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ADR
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24/11/2021

COVID-19: Aggiornamento protocollo condiviso settore trasporto e logistica

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi (successivamente aggiornato il 6 aprile 2021) e, in data 20 marzo 2020, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica. Il 30 agosto 2021 sono state inoltre modificate con Ordinanza del Ministro della Salute le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico».
Si segnala con la presente l’aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione relativo al settore trasporti e logistica (allegato 14).
Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell’ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate.

ALTRE
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14/12/2021

Mercurio – Disciplina sanzionatoria: D. Lgs. 2 novembre 2021 n. 189

È stato pubblicato il Decreto Legislativo 2 novembre 2021, n. 189 (G.U. n. 285 del 30 Novembre 2021), recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Tra i vari punti si segnala che sono punite le esportazioni e importazioni di mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio di cui all’allegato I del regolamento (art. 3).
REACH
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14/12/2021

Autorizzazioni concesse nell’ambito del REACH

La Commissione europea ha concesso autorizzazioni per 11 usi della sostanza 4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil)fenolo, etossilato (CE -, CAS -), tra parentesi trovate indicate le date di scadenza del periodo di riesame:

  • 1 utilizzo da parte di Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG (4 gennaio 2026);
  • 1 utilizzo da parte di Nuova Ompi S.r.l. Unipersonale (4 gennaio 2026);
  • 1 utilizzo da parte di Abbott Diagnostics GmbH (4 gennaio 2028);
  • 1 utilizzo da parte di Ortho-Clinical Diagnostics France (4 gennaio 2031);
  • 1 utilizzo da parte di Novo Nordisk A/S (4 gennaio 2033);
  • 2 usi da parte di BioMarin International Limited (4 gennaio 2033);
  • 2 usi da parte di Janssen Vaccines & Prevention B.V. e Janssen Biologics B.V. (4 gennaio 2033); e
  • 2 usi da parte di Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG e Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG (4 gennaio 2033).

La Commissione ha anche concesso un'autorizzazione per 1 uso di triossido di cromo (CE 215-607-8, CAS 1333-82-0) da parte di ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH & Thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. (REACH/21/3/0, REACH/21/3/1; 31 dicembre 2029).

 

BIOCIDI
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14/12/2021

Biocidi – Decreto Sanzioni: D. Lgs. 2 novembre 2021, n. 179

È stato pubblicato il Decreto Legislativo 2 novembre 2021, n. 179 (G.U. n. 284 del 29 Novembre 2021), recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.
Le sanzioni previste sono importanti, tra queste si segnala quella prevista dall’articolo 3 - Violazioni in materia di messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi di cui all’articolo 17 paragrafo 1, del regolamento biocidi:

  • Chiunque immette sul mercato un prodotto biocida non autorizzato ai sensi del regolamento ovvero in forza di un’autorizzazione non più valida o revocata o in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00. È punito con la stessa pena anche l’utilizzatore professionale o industriale che impiega un prodotto biocida non autorizzato o un prodotto biocida autorizzato in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell’autorizzazione.
REACH
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14/12/2021

REACH – Autorizzazioni: Regolamento (UE) 2021/2045

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/2045 della Commissione del 23 novembre 2021 (G.U. dell’Unione Europea L418 del 24 Novembre 2021) che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) relativo alle autorizzazioni.

In considerazione delle proprietà di perturbatori del sistema endocrino che caratterizzano le sostanze “bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)”, “benzil-butil-ftalato (BBP)”, “dibutil ftalato (DBP)” e “diisobutilftalato (DIBP)”, è stato modificato l’allegato XIV andando a eliminare gli usi esenti dall’obbligo di autorizzazione che erano previsti per alcune di queste sostanze e andando a modificare il limite di concentrazione per poter considerare esentate le miscele, portandolo da 0.3% a 0.1%.

Sono previste delle deroghe transitorie fino al 14 dicembre 2024. È previsto un periodo di deroga superiore, fino al 27 maggio 2025, per gli usi del DEHP nei dispositivi medici che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE.

IATA
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14/12/2021

Trasporto aereo: Guida aggiornata per spedire le batterie al litio

La spedizione delle batterie al litio è un argomento delicato e molto attuale. Per assistere quanti si accingono a spedirle via aerea, è ora disponibile sul sito dello IATA l’aggiornamento del documento 2022 Lithium Battery Guidance Document.
Questo documento si basa sulle disposizioni contenute nell'edizione 2021-2022 delle Istruzioni tecniche dell'ICAO e nella 63a edizione della IATA Dangerous Goods Regulations (DGR).

