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REACH
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26/10/2023

REACH: Bollettino Ministero – Ottobre 2023

È disponibile il nuovo numero del bollettino di informazione Sostanze chimiche - Ambiente e Salute del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).
Questo numero tratta dell’inquinamento da formaldeide, analizzandone le fonti e presentando le azioni normative che sono state adottate per contrastare tale inquinamento, con particolare riferimento al Regolamento REACH. *Tra gli altri argomenti nel Bollettino viene illustrata la Quinta Conferenza Internazionale sulla corretta gestione delle sostanze chimiche.

 

La notizia è tratta da www.mase.gov.it

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26/10/2023

REACH Allegato XVII restrizioni: Regolamento 2023/2055

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione del 25 settembre 2023 (G.U. dell’Unione Europea L238 del 27/09/2023) che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) con l’aggiunta della voce 78 relativa alle microparticelle di polimeri sintetici.

Con il regolamento in oggetto sono state aggiunte anche le seguenti appendici 15 e 16:

  • Appendice 15 Voce 78 – Norme concernenti la dimostrazione della degradabilità
  • Appendice 16 Voce 78 – Norme concernenti la dimostrazione della solubilità

Per maggiori informazioni si segnalano le Questions and Answers disponibili sul sito della Commissione europea.

Infine, si segnala che, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento da microplastica, è stata avanzata una proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle perdite di pellet di plastica. I pellet di plastica, noti anche come granuli, pellet di preproduzione e pellet di resina, sono la materia prima industriale utilizzata per tutta la produzione di plastica.

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26/10/2023

Notizie dall’ECHA – Ottobre 2023

Sostanze con Cromo (VI): futura restrizione

ECHA ha ricevuto dalla Commissione europea il mandato di preparare entro il 4 ottobre 2024 una proposta di restrizione per almeno le seguenti sostanze presenti nell'elenco di autorizzazione REACH (Allegato XIV):

  • Triossido di Cromo (voce 16 nell’allegato XIV)
  • Acido Cromico (voce 17 nell’allegato XIV)

Se ECHA identificherà un potenziale rischio per altre sostanze a base di cromo (VI) durante la preparazione della proposta di restrizione, concordandolo con la Commissione potrà estendere il mandato.
La proposta di restrizione mira ad affrontare le sfide poste dall'attuale e possibile futuro carico di lavoro sia per l'ECHA che per la Commissione. Tale carico di lavoro deriva dall'elevato numero di richieste di autorizzazione all'uso di queste sostanze, già presentate o potenzialmente in arrivo da centinaia di aziende. Per l'ECHA, la valutazione delle domande e la formulazione di pareri in merito andrebbe oltre le risorse disponibili dei comitati per la valutazione dei rischi (RAC) e per l'analisi socioeconomica (SEAC) e influenzerebbe il loro lavoro nella regolamentazione di altre sostanze chimiche pericolose.
Una volta che la Commissione avrà adottato la restrizione, le sostanze in questione saranno rimosse dall'elenco delle sostanze autorizzate. Si tratta della prima volta nella storia di REACH che viene effettuata un'azione di questo tipo.

Maggiori informazioni nel documento Questions & Answers REACH and Chromium(VI) substances messo a disposizione dalla Commissione Europea.

Dossier di registrazione: controlli ECHA

ECHA ha condotto due campagne nel periodo 2021-2023 per ricordare alle aziende l'obbligo di mantenere aggiornate le registrazioni REACH. Di conseguenza, 57 registrazioni sono state segnalate alle autorità nazionali di controllo per ulteriori azioni in quanto violano gli obblighi di aggiornamento previsti dall'articolo 22 del regolamento REACH. Le due campagne mirate sono state condotte a sostegno del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione, entrato in vigore nel dicembre 2020. Questo regolamento chiarisce le scadenze per l'aggiornamento delle registrazioni da parte dei dichiaranti, come previsto dall'articolo 22 del regolamento REACH. Le aziende devono aggiornare di propria iniziativa le loro registrazioni, ad esempio a seguito di un aumento della fascia di tonnellaggio, di cambiamenti negli usi o nella classificazione ed etichettatura della sostanza.

Nuovo QSAR assessment framework a supporto delle alternative ai test sugli animali

I modelli QSAR sono modelli computazionali che possono essere utilizzati per prevedere le proprietà fisico-chimiche, biologiche e di destino ambientale dei composti, in base alla loro struttura chimica.
L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha pubblicato il quadro per la valutazione delle QSAR, sviluppato da un gruppo di esperti guidato dall'ECHA e dall'Istituto Superiore di Sanità, ISS.
Il quadro apporta chiarezza, coerenza e trasparenza alla valutazione dei risultati QSAR, esso comprende linee guida e una lista di controllo per la valutazione di modelli, previsioni e risultati basati su previsioni multiple. L'ECHA, l'ISS e l'OCSE presenteranno il quadro di valutazione QSAR in due webinar il 30 ottobre e il 9 novembre. L'ECHA sta pianificando, inoltre, un webinar per i dichiaranti REACH all'inizio del 2024.

Inviti a fare osservazioni e presentare prove

ECHA ha lanciato l’invito a presentare osservazioni e prove relativamente a:

Name EC number CAS number Start of consultation Deadline for providing input Subject of the call
Bis(2-methoxyethyl) ether (Diglyme) 203-924-4 111-96-6 11/10/2023 22/11/2023 Call for comments on the draft screening report on the presence and risk of diglyme in articles.

 

Mappe degli usi

Cosmetics Europe ha aggiornato le sue Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale (SPERC) e ha creato file Chesar per le sue mappe d'uso.
I file Chesar aggiornati compatibili con Chesar 3.6 e versioni successive sono ora disponibili nella libreria di mappe d'uso sul sito di ECHA.

Proposte di CLH: Consultazioni pubbliche

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
[ethane-1,2-diylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid 215-851-5 1429-50-1 Germ cell mutagenicity
Carcinogenicity Specific target organ toxicity - repeated exposure
25/09/2023 24/11/2023
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, calcium sodium salt 287-370-9 85480-89-3 Germ cell mutagenicity
Carcinogenicity Specific target organ toxicity - repeated exposure
25/09/2023 24/11/2023
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, potassium salt 251-910-1 34274-30-1 Germ cell mutagenicity
Carcinogenicity Specific target organ toxicity - repeated exposure
25/09/2023 24/11/2023
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt 244-742-5 22036-77-7 Germ cell mutagenicity
Carcinogenicity Specific target organ toxicity - repeated exposure
25/09/2023 24/11/2023
acetophenone 202-708-7 98-86-2 Acute toxicity - oral
Reproductive toxicity Specific target organ toxicity — single exposure
02/10/2023 01/12/2023
2-pyrrolidone; pyrrolidin-2-one 210-483-1 616-45-5 Reproductive toxicity 16/10/2023 15/12/2023

 

Le informazioni sono tratte da echa.europa.eu

IATA
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26/10/2023

Trasporto aereo – Novità 65esima Edizione DGR IATA

Con il 1 gennaio 2024 entrerà in vigore la 65esima edizione del manuale IATA Dangerous Goods Regulations. Ecco un documento con il riassunto delle principali novità così come anticipate dallo IATA.

