Flashpoint

test
ADR
arrow
24/03/2026

Controlli trasporti ADR: nuova procedura operativa per le irregolarità riscontrate

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione, ha comunicato l’esigenza di adottare una nuova procedura operativa per la gestione delle segnalazioni d’irregolarità relative al trasporto stradale di merci pericolose. Questo in forza dell’attuazione dei contenuti della Direttiva (UE) 2022/1999 – Controlli trasporti di merci pericolose, peraltro aggiornata ulteriormente negli Allegati I e II dalla successiva Direttiva UE - 2025/1801/UE Pertanto, in data 19 marzo 2026 la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato afferente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare Prot. n. 300/STRAD/1/0000007988.U/2026 e relativi Allegati: - Allegato n. 1 - Procedura gestione delle segnalazioni di irregolarità sulle liste di controllo ADR trasporto merci pericolose - Allegato n. 2 - Lista di controllo merci pericolose ADR - Allegato n. 3 - Lettera di trasmissione liste di controllo ADR In tal modo si uniformano per gli stessi organi di controllo le modalità di trasmissione, gestione e archiviazione delle risultanze dei controlli su strada e si garantisce la corretta gestione dei flussi informativi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I dettagli dei contenuti della Circolare e degli Allegati summenzionati possono essere visionati al seguente link.
RID
arrow
26/03/2026

Trasporto ferroviario di merci pericolose: relazione MIT su rilasci e sversamenti nel periodo 2021-2024

La Relazione dell’Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime offre una fotografia chiara e documentata degli eventi di rilascio e sversamento di merci pericolose tra il 2021 e il 2024. Il quadro che emerge non è quello di grandi incidenti, ma di una numerosità costante di eventi minori che continuano a ripetersi nel tempo. Si segnala come la maggior parte dei casi sia riconducibile a fattori apparentemente semplici: serraggi inadeguati, guarnizioni non idonee, carenze manutentive. Ancora più significativo è il peso delle unità di trasporto intermodali, che spostano il baricentro del rischio fuori dal solo sistema ferroviario. La relazione evidenzia anche limiti informativi del sistema di segnalazione, che ostacolano analisi omogenee e monitoraggi efficaci. Le raccomandazioni finali vanno nella direzione giusta: più coordinamento normativo, istruzioni tecniche chiare e tracciabilità lungo tutta la catena logistica.
IATA
arrow
08/04/2026

Trasporto aereo di merci pericolose: Addendum ICAO power bank

Il 27 marzo 2026 l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) ha introdotto un Addendum all’ Ed. 2025–2026 delle Istruzioni Tecniche sul Trasporto Sicuro di Merci Pericolose per via aerea (Doc. 9284) che è entrato in vigore lo stesso giorno e riguarda importanti integrazioni sull’utilizzo dei power bank in volo. L'Addendum alle Istruzioni Tecniche sarà fornito a tutti i 193 Stati Membri dell'ICAO. Qui di seguito il link alla pagina web dell’ICAO per visionare la nota. Nel frattempo una bozza dell'Addendum alle Istruzioni Tecniche è disponibile nell’Appendice C delle Linee guida per gli Operatori (le compagnie aeree) “Changes Regarding Power Banks” pubblicato pochi giorni fa dalla IATA (International Air Transport Association). Qui il link a cui è possibile scaricare la versione completa del Documento. Le linee guida della IATA non modificano quanto indicato attualmente nella 67ma Edizione del DGR (Dangerous Goods Regulation) della IATA e saranno valide fino al 31/12/2026 quando saranno integrate nella nuova edizione del DGR IATA (68ma). L'Addendum dell’ICAO ha un impatto anche sugli operatori i cui equipaggi utilizzano power bank per ricaricare o alimentare i dispositivi nello svolgimento delle proprie mansioni. Ciò rientra nella categoria "Merci Pericolose dell'Operatore". Le modifiche includono, tra l’altro:
  • la distinzione tra i power bank e le batterie al litio di ricambio;
  • la limitazione a due power bank per passeggero (e per membro dell'equipaggio) per uso personale;
  • il divieto per i passeggeri di ricaricare il power bank durante il volo. Ricordiamo che questa prescrizione è attualmente solo una raccomandazione per il DGR IATA.
Le osservazioni presenti nelle linee guida della IATA, indicano che i power bank sono diventati una fonte di crescente preoccupazione per la sicurezza aerea, a causa del rischio di "deriva termica" (thermal runaway) e del rischio d’incendio a bordo degli aeromobili. In particolare, le stazioni di ricarica senza filo (wireless), utilizzate per ricaricare un altro dispositivo tramite un processo di induzione magnetica, destano particolari preoccupazioni poiché essendo frutto di una recente innovazione, sono maggiormente soggette ad essere contraffatte o prodotte in massa senza idonei programmi di gestione e garanzia di qualità o evidenza della conformità ai test prescritti nella sezione 38.3 del Manuale delle Prove e dei Criteri delle Nazioni Unite. L’assenza di una connessione fisica tra il dispositivo sotto carica (di solito uno smartphone) e l’unità di ricarica, determina, come riportato da diversi passeggeri, la deriva termica di quest’ultima fino alla sua totale distruzione.
ADR
arrow
13/04/2026

ADR: tre nuovi accordi multilaterali firmati dall’Italia (M361, M362, M364)

In data 17 marzo 2026 l’Italia ha sottoscritto tre nuovi accordi multilaterali ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR, introducendo deroghe operative su specifici ambiti del trasporto di merci pericolose. Di seguito una sintesi delle principali novità.