DOGANE
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14/12/2021

Dogane: Nuovo sistema di gestione da gennaio 2022

La Commissione europea ha avviato un nuovo sistema di gestione dei rischi doganali (Customs Risk Management System - CRMS2) per rafforzare i controlli doganali dell'UE e proteggere i cittadini e le imprese dell'UE. Il nuovo CRMS2 entrerà ufficialmente in funzione il 1º gennaio 2022. Il CRMS2 facilita lo scambio in tempo reale di informazioni relative ai rischi tra le amministrazioni doganali.
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Il lancio di questo nuovo sistema produrrà enormi vantaggi per le autorità doganali europee. Ciò significa che quando le merci pericolose vengono fermate in un punto della frontiera esterna dell'UE, queste informazioni saranno immediatamente condivise tra gli uffici doganali di tutta l'Unione. Il nuovo sistema doganale di gestione dei rischi darà un forte impulso alla nostra lotta contro le frodi e ai nostri sforzi per proteggere i nostri cittadini."

CRMS2 collega le dogane dei 27 Stati membri dell'UE e, ad esempio, della Norvegia. Sono compresi tutti i porti internazionali, gli aeroporti, i principali valichi di frontiera terrestri e tutti i centri nazionali di analisi dei rischi. In totale, circa 900 uffici doganali e centri nazionali e 6.500 funzionari doganali ed esperti in materia di rischio sono collegati al CRMS2, che copre tutte le parti della frontiera esterna dell'UE.

 

Le informazioni sono tratte da https://ec.europa.eu/taxation_customs

REACH
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14/12/2021

Rafforzamento dei controlli sui prodotti chimici di cui ai regolamenti REACH e CLP

A tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell’ambiente, lo scorso agosto il Ministero della salute e l’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli hanno sottoscritto la convenzione REACH E CLP 2021-2023. Sicurezza dei prodotti chimici: cooperazione fra diverse autorità di controllo.
Fino all’ottobre 2023 è previsto un rafforzamento delle attività di controllo in frontiera sulle prescrizioni dei regolamenti REACH e CLP.

Tali attività si concentreranno in particolare sulla verifica dei seguenti obblighi:

  • REACH: obbligo di registrazione, autorizzazione e restrizione.
    In merito alla restrizione, nei casi selezionati “Visita Merce (VM)” dal Circuito di controllo doganale, a campione o sulla base di specifici profili di rischio locale, le attività di controllo rafforzato saranno di tipo analitico e riguarderanno i seguenti prodotti
    - Bigiotteria (cadmio, nichel e piombo)
    - Thermos, copriasse da stiro, reticella spargifiamma (amianto)
    - Tessile e borse in pelle/cuoio (coloranti azoici e ammine aromatiche)
    - Calzature in pelle/cuoio (cromo)
    - Cemento (cromo)
    - Deodoranti per ambienti, tavolette per WC (1,4-diclorobenzene)
    - Pneumatici rigenerati (IPA)
    - Leghe per brasature (cadmio)
    - Prodotti con materiale plastico in PVC - manubri bicicletta, guanti da sport, sandali da scoglio, auricolari, frequenzimetri da polso – (ftalati)

  • CLP: etichettatura/imballaggio nel contesto CLP, anche in coerenza con la classificazione indicata nella SDS. In merito all’informazione di cui all’etichettatura e all’imballaggio saranno posti all’attenzione i seguenti prodotti:
    - Vernici e vernici spray
    - Diluenti per vernici
    - Detergenti (detersivi)
    - Disgorganti
    - Colle e adesivi
    - Bianchetti
    - Prodotti per l’automobile (liquidi antigelo, olii per compressori e turbine, detergenti per auto)
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14/12/2021