 

Le informazioni sono tratte da www.iata.org

CLP
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21/11/2023

UK / EU: Divergenze nelle classificazioni armonizzate

Le divergenze tra le classificazioni armonizzate delle sostanze in EU e in UK continuano ad aumentare; infatti, gli Adeguamenti tecnici (ATP) del CLP introdotti in EU non sono stati adottati nel Regno Unito dopo la Brexit. Tuttavia, sono stati apportati aggiornamenti all'elenco delle classificazioni obbligatorie della GB.

L'elenco delle classificazioni obbligatorie nel Regno Unito è a disposizione sul sito www.hse.gov.uk

DOGANE
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21/11/2023

Restrizioni Microplastiche: Chiarimenti dall’Agenzia Dogane

Il regolamento UE 2023/2055 ha apportato modifiche all’allegato XVII del regolamento REACH introducendo la nuova restrizione n.78 concernente l’immissione in consumo di alcune tipologie di prodotti che contengono microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche) non biodegradabili e non solubili e prevedendo specifiche esenzioni e deroghe.

A partire dal 17 ottobre 2023 è, pertanto, vietato immettere sul mercato microparticelle di polimeri sintetici sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso; tale divieto non si applica all’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o contenute in miscele immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023.

In merito, l’Agenzia delle Dogane ha emanato un Comunicato che raccoglie le domande e le risposte fornite da ECHA e dall’Helpdesk REACH sui seguenti aspetti:

  • Significato di “immissione sul mercato prima del 17 Ottobre 2023”
  • Applicabilità della restrizione al glitter e al glitter in articoli.
REACH
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21/11/2023

Notizie dall’ECHA – Novembre 2023

Gennaio 2024: si avvicina la deadline per le miscele ad uso esclusivamente industriale

Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2024, tutte le nuove notifiche ai centri antiveleni dovranno essere conformi ai requisiti di informazione armonizzati indicati nell'Allegato VIII del Regolamento CLP.  Fino a questa scadenza, è possibile notificare le miscele classificate per pericoli per la salute umana o per pericoli fisici ad uso finale esclusivamente industriale attraverso i portali nazionali e beneficiare di un periodo di transizione fino al 1° gennaio 2025. Tuttavia, all'inizio del prossimo anno le vie di comunicazione nazionali saranno chiuse e tutte le miscele per uso industriale soggette a obbligo di notifica immesse sul mercato a partire da questa data dovranno essere notificate secondo l’Allegato VIII CLP venendo contraddistinte con un UFI.
In merito si segnala la registrazione del webinar di ECHA dello scorso 14 novembre.

Aree chiave della sfida normativa 2023: pubblicato rapporto

Si segnala la pubblicazione del rapporto di ECHA Key Areas of Regulatory Challenge. Nel documento vengono identificate le aree in cui è necessaria la ricerca per proteggere le persone e l'ambiente dalle sostanze chimiche pericolose. Il rapporto evidenzia, inoltre, dove sono necessari nuovi metodi che supportino l’abbandono della sperimentazione animale.
Il documento è la versione 2.0, con la quale è stata aggiunta la sezione 2.4.3 Analytical methods for enforcement, sull’importanza di poter disporre di metodi analitici che garantiscano un'adeguata valutazione della presenza di sostanze per le quali esistono misure normative che ne limitano l’uso, ad esempio perché soggette a restrizioni o ad autorizzazione.

Indagine di ECHA rileva la presenza di sostanze chimiche tossiche nei prodotti per l'infanzia

ECHA ha rilevato la presenza di sostanze che provocano il cancro, mutazioni genetiche o danni alla riproduzione in prodotti per l'infanzia, come seggiolini per auto, bavaglini e fasciatoi. Metalli come il cobalto e il piombo, insieme a ftalati come il DEHP, sono le sostanze CMR più comuni trovate nei prodotti per l'infanzia. L'indagine aiuterà la Commissione europea a preparare una restrizione a livello europeo per limitare queste sostanze chimiche, con l'obiettivo di salvaguardare i bambini.

Enforcement Forum: Aggiornamenti di Novembre

L’Enforcement Forum ha adottato un nuovo programma di lavoro che definisce le priorità di applicazione a livello europeo per il periodo 2024-2025 per i regolamenti REACH, CLP, PIC, POP e Biocidi. Queste includono azioni su aree ad alto rischio di non conformità come le vendite online, gli articoli importati, la classificazione e l'etichettatura o il rispetto dei requisiti di restrizione.
Il Forum affronterà queste aree di interesse attraverso progetti di enforcement a livello europeo, formazione per gli ispettori e guide pratiche per promuovere un'applicazione armonizzata. Il programma di lavoro sarà pubblicato a breve sul sito web dell'ECHA.
Il Forum ha anche discusso i progetti in corso: i controlli sui prodotti importati (REF-12) che inizieranno all'inizio del 2024 e i risultati di un progetto a livello europeo sul controllo integrato delle sostanze chimiche pericolose nei prodotti (REF-10). La relazione finale del REF-10 sarà pubblicata nel corso dell'anno. Il Forum prevede inoltre di armonizzare l'applicazione delle restrizioni sulle sostanze presenti negli inchiostri per tatuaggi nel 2024.

PFAS: proposta di restrizione

Si segnala che sono disponibili online i commenti presentati sulla proposta di restrizione sulla produzione, l'immissione sul mercato e l'uso dei PFAS.

PIC: report di ECHA

Pubblicato il Report on the operation of the Prior Informed Consent (PIC) Regulation 2023 - October 2023. Il Regolamento PIC disciplina l'esportazione e l'importazione di alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi tra l'UE e i Paesi terzi, imponendo obblighi soprattutto alle aziende che vogliono esportare queste sostanze chimiche nei Paesi terzi.
ECHA, con l'obiettivo di migliorare l'attuazione in EU del Regolamento PIC, sta formulando raccomandazioni per la modifica del testo giuridico.

Nuova versione IUCLID6: Webinar

Si segnala il webinar del 21 novembre, la cui registrazione sarà disponibile sul sito di ECHA. Il webinar presenta l'ultima versione di IUCLID 6 (v7.10.1) rilasciata il 30 ottobre 2023.
Questa versione è completamente compatibile con la versione di maggio di IUCLID e apporta una serie di nuove funzionalità, oltre a correzioni e miglioramenti.