M361 – Trasporto di articoli e macchinari usati contaminati

L’accordo M361 introduce una semplificazione per il trasporto di articoli, macchinari o apparecchiature usate potenzialmente contaminate internamente da merci pericolose. La deroga si applica ai trasporti destinati a riparazione, ispezione, manutenzione, smaltimento o riciclaggio, a condizione che siano adottate misure idonee a prevenire qualsiasi fuoriuscita durante il trasporto. Restano esclusi gli articoli contenenti merci pericolose delle classi 1 e 7.

M362 – Uso di azoto compresso nei recipienti per idrogeno

L’accordo M362 consente l’impiego di azoto compresso (UN 1066) in recipienti a pressione conformi alla norma EN 17339, destinati al trasporto di idrogeno compresso (UN 1049). L’utilizzo è limitato a operazioni di primo riempimento, assemblaggio, ispezione periodica, manutenzione o smaltimento. La pressione interna non deve superare il valore più basso tra il 10% della pressione di esercizio e 20 bar.

M364 – Documenti a bordo del veicolo

L’accordo M364 introduce una deroga alle disposizioni relative ai documenti da tenere sul veicolo. In particolare, il certificato di approvazione del rimorchio non deve essere necessariamente conservato nella cabina di guida, purché sia mantenuto sul rimorchio stesso in un luogo sicuro, facilmente accessibile e protetto dagli agenti atmosferici. Tutti e tre gli accordi sono validi fino al 31 dicembre 2026 nei territori dei Paesi firmatari dell’ADR. Per gli accordi M361 e M362 è inoltre richiesto che una copia sia tenuta a bordo dell’unità di trasporto.
REACH
arrow
13/04/2026

REACH: ECHA pubblica la nuova guida sulle restrizioni per i solventi aprotici

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato la nuova guida How to comply with REACH Restrictions 71, 76, 80 and 81, rivolta agli utilizzatori dei seguenti solventi aprotici:
  • 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP)
  • N,Ndimethylformamide (DMF)
  • N,N-dimethylacetamide (DMAC)
  • 1-ethylpyrrolidin-2-one (NEP)
Il documento fornisce indicazioni operative per l’applicazione delle restrizioni previste dall’allegato XVII del regolamento REACH, con particolare attenzione al controllo dell’esposizione dei lavoratori, ai valori DNEL, alle buone pratiche di gestione del rischio e all’integrazione con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in Italia D. Lgs. 81/2008). La guida aggiorna e amplia il precedente documento redatto esclusivamente per il NMP, includendo le più recenti restrizioni introdotte per il DMF, DMAC e NEP.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche https://echa.europa.eu/
BIOCIDI
arrow
13/04/2026

BPR: pubblicate le nuove opinioni del Comitato ECHA sull’approvazione delle sostanze attive

L’ECHA ha aggiornato la sezione dedicata alle opinioni del Biocidal Products Committee (BPC) relative all’approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR). I principi attivi sono sottoposti alla valutazione dell’autorità competente di uno Stato membro e i risultati ottenuti sono trasmessi al BPC che redige un parere entro 270 giorni. Le opinioni del BPC costituiscono la base tecnico-scientifica per le decisioni della Commissione europea in materia di prima approvazione o rinnovo delle sostanze attive biocide, distinguendo per tipologia di prodotto (PT). L’approvazione di un principio attivo è concessa per un periodo ben definito, non superiore a 10 anni, ed è rinnovabile. La pagina ECHA consente di consultare in modo strutturato le sostanze valutate, le date delle opinioni e l’esito delle valutazioni, rappresentando uno strumento di riferimento essenziale per operatori economici, consulenti regolatori e autorità competenti.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche https://echa.europa.eu/
REACH
arrow
13/04/2026

EUCLEF: nuovi aggiornamenti sulla legislazione UE delle sostanze chimiche

L’ECHA ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti di EUCLEF (EU Chemicals Legislation Finder) lo strumento che supporta le imprese nell’individuazione degli obblighi normativi applicabili alle sostanze chimiche nell’Unione Europea. L’aggiornamento, riferito a febbraio 2026, include nuove informazioni e revisioni di diversi profili legislativi e di elenchi di sostanze, tra cui il regolamento sui prodotti da costruzione, il regolamento sui prodotti cosmetici, la direttiva RoHS e il regolamento sui prodotti fitosanitari, oltre ad altre normative settoriali. EUCLEF consente di navigare tra le diverse normative europee e identificare, in modo strutturato, gli obblighi applicabili in funzione della sostanza, dell’uso e del settore di riferimento, supportando le attività di verifica della conformità lungo la catena di approvvigionamento. Gli aggiornamenti periodici dello strumento riflettono l’evoluzione del quadro normativo europeo e rappresentano un riferimento utile per le aziende chiamate a monitorare in modo continuo i propri adempimenti regolatori.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche https://echa.europa.eu/
REACH
arrow
13/04/2026

REACH: elenco aggiornato delle autorizzazioni delle sostanze

In data 1° aprile 2026 la Commissione Europea ha pubblicato l’elenco delle decisioni di autorizzazione REACH adottate sulla base dell'articolo 64, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

L’elenco riguarda le sostanze incluse nell’allegato XIV del regolamento, per le quali gli operatori economici hanno richiesto l’autorizzazione per specifici usi. Come previsto dal REACH, tali sostanze non possono essere utilizzate dopo la cosiddetta sunset date in assenza di autorizzazione concessa per gli usi richiesti.

