Flashpoint

test
REACH
arrow
17/02/2025

Nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: il ruolo di ECHA

In data 22 gennaio 2025 sulla G.U.U.E. serie L è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/40, relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, che ha l’obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio, migliorare la sostenibilità e diminuire l'impatto ambientale degli imballaggi. Con questo regolamento il legislatore comunitario intende promuovere l'economia circolare, l'efficienza delle risorse e lo sviluppo di tecnologie e materiali di imballaggio ecocompatibili. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) identificherà le sostanze chimiche nocive negli imballaggi e, quando richiesto, proporrà restrizioni sul loro utilizzo. ECHA supporterà la Commissione europea preparando uno studio che identifichi le sostanze chimiche preoccupanti negli imballaggi e nei relativi componenti, valutando in che modo queste sostanze chimiche influenzano la loro sicurezza, il riutilizzo e il riciclaggio.
REACH
arrow
18/02/2025

REACH: revisione del regolamento prevista per l’ultimo trimestre 2025

Il programma di lavoro 2025 della Commissione Europea definisce le strategie chiave, i piani d'azione e le iniziative legislative che costituiranno gli elementi costitutivi per il lavoro futuro. La competitività dell’economia europea deve essere rafforzata di fronte alla crescente concorrenza economica e, considerato che le aziende basate nell’UE affrontano sfide quali concorrenza sleale, costi energetici elevati, carenze di manodopera e competenze e ostacoli all’accesso al capitale e al raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine dell'Europa di diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, la Commissione Europea intende rimuovere i freni strutturali alla competitività dell’UE. La comunicazione del programma di lavoro dalla Commissione Europea al Parlamento e al Consiglio Europeo, al Comitato Economico e sociale europeo a al Comitato delle regioni prevede la revisione del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) nell’ultimo trimestre del 2025.
REACH
arrow
18/02/2025

Direttiva NIS2: applicazione alle imprese che trattano sostanze chimiche

La Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), recepita con Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n.138, si applica alle “medie imprese” (si veda Raccomandazione 2003/361/CE) le cui attività figurano negli allegati I e II. Nell’allegato II della direttiva (altri settori critici) figurano le imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele e le imprese che si occupano della produzione di articoli da sostanze o miscele. Sul sito dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono state pubblicate le FAQ sul D. Lgs. 138/2024 e tra le varie FAQ segnaliamo la A2.3.2 nella quale si evidenzia che: I soggetti esentati, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento 2006/1907/CE (REACH), dagli obblighi di registrazione di cui al TITOLO II del medesimo regolamento, non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto NIS. Per quanto sopra solo le imprese “medie” che rientrano nelle condizioni di esenzione dell’art.2 del REACH par. 1, 2 e 5 (medicinali per uso umano o veterinario, alimenti e alimenti per animali) sono esentate dall’applicazione delle disposizioni della NIS2.
BIOCIDI
arrow
26/02/2025

BPR: consultazione pubblica per la sostituzione dell’alcol etilico nei disinfettanti

Il 25 febbraio è partita la consultazione pubblica sulla sostituzione dell’alcol etilico nei seguenti prodotti biocidi:
  • PT01 (Igiene umana)
  • PT02 (Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali)
  • PT04 (Settore dell’alimentazione umana e animale)
Sarà possibile inviare contributi entro la data di scadenza fissata nel 28 aprile 2025.
CLP
arrow
27/02/2025

CLP: pubblicate Q&A ECHA sulle nuove classi di pericolo

ECHA ha pubblicato le Q&A relative al webinar “Introduction to ECHA's guidance on new CLP hazard classes” del 21 novembre 2024. Il documento si riferisce alle domande ricevute prima e durante il webinar. L'ECHA non si assume alcuna responsabilità in merito all'uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel documento e rimanda al materiale di supporto sulle nuove classi di pericolo CLP.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
BIOCIDI
arrow
27/02/2025