Consultazione pubblica su proposta di OEL

Lanciata da ECHA la consultazione pubblica sulla proposta di un OEL (Occupational Exposure Limits) per le seguenti sostanze:

Name EC number CAS number Deadline of consultation
on OEL report
Consultation subject
Boron and its compounds 233-139-2
215-575-5
215-540-4
215-125-8
10043-35-3
1332-77-0
1330-43-4
1303-86-2
12/01/2024 ECHA scientific report

 

Biocidi – Consultazione pubblica

Lanciata da ECHA la consultazione pubblica sulle seguenti potenziali sostanze candidate alla sostituzione:

Name Product type EC number CAS number Start date for providing information Deadline for providing information
Dinotefuran PT 18 605-399-0 165252-70-0 03/11/2023 04/01/2024
Medetomidine (RS)-4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole (Racemic) PT 21 - 86347-14-0 03/11/2023 04/01/2024
N-Didecyl-N-dipolyethoxyammonium borate/Didecylpolyoxethylammonium borate (Polymeric betaine) PT 8 - 214710-34-6 03/11/2023 04/01/2024

Inviti a fare osservazioni e presentare prove

ECHA ha lanciato l’invito a presentare osservazioni e prove relativamente a:

Name EC number CAS number Start of consultation Deadline for providing input Subject of the call
Octocrilene 228-250-8 6197-30-4 15/11/2023 10/01/2024

This call for evidence aims to collect information on the manufacture, import, use and placing on the market of octocrilene, as well as on the possibility for its substitution and potential alternatives as part of the production articles/mixtures, in particular of the following:

  • Plastisol,
  • Cosmetic products (perfumes, fragrances, etc.) including sunscreens.

Additionally, information on life cycle, emissions/risks to the environment and socio-economic impacts of a potential restriction for the above-mentioned uses is also of interest.

 

Proposte di CLH: Consultazioni pubbliche

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
Ethylene bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate] 251-073-2 32509-66-3 Reproductive toxicity 20/11/2023 19/01/2024
metam-sodium (ISO); sodium methyldithiocarbamate [1]; metam-potassium (ISO); potassium methyldithiocarbamate [2] 205-293-0[1] 205-292-5[2] 137-42-8[1] 137-41-7[2] Explosives Flammable liquids Self-reactive substances and mixtures Pyrophoric liquids Self-heating substances or mixtures Substances or mixtures which in contact with water emit flammable gases Oxidising liquids Corrosive to metals Acute toxicity – inhalation Acute toxicity – dermal Acute Toxicity - oral Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Respiratory sensitisation Skin sensitisation Germ cell mutagenicity Carcinogenicity Reproductive toxicity Specific target organ toxicity — single exposure Specific target organ toxicity — repeated exposure Hazardous to the aquatic environment Hazardous to the ozone layer 20/11/2023 19/01/2024
Methyl isothiocyanate 209-132-5 556-61-6 Explosives Flammable solids Self-reactive substances and mixtures Pyrophoric solids Self-heating substances or mixtures Substances or mixtures which in contact with water emit flammable gases Oxidising solids Corrosive to metals Acute toxicity – inhalation Acute toxicity – dermal Acute Toxicity - oral Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Respiratory sensitisation Skin sensitisation Germ cell mutagenicity Carcinogenicity Reproductive toxicity Specific target organ toxicity — single exposure Specific target organ toxicity — repeated exposure Hazardous to the aquatic environment Hazardous for the ozone layer 20/11/2023 19/01/2024
tebuconazole (ISO); 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol 403-640-2 107534-96-3 Acute toxicity Skin corrosion/Skin irritation Serious eye damage/Eye irritation Respiratory sensitisation Skin sensitisation Germ cell mutagenicity Carcinogenicity Reproductive toxicity Specific target organ toxicity – single exposure Specific target organ toxicity – repeated exposure Aspiration hazard 20/11/2023 19/01/2024
Exo-(+/-)-1-methyl-4-(1-methylethyl)-2-[(2-methylphenyl)methoxy]-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane 2-pyrrolidone; pyrrolidin-2-one 402-410-9 87818-31-3 All hazard classes (physical hazards as well as hazards to human health and the environment) with the exception of respiratory sensitisation, aspiration hazard and hazardous to the ozone layer 06/11/2023 12/01/2024
2-pyrrolidone; pyrrolidin-2-one 210-483-1 616-45-5 Reproductive toxicity 16/10/2023 15/12/2023

 

Si segnalano anche le seguenti consultazioni mirate su classificazione ed etichettatura armonizzate:

Name EC number CAS number Hazard class(es) and/or any other scientific information open for commenting Start of targeted consultation Deadline for commenting for targeted consultation
lithium carbonate [1] lithium chloride [2] lithium hydroxide [3] 209-062-5 231-212-3 215-183-4 554-13-2 7447-41-8 1310-65-2 Reproductive toxicity 31/10/2023 21/11/2023
methyl methacrylate; methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate 201-297-1 80-62-6 Respiratory sensitisation 31/10/2023 21/11/2023

 

Richieste di autorizzazione: Consultazione

Il processo di richiesta di autorizzazione prevede un periodo di consultazione di otto settimane.
Si segnalano le consultazioni su richieste di autorizzazione per le seguenti sostanze:

  • 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated,
  • 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated
  • Bis(2-ethylhexyl) phthalate (EC 204-211-0; CAS 117-81-7)
  • Potassium dichromate (EC231-906-6, CAS 7778-50-9)
  • Tetraethyllead (EC 201-075-4; CAS78-00-2)

Le consultazioni termineranno il giorno 10/01/2024.

 

 

Le informazioni sono tratte da echa.europa.eu

 

REACH
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21/11/2023

REACH Allegato XIV: Autorizzazioni DEHP nei dispositivi medici: Regolamento 2023/2482

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/2482 della Commissione del 13 novembre 2023 (G.U. dell’Unione Europea serie L del 14/11/2023) recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per quanto riguarda la sostanza bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei dispositivi medici.

In particolare, per gli usi del DEHP nei dispositivi medici che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746, la data entro cui devono pervenire le domande di autorizzazione è stata posticipata al 1 gennaio 2029, mentre la data di scadenza è stata posticipata al 1 luglio 2030.

ALTRE
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21/11/2023

Microplastiche: Norma UNI

Si segnala che lo scorso 26 ottobre 2023 è entrata in vigore la norma UNI EN ISO 24187:2023 “Principi per l'analisi di microplastiche presenti nell'ambiente”. La norma descrive i principi da seguire nell'analisi delle microplastiche in diverse matrici ambientali. Ciò include la classificazione delle dimensioni delle particelle delle materie plastiche, l'uso di determinati apparecchiature per quanto riguarda il campionamento, la preparazione del campione e la determinazione delle quantità rappresentative del campione. Lo scopo della norma è quello di specificare i requisiti minimi fino a quando non saranno disponibili norme specifiche per le diverse situazioni. Ciò è importante per garantire che lo sviluppo di norme specifiche avvenga su una base coerente, in modo da rendere possibile il confronto o la correlazione dei risultati.
REACH
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16/01/2024

REACH: Bollettino Ministero – Dicembre 2023

È disponibile il nuovo numero del bollettino di informazione Sostanze chimiche - Ambiente e Salute del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Questo numero tratta del mercurio e delle azioni messe in atto, in ambito internazionale, europeo e nazionale, al fine di ridurre l’inquinamento derivante dall’utilizzo di questa sostanza.