Il documento include anche i riferimenti alla documentazione delle domande di autorizzazione valutate dai comitati dell’ECHA, in particolare il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e il Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC), i cui pareri costituiscono la base tecnica per le decisioni della Commissione.

L’aggiornamento rappresenta uno strumento utile per le imprese per verificare lo stato autorizzativo delle sostanze utilizzate, valutare la continuità degli usi lungo la catena di approvvigionamento e monitorare l’evoluzione delle decisioni regolatorie su sostanze critiche.

BIOCIDI
arrow
13/04/2026

BPR: aggiornato elenco sostanze attive articoli trattati

Pubblicato da ECHA in data 31 marzo 2026 l’elenco aggiornato delle combinazioni Sostanze Attive-Tipo Prodotto (AS-PT) che possono essere utilizzate negli articoli trattati ai sensi dell’art. 58(2) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR): 2. Gli articoli trattati sono immessi sul mercato unicamente se tutti i principi attivi contenuti nei biocidi con cui sono stati trattati, o che essi contengono, sono iscritti nell’elenco stilato conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, oppure nell’allegato I, e sono soddisfatte le condizioni o limitazioni ivi specificate. In deroga all’art.58 (2) del BPR gli articoli trattai possono essere immessi sul mercato se beneficiano delle misure transitorie ai sensi dell’art. 94 del BPR. Per facilitare la consultazione dell’elenco le combinazioni sono state categorizzate nelle seguenti parti:
  • la parte I contiene le combinazioni AS-PT che sono in fase di esame all’interno o all’esterno del programma di revisione o che sono state approvate;
  • la parte II contiene le combinazioni AS-PT ritirate per le quali è stata presentata una domanda entro il 1° settembre 2016 ma per le quali il periodo di tolleranza non è ancora scaduto;
  • la parte III contiene combinazioni AS-PT notificate per l’inclusione (in corso) nel programma di revisione per le quali l’ECHA ha rilasciato una dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 17(5) del regolamento sul programma di revisione (UE) 1062/2014, o laddove tale notifica sia in fase di elaborazione.
  Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche https://echa.europa.eu/
BIOCIDI
arrow
13/04/2026

BPR: aggiornata la lista fornitori principi attivi art.95

In data 31 marzo 2026 l’ECHA ha pubblicato l’elenco aggiornato delle sostanze attive e dei relativi fornitori ai sensi dell’articolo 95(1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR).

L’elenco comprende le sostanze attive, e le sostanze che le generano, associate ai rispettivi tipi di prodotto (PT, Product Type) per i quali è stato presentato un dossier accettato o validato da uno Stato membro ai sensi del BPR o della direttiva 98/8/CE.

Ai sensi dell’articolo 95, i prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato dell’Unione Europea solo se il fornitore della sostanza attiva (o del prodotto) è incluso in tale elenco per il pertinente tipo di prodotto.

L’aggiornamento rappresenta quindi un riferimento operativo per le imprese, chiamate a verificare la presenza in lista dei propri fornitori, o la propria inclusione, al fine di garantire la conformità e la continuità di immissione sul mercato dei prodotti biocidi.

Particolare attenzione è richiesta nella gestione della supply chain, soprattutto in presenza di fornitori extra-UE, per i quali è opportuno verificare la corretta copertura ai sensi dell’articolo 95.

Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche https://echa.europa.eu/
BIOCIDI
arrow
13/04/2026

Biocidi: pubblicato il Piano nazionale dei controlli per il 2026

Il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano Nazionale dei Controlli Ufficiali sui Biocidi – anno 2026 (PNCB) redatto ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR). Il Piano definisce le strategie e le modalità operative dei controlli sui prodotti biocidi e sugli articoli trattati immessi sul mercato nazionale, con l’obiettivo di tutelare la salute umana, contrastare pratiche illecite e garantire l’applicazione uniforme della normativa. Per le aziende del settore, il Piano si traduce in un incremento dei controlli operativi in particolare su:
  • corretta autorizzazione o registrazione dei prodotti ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR);
  • coerenza tra prodotto immesso sul mercato, Sommario delle Caratteristiche del Prodotto biocida (SPC) e condizioni di autorizzazione;
  • etichettatura, classificazione e imballaggio ai sensi del regolamento CLP, inclusa la tracciabilità delle informazioni fornite lungo la catena di approvvigionamento;
  • Schede Dati di Sicurezza, con attenzione a completezza, aggiornamento e allineamento con la classificazione vigente;
  • articoli trattati, con verifica degli obblighi informativi e della conformità delle sostanze attive utilizzate (art. 58 BPR).
Il Piano prevede inoltre il coordinamento con i controlli REACH/CLP e le attività di enforcement europee (BEF – ECHA), aumentando la probabilità di ispezioni mirate e azioni correttive. Per le imprese diventa quindi essenziale verificare preventivamente la propria compliance tecnica e documentale, al fine di ridurre il rischio di non conformità e sanzioni.
ALTRE
arrow
14/04/2026

CLP Frasi P: come sceglierle?

