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REACH
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20/05/2024

Pubblicato il report delle attività degli helpdesk nazionali ed ECHA

Il documento riassume le attività degli helpdesk nazionali e degli helpdesk dell'ECHA durante l’anno 2023, fornendo un buon quadro della portata e del campo di applicazione delle attività dell’HelpNet.

HelpNet è una rete che riunisce rappresentanti di ECHA, Commissione europea, helpdesk nazionali BPR, CLP e REACH, paesi terzi e osservatori dell’industria.

Lo scopo di HelpNet è quello di rafforzare la cooperazione tra i suoi membri su questioni di reciproco interesse, in particolare attraverso lo scambio di informazioni, la cooperazione e il sostegno reciproco e in conformità con i rispettivi mandati.

BIOCIDI
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27/05/2024

Principi attivi biocidi: programma di revisione prorogato al 2030

Considerato che si sono registrati dei ritardi nel completamento del programma di lavoro la Commissione Europea, con la pubblicazione del Regolamento Delegato (UE) 2024/1398 sulla G.U.U.E. serie L del 22 maggio 2024, ha deciso di estendere dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2030 la durata del programma di revisione per l’esame dei principi attivi biocidi.

Il Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR) prevede, infatti, il completamento del programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti utilizzati nei biocidi avviato ai sensi dell’art. 16, par. 2 della direttiva 98/8/CE.

I motivi principali dei ritardi nell’esecuzione del programma di lavoro sono i seguenti:

  • carenza di risorse assegnate negli Stati membri,
  • ritardi nella presentazione di informazioni supplementari da parte dei richiedenti,
  • questioni tecniche complesse su fascicoli specifici che devono essere risolte,
  • evoluzione degli orientamenti tecnici, e
  • nuovi criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino introdotti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione.
REACH
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07/06/2024

PlasticFinder: pre-verifica REACH e End of Waste

Segnaliamo l'ambizioso progetto PlasticFinder la nuova piattaforma italiana per la compravendita di plastica riciclata tracciabile e conforme alle normative (non specificate però).
In particolare si tratta di un servizio di pre-verifica dei requisiti necessari per poter rispettare il regolamento REACH e i criteri End of Waste (EoW) come meglio descritto dall’articolo di Polimerica.

I siti dedicati al progetto sono i seguenti: www.plasticfinder.it e www.certifiedrecycledplastic.com ma non esplicitano i requisiti e criteri di pre-verifica nonché la procedura di qualifica di un "importatore Reach compliant".

BIOCIDI
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07/06/2024

Autorizzazioni BPR: carenza di dati nelle domande

Il Biocidal Products Committee (BPC) di ECHA ha adottato quattro pareri sui principi attivi e sette sulle autorizzazioni dell'Unione. È in aumento il numero di pareri che non sostengono le approvazioni di principi attivi e le autorizzazioni dell’Unione a causa di incompletezza dei dati.

Segnaliamo che il comitato non ha sostenuto:

  • il rinnovo della medetomidina per Product Type 21 (prodotti antivegetativi),
  • l’approvazione del 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (CIT) per il Product Type 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio),
  • l'autorizzazione per una famiglia di prodotti contenente perossido di idrogeno per il Product Type 4 (settore dell'alimentazione umana e animale).
REACH
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10/06/2024

Composti di Cromo VI: ECHA lancia due sondaggi

Il 5 giugno 2024 ECHA ha lanciato due sondaggi relativi alla richiesta di informazioni per una possibile restrizione REACH su alcune sostanze della famiglia del cromo esavalente.
L’Agenzia richiede la partecipazione delle imprese per raccogliere dati sull’esposizione e sul rispetto dei valori limite nonché sulle possibili alternative alle sostanze contenenti Cromo VI.