BPR: Autorizzazione in deroga per disinfettanti a base di clorexidina digluconato

In data 26 febbraio 2025 il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto di deroga del provvedimento del 24 dicembre 2024 relativo all’immissione in commercio e all’impiego in deroga dei disinfettanti per cute integra prima del trattamento medico con il principio attivo clorexidina digluconato al 2%, indipendentemente dalla capacità della confezione, senza più limitazioni alle sole confezioni da 100-250-500 ml.
CLP
arrow
28/02/2025

CLP: pubblicato il 22° ATP in formato excel

ECHA ha pubblicato la lista delle sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzate incluse nell’allegato VI del Regolamento CLP, aggiornata al 22° ATP, sotto forma di tabella di MS Excel. La tabella non è da considerarsi ufficiale ed ECHA non si assume alcuna responsabilità per l’uso dei dati.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
ADR
arrow
04/03/2025

ADR: Sanzioni per licenze per il trasporto in conto proprio non aggiornate

La Legge 6 giugno 1974, n. 298 disciplina l'autotrasporto di cose per conto di terzi e in conto proprio. Il trasporto in conto proprio è regolato in particolare dall'Articolo 31, che definisce le condizioni per cui un'impresa può trasportare merci per esigenze proprie, senza scopo commerciale diretto. Ci sono state segnalate numerose sanzioni amministrative in merito al trasporto di merci pericolose senza licenza o con licenza incompleta, ovvero priva dei corretti codici ISTAT delle merci trasportate. In base all’art.46 della suddetta legge consistono in una multa da 2.065 a 12.394 euro e nel fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi, con possibilità di confisca in caso di recidiva.  
REACH
arrow
10/03/2025

Pubblicata scheda informativa INAIL sulla restrizione dei diisocianati

L’INAIL ha pubblicato una scheda informativa sulla voce 74 dell’allegato XVII del Regolamento REACH relativa all’immissione sul mercato e all’utilizzo di prodotti a base di diisocianati. Secondo la restrizione la formazione obbligatoria deve comprendere le informazioni per il controllo dell’esposizione sia per via cutanea che per inalazione, deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale e deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni. L’attività formativa deve essere effettuata da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il datore di lavoro o il lavoratore autonomo devono documentare il completamento della formazione con esito positivo. A titolo esemplificativo, nel settore della riparazione di autoveicoli, l’applicazione della restrizione avrebbe dovuto portare ad una potenziale riduzione del 50-70% del numero annuo di casi di asma professionale. Dati ufficiosi in nostro possesso dimostrano però che l’obbligo formativo è stato largamente disatteso dagli utilizzatori professionali ed industriali.     Hai ottenuto il Patentino NCO per l'utilizzo sicuro dei prodotti diisocianati? Clicca qui e scopri di più
IMDG
arrow
10/03/2025

Trasporto di merci pericolose via mare: ordinanza della Capitaneria di Porto La Maddalena

L’ordinanza n.012 del 5 marzo 2025 ha lo scopo di innalzare il livello di sicurezza in ambito portuale durante le operazioni di imbarco, sbarco, trasporto e movimentazione di merci pericolose e deve essere osservata dalle compagnie di navigazione, dalle società/ditte operanti in ambito portuale, dai comandanti e membri di equipaggio di navi e galleggianti che operano nei porti di La Maddalena e Palau, nonché da tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nelle operazioni di imbarco, sbarco, trasporto e movimentazione di merci pericolose, come definite dal codice IMDG e dalle vigenti norme in materia. Ogni armatore/compagnia di navigazione, al fine di ottenere l’autorizzazione all’imbarco/trasporto e il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose, deve redigere un “Piano di gestione delle operazioni di imbarco/sbarco e movimentazione merci pericolose” che dovrà essere trasmesso in copia all’Autorità marittima competente, conservato tra i documenti di bordo e periodicamente aggiornato. Leggi l'ordinanza.
BIOCIDI
arrow
17/03/2025

