali, e, su richiesta, ai consumatori;
  • gli importatori e i produttori di articoli devono notificare all'ECHA se il loro articolo contiene DBDPE in una concentrazione > 0,1 % (peso/peso) e complessivamente in quantità > 1 tonnellata/anno, entro sei mesi dalla data in cui la sostanza è stata inclusa nell’elenco delle SVHC;
  • i fornitori di DBDPE, in quanto tale o componente di miscele, devono aggiornare la scheda dati di sicurezza che forniscono ai loro clienti (utilizzatori professionali e industriali);
  • le aziende devono notificare all'ECHA se gli articoli che producono contengono DBDPE in una concentrazione > 0,1 % (peso/peso), la notifica sarà pubblicata da ECHA nella banca dati SCIP.
    Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
CLP
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10/11/2025

CLP: pubblicata la guida aggiornata all’allegato VIII

Pubblicata da ECHA la nuova versione (6.0, ottobre 2025) della Guidance on harmonised information relating to emergency health response – Annex VIII to CLP. L’Allegato VIII stabilisce l’obbligo per gli operatori economici di trasmettere alle autorità competenti degli Stati Membri le informazioni armonizzate sulle miscele, destinate ai centri antiveleno e ai servizi di pronto intervento medico. L’obbligo si applica alle miscele classificate come pericolose per la salute umana o per le proprietà fisico-chimiche, ma non alle miscele pericolose soltanto per l’ambiente. La guida definisce con chiarezza i ruoli dei “duty holders” (es. importatori, produttori che pongono per la prima volta la miscela sul mercato) che sono responsabili della notifica e illustra quando è necessario aggiornare la notifica della miscela (es. variazioni di composizione, classificazione di pericolo dei componenti). È prevista l’attribuzione di un codice UFI (Unique Formula Identifier) per ogni miscela notificata, che ne consente l’identificazione univoca nei casi di emergenza sanitaria. La notifica deve avvenire in formato elettronico (XML), secondo lo schema predefinito, tramite il portale ECHA.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche https://echa.europa.eu/
ADR
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11/11/2025

Rifiuti e ADR: l’Italia sottoscrive l’Accordo Multilaterale M368

In data 24 ottobre 2025 l’Italia ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale M368 che prevede la possibilità di trasportare alcune tipologie di rifiuti pericolosi in deroga ad alcune disposizioni previste dall’Accordo ADR. Il nuovo accordo M368 ripropone in gran parte i contenuti dell’accordo M329, scaduto il 21 Settembre 2025, e sarà valido fino al 21 Settembre 2030 per trasporti nazionali e per trasporti internazionali diretti in Austria, Ungheria e Slovacchia ovvero le tre Parti Contraenti che ad oggi hanno sottoscritto l’accordo. I vantaggi per gli operatori coinvolti (speditore, imballatore, riempitore, trasportatore) interessano la classificazione, la scelta e l’etichettatura degli imballaggi e la redazione del documento di trasporto. Per l’applicazione di una o più deroghe previste dall’Accordo M368 sarà necessario indicare la seguente dicitura nel documento di trasporto: “Trasporto concordato secondo i termini dell’ 1.5.1. ADR (M368)”.
IMDG
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14/11/2025

Trasporto marittimo di merci pericolose allo stato gassoso: aggiornate le norme di sicurezza

Sulla G.U. serie generale n.256 del 4 novembre 2025 è stato pubblicato il decreto 23 ottobre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che aggiorna le norme per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso. Il provvedimento modifica il decreto dirigenziale del 2 agosto 2007, recependo le più recenti disposizioni internazionali, in particolare quelle del Codice IGC dell’IMO. La principale novità riguarda l’obbligo di mantenere stive e spazi interbarriera in atmosfera di gas inerte con tenore di ossigeno inferiore all’1%, oppure al 5% solo nel caso di allibo di gas metano. Il controllo del livello di ossigeno dovrà essere certificato da un consulente chimico di porto, sia per la nave che cede il carico sia per quella ricevente. Questa modifica mira a garantire standard di sicurezza più elevati nella gestione e movimentazione dei gas infiammabili, tutelando sia l’ambiente marino che la sicurezza degli operatori. Il decreto entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione.
ADR
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26/11/2025