Il primo sondaggio è rivolto alle imprese che fabbricano, impiegano in formulazioni o utilizzano (anche come sostanza intermedia) una qualsiasi delle sostanze a base di Cromo VI incluse nell'allegato XIV (eccetto i cromati di piombo) o il cromato di bario (N° CE 233-660-5).
Il secondo sondaggio è rivolto a fornitori di sostanze alternative e alle imprese che hanno già sostituito il Cromo VI con un’altra tecnologia o stanno completando la sostituzione. Il sondaggio richiede di specificare il tipo di sostanza alternativa, il tipo di uso/i per il quale l'alternativa potrebbe essere utilizzata e una stima dei costi operativi e di investimento.

REACH
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12/06/2024

Controlli REACH-CLP 2024: pubblicato il piano nazionale

Il Piano nazionale delle attività di controllo sull’applicazione dei regolamenti REACH e CLP è stato predisposto dal Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale, con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e della Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015.

Le imprese target delle attività di controllo sono quelli appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di:

  • Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed eco-tossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali;
  • Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list (SVHC) e agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).

Gli obiettivi del controllo a livello nazionale sono le seguenti verifiche:

  • Conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per le sostanze SVHC contenute in articoli
  • Conformità con gli obblighi di autorizzazione
  • Conformità con gli obblighi di restrizione
  • Conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele
  • Obblighi di pubblicità per i prodotti venduti on line.
ALTRE
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14/06/2024

ePIC: pubblicata la nuova versione

L'ePIC, lo strumento informatico per la presentazione delle notifiche di esportazione e importazione ai sensi del Regolamento (UE) 649/2012 sul previo assenso informato (PIC), è stato aggiornato l'11 giugno 2024. Le principali modifiche sono:
  • L’utente deve inserire il codice della nomenclatura combinata (NC) dell’UE per ciascuna sostanza chimica dell’allegato I presente nella miscela o nella composizione dell'articolo. Prima di presentare nuove notifiche, le aziende perciò devono aggiornare i propri set di dati esistenti con i codici NC per ciascuna sostanza chimica PIC inclusa nella composizione della miscela o dell’articolo. In precedenza era richiesto soltanto il codice NC della miscela stessa.
  • La ripresentazione di una notifica di esportazione prossima alla data di esportazione specificata nella presentazione iniziale viene bloccata. È opportuno tenere conto che la data prevista per la prima esportazione deve essere di almeno 20 giorni dopo la nuova presentazione.
CLP
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18/06/2024

Proposte di CLH: Consultazioni pubbliche

In data 10 giugno 2024 è stata lanciata una consultazione pubblica in merito alla classificazione ed etichettatura armonizzata per:

  • la silice amorfa (Silica, amorphous, fumed, cryst.-free; Pyrogenic, synthetic amorphous silica, nano CAS 112945-52-5), e
  • il gel di silice (Silica gel, pptd., cryst.-free; Precipitated silica, silica gel, colloidal silica, amorphous, nano CAS 112926-00-8).

ECHA invita ad inviare commenti a sostegno della classificazione proposta oppure ulteriori dati rilevanti relativi alla classe di pericolo interessata (STOT RE, Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta) entro l’8 settembre 2024.

DETERGENTI
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19/06/2024

Detergenti: posizione del Consiglio UE sul nuovo regolamento

Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il mandato negoziale sul nuovo regolamento detergenti che mira a semplificare le norme attuali per la vendita e la libera circolazione dei detergenti nell’UE.
Il regolamento rivisto aggiorna i requisiti e l’etichettatura dei prodotti detergenti per renderli più sicuri e adatti alle vendite all’ingrosso. Introduce inoltre l’etichettatura digitale e i Digital Product Passport (DPP).