BPR: pubblicata lista aggiornata dei fornitori di principi attivi

In data 6 marzo 2025 l’ECHA ha pubblicato l’elenco delle sostanze attive e dei relativi fornitori ai sensi dell'articolo 95(1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR). L’elenco comprende le sostanze attive e le sostanze che generano una sostanza attiva correlate al tipo di prodotto (PT, Product Type) per il quale è stato presentato un dossier e accettato/validato da uno Stato membro ai sensi del BPR o della direttiva 98/8/CE. Scarica l'elenco delle sostanze attive.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
ADR
arrow
20/03/2025

Recepimento nazionale ADR/RID/ADN 2025

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 65 del 19 marzo 2025 il Decreto del 13 febbraio 2025 che recepisce, a livello nazionale, l’aggiornamento tecnico relativo alle edizioni 2025 dell’ADR, del RID e dell’ADN secondo quanto disposto dalla Direttiva 2025/149/UE sul trasporto di merci pericolose. È possibile quindi cominciare ad utilizzare, in questo periodo transitorio, le novità contenute nelle edizioni 2025 ed essere così pronti all’entrata in vigore obbligatoria a partire dal 01/07/2025.
REACH
arrow
04/04/2025

REACH: inserita una nuova voce nell’allegato XVII relativa agli IPA

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2025/660 sulla G.U.U.E serie L del 2 aprile 2025 è stato aggiornato l’allegato XVII del REACH con l’inserimento della voce 50 bis relativa a 18 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). Gli IPA sono presenti in alcuni prodotti utilizzati come leganti nei bersagli di argilla ovvero bersagli volanti (a forma di disco) utilizzati dai tiratori sportivi e dai cacciatori di piccola selvaggina per le esercitazioni. Durante la produzione e l’uso di bersagli di argilla contenenti IPA sono rilasciate nell’ambiente almeno 270 tonnellate di IPA all’anno. Poiché gli IPA sono sostanze PBT e vPvB sono stati sottoposti a restrizioni con la nuova voce 50 bis perché gli effetti a lungo termine del loro accumulo nell’ambiente sono imprevedibili.
BIOCIDI
arrow
04/04/2025

BPR: pubblicato l’elenco sostanze attive-tipo prodotto

Pubblicato da ECHA in data 24 marzo 2025 l’elenco aggiornato delle combinazioni Sostanze Attive-Tipo Prodotto (AS-PT) che possono essere utilizzate negli articoli trattati ai sensi dell’art. 58(2) del Regolamento (UE) 528/2012: 2. Gli articoli trattati sono immessi sul mercato unicamente se tutti i principi attivi contenuti nei biocidi con cui sono stati trattati, o che essi contengono, sono iscritti nell’elenco stilato conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, oppure nell’allegato I, e sono soddisfatte le condizioni o limitazioni ivi specificate. oppure, se beneficiano della deroga, ai sensi dell'art. 94 del BPR. Per facilitare la consultazione dell’elenco le combinazioni sono state categorizzate nelle seguenti parti:
  • la parte I contiene le combinazioni AS-PT che sono in fase di esame all'interno o all'esterno del programma di revisione o che sono state approvate;
  • la parte II contiene le combinazioni AS-PT ritirate per le quali è stata presentata una domanda entro il 1° settembre 2016 ma per le quali il periodo di tolleranza non è ancora scaduto;
  • la parte III contiene combinazioni AS-PT notificate per l'inclusione (in corso) nel programma di revisione per le quali l'ECHA ha rilasciato una dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 17(5) del regolamento sul programma di revisione (UE) 1062/2014, o laddove tale notifica sia in fase di elaborazione.
  Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
REACH
arrow
04/04/2025