Trasporto su strada: correlazione tra infrazioni e normativa nazionale

Nella G.U.R.I. del 18 novembre 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 novembre 2025 recante l’aggiornamento per la “Approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell’Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione e all’allegato III della direttiva 2006/22/CE, e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile”. Il decreto approva la nuova tabella di corrispondenza tra le infrazioni previste dalla normativa europea sul trasporto su strada (Regolamento UE 2016/403, Direttiva 2006/22/CE, ecc.) e le relative sanzioni previste dalla normativa italiana. La tabella aggiorna e sostituisce quella allegata al decreto direttoriale del 15 dicembre 2016, recependo le nuove infrazioni introdotte dalle recenti modifiche comunitarie e nazionali. Il quadro delle infrazioni ADR è la sezione 9 dell’Allegato al decreto.
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26/11/2025

Microplastiche: via libera per la segnalazione delle emissioni annuali per usi esenti

Con una news del 26 novembre 2025 ECHA ha comunicato alle aziende che è possibile inviare i report annuali sulle emissioni di microplastiche, come previsto dalla voce 78 dell’allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) introdotta dal Regolamento (UE) 2023/2055. L'obbligo si applica agli usi di microparticelle polimeriche sintetiche esenti dal divieto, come ad esempio nei medicinali veterinari e per uso umano, negli additivi alimentari, nei dispositivi diagnostici in vitro e negli usi presso siti industriali. Gli obblighi si applicano indistintamente a fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle. I primi report dovranno essere inviati entro il 31 maggio 2026 e copriranno le emissioni stimate per il 2025. La raccolta dati avviene tramite il software IUCLID e la piattaforma REACH-IT, con linee guida e tutorial pubblicati da ECHA per supportare le aziende. I dati raccolti serviranno a monitorare le emissioni, valutare l’efficacia delle misure di gestione del rischio e potranno influenzare le future decisioni politiche sulle microplastiche.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
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27/11/2025

REACH: pubblicata guida sul reporting annuale delle microplastiche

Il 26 novembre 2025 ECHA ha pubblicata la guida dal titolo Guidelines for the reporting requirements set by the REACH restriction of synthetic polymer microparticles (SPM, microplastics). L’obiettivo è supportare produttori, utilizzatori industriali e fornitori di SPM a rispettare l’obbligo di reporting annuale presso ECHA, tramite presentazione di un dossier in formato IUCLID inviato attraverso REACH-IT. La rendicontazione serve a:
  • monitorare l’efficacia delle istruzioni d’uso e smaltimento,
  • migliorare la base di dati per la gestione del rischio degli usi esentati dal divieto di immissione sul mercato, e
  • consentire agli Stati membri di accedere alle informazioni per facilitare i controlli.
  Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
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17/12/2025

REACH: pubblicate le FAQ aggiornate per le restrizioni riguardanti il Cromo VI

Il documento dal titolo Questions & Answers – Towards a restriction of Cr(VI) substances under REACH è stato pubblicato in data 10 dicembre 2025 fornisce una panoramica dettagliata sul processo in corso per la restrizione delle sostanze contenenti cromo esavalente (Cr(VI)) nell’Unione Europea, nell’ambito del regolamento REACH. La Commissione Europea intende limitare l’uso delle sostanze a base di Cromo VI per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente, a causa dell’elevato numero di richieste di autorizzazione e dei ritardi accumulati nel processo decisionale. Il mandato per la preparazione del dossier di restrizione è stato affidato a ECHA nel settembre 2023, con pubblicazione del dossier nell’aprile 2025. L’adozione della restrizione è prevista, nello scenario migliore, tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028.
IMDG
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17/12/2025

IMDG Code amdt. 42-24: pubblicata errata corrige e corrigenda

Il documento contiene le correzioni ufficiali (errata e corrigenda) alla versione inglese del Codice IMDG 2024 (Amendment 42-24), adottato con la risoluzione MSC.556(108). Le correzioni riguardano vari capitoli e parti del codice, tra cui definizioni, classificazione delle sostanze pericolose, istruzioni di imballaggio, procedure di spedizione, marcatura e documentazione, nonché disposizioni operative e l’indice delle materie pericolose. Le modifiche includono aggiornamenti di riferimenti normativi, correzioni di termini tecnici, rettifiche di tabelle e chiarimenti procedurali per garantire la corretta applicazione delle regole nel trasporto marittimo internazionale di merci pericolose.
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18/12/2025