Il mandato negoziale attribuisce particolare importanza ai requisiti di biodegradabilità degli ingredienti biologici dei detergenti. Pertanto, la posizione include requisiti di biodegradabilità per i prodotti futuri e conferisce alla Commissione il potere di aggiornare tali requisiti mediante atti delegati.
Per prevenire i rischi di sensibilizzazione respiratoria, la posizione del Consiglio UE limita anche la vendita di detergenti in spray, che contengono microrganismi. Secondo il mandato adottato oggi (19/06/2024), solo i produttori che possono dimostrare che il loro prodotto è sicuro, ha le necessarie avvertenze sull'etichetta e fornisce istruzioni complete per un uso sicuro saranno autorizzati a vendere questo tipo di prodotti.

La posizione del Consiglio UE aggiorna l’elenco delle fragranze allergeniche che dovrebbero essere indicate sull'etichetta dei detergenti per allinearlo al regolamento sui cosmetici. La Commissione avrà il potere di aggiornare tale elenco in futuro tramite atti delegati.

La posizione del Consiglio UE rafforza inoltre i requisiti di etichettatura per i conservanti (sostanze che impediscono la decomposizione o cambiamenti chimici indesiderati in una sostanza) e li allinea al regolamento CLP e al regolamento biocidi (BPR).
Inoltre, prevede che i detersivi industriali rechino una speciale etichetta di avvertenza, indicante che tali detersivi sono destinati ad uso professionale e non possono essere venduti ai consumatori.

ADR
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21/06/2024

Chiarimenti D.G. Nord-Est su barrato rosa dei veicoli

La sottosezione 9.1.3.1 dell’ADR 2023 riporta che:
La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL, AT e delle MEMU con le disposizioni della presente parte deve essere attestata da un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR) rilasciato dall’autorità competente del paese di immatricolazione per ogni veicolo la cui ispezione tecnica ha dato esito positivo, o che è stato oggetto del rilascio di una dichiarazione di conformità alle disposizioni del capitolo 9.2 secondo il 9.1.2.1.

La Direzione Generale Territoriale del Nord-Est ha emanato la Direttiva 8/2024/DGTNE del 29 maggio 2024 allo scopo di chiarire definitivamente l’interpretazione della suddetta prescrizione ADR a vantaggio degli operatori coinvolti.
La Direttiva, con riferimento al 9.1.3.1 ADR, specifica i casi nei quali il rilascio del certificato di approvazione ADR (barrato rosa) deve avvenire per via amministrativa, cioè senza ispezione tecnica (visita) e prova, a condizione che la richiesta avvenga contestualmente all'immatricolazione del veicolo.

BIOCIDI
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21/06/2024

Pubblicità sui prodotti biocidi: sentenza Corte di Giustizia UE

Una catena distributiva tedesca ha immesso sul mercato un prodotto disinfettante con un’etichetta contenente le seguenti indicazioni:

  • disinfettante ecologico universale ad ampio spettro
  • disinfezione della pelle, delle mani e delle superfici
  • efficace contro il SARS-Covid
  • delicato sulla pelle
  • biologico
  • non contiene alcool

L’Associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale ha ritenuto tali indicazioni sleali e contrarie al Regolamento (UE) 528/2012 (BPR) e ha portato il caso all’attenzione della Corte federale di giustizia che ha interrogato la Corte di giustizia dell'Unione Europea in relazione all'uso dell'indicazione «delicato sulla pelle». L’art. 72 (3) del BPR riporta che:

3. Gli annunci pubblicitari dei biocidi non si riferiscono al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente e alla sua efficacia. In ogni caso, la pubblicità di un biocida non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe.

Il punto essenziale della contestazione è stato quindi l’interpretazione della formula «indicazioni analoghe» ovvero se comprende qualsiasi indicazione che minimizzi il rischio che un biocida comporta per la salute o per l’ambiente o quanto alla sua efficacia, senza tuttavia avere carattere generale.

La Corte di Giustizia UE ha rilevato che una dicitura come «delicato sulla pelle» ha una connotazione positiva che evita l’evocazione di qualsiasi rischio, cosicché essa è idonea a fuorviare il consumatore e a giustificare il divieto del suo uso nella pubblicità del biocida in questione.