La selezione dei consigli di prudenza non può essere gestita come un semplice copia-incolla delle frasi associate alla classificazione CLP. Per i prodotti destinati al consumatore, la scelta delle frasi P deve invece rispondere a un criterio di pertinenza, proporzionalità e comprensibilità rispetto all’uso previsto del prodotto. Le frasi P devono essere selezionate sulla base delle indicazioni previste per le classi e categorie di pericolo applicabili, tenendo conto delle frasi H assegnate e delle condizioni d’uso identificate o prevedibili. Questo significa che non basta guardare al pericolo in astratto: bisogna valutare anche come il prodotto sarà effettivamente utilizzato, da chi e in quali condizioni. Per i prodotti destinati al pubblico, un errore frequente è l’eccesso di informazioni: etichette sovraccariche, ripetitive, poco leggibili e, di fatto, meno efficaci. Il Regolamento CLP richiede infatti di eliminare le frasi chiaramente ridondanti o non necessarie rispetto alla specifica sostanza, miscela o confezione. Inoltre, in linea generale, in etichetta non dovrebbero comparire più di sei consigli di prudenza, salvo che un numero superiore sia necessario per rappresentare adeguatamente natura e gravità dei pericoli. Per il consumer product, la selezione corretta richiede quindi un filtro tecnico-regolatorio. In pratica, occorre verificare almeno questi aspetti:
  • che ogni frase P sia coerente con la classificazione e con le frasi H effettivamente applicabili;
  • che il consiglio sia pertinente rispetto all’uso previsto del prodotto e realistico per l’utilizzatore finale;
  • che non vi siano duplicazioni di significato tra frasi di prevenzione, risposta, conservazione e smaltimento;
  • che il testo finale sia comprensibile per un consumatore e non solo formalmente corretto per un addetto ai lavori.
Un punto particolarmente importante riguarda lo smaltimento: quando il prodotto è fornito al consumatore, l’etichetta deve riportare anche un consiglio di prudenza relativo allo smaltimento del prodotto e dell’imballaggio, salvo i casi in cui tale indicazione non sia richiesta. Dal punto di vista operativo, la buona prassi non è “inserire tutte le frasi possibili”, ma costruire un set di frasi P essenziale e difendibile. Un’etichetta ben fatta è quella che conserva i consigli davvero necessari, combina quelli compatibili quando la normativa lo consente e rimuove tutto ciò che appesantisce senza aumentare il livello di protezione. La vera domanda, quindi, non è quante frasi P inserire, ma quali siano davvero utili per comunicare il rischio al consumatore in modo chiaro, pertinente e conforme.

Hai bisogno di una valutazione delle tue etichette CLP?

Contattaci per una prima analisi Se hai già un caso specifico o documenti da condividere scrivici a info@flashpointsrl.com  
ALTRE
arrow
16/04/2026

Direttiva (UE) 2024/1203: una priorità per il top management

Ci sono novità normative che non riguardano soltanto le funzioni ambiente o compliance, ma investono direttamente la governance aziendale, il sistema dei controlli interni e la responsabilità dell’ente. Segnaliamo quindi con particolare attenzione l’articolo pubblicato da Partner 24 ORE, realizzato anche grazie al contributo di Gabriele Scibilia, dedicato all’imminente entrata in vigore della Direttiva (UE) 2024/1203. Si tratta di una lettura di interesse per CEO, membri degli Organismi di Vigilanza e Legal Manager, perché evidenzia in modo diretto come i nuovi profili di reato ambientale siano sempre più legati alla gestione e all’utilizzo delle sostanze chimiche. Questo comporta la necessità di rafforzare i controlli su filiere, processi e responsabilità interne, al fine di prevenire esposizioni di natura penale e organizzativa. Ringraziamo Partner 24 ORE per aver posto l’attenzione su un tema così rilevante. È possibile consultare l’articolo completo al seguente link: Scarica il PDF dell’articolo Per ulteriori approfondimenti, è possibile contattarci.
REACH
arrow
21/04/2026

REACH: obbligo di comunicazione delle informazioni sulle microplastiche

Entro il 31 maggio 2026 scatta un nuovo obbligo di comunicazione previsto dal regolamento Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) in materia di microplastiche. I fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di microparticelle di polimeri sintetici dovranno trasmettere all’ECHA specifiche informazioni relative all’anno civile precedente. L’adempimento riguarda, in particolare, le microparticelle sotto forma di pellet, fiocchi e polveri utilizzati come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali, come stabilito dall’allegato XVII, voce 78, punto 11. Le informazioni da comunicare includono una descrizione degli usi delle microparticelle, indicazioni generiche sull’identità dei polimeri impiegati e una stima delle quantità rilasciate nell’ambiente, incluse quelle disperse durante il trasporto. A partire dal 2027 l’obbligo sarà esteso anche ad altri fabbricanti e utilizzatori a valle industriali. Si tratta di un adempimento annuale che richiede alle aziende un’attenta raccolta e gestione dei dati, con un impatto operativo rilevante sui processi di produzione, logistica e controllo ambientale.  
REACH
arrow
23/04/2026