 

La notizia è tratta da www.mase.gov.it

BIOCIDI
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16/01/2024

Biocidi: Regolamento 2023/2596, Regolamento 2023/2643 e Decisione 2023/2619

Si segnala la pubblicazione:

  • del Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2596 della Commissione del 21 novembre 2023 (G.U. dell’Unione Europea serie L del 22/11/2023) che rinnova l'approvazione del propiconazolo come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al Regolamento (UE) n. 528/2012.
  • della Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2619 della Commissione del 24 novembre 2023 (G.U. dell’Unione Europea serie L del 27/11/2023) che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acido cloridrico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 conformemente al Regolamento (UE) n. 528/2012.
  • del Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2643 della Commissione del 27 novembre 2023 (G.U. dell’Unione Europea serie L del 28/11/2023) che approva l’acido formico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 conformemente al Regolamento (UE) n. 528/2012.

 

CLP
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16/01/2024

CLP modifiche Allegato VI: Regolamento 2024/197

È stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 della Commissione del 19 ottobre 2023 (G.U. dell’Unione Europea serie L del 05/01/2024) che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

Il Regolamento 2024/197 entra in vigore il 25 gennaio 2024 e si applica a decorrere dal 1 settembre 2025. Tuttavia, già prima di tale data, i fornitori possono classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele conformemente al CLP come modificato dal presente Regolamento.

REACH
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16/01/2024

Notizie dall’ECHA – Gennaio 2024

PVC e additivi: valutazioni per possibili restrizioni

Il PVC e i suoi additivi sono stati sottoposti a controllo normativo negli ultimi dieci anni. È stato concluso che alcuni additivi del PVC, come gli stabilizzanti a base di cadmio e piombo e alcuni ftalati, rappresentano un rischio inaccettabile per la salute umana e l'ambiente e sono ora soggetti a restrizioni ai sensi di REACH. Anche l’industria del PVC ha assunto un ruolo attivo eliminando gradualmente tali sostanze ancor prima che venissero implementate le misure normative.
Tuttavia, crescono le preoccupazioni che le sostanze alternative utilizzate per sostituire gli additivi soggetti a restrizioni possano comportare di per sé dei rischi. Inoltre, potenziali rischi possono derivare anche dalla produzione del PVC. Recentemente è stato sollevato anche il possibile impatto sull’economia circolare degli additivi presenti nel PVC.
La Commissione ha, quindi, richiesto a ECHA di raccogliere informazioni sul potenziale rischio per la salute umana e l’ambiente posto dagli additivi per PVC e dal PVC stesso, inclusa una valutazione degli impatti socioeconomici delle potenziali misure di gestione del rischio.

L'indagine, che si è concentrata su 63 additivi per PVC, tra cui plastificanti, stabilizzanti termici e ritardanti di fiamma, è stata ora inviata alla Commissione Europea, che la valuterà e deciderà se è necessario chiedere formalmente a ECHA di preparare una proposta di restrizione REACH.

Sostanze pericolose presenti in molti prodotti di consumo

Pubblicato il report sui risultati del progetto di applicazione REF-10 project report on: Integrated chemical compliance of products che ha verificato la conformità ai regolamenti chimici dell'UE di diversi tipi di prodotti venduti ai consumatori e agli utenti professionali sul mercato dello Spazio economico europeo (SEE).
Il progetto ha riguardato le restrizioni REACH, i dazi applicabili alle sostanze contenute negli articoli ai sensi del REACH, le restrizioni sui POP e le restrizioni derivanti dalle direttive sui giocattoli e sulla RoHS. I controlli sono stati effettuati dalle autorità nazionali in 26 Paesi nel corso del 2022.
Dal controllo di oltre 2.400 prodotti è emersa la presenza di livelli eccessivi di sostanze chimiche pericolose, come piombo e ftalati, nei prodotti venduti ai consumatori. In totale, il 18% dei prodotti ispezionati ha violato i limiti di legge.

I tipi di prodotti più comuni che violano le leggi sono:

  • Dispositivi elettrici come giocattoli elettrici, caricabatterie, cavi, cuffie. Il 52% di questi prodotti è risultato non conforme, soprattutto a causa del piombo presente nelle saldature, degli ftalati nelle parti in plastica morbida o del cadmio nelle schede dei circuiti.
  • Attrezzature sportive come tappetini da yoga, guanti da bicicletta, palloni o maniglie in gomma di attrezzature sportive. Il 18% di questi prodotti è risultato non conforme, soprattutto a causa di Paraffine clorurate a catena corta e ftalati nella plastica morbida e di IPA nella gomma.
  • Giocattoli come giocattoli da bagno/acquatici, bambole, costumi, tappeti da gioco, figure di plastica, giocattoli da esterno, slime e articoli per l'infanzia. Il 16% dei giocattoli non elettrici è risultato non conforme, soprattutto a causa degli ftalati presenti nelle parti in plastica morbida, ma anche di altre sostanze soggette a restrizioni come IPA, nichel, boro o nitrosammine.
  • Prodotti di moda come borse, gioielli, cinture, scarpe e vestiti. Il 15 % di questi prodotti è risultato non conforme a causa degli ftalati, del piombo e delle sostanze chimiche.

Il tasso di non conformità è risultato più elevato nei prodotti provenienti dall’esterno del SEE o la cui origine non era nota. Maggiori informazioni nel Safer Chemicals Podcast EU enforcement project: excessive levels of harmful chemicals found in consumer products.

Ispezioni REACH: Controlli mirati sui prodotti importati

Le autorità di controllo europee, in collaborazione con le dogane, stanno verificando se le aziende rispettano gli obblighi di registrazione e autorizzazione REACH per i prodotti chimici importati da fuori UE e gli obblighi relativi alle sostanze chimiche soggette a restrizioni contenute negli articoli.

L’Enforcement Forum coordinerà questo progetto di applicazione a livello europeo (REF-12) sulle sostanze, le miscele e gli articoli importati, che è allineato con le priorità della Strategia dell'UE sulle sostanze chimiche per la sostenibilità. I controlli saranno effettuati nel corso del 2024 e i risultati saranno comunicati nel 2025.

BEF2: Un biocida su tre è risultato non conforme

È disponibile il report sul progetto BEF-2, il progetto di controllo a livello dell’UE incentrato sulla conformità dei biocidi presenti sui mercati dell’UE, del SEE e della Svizzera.
Le autorità nazionali di controllo di 29 Paesi hanno controllato oltre 3.500 biocidi. Complessivamente, il 37% dei biocidi controllati non è risultato conforme ad almeno uno dei requisiti legali verificati.
Molte non conformità sono state riscontrate nei disinfettanti venduti ai consumatori. Ben 265 disinfettanti su quasi 1.900 controllati (14%) sono risultati non conformi. Questo includeva gravi carenze di conformità, come la mancanza di autorizzazione o l'etichettatura non corretta, che di solito ha portato al ritiro dei disinfettanti dal mercato.
Gli ispettori si sono concentrati sui disinfettanti perché nelle prime fasi della pandemia COVID-19 sono entrati sul mercato nuovi produttori di biocidi. Molti di questi disinfettanti non erano pienamente conformi al Regolamento sui biocidi (BPR) dell'UE e ai relativi requisiti nazionali transitori per i biocidi.