 

 

REACH
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24/06/2024

REF-14: controlli su profumatori per ambienti e sigarette elettroniche

L’Enforcement Forum di ECHA ha approvato il progetto REF-14 che prevede controlli mirati su classificazione ed etichettatura delle miscele pericolose presenti in alcuni prodotti di consumo, in particolare:

  • prodotti a base di nicotina contenenti sostanze altamente tossiche, e
  • profumatori per ambienti contenenti sostanze sensibilizzanti o irritanti.

I fornitori dei prodotti destinati ai consumatori devono rispettare il regolamento CLP ovvero i requisiti relativi a:

  • classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele,
  • idoneità dell’imballaggio utilizzato
  • chiusura di sicurezza per i bambini obbligatoria per talune sostanze e miscele pericolose
  • notifiche delle miscele pericolose per rendere disponibili le informazioni ai centri antiveleni

Il progetto REF-14 sarà preparato nel corso del 2025 e le prime ispezioni sono previste nel 2026.

L’Enforcement Forum di ECHA ha inoltre approvato un progetto pilota concernente gli “Only Representative” di fabbricanti extracomunitari che registrano le sostanze importate, in quanto tali o contenute nelle miscele. Il progetto mira ad individuare gli operatori “parassiti” che fanno concorrenza sleale ai registranti comunitari delle sostanze operando fraudolentemente.

Gli ispettori REACH-CLP controlleranno che:

  • la fascia di tonnellaggio indicata nella registrazione sia coerente con le importazioni complessive della sostanza
  • la conservazione dei registri degli importatori
  • obbligo di redazione della schede di dati di sicurezza
ALTRE
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26/06/2024

Via ai controlli sui prodotti chimici della Regione Sicilia

L’Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, ha approvato il piano dei controlli 2024 sui prodotti chimici relativamente all’applicazione dei seguenti regolamenti:
  • Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)
  • Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
  • Regolamento (UE) 528/2012 (BPR)
L’implementazione del Piano dei controlli 2024 sul territorio della Regione Sicilia avverrà tramite il Gruppo di Coordinamento Regionale e degli Ispettori per la Sicurezza Chimica che operano all’interno dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. In particolare, poiché negli ultimi anni si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti, si ritiene opportuno per l’anno 2024 continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS, su tali prodotti, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall’Autorità giudiziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dai NAS del Corpo dei Carabinieri.
ALTRE
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26/06/2024

Misura antidumping per il biossido di titanio importato dalla Cina

A seguito della denuncia presentata il 29 settembre 2023 dall’European Titanium Dioxide Ad Hoc Coalition (ETDC) per conto di un gruppo fabbricanti comunitari, la Commissione Europea ha adottato, come misura antidumping per tutelare l’industria europea del biossido di titanio, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617 pubblicato sulla G.U.U.E. serie L del 7 giugno 2024. Il regolamento prevede la registrazione e il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di biossido di titanio originario della Cina. Se dalle risultanze dell’inchiesta in corso la Commissione Europea ritenesse necessario istituire dazi antidumping, tali dazi potranno essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate. Il prevedibile aumento di prezzo della sostanza importata potrebbe determinare una escalation dei prezzi dei prodotti finiti contenenti biossido di titanio e contestualmente una grande incertezza negli approvvigionamenti e nei relativi prezzi di acquisto.
REACH
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02/07/2024

ECHA: aggiunta una nuova SVHC alla candidate list

Il 27 giugno 2024 il comitato degli Stati membri (MSC) dell'ECHA ha confermato l'aggiunta del perossido di bis(α,α-dimetilbenzile), sostanza tossica per la riproduzione, alla candidate list di sostanze candidate all’inclusione nell’allegato XIV (Substances of Very High Concern SVHC). La nuova sostanza “estremamente preoccupante” SVHC è utilizzata prevalentemente come ritardante di fiamma.
La candidate list comprende adesso 241 voci.