CLP: Stop the clock per le disposizioni più onerose

Il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) è stato modificato dal Reg. (UE) 2024/2865 che ha introdotto nuove disposizioni sulla classificazione, etichettatura, pubblicità e vendite a distanza di sostanze e miscele pericolose. Dal momento che le nuove disposizioni determinano maggiori oneri amministrativi per le imprese si è reso necessario adottare il Regolamento (UE) 2025/2439, pubblicato sulla G.U.U.E. del 3 dicembre 2025 serie L, che posticipa l’applicazione di alcune disposizioni del CLP così come modificate dal Regolamento (UE) 2024/2865. Il rinvio dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni consente agli Stati membri di avere più tempo a disposizione per concordare le semplificazioni da applicare al CLP attuale. Il regolamento rientra nel pacchetto di semplificazione normativa della Commissione europea denominato “Omnibus VI” introducendo un meccanismo di “stop the clock” con rinvio al 1° gennaio 2028 delle disposizioni più onerose, tra le quali segnaliamo le seguenti:
  • formattazione delle etichette di pericolo;
  • obblighi relativi alla pubblicità;
  • disposizioni specifiche per le vendite a distanza e online;
  • disposizioni applicabili a sostanze e miscele già immesse sul mercato;
  • obblighi per l’etichettatura delle pompe di carburante.
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07/01/2026

CLP Biossido di titanio: non più cancerogeno di categoria 2

Con la pubblicazione dell’avviso C/2025/6670 nella G.U.U.E serie L del 10 dicembre 2025 la classificazione armonizzata del biossido di titanio viene modificata eliminando il pericolo di cancerogenesi per inalazione (categoria 2) introdotto dal Regolamento (UE) 2020/217. Nel dettaglio il biossido di titanio in polvere contenente una concentrazione ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm non è più soggetto alla classificazione armonizzata per quanto riguarda l’assegnazione dell’indicazione di pericolo H351. Conseguentemente le indicazioni di cui all’allegato II, parte 2, del Regolamento (CE) 1272/2008 sono soppresse: «2.12. Miscele contenenti biossido di titanio L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti = 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 µm deve recare la seguente indicazione: EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.” L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti = 1 % di particelle di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione: EUH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.” Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione EUH210.» Per il biossido di titanio in polvere contenente una concentrazione ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm si rende necessario l’aggiornamento dell’etichetta di pericolo CLP e della relativa scheda dati di sicurezza. Per le miscele contenenti la suddetta sostanza si rende necessario l’aggiornamento di etichette di pericolo CLP, notifiche ex art.45 CLP e schede dati di sicurezza.
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07/01/2026

REACH: metodi prova adeguati al progresso tecnico

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2025/2573 sulla G.U.U.E. serie L del 19 dicembre 2025 sono stati aggiornati i metodi di prova inclusi nel Regolamento (CE) 440/2008 per adeguarli al progresso tecnico. In particolare sono stati modificati i metodi di prova relativi a:
  • Polverosità per le nanoforme di una sostanza
  • Lesioni oculari gravi/ irritazione oculare
  • Sensibilizzazione cutanea
  • Tossicità acuta, sezione “Per inalazione”
  • Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
  • Destino e comportamento nell’ambiente
Le modifiche al Regolamento (CE) 440/2008 entreranno in vigore l’8 gennaio 2026.
REACH
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07/01/2026

ECHA: al via una nuova piattaforma dati sulle sostanze chimiche

Nella G.U.U.E serie L del 12 dicembre 2025 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/2455 che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche. Gli obiettivi principali del regolamento sono i seguenti:
  • garantire l’efficace esecuzione di valutazioni coerenti dei pericoli e dei rischi delle sostanze chimiche ove siano previste in forza di atti giuridici dell’Unione Europea, al fine di conseguire livelli elevati di protezione della salute umana e dell’ambiente;
  • consentire lo sviluppo e l’uso di sostanze chimiche sicure e sostenibili;
  • garantire il corretto funzionamento del mercato unico delle sostanze chimiche;
  • incrementare la conoscenza e la fiducia dei cittadini dell’Unione Europea nella base scientifica delle decisioni adottate a norma degli atti giuridici unionali in materia di sostanze chimiche, e
  • contribuire alla sostituzione e alla riduzione, ove possibile, della sperimentazione sugli animali.
Entro il 2 gennaio 2032 la Commissione Europea procederà a un riesame generale del Regolamento (UE) 2025/2455 e presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata da una eventuale proposta legislativa.
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07/01/2026