REACH: Restrizione sul 2,4 dinitrotoluene negli articoli

Pubblicato in G.U.U.E. serie L del 21 aprile 2026 il Regolamento (UE) 2026/859 che modifica l’allegato XVII del REACH introducendo una nuova restrizione sull’immissione sul mercato e l’uso del 2,4 dinitrotoluene (CAS 121 14 2) come componente di articoli, in concentrazione pari o superiore allo 0,1% p/p, destinati al pubblico e agli utilizzatori professionali che operano al di fuori dei siti industriali. La restrizione, applicabile dal 10 maggio 2027 (con specifiche deroghe temporali per alcune applicazioni nel settore automotive), mira a ridurre l’esposizione a una sostanza cancerogena senza soglia, per la quale non è possibile definire un DNEL, e che può essere presente in articoli importati nel mercato UE. I settori maggiormente impattati sono i seguenti:
  • Settore automotive e componentistica
  • Importazione e commercializzazione di articoli contenenti componenti pirotecnici o propellenti
  • Produzione e distribuzione di articoli in plastica per uso professionale
  • Materiali refrattari e articoli in ceramica
  • Importatori di articoli complessi e multi-materiale
Il regolamento impatta in modo particolare gli importatori, poiché attualmente non risultano produzioni UE di articoli contenenti 2,4 dinitrotoluene. Diventa quindi strategico:
  • mappare gli articoli e i componenti importati,
  • richiedere informazioni mirate ai fornitori extra UE,
  • verificare concentrazione e funzioni della sostanza,
  • pianificare la sostituzione o riprogettazione degli articoli non conformi entro le scadenze previste.
ALTRE
arrow
19/05/2026

Sicurezza dei prodotti: pubblicato il D. Lgs. 78/2026 di adeguamento al Regolamento (UE) 2023/988

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 111 del 15 maggio 2026) il Decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78 che adegua la normativa italiana al Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), segnando un passaggio chiave nel rafforzamento della tutela dei consumatori e nella responsabilizzazione degli operatori economici. Il provvedimento interviene principalmente sul Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005), con l’obiettivo di garantire che solo prodotti sicuri siano immessi o messi a disposizione sul mercato. Viene ribadito il principio cardine secondo cui gli operatori economici devono assicurare la conformità dei prodotti all’obbligo generale di sicurezza lungo tutta la catena di fornitura. Le nuove disposizioni si applicano esplicitamente anche ai prodotti commercializzati tramite e-commerce e vendite a distanza. Tra le modifiche più operative è previsto l’obbligo di indicare indirizzo postale ed elettronico del produttore/importatore e la disponibilità di un punto unico di contatto. Le autorità di vigilanza del mercato notificano le misure correttive intraprese, per i prodotti a rischio grave, tramite il sistema di allarme rapido “Safety Gate”. Qualsiasi operatore economico che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore sia pericoloso, deve notificarlo tramite il portale “Safety Business Gateway” alle autorità di vigilanza del mercato, inserendo informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la salute e la sicurezza del consumatore, sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibili, sulla quantità dei prodotti ancora in circolazione sul mercato. I consumatori e le altre parti interessate possono segnalare alla Commissione Europea i prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori sul portale “Consumer Safety Gateway”. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
ADR
arrow
19/05/2026

Trasporto merci pericolose: Decisione (UE) 2026/1041 sulle deroghe nazionali

Pubblicata nella G.U.U.E. serie L del 12 maggio 2026 la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1041 che introduce aggiornamenti alla disciplina del trasporto interno di merci pericolose prevista dalla direttiva 2008/68/CE. Il provvedimento mira ad aggiornare l’elenco delle deroghe nazionali autorizzate, a rispondere a specifiche esigenze operative degli Stati membri e a garantire un equilibrio tra sicurezza e praticabilità operativa. La Commissione ha riesaminato le richieste presentate dagli Stati membri, autorizzando nuove deroghe o modificando quelle esistenti, laddove rispettino le condizioni previste dalla direttiva sopraindicata. Le deroghe tengono conto di specificità territoriali, esigenze logistiche e particolari filiere industriali. La decisione prevede la sostituzione degli allegati I, II e III che contengono l’elenco strutturato delle deroghe applicabili nei diversi Stati membri: questo comporta un aggiornamento operativo immediato per tutti gli operatori coinvolti nel trasporto di merci pericolose. Le deroghe autorizzate sono generalmente temporanee (es. fino al 2027 o 2028), con possibilità di rinnovo previo riesame, in modo da consentire alla Commissione di monitorarne l’efficacia e l’impatto sulla sicurezza.
BIOCIDI
arrow
19/05/2026

BPR: aggiornata la lista fornitori principi attivi art.95

In data 7 maggio 2026 l’ECHA ha pubblicato l’elenco aggiornato delle sostanze attive e dei relativi fornitori ai sensi dell’articolo 95(1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR). L’elenco comprende le sostanze attive, e le sostanze che le generano, associate ai rispettivi tipi di prodotto (PT, Product Type) per i quali è stato presentato un dossier accettato o validato da uno Stato membro ai sensi del BPR o della direttiva 98/8/CE. Ai sensi dell’articolo 95, i prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato dell’Unione Europea solo se il fornitore della sostanza attiva (o del prodotto) è incluso in tale elenco per il pertinente tipo di prodotto. L’aggiornamento rappresenta quindi un riferimento operativo per le imprese, chiamate a verificare la presenza in lista dei propri fornitori, o la propria inclusione, al fine di garantire la conformità e la continuità di immissione sul mercato dei prodotti biocidi. Particolare attenzione è richiesta nella gestione della supply chain, soprattutto in presenza di fornitori extra-UE, per i quali è opportuno verificare la corretta copertura ai sensi dell’articolo 95.
BIOCIDI
arrow
19/05/2026