REACH: guida sulla restrizione delle microplastiche

Pubblicata in data 31 marzo 2025 la guida della Commissione sul Regolamento (UE) 2023/2055, relativo alla restrizione delle microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti, per supportare le parti interessate e i Paesi dell'UE a implementare le nuove disposizioni di legge. La guida è composta da:
  • una prima parte narrativa (Parte I) che descrive in termini semplici le disposizioni e l’attuazione prevista della restrizione;
  • una seconda parte che contiene una serie di "domande e risposte" (Parte II) che raccoglie le risposte fornite alle domande dei Paesi dell'UE e delle parti interessate;
  • una terza parte formata dagli allegati (Parte III) con alberi decisionali ed esempi di casi limite.
La parte I della guida è in fase di traduzione in 22 lingue ufficiali dell'UE e le traduzioni saranno pubblicate nel terzo trimestre del 2025 mentre non sono previste traduzioni per le parti II e III. La guida è stata preparata in consultazione con l’ECHA e i Paesi dell'UE e sarà regolarmente aggiornata man mano che emergeranno esigenze di ulteriori chiarimenti dall’attuazione pratica della restrizione.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
REACH
arrow
10/04/2025

CEFIC sollecita l’UE: piano in 10 punti per il settore chimico

L’industria chimica dell'UE sta attraversando un momento difficile a causa dei costi energetici elevati e di una ripresa economica lenta. Una delle normative più importanti che impatta sui chemicals è il regolamento REACH che ha dimostrato di essere efficace nel proteggere la salute umana e l'ambiente sebbene siano evidenti alcune lacune nella sua attuazione. CEFIC propone di semplificare il REACH senza compromettere le misure di protezione, rendendo il regolamento più efficace, riducendo gli oneri superflui e migliorando l'attuazione. In questo modo, ci si augura di ridurre i costi e l'incertezza, soprattutto per le PMI, e rafforzare la base industriale e la resilienza strategica dell’UE. Il CEFIC ha definito 10 azioni urgenti che devono essere incluse in un pacchetto completo per l’industria chimica europea.
REACH
arrow
11/04/2025

REACH: proposte di revisione della Commissione Europea

I dipartimenti Industria e Ambiente della Commissione Europea hanno illustrato le modifiche proposte al regolamento REACH agli esperti nazionali del CARACAL, l'organismo consultivo per REACH e CLP. Secondo la Commissione, l'obiettivo è "semplificare la normativa per le aziende e le autorità, modernizzarla e rafforzarne l'applicazione". Le modifiche proposte presentate al CARACAL-54 includono:
  • Un periodo di validità di 10 anni per le registrazioni delle sostanze chimiche, con l'autorizzazione dell’ECHA a revocare i numeri di registrazione se i dossier non vengono aggiornati o risultano non conformi.
  • Aggiornamento obbligatorio del dossier a seguito della classificazione della sostanza come SVHC o di un aggiornamento della sua classificazione armonizzata (CLH).
  • La digitalizzazione della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento, incluso il passaggio alle schede di dati di sicurezza digitali e l’allineamento al Digital Product Passaport (DPP) per i prodotti.
  • Conferire all’Unione Europea il potere di definire i criteri per i sistemi di vigilanza nazionali e di condurre audit ad hoc in tutti gli Stati membri.
  • Proposta di eliminazione degli allegati III e XIII del REACH e di aggiornamento degli allegati I, VI-X e XI.
  • Introduzione di un Mixture Assessment Factor (MAF) per tenere conto dell'esposizione chimica combinata.
  • Chiarimento degli strumenti normativi nell’ambito dell’approccio di restrizione generica (Generic Restriction Approach, GRA).
Le consultazioni aperte sulle proposte si svolgeranno fino al 25 aprile 2025, con un pacchetto legislativo definitivo previsto entro la fine dell'anno.   Fonte delle informazioni
CLP
arrow
11/04/2025