REACH: estesi alla supply chain gli obblighi sui pellet di plastica

Nella G.U.U.E. serie L del 26 novembre 2025 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/2365 sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche. REACH affronta già il problema dell’inquinamento da microplastiche imponendo una restrizione all’immissione sul mercato di microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti, dal momento che l’uso di microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o aggiunte intenzionalmente nei prodotti genera un notevole inquinamento da microplastiche. Il nuovo regolamento stabilisce nuovi obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica al fine di prevenirne la dispersione in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, nell’intento di azzerare la dispersione dei pellet di plastica. Gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi (tramite veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna) devono provvedere affinché le dispersioni siano evitate. In caso di dispersioni, gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi devono intervenire immediatamente per contenerle e bonificarle in conformità a pratiche sostenibili da un punto di vista ambientale.
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08/01/2026

Biocidi: novità nella disciplina sanzionatoria dalla Legge su mercato e concorrenza 2025

La Legge 18 dicembre 2025, n.190, pubblicata sulla G.U.R.I. serie generale n.294 del 19 dicembre 2025, introduce, al comma 10 dell’articolo unico, modifiche al Decreto Legislativo 2 novembre 2021, n. 179 relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR) relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. In particolare, le modifiche sono le seguenti: a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. E' punito con la stessa pena di cui al comma 1* l'utilizzatore non professionale né industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, un prodotto biocida autorizzato, o che impiega un prodotto biocida non autorizzato, quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente»; b) agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1, le parole: «l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 10.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»; c) all'articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. E' punito con la stessa pena di cui al comma 1* l'utilizzatore non professionale né industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, un presidio medico-chirurgico autorizzato o impiega un presidio medico-chirurgico non autorizzato, quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente». *arresto fino a tre mesi e ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000 Da segnalare l’utilizzo del termine “utilizzatore non professionale né industriale”, atipico per la normativa specifica, che comprende qualsiasi altro utilizzatore, compreso l'utilizzatore domestico, che non ricada nelle suddette categorie. La medesima legge abroga, al comma 11 dell’articolo unico, le lettere d), e) e f) dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392, relativo al regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di Presidi Medico Chirurgici: d) kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV; e) kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV; f) topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.
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19/01/2026

Trasporto aereo di merci pericolose: pubblicata 67ª edizione manuale DGR IATA

Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la 67ª edizione del manuale Dangerous Goods Regulations (DGR), il riferimento operativo per il trasporto via aerea delle merci pericolose redatto da International Air Transport Association. La nuova edizione è applicabile alle spedizioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, salvo diverse indicazioni specifiche riportate nelle singole sezioni del manuale, e introduce una serie di aggiornamenti che interessano tutti gli anelli della catena del trasporto aereo (speditori, spedizionieri, handling agent e compagnie aeree). Come noto, le edizioni degli anni pari recepiscono modifiche introdotte da IATA, mentre l’aggiornamento delle Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air di International Civil Aviation Organization (ICAO T.I.) e del Libro Arancio delle Nazioni Unite (Model Regulation) seguono una cadenza biennale e coincidono con gli anni dispari. Si ricorda che in caso di spedizioni di merci pericolose via aerea, è sempre necessario verificare le prescrizioni specifiche applicabili nelle relative sezioni dell’edizione corrente del DGR IATA.
REACH
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05/02/2026