PIC: Pubblicato Report attività anno 2022

Pubblicato il Report on exports and imports in 2022 of chemicals listed in Annex I to the Prior Informed Consent (PIC) Regulation.
Il report riassume l'attività commerciale nel 2022 delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I del Regolamento PIC (Regolamento (UE) n. 649/2012), sulla base dei dati ricevuti dagli Stati membri e dal Regno Unito in merito agli scambi da e verso l'Irlanda del Nord.
Il documento mostra che le importazioni di sostanze chimiche PIC sono aumentate di oltre 20 volte. Ciò è dovuto al fatto che il benzene è stato aggiunto come costituente all'elenco delle sostanze chimiche soggette a PIC nel 2022.
Il rapporto ha inoltre rilevato un aumento del 24% delle esportazioni di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni verso paesi terzi dal 2021 al 2022.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento PIC, entro il 31 marzo di ogni anno gli esportatori e gli importatori dell'UE devono informare le rispettive autorità nazionali designate (DNA) in merito al commercio di sostanze chimiche dell'allegato I PIC nell'anno precedente.

Riunioni del RAC e del SEAC di dicembre

Il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) ha adottato un parere a sostegno della proposta della Francia di limitare il creosoto e le sostanze correlate. Il RAC ha anche adottato otto pareri sulla classificazione e l'etichettatura armonizzate. Uno di questi riguarda l'olio di tea-tree, per il quale il comitato raccomanda di aggiungere la tossicità riproduttiva come classificazione più severa.
Inoltre, il RAC ha adottato un parere sulla valutazione scientifica dei limiti di esposizione professionale (OEL) per alcune nitrosammine. Maggiori informazioni in allegato e nel podcast, dove i presidenti di commissione Roberto Scazzola e María Ottati condividono le loro riflessioni.

Biocidi: Riunione BPC

Il comitato sui biocidi (BPC) dell’ECHA si è riunito dal 21 al 23 novembre 2023, e nell’incontro sono stati decisi numerosi pareri. È disponibile un podcast con le riflessioni sull’incontro del presidente del Comitato sui biocidi Joost van Galen.

Inviti a fare osservazioni e presentare prove

ECHA ha lanciato l’invito a presentare osservazioni e prove relativamente a:

Name EC number CAS number Start of consultation Deadline for providing input Subject of the call
Chromium trioxide, acids generated from chromium trioxide and their oligomers - - 13/12/2023 13/02/2024 Call for evidence on certain chromium (VI) substances to support the preparation of a restriction proposal

Consultazione pubblica su proposta di OEL

Lanciata da ECHA la consultazione pubblica sulla proposta di un OEL (Occupational Exposure Limits) per la seguente sostanza:

Name EC number CAS number Deadline of consultation
on OEL report
Consultation subject
4,4-Isopropylidenediphenol (Bisphenol A) 201-245-8 80-05-7 19/02/2024 ECHA scientific report

 

Proposte di CLH: Consultazioni pubbliche

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per la sostanza:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
clethodim (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one - 99129-21-2 Explosives
Flammable liquids Flammable solids
Self-reactive substances and mixtures
Pyrophoric liquids
Self-heating substances or mixtures
Substances or mixtures which in contact with water emit flammable gases
Oxidising liquids
Corrosive to metals
Acute toxicity – inhalation
Acute toxicity – dermal
Acute Toxicity - oral
Skin corrosion/irritation
Serious eye damage/eye irritation
Skin sensitisation
Germ cell mutagenicity
Carcinogenicity
Reproductive toxicity
Specific target organ toxicity — single exposure
Specific target organ toxicity — repeated exposure
Hazardous to the aquatic environment Hazardous for the ozone layer
11/12/2023 09/02/2024

 

Biocidi – Consultazione pubblica

Lanciata da ECHA la consultazione pubblica sulla seguente potenziale sostanza candidata alla sostituzione:

Name Product type EC number CAS number Start date for providing information Deadline for providing information
2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-en-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate (Prallethrin) PT 18 245-387-9 23031-36-9 21/11/2023 22/01/2024

 

Le informazioni sono tratte da https://echa.europa.eu

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16/01/2024

Ministero della salute: attivazione “Pagamenti Online” tramite PagoPA

Si segnala che il Ministero della Salute ha aderito alla piattaforma nazionale PagoPA, (articolo 5 e dall’art. 2, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale -decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dall’art. 15, comma 5 - bis, del d.l. 179/2012 e s.m) e ha predisposto la propria piattaforma per i pagamenti online tramite PagoPA, denominata “Pagamenti Online”. Tale piattaforma sarà accessibile a tutti gli utenti sul sito internet istituzionale nella sezione “Servizi on line”, per consentire il pagamento di tutte le somme, comprese le marche da bollo, dovute agli uffici centrali e periferici del Ministero medesimo, tramite PagoPA, ivi incluse, pertanto, le tariffe dovute all‘Ufficio 8 (Biocidi e cosmetici) della DGDMF per i servizi rilasciati in materia di biocidi e presidi medico chirurgici. Le modalità di pagamento gestite sono tutte quelle previste da PagoPA:
  • carta di credito/debito;
  • addebito in conto per le banche che aderiscono a PagoPA;
  • bonifico bancario tramite la modalità Mybank;
  • canali on-line di Poste Italiane;
  • altri metodi di pagamento elettronico (es: PayPal, Satispay, PostePay e altri);
  • tramite avviso di pagamento da pagare presso sportelli di banche, Poste e altri prestatori di pagamento quali punti Sisal-Pay e Lottomatica, ATM, applicazioni di Home Banking e mobile payment.
Le tariffe presenti nella piattaforma “Pagamenti online” sono riferite a tutti i servizi erogati dal Ministero e sono suddivise per categoria e sottocategoria, corrispondenti alle materie e ambiti delle schede pubblicate; sarà, pertanto, necessario selezionare nell’ambito della categoria “Biocidi e presidi medico chirurgici” la sottocategoria applicabile (“BC-Biocidi” o “PMC-Presidi medico chirurgici”). È importante tenere conto che, relativamente alla sottocategoria “biocidi”, per alcuni procedimenti, ove non preimpostato in ragione delle possibili numerose ipotesi di maggiorazione applicabili, sarà necessario indicare l’importo della tariffa risultante ai sensi del decreto ministeriale 1° giugno 2016. Occorre tenere presente, altresì, che relativamente alla sottocategoria “PMC-Presidi medico chirurgici”, non sono previste le tariffe da erogare all’Istituto superiore di sanità, in quanto il relativo pagamento è disciplinato direttamente dal suddetto Ente. È sottolineata l’importanza che la causale dichiarata consenta di indicare in maniera univoca l’istanza di riferimento. A tal fine, viene precisato quanto segue:
  • per quanto riguarda la richiesta di certificati di libera vendita di presidi medico chirurgici o biocidi, deve essere riportata la sigla “clv pmc” o “clv biocidi” (a seconda della tipologia pertinente), il nome ed il numero di autorizzazione del prodotto, il Paese di destinazione e la data presunta di presentazione dell’istanza.
  • per quanto riguarda le istanze di autorizzazione o modifica di autorizzazione di prodotti biocidi o di valutazione di principi attivi biocidi, deve essere riportata la dicitura “richiesta biocidi case number n…..” seguita dall’identificativo del case number.
  • nel caso di istanza di autorizzazione all’immissione in commercio di presidi medico chirurgici deve essere riportata la dicitura “richiesta prima autorizzazione pmc” seguita dal nome assegnato al prodotto.
  • nel caso di istanze di modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio di presidi medico chirurgici, deve essere riportata la dicitura “richiesta”, seguita da una descrizione della tipologia di richiesta (a titolo esemplificativo: modifica denominazione, aggiunta distributore, aggiunta officina, estensione campo di impiego), dalla denominazione attuale del prodotto e dal numero di registrazione.
  • nel caso di istanze di autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici, deve essere riportata la dicitura “richiesta autorizzazione officina pmc”, seguita dalla ragione sociale dell’officina e dall’indicazione di CAP e Comune di ubicazione.
  • nel caso di istanze di modifica di autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici, deve essere riportata la dicitura “richiesta modifica autorizzazione officina pmc”, seguita dalla ragione sociale dell’officina e dall’indicazione di CAP e Comune di ubicazione.
Le causali devono essere riportate per i rispettivi procedimenti anche in caso di impiego del sistema PagoPA per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per l’istanza e per l’eventuale provvedimento di accoglimento dell’istanza. È raccomandato il rispetto delle indicazioni fornite, in quanto il competente Ufficio potrebbe non poter prendere in considerazione ricevute di pagamento che, a causa di una causale di pagamento indicata in maniera non esaustiva, non siano univocamente riconducibili all’istanza per cui vengono presentate.
REACH
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16/01/2024