Il perossido di bis(α,α-dimetilbenzile) potrebbe essere inserita in futuro nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del Reg. REACH).

Ricordiamo gli obblighi per le imprese quando la suddetta sostanza è immessa sul mercato tal quale o contenuta in miscele o in articoli:

  • I fornitori, basati nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo, della sostanza, in quanto tale o in miscela, devono aggiornare la scheda di dati di sicurezza che forniscono ai propri clienti.

  • Se un articolo contiene il perossido di bis(α,α-dimetilbenzile) in una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p), i fornitori devono fornire obbligatoriamente almeno il nome della sostanza e le istruzioni di uso sicuro agli utilizzatori professionali (art.33(1) REACH); nel caso di richiesta di informazioni richieste dai consumatori devono fornire le medesime informazioni entro 45 giorni (art.33(2) REACH).

  • Gli importatori e i produttori di articoli devono effettuare una notifica all'ECHA (art.7(2) REACH) se gli articoli che contengono la nuova sostanza SVHC, in concentrazione > 0,1% (p/p) in quantitativi complessivamente superiori a 1 t/anno, entro sei mesi dalla data in cui è stata inclusa nella candidate list (27 giugno 2024).

  • Le imprese devono inoltre notificare all'ECHA se gli articoli da loro prodotti contengono la suddetta sostanza in una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p); si veda database SCIP istituito ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti.

 

ADR
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05/07/2024

Pubblicate le deroghe al trasporto nazionale di merci pericolose

Gli Stati membri dell’UE, elencati nell’allegato della Decisione di esecuzione (UE) 2024/1762 della Commissione del 5 giugno 2024, sono autorizzati ad applicare le deroghe relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio. La Decisione modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali.

Segnaliamo, in particolare, una deroga prevista per la Francia che potrebbe essere assai utile anche per il nostro Paese:

RO-a-FR-2
Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.
Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.
Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell’ADR per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.
Data di scadenza: 30 giugno 2027

RID
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09/07/2024

Trasporto su ferrovia: Multilateral Special Agreement RID 2/2024

La nostra autorità competente italiana ha sottoscritto in data 26 giugno 2024 l’accordo multilaterale RID 2/2024 sulla marcatura delle bombole di acetilene.

L’accordo prevede che, in deroga alle disposizioni del 1.6.2.19 RID, le bombole di acetilene che:

  • non sono recipienti a pressione “UN”, costruite prima del 1° luglio 2023, e
  • non sono marcate conformemente al 6.2.2.7.3 (k) o (l) applicabile dal 1° gennaio 2023,

possono continuare ad essere utilizzate.

La deroga sarà valida fino al 1° gennaio 2027 per il trasporto sui territori degli Stati contraenti del RID firmatari dell’accordo, per il momento Francia ed Italia.

REACH
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09/07/2024

Aggiornata la lista di sostanze chimiche nella roadmap sulle restrizioni

Nel 2020 la Commissione europea ha annunciato, nell'ambito dell'European Green Deal, il lancio di una strategia sulle sostanze chimiche per la sostenibilità.

Il Parlamento europeo ha successivamente adottato una risoluzione che delinea le sue richieste e priorità principali per quanto riguarda la strategia futura al fine di garantire coerenza e sinergia tra la normativa sulle sostanze chimiche, la sicurezza e salute sul lavoro e le altre normative dell'UE.

Il Parlamento ha evidenziato che la strategia deve basarsi su prove scientifiche solide e aggiornate, tenendo conto del rischio posto dagli interferenti endocrini, dalle sostanze chimiche pericolose presenti nei prodotti importati e dagli effetti combinati di diverse sostanze chimiche e di quelle molto persistenti.

La strategia prevede la definizione di una lista di sostanze da sottoporre a restrizioni proponendo emendamenti al regolamento REACH.