BPR: nuovo aggiornamento dell’elenco sostanze attive articoli trattati

Pubblicato da ECHA in data 22 aprile 2026 l’elenco aggiornato delle combinazioni Sostanze Attive-Tipo Prodotto (AS-PT) che possono essere utilizzate negli articoli trattati ai sensi dell’art. 58(2) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR): 2. Gli articoli trattati sono immessi sul mercato unicamente se tutti i principi attivi contenuti nei biocidi con cui sono stati trattati, o che essi contengono, sono iscritti nell’elenco stilato conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, oppure nell’allegato I, e sono soddisfatte le condizioni o limitazioni ivi specificate. In deroga all’art.58 (2) del BPR gli articoli trattai possono essere immessi sul mercato se beneficiano delle misure transitorie ai sensi dell’art. 94 del BPR. Per facilitare la consultazione dell’elenco le combinazioni sono state categorizzate nelle seguenti parti:
  • la parte I contiene le combinazioni AS-PT che sono in fase di esame all’interno o all’esterno del programma di revisione o che sono state approvate;
  • la parte II contiene le combinazioni AS-PT ritirate per le quali è stata presentata una domanda entro il 1° settembre 2016 ma per le quali il periodo di tolleranza non è ancora scaduto;
  • la parte III contiene combinazioni AS-PT notificate per l’inclusione (in corso) nel programma di revisione per le quali l’ECHA ha rilasciato una dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 17(5) del regolamento sul programma di revisione (UE) 1062/2014, o laddove tale notifica sia in fase di elaborazione.
REACH
arrow
19/05/2026

REACH: la Commissione cambia approccio, niente revisione complessiva

Durante un intervento davanti alla Commissione ENVI del Parlamento Europeo, la Commissione ha chiarito un punto chiave per il futuro della normativa chimica europea: non è prevista, allo stato attuale, una revisione complessiva del regolamento REACH. Una decisione che segna un cambio di strategia rilevante per imprese e operatori del settore. Nel contesto attuale – caratterizzato da instabilità geopolitica, pressioni sulle catene di approvvigionamento e necessità di rafforzare la competitività industriale – la Commissione ha evidenziato l’importanza di garantire la certezza giuridica per le imprese, la prevedibilità del quadro regolatorio e la continuità nell’applicazione delle normative esistenti. L’idea è quindi quella di evitare una riscrittura completa del REACH, che potrebbe generare incertezza e oneri amministrativi aggiuntivi. Piuttosto che una revisione strutturale, la Commissione intende procedere con interventi puntuali, tra cui:
  • semplificazione e modernizzazione delle procedure,
  • riduzione degli oneri amministrativi,
  • aggiornamenti tecnici tramite modifiche agli allegati, e
  • rafforzamento dell’enforcement, soprattutto sui prodotti non conformi.
Questo approccio conferma una linea di ottimizzazione del sistema esistente, piuttosto che di trasformazione radicale.
REACH
arrow
19/05/2026

REACH: aggiornate le linee guida per il reporting delle microplastiche

L’ECHA ha aggiornato le linee guida ufficiali per il reporting annuale delle microplastiche, fornendo alle imprese uno strumento operativo essenziale per conformarsi alla restrizione UE introdotta dal Regolamento (UE) 2023/2055 (REACH, Allegato XVII – voce 78). Questa novità affianca al divieto una fase di monitoraggio attivo delle emissioni per gli usi in deroga. La restrizione europea sulle microplastiche vieta l’immissione sul mercato di polimeri sintetici sotto forma di microparticelle (synthetic polymer microparticles – SPM) intenzionalmente aggiunti a prodotti e prevede deroghe per alcuni usi specifici (es. industriali, farmaceutici, dispositivi medici, ecc.). Per tali usi in deroga è tuttavia previsto un obbligo di rendicontazione annuale delle emissioni. Le linee guida chiariscono in modo dettagliato i soggetti che devono presentare il report: fabbricanti di microplastiche, utilizzatori a valle (downstream users) industriali e fornitori (inclusi importatori e distributori) che immettono sul mercato prodotti contenenti microplastiche, purché operino in regime di deroga al divieto. Le imprese devono comunicare annualmente e prendendo in considerazione l’anno civile precedente, le emissioni stimate di microplastiche nell’ambiente, le informazioni su uso, quantità e identità dei polimeri, i siti industriali coinvolti e la deroga applicabile. I dati devono essere preparati in formato IUCLID e inviati tramite REACH-IT. L’obbligo normativo di reporting si applica con le seguenti modalità:
  • entro il 31 maggio 2026 → primo reporting (dati 2025) per produzione e uso industriale di pellets/flakes/powders per la produzione di plastica
  • entro il 31 maggio 2027 → estensione agli altri operatori e fornitori.
BIOCIDI
arrow
25/06/2026

Biocidi: nuovo aggiornamento della lista fornitori dei principi attivi ex art.95 BPR