UK REACH: DUINs notification

Vi ricordiamo che la finestra per effettuare le DUINs notification in UK è stata riaperta, al momento non c’è una dead-line a riguardo.

Quindi se esportate in UK sostanze sopra 1 t/y per prima cosa dovrete nominare un Only Representative (OR), effettuare le DUINs, successivamente le scadenze per la registrazione vera e propria delle sostanze secondo UK Reach seguirà il calendario sotto riportato.

Deadline (last date for dossier submission) Tonnage Hazardous property
27/10/2026 1000 t or more per year Carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction (CMRS) - 1 tonne or more per year Very toxic to aquatic organisms (acute or chronic) - 100 tonnes or more per year Candidate list substances (as at 31 December 2023)
27/10/2028 100 t or more per year Candidate list substances (as at 27 October 2026)
27/10/2030 1 t or more per year  
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14/02/2024

Microplastiche: chiarimenti su restrizione

Il Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione che limita le microparticelle di polimeri sintetici da sole o aggiunte intenzionalmente alle miscele - meglio noto come "restrizione delle microplastiche" - si applica a partire dal 17 ottobre 2023. I servizi della Commissione stanno lavorando a un documento dettagliato di domande e risposte per facilitare l'attuazione delle nuove norme. Nell’attesa, sul sito della Commissione è condiviso l'attuale interpretazione di alcuni aspetti dell'applicazione della restrizione sulle microplastiche, compresi i brillantini di plastica da soli (brillantini di plastica sfusi) e nei prodotti. In particolare, è precisato che gli “articoli” con brillantini applicati sulla superficie non rientrano nell'ambito di applicazione della restrizione di cui alla voce 78.
ADR
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14/02/2024

Novità dall’UNECE – Febbraio 2023

Si segnala la pubblicazione sul sito dell’UNECE del Corrigendum 4 all’accordo ADR edizione 2023.
Sul sito è stato pubblicato anche il consolidato delle bozze di emendamento adottate dal Gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose. Si prevede che tali emendamenti entrino in vigore il 1° gennaio 2025, previa adozione da parte delle Parti contraenti dell'ADR.
Si segnala, infine, che è stata resa disponibile la traduzione in lingua araba dell’Accordo ADR edizione 2023 a cura del Euromed Transport Support Project.

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14/02/2024

RoHS: Direttiva Delegata 2024/232

È stata pubblicata la Direttiva Delegata (UE) 2024/232 della Commissione del 25 ottobre 2023 (G.U. dell’Unione Europea serie L del 10/01/2024) che modifica la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa al cadmio e al piombo nei profili in plastica contenenti cloruro di polivinile rigido recuperato utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche.
REACH
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14/02/2024

Notizie dall’ECHA – Febbraio 2024

Candidate List: aggiunte 5 sostanze

ECHA comunica di aver aggiornato la Candidate List con l’inserimento di 5 nuove sostanze riconosciute come altamente problematiche (SVHC). La Candidate List attualmente contiene 240 voci. Nella tabella sotto sono riportate le sostanze aggiunte nella Candidate list il giorno 23 Gennaio 2024 nonché il motivo della loro inclusione e un esempio di uso:
Substance name EC number CAS number Reason for inclusion Examples of uses
2,4,6-tri-tert-butylphenol 211-989-5 732-26-3 Toxic for reproduction (Article 57c) Persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) (Article 57d) Manufacture of another substance; formulation of mixtures and in fuel products.
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 221-573-5 3147-75-9 Very persistent and very bioaccumulative (vPvB) (Article 57e) Air care products, coating products, adhesives and sealants, lubricants and greases, polishes and waxes and washing and cleaning products.
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one 438-340-0 119344-86-4 Toxic for reproduction (Article 57c) Inks and toners, coating products.
Bumetrizole 223-445-4 3896-11-5 vPvB (Article 57e) Coating products, adhesives and sealants and washing and cleaning products
Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol 700-960-7 - vPvB (Article 57e) Adhesives and sealants, coating products, fillers, putties, plasters, modelling clay, inks and toners and polymers
Dibutyl phthalate (updated entry) 201-557-4 84-74-2 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment) Metal working fluids, washing and cleaning products, laboratory chemicals and polymers
Si ricorda che gli obblighi di legge previsti per le aziende in seguito all’inserimento delle sostanze in candidate list si riferiscono alle sostanze da sole, nelle miscele o contenute in articoli. In particolare, i produttori e gli importatori di articoli contenenti le sostanze SVHC sopra elencate devono effettuare la notifica all’ECHA entro 6 mesi dall’inclusione se sono pertinenti le seguenti due condizioni:
  • la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all’anno per produttore o importatore e
  • la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.
Ci sono esenzioni dall’obbligo di notifica se la sostanza è già registrata per l’uso o quando è possibile escludere l’esposizione. Come previsto dal Regolamento REACH, sarà seguita una procedura specifica per decidere se la sostanza dovrà essere inclusa anche nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del Regolamento REACH). Si ricorda, infine, che ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti i fornitori di articoli devono notificare le sostanze estremamente preoccupanti contenute nei loro articoli in una concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso alla banca dati SCIP dell’ECHA.