In data 1° luglio 2024 è stata pubblicata la lista aggiornata delle sostanze incluse nella suddetta lista (restrictions roadmap).

BIOCIDI
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19/07/2024

Biocidi: principi attivi candidati alla sostituzione

L’autorità competente che effettua la valutazione sui principi attivi può identificare alcuni di essi come potenziali candidati alla sostituzione quando la sostanza soddisfa uno dei criteri di sostituzione di cui all'art.10 (1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR). In questi casi l'ECHA avvia una consultazione per raccogliere informazioni sulle potenziali alternative alle sostanze da sostituire(art.10(3) del BPR).

Prima di presentare alla Commissione il proprio parere sull'approvazione o sul rinnovo di un principio attivo, ECHA, oltre a proporre delle sostanze candidate alla sostituzione, valuta se un principio attivo soddisfa i criteri di esclusione elencati nell’art.5(1) del BPR:

  • sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1A o 1B secondo il regolamento CLP
  • interferenti endocrini
  • sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT)
  • sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

I principi attivi che soddisfano questi criteri di esclusione non sono normalmente approvati salvo possibili deroghe come previsto dall'art.5(2) del BPR.

In questo momento sono aperte 11 consultazioni pubbliche con scadenza 23 luglio e 2 consultazioni pubbliche con scadenza 26 agosto.

ADR
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30/07/2024

Accordo M359 sulle bombole UN di acetilene: firma di Italia e Germania

L’accordo multilaterale M359 riguarda la deroga alle disposizioni del 1.6.2.19 dell'ADR per le bombole di acetilene, che sono recipienti a pressione non ONU, costruiti prima del 1° luglio 2023, che non sono marcati in conformità con 6.2.2.7.3 (k) o (l) applicabili dal 1° gennaio 2023, possono continuare ad essere utilizzati.

L’accordo, proposto a maggio dalla Francia, è stato firmato in luglio da Italia e Germania è sarà valido fino al 1° gennaio 2027 per il trasporto sui territori delle Parti contraenti ADR firmatarie.

REACH
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30/07/2024

Pubblicata la guida ECHA sulla classificazione delle miscele in base ai principi ponte

La guida si concentra su quattro aree di interesse riguardanti l'applicazione della classificazione dei pericoli delle miscele in cui la decisione sulla classificazione CLP è stata basata sull'applicazione di principi ponte da parte dele imprese soggette a tale obbligo nell’UE.

Le quattro aree di interesse descritte nella guida sono:

  1. Principio ponte applicato
  2. Applicazione del peso dell’evidenza mediante il giudizio di esperti
  3. Somiglianza delle miscele nel quadro del principio ponte "miscele sostanzialmente simili"
  4. Principio di classificazione per miscele di riferimento testate.
ALTRE
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30/07/2024

Pubblicato fact sheet INAIL su sostanze sensibilizzanti

L’INAIL ha pubblicato un fact sheet dal titolo “Sostanze chimiche sensibilizzanti” per evidenziare che l’esposizione anche a basse concentrazioni di tali sostanze può causare l’insorgenza di effetti negativi sulla salute quali ad esempio la dermatite allergica e l’asma. Assumono primaria importanza:
  • le figure della sicurezza (RSPP, ASPP, preposto, datore di lavoro) come prevenzione primaria nella gestione del rischio, e
  • il medico competente come prevenzione secondaria attuata attraverso la sorveglianza sanitaria.
BIOCIDI
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05/08/2024

BPR: pubblicata lista aggiornata dei fornitori di principi attivi

ECHA ha pubblicato l’elenco delle sostanze attive e dei relativi fornitori ai sensi dell'articolo 95(1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR).

L’elenco comprende le sostanze attive e le sostanze che generano una sostanza attiva correlate al tipo di prodotto (PT, Product Type) per il quale è stato presentato un dossier e accettato/validato da uno Stato membro ai sensi del BPR o della direttiva 98/8/CE.