In data 17 giugno 2026 l’ECHA ha pubblicato l’elenco aggiornato delle sostanze attive e dei relativi fornitori ai sensi dell’articolo 95(1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR). L’elenco comprende le sostanze attive, e le sostanze che le generano, associate ai rispettivi tipi di prodotto (PT, Product Type) per i quali è stato presentato un dossier accettato o validato da uno Stato membro ai sensi del BPR o della direttiva 98/8/CE. Ai sensi dell’articolo 95, i prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato dell’Unione Europea solo se il fornitore della sostanza attiva (o del prodotto) è incluso in tale elenco per il pertinente tipo di prodotto. L’aggiornamento rappresenta quindi un riferimento operativo per le imprese, chiamate a verificare la presenza in lista dei propri fornitori, o la propria inclusione, al fine di garantire la conformità e la continuità di immissione sul mercato dei prodotti biocidi. Particolare attenzione è richiesta nella gestione della supply chain, soprattutto in presenza di fornitori extra-UE, per i quali è opportuno verificare la corretta copertura ai sensi dell’articolo 95.
BIOCIDI
arrow
25/06/2026

Biocidi: nuovo aggiornamento della lista fornitori dei principi attivi ex art.95 BPR

In data 17 giugno 2026 l’ECHA ha pubblicato l’elenco aggiornato delle sostanze attive e dei relativi fornitori ai sensi dell’articolo 95(1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR). L’elenco comprende le sostanze attive, e le sostanze che le generano, associate ai rispettivi tipi di prodotto (PT, Product Type) per i quali è stato presentato un dossier accettato o validato da uno Stato membro ai sensi del BPR o della direttiva 98/8/CE. Ai sensi dell’articolo 95, i prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato dell’Unione Europea solo se il fornitore della sostanza attiva (o del prodotto) è incluso in tale elenco per il pertinente tipo di prodotto. L’aggiornamento rappresenta quindi un riferimento operativo per le imprese, chiamate a verificare la presenza in lista dei propri fornitori, o la propria inclusione, al fine di garantire la conformità e la continuità di immissione sul mercato dei prodotti biocidi. Particolare attenzione è richiesta nella gestione della supply chain, soprattutto in presenza di fornitori extra-UE, per i quali è opportuno verificare la corretta copertura ai sensi dell’articolo 95.
REACH
arrow
25/06/2026

Nuovo aggiornamento IUCLID disponibile

In data 23 giugno 2026 è stata rilasciata una nuova patch di IUCLID (versione 10.0.3) senza modifiche al formato e pienamente compatibile con la versione di aprile. L’aggiornamento introduce correzioni e miglioramenti mirati per la preparazione dei dossier nei seguenti ambiti:
  • Biocidal Products Regulation (BPR)
  • Drinking Water Directive (DWD)
  • Plant Protection Products (PPP)
È bene segnalare che non è obbligatorio utilizzare questa versione per le presentazioni a ECHA o EFSA, ma l’aggiornamento può risultare utile in funzione delle specifiche esigenze operative. Tra le principali novità segnaliamo:
  • Miglioramenti al report SPC per i biocidi (gestione testi, N-phrases e traduzioni aggiornate)
  • Correzioni nelle regole di validazione e maggiore flessibilità per dataset DWD
  • Ottimizzazione della gestione dei dossier PPP, inclusa l’apertura nell’ambiente pubblico EFSA e la gestione di dossier di grandi dimensioni
BIOCIDI
arrow
25/06/2026

BPR: proroga della protezione dei dati fino al 2030

Sulla G.U.U.E. serie L del 26 maggio 2026 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/1165, che modifica il Regolamento (UE) n. 528/2012 introducendo una misura rilevante per gli operatori del settore. Il regolamento prevede la proroga dei periodi di protezione dei dati fino al 31 dicembre 2030 per determinate combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto ancora in revisione. La misura si è resa necessaria a causa dei ritardi nel programma di riesame dei principi attivi biocidi, la necessità di produrre nuovi dati (es. criteri sugli interferenti endocrini), la carenza di risorse e la complessità tecnica nei processi valutativi. I risultati pratici consistono in una maggiore tutela per i titolari dei dati (possibilità di recuperare gli investimenti), la possibilità di richiedere una compensazione economica anche per il periodo transitorio in cui la protezione era scaduta e l’impatto sull’accesso al mercato per fornitori alternativi e nuovi richiedenti. In questo modo si ristabilisce un equilibrio tra tutela degli investimenti e concorrenza, in un contesto di revisione ancora in corso del programma BPR.
ADR
arrow
25/06/2026

ADR: Novità sulle procedure relative al controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

Sulla G.U. serie generale n.125 del 1° giugno 2026 è stato pubblicato il Decreto 13 aprile 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che recepisce la normativa UE la direttiva (UE) 2022/1999 sui controlli ADR su strada e la direttiva delegata (UE) 2025/1801 che aggiorna gli allegati I e II in funzione del progresso scientifico in materia di procedure uniformi di controllo del trasporto su strada di merci pericolose. L’obiettivo delle direttive recepite dal decreto è quello di armonizzare i controlli tra gli Stati membri, rafforzare la sicurezza nel trasporto di merci pericolose e garantire verifiche più uniformi ed efficaci lungo tutta la filiera logistica. I risultati attesi sono una maggiore standardizzazione delle ispezioni su strada, aggiornamenti delle checklist di compliance ADR e la verifica della conformità documentale e operativa (trasporto, imballaggio, etichettatura) In particolare, l’articolo 4 del decreto 13 aprile 2026 prevede che, per l’effettuazione dei controlli sui trasporti stradali di merci pericolose, debba essere utilizzata la lista di controllo di cui all’Allegato I al decreto stesso.
IMDG
arrow
25/06/2026

IMDG: circolare sul trasporto marittimo di piombo e di manufatti contenenti piombo