ECHA lancia la nuova banca dati sulle sostanze chimiche

La piattaforma di informazioni sulle sostanze chimiche di ECHA, lanciata nel 2016, è cresciuta rapidamente e oggi contiene informazioni su oltre 360.000 sostanze chimiche. Per riuscire a mantenere un sistema efficiente e in grado di gestire la crescente quantità di informazioni, nel 2022 ECHA ha annunciato la creazione del nuovo sistema ECHA CHEM per la pubblicazione dei dati sulle sostanze chimiche. La prima versione di ECHA CHEM è stata lanciata, per la parte relativa ai dati dalle registrazioni REACH, lo scorso 30 gennaio. ECHA CHEM sarà sviluppato in modo graduale, nella sequenza temporale resa disponibile da ECHA sono riportate le prossime scadenze per l’implementazione nonché sono segnalate le problematiche via via incontrate. Nel caso specifico della pubblicazione dei dati di registrazione è stata, al momento, segnalata la mancata pubblicazione di circa 500 registrazioni a causa di problemi tecnici.

Consultazione sulla raccomandazione di 5 sostanze SVHC come prioritarie per l’autorizzazione

ECHA valuta periodicamente le sostanze presenti nell’elenco di sostanze candidate per stabilire quali siano quelle da raccomandare per l’inclusione nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione in via prioritaria. Lo scorso 7 febbraio l’Agenzia ha lanciato una consultazione sul progetto di raccomandazione di 5 sostanze SVHC come prioritarie per l’inserimento nell’allegato XIV di REACH, ovvero nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. In allegato l’elenco delle sostanze in questione con un esempio di uso. Tra queste si segnala la Melamine e il Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide. L’ Agenzia invita, inoltre, a presentare commenti sulle implicazioni dell'aggiunta di un nuovo pericolo per il dibutilftalato (DBP), già presente nell'elenco delle autorizzazioni. Le consultazioni sono aperte fino al 7 maggio 2024.

Biocidi: Articoli trattati

ECHA ha aggiornato l’elenco aggiornato di cui all’articolo 95 BPR delle aziende che immettono biocidi sul mercato dell’UE.

ECHA definisce gli obiettivi strategici per i prossimi cinque anni

ECHA ha pubblicato la dichiarazione sulla strategia 2024-2028. La strategia illustra gli obiettivi e le priorità dell'Agenzia per i prossimi cinque anni, al fine di proteggere la salute e l'ambiente attraverso il suo lavoro per la sicurezza chimica.

Biocidi: SPC ora da fare in IUCLID

ECHA ha adattato IUCLID per consentire alle aziende di preparare e aggiornare il riassunto delle caratteristiche del prodotto (SPC), necessario quando si richiede l'autorizzazione di un biocida. D'ora in poi, i file SPC devono essere preparati in formato IUCLID (.i6z) per presentare le domande o gli aggiornamenti nello strumento di presentazione dei biocidi, R4BP 3. I file SPC già caricati per le domande in corso in R4BP 3 o nelle domande approvate saranno automaticamente migrati al nuovo formato. L'SPC Editor, utilizzato in precedenza per la preparazione dei file SPC, è stato dismesso e non è più accessibile dal sito web dell'ECHA. Tuttavia, è possibile caricare i vecchi file SPC in formato .xml su IUCLID e i file verranno automaticamente migrati nel formato .i6z richiesto. Per supportare gli utenti in questa fase di cambiamento ECHA ha aggiornato i manuali di presentazione dei biocidi e ospiterà un webinar per presentare la nuova interfaccia SPC, le funzionalità di IUCLID e il materiale di supporto disponibile.

Inviti a fare osservazioni e presentare prove

ECHA ha lanciato l’invito a presentare osservazioni e prove relativamente a:
Name EC number CAS number Start of consultation Deadline for providing input Subject of the call
aromatic brominated substances - - 07/02/2024 05/04/2024 Call for evidence on aromatic brominated flame retardants

IUCLID: disponibile la versione 7.12.4

Disponibile la nuova versione 7.12.4 di IUCLID che contiene correzioni e miglioramenti, come l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze candidate utilizzato per le richieste SCIP. La nuova versione è particolarmente importante per gli utenti di IUCLID che preparano i fascicoli nel contesto dello SCIP, delle richieste dei centri antiveleno e delle notifiche CLP nonché di quanti debbano fare il riassunto delle caratteristiche del prodotto (SPC), necessario quando si richiede l'autorizzazione di un biocida.

Consultazione pubblica su principi attivi BIOCIDI

Lanciata da ECHA la consultazione pubblica sulla deroga ai criteri di esclusione ai sensi del Regolamento sui biocidi per la seguente sostanza:
Name Product type EC number CAS number Start date for providing information Deadline for providing information
Cholecalciferol 14 200-673-2 67-97-0 01/02/2024 31/03/2024
   

Le informazioni sono tratte da echa.europa.eu/it

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22/02/2024

Ozono: pubblicato Regolamento (UE) 2024/590

Pubblicato il Regolamento (UE) 2024/590 (G.U.U.E. serie L del 20/02/2024) riguardante le sostanze che riducono lo strato di ozono, abroga il regolamento (UE) n. 1005/2009 fatte salve le seguenti disposizioni:
  • l’articolo 18 del reg. (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 2 marzo 2025, e
  • l’articolo 27 del reg. (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Il Regolamento (UE) 2024/590 stabilisce le prescrizioni per:
  • la produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché il loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e
  • la comunicazione delle informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e per l’importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.
A che cosa si applica il Regolamento (UE) 2024/590?
  1. sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele, e
  2. prodotti e apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.
Ricordiamo che la presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono in prodotti oggetto di esportazione (destinati a Paesi extra UE) NON consente la sottoscrizione della dichiarazione di libera esportazione.    
REACH
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29/02/2024

REACH Registrazione ECHA: dal 2009 quasi 15.000 sostanze chimiche registrate

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha eseguito controlli di conformità su circa il 21% delle registrazioni complete, raggiungendo il suo obiettivo legale per la valutazione dei dossier.
La maggior parte delle decisioni prese da ECHA riguarda richieste di dati aggiuntivi ai registranti per chiarire gli effetti a lungo termine delle sostanze.
La conformità dei dossier di registrazione rimarrà una priorità per l'ECHA nei prossimi anni.

Nel 2019, l’ECHA e la Commissione Europea hanno stabilito un piano congiunto per migliorare la conformità delle registrazioni REACH e i prossimi passi per migliorare ulteriormente la conformità dei dati sulla sicurezza chimica sono in fase di discussione con la Commissione, gli Stati membri e l'industria.

REACH
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29/02/2024

Raccomandazione ECHA per l’inserimento della Melammina in allegato XIV di REACH

Come annunciato da ECHA con una news del 7 febbraio 2024 la melammina, una sostanza comunemente impiegata nella produzione di vernici intumescenti e per legno, è stata raccomandata per l’inserimento in allegato XIV che include le sostanze soggette ad autorizzazione.