CLP
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22/08/2024

CLP: pubblicata la guida per la classificazione ed etichettatura delle candele

ECHA ha pubblicato la guida per la C&L CLP delle candele destinata alle imprese, basate nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, che producono o importano le candele.
Il documento indica gli obblighi legali ai sensi delle normative UE sulle sostanze chimiche ed evidenzia che le candele sono da considerare “miscele chimiche” ai sensi delle normative REACH e CLP.
Se una candela è classificata come pericolosa in base ai criteri del CLP (ad esempio a causa di una fragranza aggiunta), allora la candela deve essere conforme sia al Regolamento REACH sia a tutte le disposizioni pertinenti del Regolamento CLP prima di essere immessa sul mercato.

REACH
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02/09/2024

Candidate List: consultazioni nuove sostanze

In data 30 agosto 2024 ECHA ha aperto una consultazione pubblica per la proposta di classificazione come sostanze “estremamente preoccupanti”, candidate all’inclusione nell’allegato XIV (Substances of Very High Concern, SVHC), per le seguenti sostanze:

  • 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid
  • O,O,O-triphenyl phosphorothioate
  • Octamethyltrisiloxane
  • Perfluamine
  • Reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives
  • Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite
CLP
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09/09/2024

CLP: nuove proposte di CLH pubblicate da ECHA

In data 3 settembre ECHA ha pubblicato le nuove proposte di classificazione ed etichettatura armonizzata (CLH) presentate dagli Stati membri per l’inserimento di nuove sostanze nell’allegato VI del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Segnaliamo le due seguenti proposte per una C&L armonizzata:

  • Biossido di silicio (CAS 7631-86-9), STOT RE 1, H372 (inalatoria, sistema respiratorio)
  • Rame (CAS 7440-50-8), Acute Tox. 3, H331; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
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09/09/2024

Gas fluorurati (F-gas): modifiche all’etichettatura

Pubblicato in G.U.U.E. serie L del 3 settembre 2024 il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2174 relativo al formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Tra le varie disposizioni segnaliamo che:

  • l’etichetta dovrà recare la dicitura seguente: «contiene gas fluorurati a effetto serra», e
  • se il prodotto, ivi compreso il contenitore, che contiene gas fluorurati a effetto serra o un poliolo premiscelato dovrà essere etichettato anche a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), le informazioni di cui all’art.12, par. 3 e 5 e da 7 a 15, del Regolamento (UE) 2024/573, a seconda dei casi, dovranno essere indicate nella sezione dell’etichetta riservata alle informazioni supplementari di cui all’art.25 del Regolamento CLP. I nuovi requisiti di etichettatura si applicheranno obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2025.
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09/09/2024

Ministero della Salute: chiarimenti sulle definizioni di utilizzatore a valle e distributore

L’Autorità competente nazionale (Ministero della Salute) ha emesso la nota interpretativa del 6 settembre 2024 a seguito delle richieste di chiarimento da parte delle associazioni categoriali sulle definizioni di “utilizzatore a valle” e “distributore” secondo il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH).

La nota interpretativa si è resa necessaria dopo la sentenza della Cassazione Penale sez.3 n.1454/2024 che ha non interpretato correttamente la definizione di distributore indicata all'art.3 del REACH destabilizzando le certezze a livello regolatorio delle imprese sottoposte alle disposizioni del REACH.

In pratica, un re-imballatore di una miscela (un utilizzatore a valle) è stato considerato erroneamente come distributore di una colla destinata al consumatore contenente una concentrazione di toluene superiore allo 0,1% p/p (violazione della restrizione voce 48 allegato XVII del REACH) in contrasto con le definizioni indicate dal REACH e le interpretazioni fornite a mezzo delle guide di orientamento pubblicate da ECHA.

La Cassazione Penale ha addebitato la violazione al produttore (formulatore/utilizzatore a valle) e non al re-imballatore che ha immesso la colla non conforme sul mercato.

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