Notizie dall’ECHA – Dicembre 2021

Ispezioni su prodotti venduti on-line: rilevate numerose non conformità

Nel corso del 2020 è stato portato avanti a livello dell’UE un progetto ispettivo mirato a verificare la conformità dei prodotti soggetti a REACH e CLP e sui prodotti biocidi (BPR) venduti online. Il progetto si è concentrato su tutte le potenziali aziende, negozi online e mercati che vendono sostanze pericolose, miscele, prodotti biocidi e articoli online. È ora disponibile il relative report REF-8 project report on enforcement of CLP, REACH and BPR duties related to substances, mixtures and articles sold online. Dal controllo di quasi 6000 prodotti venduti online è emerso che la maggior parte non era conforme ad almeno un requisito previsto dalla pertinente legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche da controllare.
Per il REACH, le ispezioni si sono concentrate sulle sostanze chimiche soggette a restrizioni e hanno rilevato che il 78 % dei prodotti controllati non era conforme. I prodotti includevano prodotti e articoli sia professionali che di consumo, tra cui, ad esempio, tessuti, pelletteria, articoli per l'infanzia, giocattoli e gioielli.
Ai sensi del regolamento CLP, le non conformità erano legate alla mancanza di informazioni sui rischi del prodotto chimico nella pubblicità online. Nel 75% delle ispezioni le informazioni mancavano e per quelle in cui erano disponibili spesso non erano chiaramente visibili.
In relazione ai biocidi, il 77 % dei biocidi ispezionati è risultato non conforme ad almeno un requisito previsto dal BPR. La maggior parte delle non conformità identificate riguardava prodotti venduti al pubblico. Il 17% dei prodotti ispezionati ha violato il BPR perché conteneva dichiarazioni fuorvianti negli annunci pubblicitari come "prodotto biocida a basso rischio", "non tossico", "innocuo", "naturale", "rispettoso dell'ambiente" o "rispettoso degli animali".
Il tasso di non conformità è stato più elevato per i marketplace rispetto ai negozi online. L'ECHA esorta tutti gli attori a migliorare in modo proattivo la protezione dei consumatori per le vendite online.
Si segnala il podcast di approfondimento su questo argomento.

PIC: rapporto annuale su esportazioni e importazioni

In conformità dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 649/2012, nel corso del primo trimestre di ogni anno gli esportatori e gli importatori di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC devono comunicare, alle rispettive autorità nazionali designate, i quantitativi esatti della sostanza chimica spedita verso o proveniente da ciascun paese non appartenente all’UE durante l’anno precedente.
L'ultimo rapporto annuale su esportazioni e importazioni ai sensi del regolamento PIC mostra un aumento dell'8 % delle esportazioni di alcune sostanze chimiche vietate o soggette a restrizioni nell'UE. Ciò interrompe la tendenza dei due anni precedenti in cui le esportazioni di queste sostanze chimiche regolamentate dal regolamento sul consenso informato preliminare (PIC) sono diminuite. Il quantitativo totale delle importazioni è diminuito per il secondo anno consecutivo.

Pubblicate le prime valutazioni delle esigenze normative per gruppi di sostanze chimiche

ECHA e gli Stati membri hanno valutato le esigenze normative di gruppi di sostanze nel tentativo di accelerare l'azione normativa sulle sostanze chimiche pericolose, proteggere le persone e l'ambiente. Le prime valutazioni riguardano oltre 450 sostanze in 19 gruppi. Per 18 di questi gruppi sono necessarie misure regolamentari di gestione del rischio o ulteriori dati.
Tra le prime valutazioni pubblicate ci sono quattro gruppi di ftalati e sostanze simili agli ftalati che sono stati valutati come gruppo a causa delle loro proprietà potenzialmente tossiche per la riproduzione, interferenti endocrine o persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT).
Per alcuni di questi ftalati è stata proposta una restrizione per limitare i loro potenziali rilasci dagli articoli. Inoltre, alcuni richiedono una classificazione ed etichettatura armonizzate, nonché l'identificazione come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Per altre sostanze in questi gruppi, al momento non ci sono informazioni sufficienti per confermare il potenziale pericolo e alcune non richiedono per il momento alcuna nuova azione normativa.
Tutte queste valutazioni saranno gradualmente pubblicate sul sito web dell'ECHA nello strumento di coordinamento delle attività pubbliche (PACT).
Sulla valutazione di “gruppi di sostanze” si segnala il podcast.

PFHxA: i comitati scientifici supportano future restrizioni

I PFHxA sono un sottogruppo di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). Le sostanze PFHxA sono note per essere molto persistenti e mobili. Sono ampiamente utilizzati in molti settori, come carta e cartone (materiali a contatto con alimenti), tessili come dispositivi di protezione individuale, tessili per la casa e abbigliamento, nonché nelle schiume antincendio.
Il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) ha adottato il suo parere finale sulla proposta della Germania di limitare l'acido undecafluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze correlate. Ciò fa seguito a un precedente parere del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) nel giugno 2021 per limitare queste sostanze che sono molto persistenti e mobili nell'ambiente e possono danneggiare il sistema riproduttivo umano.
Il RAC ha sostenuto la restrizione proposta per gli usi in cui non è possibile ridurre al minimo le emissioni con altri mezzi, in particolare per gli usi dei consumatori in tessuti e materiali a contatto con alimenti, nonché per le schiume antincendio. Il SEAC ritiene che una restrizione di PFHxA sia, in generale, una misura appropriata per affrontare i rischi identificati e per garantire un livello coerente di protezione per le persone e l'ambiente in tutta l'UE. Tuttavia, mentre il SEAC ha concluso che una restrizione su determinati usi è probabilmente proporzionata (ad esempio i tessili nell'abbigliamento di consumo, la carta e il cartone nei materiali a contatto con gli alimenti e i prodotti cosmetici), le incertezze nelle informazioni disponibili hanno impedito al SEAC di concludere che la restrizione proposta fosse nel suo complesso il mezzo più appropriato per affrontare il rischio identificato.
Durante i loro incontri, il SEAC ha anche adottato il suo parere sulla proposta francese di limitare le sostanze nei pannolini monouso e il RAC ha adottato 11 pareri sulla classificazione e l'etichettatura armonizzate. Maggiori informazioni in allegato.