Considerati i costi necessari per la domanda di autorizzazione al fine di sostenere un uso della sostanza e la relativa incertezza relativa al rilascio dell’autorizzazione, si dovrebbero determinare importanti restrizioni all’utilizzo della melammina nella produzione dei suddetti prodotti finiti.

Si ipotizzano:

  • Impatti economici negativi per le industrie di vernici interessate, e
  • Impatti negativi sulla sicurezza pubblica e la prevenzione incendi a causa dell’utilizzo di nuove vernici meno performanti.

È opportuno segnalare che:

  • la raccomandazione ECHA riguardante la melammina è praticabile perché la sostanza è stata identificata come SVHC (Substances of Very High Concern), e
  • attualmente l’identificazione della melammina come SVHC è oggetto di contestazione presso la Corte di Giustizia UE.
ALTRE
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01/03/2024

Protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti cancerogeni o mutageni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024 è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2024 n. 15, relativa alla delega al Governo per il recepimento di direttive e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea. In particolare, l’art. 8 stabilisce i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 apporta modifiche alla normativa vigente in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro, in particolare attraverso:
  • la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, e
  • l’aggiornamento dell'attuale sistema di sorveglianza sanitaria.
DETERGENTI
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06/03/2024

Detergenti: testo del nuovo regolamento approvato dal Parlamento Europeo

Dopo la prima lettura del Parlamento Europeo è stata pubblicata la Risoluzione legislativa del 27 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004.

Numerose le novità presenti nel testo aggiornato, vi segnalo quelle che riguardano i rapporti tra le imprese e le autorità competenti nazionali in merito alla fornitura della “prova legale” della conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1020.

In pratica, fabbricanti, distributori ed importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, essi forniscono a quest'ultima, in forma elettronica e, su richiesta, cartacea tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al nuovo regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato.

ALTRE
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11/03/2024

Direttiva (UE) 2024/825: maggiore severità per il Greenwashing

Dopo la pubblicazione della Direttiva (UE) 2024/825, avvenuta il 28 febbraio scorso, parte un periodo transitorio per le imprese nel quale dovranno verificare puntualmente la comunicazione verso il mercato consumer ad opera degli addetti al “marketing ambientale”. L’indicazione di marchi di sostenibilità farlocchi, di asserzioni ambientali non dimostrabili, più in generale di comunicazioni false che generano false percezioni e convinzioni nel consumatore medio saranno punite severamente. A tale riguardo segnaliamo che tali comunicazioni false o non dimostrabili possono configurare reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001, in particolare la frode in commercio. Al fine di garantire che i consumatori siano ben informati e possano comprendere facilmente i loro diritti in tutta l’UE, la Commissione Europea specificherà, entro il 27 settembre 2025, il formato e il contenuto dell’avviso armonizzato contenente i principali elementi della garanzia legale di conformità, e della relativa etichetta armonizzata.
REACH
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13/03/2024

Notizie dall’ECHA – Marzo 2024

Proposte di CLH: Consultazioni pubbliche

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per 5 sostanze:

  • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol
  • 2-ethylhexyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
  • benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene
  • Reaction products of diphenylamine with nonene, branched

con data di scadenza per l’invio di commenti fissata al 3 maggio 2024;

  • 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine

con data di scadenza per l’invio di commenti fissata al 10 maggio 2024.

Eventuali commenti pervenuti dopo la data di scadenza non riceveranno una risposta dal soggetto che ha presentato il dossier (l’autorità competente dello Stato membro (MSCA), o il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle) oppure dal RAC.

Candidate List: consultazioni di 2 nuove sostanze

Pubblicata la consultazione relativa alle seguenti sostanze potenziali SVHC:

  • Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
  • Triphenyl phosphate

con data di scadenza per l’invio di commenti fissata al 15 aprile 2024.

Proposte di sperimentazione

ECHA ha invitato terze parti interessate a presentare informazioni e studi scientificamente validi per le sostanze e gli endpoint indicati al seguente link con data di scadenza per l’invio di dati fissata al 22 aprile 2024.

Biocidi: adozione di 5 pareri sui principi attivi

Nella riunione di febbraio il comitato sui biocidi dell'ECHA (BPC) ha adottato 5 pareri sui principi attivi e 3 sulle autorizzazioni dell'Unione.
Il BPC ha adottato i seguenti pareri sulle sostanze attive:

  • Sostenere l'approvazione del 2-metil-4-osso-3-(prop-2-inil)ciclopent-2-en-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato (pralletrina) per il tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi)
  • Sostenere l'approvazione della zeolite argento-zinco per i tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta su esseri umani o animali), 7 (conservanti della pellicola) e 9 (conservanti di fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati)
  • Sostegno al rinnovo del colecalciferolo per il prodotto di tipo 14 (rodenticidi).

 

Le informazioni sono tratte da https://echa.europa.eu/it

 

 

 

ADR
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13/03/2024

Trasporto internazionale ADR: omissione di informazioni sulle merci pericolose nella CMR

Ci è stata segnalata una violazione dell’obbligo di cui alla Legge n° 298/1974 art. 46 ter (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali) relativa all’indicazione delle informazioni sulle merci classificate pericolose secondo l’ADR interessate da un trasporto internazionale.

In particolare, non è stata compilata l’apposita sezione nella Lettera di Vettura Internazionale per il trasporto su strada, in breve la CMR dalla “Convention des Marchandises par Route” siglata a Ginevra nel 1956.

La sanzione è stata applicata ai sensi dell’art. 46 ter comma 3:

3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. …omissis…

 

ALTRE
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20/03/2024

Piombo e diisocianati: nuovi valori limite

È stata pubblicata la Direttiva (UE) 2024/869 che modifica la direttiva 2004/37/CE e la direttiva 98/24/CE per quanto riguarda i valori limite obbligatori del piombo e i suoi composti inorganici e dei diisocianati. Si è reso necessario fissare valori limite nuovi e riveduti alla luce delle informazioni disponibili, tra cui le evidenze scientifiche e i dati tecnici aggiornati.
  • Il piombo e i suoi composti inorganici sono importanti sostanze reprotossiche in ambito professionale che possono avere effetti nocivi sia sulla fertilità che sullo sviluppo del feto e rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
  • I diisocianati sono sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie (agenti asmogeni) che possono avere effetti nocivi sulla salute respiratoria, quali asma professionale, sensibilizzazione agli isocianati e iperreattività bronchiale, nonché causare malattie cutanee professionali.
Gli Stati membri dovranno recepire le modifiche suddette nel loro ordinamento nazionale entro il 9 aprile 2026. Da segnalare, inoltre, che entro il 9 aprile 2026, la Commissione avvierà la procedura per ottenere una valutazione scientifica degli interferenti endocrini che possono incidere sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, al fine di valutare l'opportunità di includerli nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE.

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