CLP: pubblicata la versione aggiornata al Reg. (UE) 2024/2865

In data 1° febbraio 2025 è stata pubblicata la versione aggiornata del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) così come aggiornato dal Regolamento (UE) 2024/2865 che stabilito nuovi criteri per la classificazione di sostanze e miscele pericolose, per l’etichettatura degli imballaggi, per la pubblicità e la vendita online, ecc. Scarica la versione aggiornata in pdf del Regolamento CLP
REACH
arrow
30/04/2025

Pubblicato il rapporto annuale 2024 di ECHA

Il Rapporto Annuale 2024 dell’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) evidenzia i principali risultati e sfide affrontate nel corso dell'anno. ECHA ha continuato a perseguire i suoi obiettivi strategici concentrandosi sulla sicurezza chimica. I principali risultati del 2024 sono stati i seguenti:
  • Opinioni scientifiche: ECHA ha fornito opinioni su 55 usi di sostanze per autorizzazione e ha adottato 56 opinioni su proposte di classificazione e etichettatura armonizzate
  • Lista delle sostanze candidate: Sono state aggiunte due nuove voci, portando il totale a 242
  • Collaborazione: ECHA ha lavorato strettamente con gli Stati membri, la Commissione Europea, le Agenzie dell’UE, l’industria e le Organizzazioni Non Governative per garantire trasparenza e indipendenza nelle decisioni.
Le sfide future che ECHA dovrà affrontare sono la sostenibilità e l’efficacia dei suoi comitati scientifici, RAC e SEAC, e le modifiche operative per migliorare le modalità di lavoro dell'Agenzia. Scarica il report ECHA 2024.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
REACH
arrow
30/04/2025

Restrizione microplastiche: obblighi di comunicazione

La Voce 78 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH, introdotta dal Regolamento (UE) 2023/2055 (comunemente nota come “restrizione sulle microplastiche”), stabilisce i requisiti per la comunicazione per alcuni usi delle microparticelle polimeriche sintetiche (SPM) soggette a deroga. Gli obblighi di comunicazione riguardano le emissioni annuali stimate di SPM nell’ambiente e si applicano ai fabbricanti, agli utilizzatori industriali a valle e ai fornitori che immettono per la prima volta SPM sul mercato per gli usi dei consumatori e degli utilizzatori professionali. Le informazioni dovranno essere trasmesse annualmente all’ECHA. Lo scopo della comunicazione di queste informazioni è di monitorare l’efficacia delle istruzioni per l’uso e lo smaltimento nonché di migliorare la base di dati per la gestione del rischio degli usi esentati dal divieto di immissione sul mercato. L’ECHA metterà a disposizione degli Stati membri le informazioni presentate dai soggetti interessati.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
IATA
arrow
05/05/2025

Pubblicato Addendum al DGR IATA

La IATA ha pubblicato il suo primo Addendum alla 66a edizione del Dangerous Goods Regulation (DGR) sul trasporto di merci pericolose via aerea. Il documento è valido a partire dal 30 aprile 2025. In relazione all’inserimento delle batterie al sodio ionico, il DGR conteneva diverse inesattezze che sono state ora corrette. È opportuno leggere attentamente le modifiche apportate alla 66a edizione per evitare ritardi nella spedizione delle merci pericolose via aerea o addirittura che la spedizione venga respinta per la rilevazione di non conformità.
REACH
arrow
05/05/2025

ECHA propone restrizioni sulle sostanze contenenti cromo (VI)

Su richiesta della Commissione Europea l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha valutato i rischi che determinate sostanze contenenti Cr(VI) presentano per i lavoratori e i consumatori nonché gli impatti socioeconomici di potenziali restrizioni. L’ECHA ha concluso che una restrizione a livello unionale è giustificata poiché:
  • le sostanze a base di Cr(VI) sono tra i più potenti cancerogeni sul luogo di lavoro e rappresentano un grave rischio per la salute dei lavoratori, e
  • tali sostanze, rilasciate nell’ambiente, presentano un rischio di tumori polmonari e intestinali anche per le persone che vivono in prossimità dei siti industriali.
Tale restrizione potrebbe sostituire gli attuali requisiti di autorizzazione previsti dal regolamento REACH, garantendo che i rischi associati alle sostanze contenenti Cr(VI) siano efficacemente controllati una volta che non saranno più soggette ad autorizzazione. Approfondisci qui.     Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
e
REACH
arrow
05/05/2025