REACH: aggiunte due sostanze alla candidate list

Il 4 febbraio 2026 ECHA ha aggiornato la candidate list con l’aggiunta delle seguenti 2 sostanze SVHC (Substances of Very High Concern):
  • n-esano (CAS n° 110-54-3 ; CE n° 203-777-6)
  • 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]difenolo e i suoi sali.
Le due sostanze sono impiegate, ad esempio, nella formulazione di miscele, nei processi polimerici, nei rivestimenti, negli agenti di pulizia e, rispettivamente, come regolatori di processo e agenti di reticolazione. La candidate list contiene adesso 253 voci. Segnaliamo che l’inserimento di una sostanza in candidate list produce nuovi obblighi regolatori:
  • i fornitori di un articolo contenente la nuova sostanza SVHC in una concentrazione > 0,1 % (peso/peso) devono comunicare le informazioni di cui all’art.33 ai loro clienti, quali utilizzatori professionali e industriali, e, su richiesta, ai consumatori;
  • gli importatori e i produttori di articoli devono notificare all’ECHA se il loro articolo contiene una SVHC in una concentrazione > 0,1 % (peso/peso) e complessivamente in quantità > 1 tonnellata/anno, entro sei mesi dalla data in cui la sostanza è stata inclusa nell’elenco delle SVHC;
  • i fornitori di una sostanza SVHC, in quanto tale o componente di miscele, devono aggiornare la scheda dati di sicurezza che forniscono ai loro clienti (utilizzatori professionali e industriali);
  • le aziende devono notificare all’ECHA se gli articoli che producono contengono una SVHC in una concentrazione > 0,1 % (peso/peso), la notifica sarà pubblicata da ECHA nella banca dati SCIP.
  Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche https://echa.europa.eu/
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16/02/2026

CLP: una miscela pericolosa su cinque non viene notificata ai centri antiveleni

Ai sensi dell’art.45 del Regolamento CLP le imprese che immettono sul mercato miscele pericolose sono tenute a fornire informazioni sulla composizione di tali miscele agli organismi designati. Tali organismi mettono tali informazioni a disposizione dei centri antiveleni affinché possano fornire consulenza ai cittadini o al personale medico in caso di emergenza. L’obbligo di notifica si applica alle miscele classificate come pericolose per la salute umana o per proprietà chimico-fisiche. Gli ispettori di 18 paesi UE/SEE hanno controllato 1.597 miscele per verificare se l’industria rispetta l'obbligo di notificare le miscele pericolose ai centri antiveleni nazionali, tuttavia, il 19% delle miscele non risultava coperto da una notifica. Si evidenzia che le notifiche ex art.45 del CLP sono fondamentali affinché i centri antiveleni possano fornire un’adeguata risposta medica in caso di esposizione a miscele pericolose. Il progetto pilota su cui hanno lavorato gli ispettori aveva l’obiettivo di sensibilizzare le imprese interessate sui loro obblighi di legge, ad esempio quello di apporre l'Identificatore Univoco di Formula (UFI) sull’etichetta degli imballaggi contenenti miscele pericolose. Il codice alfanumerico UFI a 16 cifre è uno strumento essenziale utilizzato dai centri antiveleni per identificare rapidamente una miscela in caso di avvelenamento accidentale. Nel 15% delle miscele controllate, l'UFI richiesto risultava mancante dall’etichetta del prodotto. Il report del progetto pilota concernente la verifica delle notifiche delle miscele pericolose è disponibile sul sito di ECHA.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche https://echa.europa.eu/
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16/02/2026

IATA: guida aggiornata per il trasporto aereo delle batterie

La IATA ha pubblicato la Guida sul Trasporto delle Batterie (batterie al litio metallico, al litio ionico e al sodio ionico) revisionata a causa delle disposizioni entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. Il documento si basa sulle disposizioni stabilite nell’edizione 2025-2026 delle Istruzioni Tecniche ICAO per il trasporto sicuro di merci pericolose via aerea e nella 67ª edizione (2026) del DGR IATA. Dalla nuova classificazione delle batterie al sodio ionico alla gestione dei veicoli ibridi, ecco un riepilogo dei punti principali di differenza rispetto al 2025:
  • sono state introdotte nuove restrizioni al trasporto dei powerbank su aerei passeggeri, anche alla luce dei recenti incidenti avvenuti in varie parti del mondo che hanno visto questi dispositivi prendere fuoco, mettendo a rischio l’incolumità dei viaggiatori e la sicurezza del volo. Queste novità sono incluse anche nella complementare guida – sempre edita dalla IATA - “Passengers Travelling with Lithium Batteries - Guidance Document”.
  • Riformulata la sezione delle “Modifiche recenti ed imminenti” che adesso esplicita il concetto di sicurezza della catena di approvvigionamento (supply chain);
  • Per le batterie al litio ionico imballate con un’apparecchiatura e per i veicoli alimentati da batterie al litio ionico o al sodio ionico è entrato in vigore dal 1° gennaio 2026, dopo un anno transitorio, l’obbligo di essere inoltrate al trasporto aereo con la batteria a uno stato di carica ridotto (massimo del 30%), salvo diversa approvazione degli Stati interessati (Disposizione Speciale A331).
  • Viene riportato un elenco delle Disposizioni Speciali presenti nel DGR IATA in base alle quali le autorità nazionali competenti possono considerare l’approvazione del trasporto di batterie che non soddisfano i criteri stabiliti nelle Dangerous Good Regulation.
  • Sono state eseguite modifiche ed aggiunte alle FAQ.
REACH
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17/02/2026