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto VI (Sicurezza della Navigazione e Marittima) ha emesso la Circolare n. 48/2026 (Serie Merci Pericolose) che introduce una procedura operativa per il trasporto marittimo di piombo e materiali contenenti piombo, in risposta alla nuova classificazione armonizzata del piombo di cui all’allegato VI del regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), si veda a proposito il Regolamento Delegato (UE) 2024/197. La circolare recepisce gli effetti della riclassificazione del piombo come pericoloso per l’ambiente acquatico, con conseguente applicazione della classificazione IMDG (Numero ONU 3077, Classe 9) a un’ampia gamma di materiali e semilavorati. In particolare la circolare stabilisce una procedura nazionale di equivalenza al Codice IMDG per il trasporto marittimo, condizioni semplificate per specifici materiali (es. leghe scarsamente solubili) e l’allineamento con le deroghe già concesse nei trasporti ADR e RID. La procedura ha carattere temporaneo fino al 31 agosto 2027 per consentire alla filiera di adeguarsi ai nuovi requisiti. Per gli operatori interessati significa effettuare una revisione della classificazione e delle SDS per materiali contenenti piombo, aggiornare le procedure di spedizione marittima e verificare le condizioni di imballaggio.
CLP
arrow
25/06/2026

CLP: dal 1° luglio 2026 ECHA pubblicherà i nomi dei notificanti

Segnaliamo che ECHA ha annunciato che, a partire dal 1° luglio 2026, saranno resi pubblici i nomi delle aziende che hanno notificato le classificazioni ed etichettature delle sostanze nell’Inventario C&L. In pratica per le notifiche della C&L secondo il CLP i nomi dei notificanti saranno visibili nella banca dati ECHA CHEM, associati a ciascuna sostanza e classificazione, e, in caso di notifiche di gruppo, sarà mostrato solo il rappresentante del gruppo. La misura deriva dalla revisione del Regolamento CLP del 2024, con l’obiettivo di migliorare l’allineamento tra le classificazioni dichiarate dalle imprese. L’obiettivo di ECHA è di facilitare il confronto tra gli operatori al fine di ottenere una convergenza delle classificazioni per la stessa sostanza e responsabilire maggiormente le aziende notificanti. Le imprese che intendono mantenere riservata la propria identità devono presentare una richiesta motivata entro il 30 giugno 2026, aggiornando la notifica. Si invitano le imprese a verificare le notifiche CLP attive, valutare eventuali esigenze di confidenzialità ed allineare le classificazioni con gli altri operatori per evitare divergenze pubblicamente visibili.
REACH
arrow
20/07/2026

Aggiornata la roadmap REACH sulle future restrizioni chimiche

In data 2 luglio 2026 la Commissione Europea ha annunciato l’aggiornamento della REACH Restrictions Roadmap, lo strumento con cui la Commissione rende visibili le restrizioni in preparazione o in valutazione. La roadmap introduce una struttura più chiara, aggiunge nuove sostanze e gruppi di sostanze sotto osservazione, mostra lo stato di avanzamento delle restrizioni avviate dal 2022 ed aumenta la trasparenza per le imprese che possono prepararsi in anticipo. La Commissione evidenzia che continuano i lavori sulle seguenti sostanze:
  • PFAS ("forever chemicals");
  • composti del cromo esavalente;
  • octocrilene;
  • sostanze PBT, vPvB ed endocrine disruptors.
Sebbene la roadmap non introduca immediatamente nuovi obblighi legali, rappresenta un importante strumento di "early warning" per valutare le sostanze chimiche alternative, pianificare le sostituzioni delle sostanze e ridurre il rischio di investimenti su sostanze che potrebbero essere soggette a restrizioni nei prossimi anni.
ADR
arrow
21/07/2026

Batterie al litio e trasporti eccezionali: il MIT restringe il rilascio delle deroghe per i container BESS

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 6 luglio 2026 indirizzata alle principali associazioni dell'autotrasporto, ha chiarito le modalità di rilascio delle autorizzazioni in deroga per il trasporto su strada di merci pericolose classificate con il N° ONU 3536 mediante veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità. La Direzione Generale per la Motorizzazione ricorda che l'art. 368 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada vieta il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, salvo il rilascio di deroghe "singole, specifiche e motivate" in presenza di particolari e giustificate esigenze di trasporto. Per ragioni di sicurezza, il MIT ha stabilito che saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste relative a trasporti di interesse nazionale, finalizzati al collegamento dei container BESS (Battery Energy Storage Systems) contenenti batterie al litio ai nodi strategici della rete elettrica individuati dai gestori della rete stessa. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il soggetto legittimato a richiedere la deroga: l'iniziativa non potrà più partire dalle singole aziende private, ma dovrà essere presentata direttamente dai gestori della rete elettrica, che dovranno motivare l'esigenza alla competente Direzione Generale del MIT. Il Ministero ha inoltre precisato che le future richieste di deroga per applicazioni diverse da quelle sopra indicate non saranno accolte. Le imprese interessate al trasporto di container BESS contenenti merci pericolose ONU 3536 sono pertanto invitate a:
  • adottare modalità di trasporto alternative;
  • riprogettare le spedizioni riducendo la massa dei container in modo da rientrare nei limiti previsti dal Codice della Strada.
È possibile scaricare la Nota del 6 luglio 2026 dal sito di Assotir registrandosi gratuitamente.

1 22 23 24 25