Numero CE delle sostanze: novità da ECHA

Ogni sostanza registrata o notificata ai sensi del Regolamento REACH o CLP necessita di un numero identificativo nel portale REACH-IT. Se una sostanza non è identificata tramite un numero CE e non è stata precedentemente registrata o notificata da alcuna azienda, REACH-IT assegnerà automaticamente un nuovo numero di elenco a tale sostanza come numero identificativo. I numeri CE derivano da normative tecniche sulle sostanze pericolose a partire dalla direttiva 67/548/CE. I numeri di elenco:
  • sono identificatori puramente tecnici privi di significato legale, ciò significa che non devono essere utilizzati, ad esempio, nelle schede di dati di sicurezza;
  • hanno un formato alfanumerico e la stessa lunghezza dei numeri CE (xxx-xxx-x) e iniziano con 1, 6, 7, 8, 9 o una lettera;
  • assegnati prima della modifica del formato rimarranno invariati e non saranno interessati dal nuovo formato.
  Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
BIOCIDI
arrow
16/05/2025

BPR: pubblicata da ECHA guida per i principi attivi generati in situ

ECHA ha pubblicato il documento dal titolo “In situ generated active substances and their products - Information requirements and risk assessment for approval and authorisation” che fornisce una guida tecnica e regolatoria sull’uso di sostanze attive generate in situ e dei loro precursori nell’ambito del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR). Le sostanze attive "generate in situ" sono prodotte direttamente nel luogo di utilizzo a partire da uno o più precursori. L’approvazione di queste sostanze richiede la valutazione sia della sostanza attiva generata che dei precursori. La guida affronta il tema dell’equivalenza tecnica tra diverse fonti della stessa sostanza attiva generata in situ, fornisce considerazioni specifiche per i precursori e le esenzioni dalla fornitura di determinati dati (“waiving”). Sono richieste informazioni sull’efficacia dei precursori, in particolare quando questi sono parte integrante del processo di generazione della sostanza attiva. In sintesi, il documento mira a chiarire i requisiti normativi e scientifici per garantire la sicurezza e l’efficacia delle sostanze attive generate in situ e dei loro precursori, facilitando l’applicazione del Regolamento BPR.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
RID
arrow
16/05/2025

L’Italia sottoscrive accordo multilaterale RID 1/2025

In data 14 aprile 2025 l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale RID 1/2025 pubblicato dall’OTIF relativo al trasporto di merci pericolose su ferrovia. In deroga alle disposizioni relative all'uso degli imballaggi del capitolo 4.1 del RID, i recipienti a pressione approvati conformemente alla norma EN 17339 e destinati al trasporto di IDROGENO COMPRESSO (N° ONU 1049) possono, ai fini del montaggio, dell’ispezione periodica, della manutenzione o dello smaltimento, essere trasportati riempiti con AZOTO COMPRESSO (N° ONU 1066) con una pressione interna tale da sostenere il rivestimento interno del recipiente a pressione. L’accordo si applica fino al 31 dicembre 2026 per il trasporto nei territori degli Stati contraenti il RID che lo hanno sottoscritto (al momento Germania e Italia).
REACH
arrow
19/05/2025