REACH: pubblicata la sintesi delle decisioni sulle autorizzazioni del triossido di cromo

Sulla G.U.U.E. serie C del 6 febbraio 2026 è stata pubblicata la sintesi delle decisioni della Commissione Europea concernenti le autorizzazioni del triossido di cromo (C/2026/696). Il periodo di revisione delle domande di autorizzazione già concesse dalla Commissione Europea è stato esteso con una data di scadenza fissata adesso al 1° luglio 2030. La proroga si è resa opportuna considerando che le sostanze contenenti Cromo VI saranno prossimamente oggetto di nuove restrizioni da includere in allegato XVII del regolamento REACH.
REACH
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17/02/2026

REACH: nuove sostanze candidate per l’allegato XIV

Il regolamento REACH stabilisce che l'ECHA raccomandi alla Commissione Europea le sostanze prioritarie per l’inclusione nell’Allegato XIV, già incluse nella candidate list delle SVHC, tenendo conto dei commenti ricevuti dalle parti interessate e del parere del Comitato degli Stati membri. Nella sua tredicesima raccomandazione ECHA ha proposto le seguenti sostanze SVHC:
Substance name EC number CAS number Intrinsic property Recommendation round Status
Bumetrizole 223-445-4 3896-11-5 vPvB (Article 57e) 13th recommendation Included in draft recommendation
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 221-573-5 3147-75-9 vPvB (Article 57e) 13th recommendation Included in draft recommendation
Triphenyl phosphate 204-112-2 115-86-6 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment) 13th recommendation Included in draft recommendation
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one 438-340-0 119344-86-4 Toxic for reproduction (Article 57c) 13th recommendation Included in draft recommendation
Il periodo di consultazione pubblica terminerà il 2 maggio 2026. La Commissione Europea deciderà quali sostanze saranno incluse nell'Allegato XIV e quali saranno le voci associate.
ADR
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17/02/2026

Documento di trasporto ADR e FIR digitale

L’adozione del FIR digitale (xFIR), obbligatorio dal 13 febbraio 2026 nell’ambito del sistema RENTRI, non ha modificato né sostituito le disposizioni del capitolo 5.4 dell’ADR perché il trasporto su strada di rifiuti pericolosi deve essere accompagnato sempre da un documento cartaceo contenente le informazioni richieste dall’ADR e conservato nella cabina di guida del veicolo del trasportatore. Nel caso in cui non sia disponibile un documento di trasporto specifico per l’ADR sarà necessario stampare una copia cartacea dell’xFIR, che in questo caso avrà anche la funzione di DDT ADR quando completo di tutte le informazioni richieste dal 5.4 dell’ADR. È importante fornire questo chiarimento applicativo per evitare possibili incertezze interpretative nella fase di transizione al sistema digitale, confermando la centralità della conformità alle disposizioni dell’ADR durante il trasporto di rifiuti pericolosi.
IATA
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23/02/2026

Trasporto aereo di merci pericolose: IATA pubblica check list per la segnalazione di incidenti

Si segnala che IATA ha pubblicato la checklist per la “Segnalazione di un incidente con merci pericolose”, disponibile nelle seguenti lingue: tedesco, inglese, francese, russo e spagnolo. In allegato si trasmette la versione in lingua inglese. La checklist può essere utilizzata nel trasporto aereo per segnalare all’autorità competente qualsiasi tipologia di incidente che coinvolga merci pericolose presenti nel carico, nella posta o nei bagagli. Essa si applica anche ai casi in cui vengano individuate merci pericolose non dichiarate o dichiarate in modo errato nel carico, nonché alle situazioni in cui i bagagli contengano merci pericolose che i passeggeri non sono autorizzati a trasportare a bordo. Resta inteso, tuttavia, che ciascuna autorità competente nazionale può prevedere ulteriori o differenti procedure e modalità di segnalazione per tali eventi.
DETERGENTI
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03/03/2026