Definizione REACH di articolo: ECHA pubblica guida per i casi limite

ECHA pubblicato la guida aggiornata per i casi limite tra articoli e sostanze/miscele sviluppata dal gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell’ECHA, HelpNet ed Enforcement Forum, sui casi borderline (articolo vs sostanza/miscela). La guida pratica fornisce chiarimenti per valutare se un oggetto debba essere considerato un articolo o una sostanza/miscela secondo il regolamento REACH e fornisce un supporto alle autorità competenti e alle imprese per valutare correttamente i casi ambigui ed applicare in modo coerente gli obblighi normativi. Il documento è aggiornato regolarmente con nuovi casi e, sebbene non abbia valore legale vincolante, rappresenta un riferimento tecnico utile per garantire la conformità al REACH.     Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
REACH
arrow
19/05/2025

REACH: pubblicata guida per la misurazione della formaldeide negli articoli

La linea guida include:
  • la descrizione dei metodi di prova appropriati per misurare le emissioni di formaldeide dagli articoli e le concentrazioni di formaldeide negli spazi interni dei veicoli, nonché esempi di dati ottenuti con tali metodi.
  • Un chiarimento delle condizioni di riferimento elencate nell’Appendice 14 e di ulteriori fattori che possono influenzare i risultati delle prove.
  • La correlazione dei risultati ottenuti da prove effettuate in condizioni diverse da quelle di riferimento. Informazioni sui metodi idonei da utilizzare per i quali esiste una correlazione scientifica tra i risultati delle prove ottenuti nelle condizioni di riferimento stabilite nell'Appendice 14 e in condizioni diverse da quelle di riferimento, nonché esempi su come la correlazione scientifica debba essere applicata a casi pratici.
Queste misurazioni sono necessarie per garantire la conformità alla restrizione di cui alla voce 77 dell’Allegato XVII del regolamento REACH, che entrerà in vigore ad agosto 2026.     Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
BIOCIDI
arrow
16/06/2025

BPR: pubblicata lista aggiornata dei fornitori di principi attivi secondo l’art.95

In data 6 giugno 2025 l’ECHA ha pubblicato l’elenco delle sostanze attive e dei relativi fornitori ai sensi dell’articolo 95(1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR). L’elenco comprende le sostanze attive e le sostanze che generano una sostanza attiva correlate al tipo di prodotto (PT, Product Type) per il quale è stato presentato un dossier e accettato/validato da uno Stato membro ai sensi del BPR o della direttiva 98/8/CE.     Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
CLP
arrow
17/06/2025

CLP: Inventario delle classificazioni ed etichettature aggiornato pubblicato su ECHA Chem

ECHA ha pubblicato la versione aggiornata dell'inventario C&L sul sito web ECHA CHEM che costituisce il database pubblico, lanciato all’inizio del 2024, delle sostanze chimiche registrate o notificate ad ECHA. Attualmente ECHA CHEM include i dati che le aziende hanno presentato nelle loro registrazioni REACH e le informazioni provenienti dall’inventario delle classificazioni e delle etichettature (C&L). Nei prossimi anni i dati sulle sostanze chimiche saranno trasferiti gradualmente dalla loro posizione attuale (ricerca di sostanze chimiche) ad ECHA CHEM. Sono disponibili le FAQ che raccolgono i quesiti più comuni sul database di ECHA CHEM.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/
REACH
arrow
17/06/2025

ECHA pubblica la guida per la valutazione dei dossier di registrazione

Il documento è una guida pratica per aiutare i registranti a:
  • rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento REACH riguardo alla valutazione dei dossier,
  • conoscere il processo di valutazione dei dossier da parte dell'ECHA, e
  • implementare le azioni opportune dopo aver ricevuto una decisione dell’Agenzia.
La guida copre la verifica della conformità dei dossier, l'esame delle proposte di test, e l'importanza di evitare test su animali vertebrati e fornisce indicazioni su come aggiornare i dossier, condividere dati e costi tra i registranti, e gestire le richieste di informazioni. Inoltre, la guida descrive il processo decisionale, il diritto di ricorso, e le procedure per identificare chi deve eseguire i test richiesti. Il documento include link utili per gli approfondimenti e l’utilizzo di strumenti di supporto.   Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche http://echa.europa.eu/

1 19 20 21 22 23 25