Detergenti: pubblicato il nuovo regolamento che abroga il 648/2004

Sulla G.U.U.E. serie L del 2 marzo 2026 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/405 che aggiorna e sostituisce l’attuale normativa sui detergenti (Regolamento CE n. 648/2004). Il nuovo regolamento:
  • Stabilisce nuove disposizioni su sicurezza, sostenibilità ambientale e trasparenza digitale dei prodotti detergenti.
  • Introduce il Digital Product Passport (DPP) per informazioni accessibili sulla composizione.
  • Rafforza i criteri di biodegradabilità e disciplina nuovi ingredienti come i detergenti con microrganismi.
  • Include divieti più stringenti di test sugli animali con alcune eccezioni scientificamente giustificate.
L’entrata in vigore è fissata nel 22 marzo 2026 ma l’applicazione sarà graduale in quanto il regolamento prevede un ampio periodo transitorio. Le nuove disposizioni sostanziali del Reg. (UE) 2026/405 diventeranno pienamente applicabili a partire dal 23 settembre 2029. Questo regolamento segna il più grande aggiornamento normativo nel settore dei detergenti in oltre 20 anni, con impatti importanti per produttori, distributori e canale retail.
ALTRE
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24/03/2026

PIC: notifica annuale delle sostanze esportate e importate

Secondo l’art. 10 del Regolamento (UE) 649/2012 (PIC Prior Informed Consent) le imprese devono notificare le sostanze, incluse nell’allegato I del regolamento, esportate ed importate nell’anno 2025 con scadenza fissata al 31 marzo 2026. La piattaforma ePIC ha predisposto la bozza della notifica utilizzando i dati delle notifiche di esportazione, le imprese devono verificarne il contenuto e, ove necessario, aggiornarlo ed inviare la notifica entro la data suddetta tramite ePIC. Si ricorda che la mancata notifica è sanzionata ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2017 n. 28.
CLP
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24/03/2026

CLP: tutorial ECHA CHEM sulla riservatezza dei notificanti

Il video tutorial pubblicato da ECHA fornisce spiegazioni alle imprese per richiedere la riservatezza dei nominative dei notificanti nel database ECHA CHEM. Il tutorial mostra dove impostare l’opzione di riservatezza in IUCLID, come fornire una giustificazione valida per la richiesta e come assicurarsi che il dossier sia completo prima dell'invio. Le imprese che hanno intenzione di mantenere riservato il loro nominative devono presentare una richiesta ad ECHA entro il 30 giugno 2026. Dopo tale data ECHA inizierà a pubblicare i nominativi delle imprese che hanno notificato le sostanze chimiche all'Inventario delle classificazioni e delle etichettature ai sensi del Regolamento CLP.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche https://echa.europa.eu/
IATA
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24/03/2026

IATA: “DG Digital” per la digitalizzazione delle merci pericolose via aerea

IATA ha annunciato il lancio di DG Digital, una nuova funzionalità integrata in DG AutoCheck che consente la digitalizzazione completa delle Dangerous Goods Declarations nel trasporto aereo di merci pericolose. Oggi circa il 95% delle dichiarazioni per merci pericolose è ancora in formato cartaceo. DG Digital elimina questo limite, permettendo la creazione, trasmissione e convalida delle DGD in formato interamente digitale, dalla compilazione da parte dello shipper fino all’approvazione da parte della compagnia aerea. I risultati delle sperimentazioni in Giappone sono particolarmente incoraggianti: solo lo 0,5% delle spedizioni rifiutate, contro una media globale del 4,5%. I test hanno coinvolto, tra gli altri, ANA, JAL e importanti operatori logistici internazionali. In un contesto di forte crescita delle spedizioni di merci pericolose via aerea (+17,5% nel 2025, trainate soprattutto dalle batterie al litio), DG Digital rappresenta un cambio di paradigma nella gestione della compliance e della sicurezza nel cargo aereo. In Italia l’utente che utilizzerà DG Digital e firmerà la Shipper’s DG Declaration dovrà essere preventivamente formato presso un’Organizzazione di addestramento autorizzata da ENAC (e.g. Flashpoint).

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