SCIP: Disponibile la versione 2.0 del database

La nuova versione dello SCIP copre:

  • modifiche per rendere più fruibile le modalità di ricerca
  • adeguamenti al nuovo formato IUCLID
  • miglioramenti tecnici per velocizzare il caricamento del portale e per migliorare l'elaborazione soprattutto di articoli di grandi dimensioni e complessi.

Biocidi: Riunione BPC di dicembre

Il comitato sui biocidi si è riunito dal 29 novembre al 3 dicembre 2021, durante la riunione sono stati adottati 16 pareri: 10 sull'approvazione dei principi attivi, due sull'autorizzazione dell'Unione e quattro su richieste specifiche della Commissione europea.
Il dettaglio sui pareri è disponibile in allegato. La Commissione europea, insieme agli Stati membri dell'UE, prenderà la decisione finale sull'approvazione dei principi attivi e sull'autorizzazione dell'Unione delle famiglie di biocidi.
Si segnala il podcast con le riflessioni sulla riunione.
Il prossimo incontro si terrà nel marzo 2022.

Inviti a fare osservazioni e presentare prove

ECHA ha lanciato l’invito a presentare osservazioni e prove relativamente alla seguente sostanza per possibili future restrizioni:

Name EC number CAS number Start of consultation Deadline for providing input Subject of the call
10 Annex XIV phthalates: entries 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, and 46 - - 08/12/2021 26/01/2022 Call for evidence on ECHA’s report investigating whether to initiate a restriction under Article 69(2)

Proposte di CLH: Consultazioni pubbliche

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
Copper 231-159-6 7440-50-8 Hazardous to the Aquatic Environment 29/11/2021 28/01/2022
pyraclostrobin (ISO); methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate - 175013-18-0 Explosives Flammable solids Self-reactive substances or mixtures Pyrophoric solids Self-heating substances and mixtures Substances and mixtures which in contact with water emits flammable gas Oxidising solids Desensitised explosives Acute toxicity Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Respiratory sensitisation Skin sensitisation Germ cell mutagenicity Carcinogenicity Reproductive toxicity Specific target organ toxicity — single exposure Specific target organ toxicity — repeated exposure Hazardous to the aquatic environment Hazardous for the ozone layer 29/11/2021 28/01/2022
1,4-dichloro-2-nitrobenzene 201-923-3 89-61-2 Carcinogenicity; Germ cell mutagenicity 13/12/2021 11/02/2022
Ethanethiol 200-837-3 75-08-1 Flammable Liquid Acute Toxicity – inhalation Acute Toxicity - oral 13/12/2021 11/02/2022
N,N'-methylenediacrylamide 203-750-9 110-26-9 Germ cell mutagenicity 13/12/2021 11/02/2022

 

Si segnala la consultazione mirata su classificazione ed etichettatura armonizzate per la sostanza:

Name EC number CAS number Hazard class(es) and/or any other scientific information open for commenting Start of targeted consultation Deadline for commenting for targeted consultation
Hexyl salicylate 228-408-6 6259-76-3 rate and relevance of hexyl salicylate hydrolysis for the oral route of exposure 10/12/2021 07/01/2022

 

BPR: Altre richieste di commenti e prove

Si segnala la consultazione seguente relativa ai rodenticidi che contengono principi attivi anticoagulanti:

Name EC number CAS number Start of consultation Deadline for providing input Subject of the call
Non-chemical rodenticides - - 24/11/2021 31/01/2022 Call for information to help the European Commission and EU Member States to decide whether to renew the authorisation of rodenticides that contain anticoagulant active substances

 

Le informazioni sono tratte da https://echa.europa.eu

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15/12/2021

REACH Allegato XVII – restrizioni: Regolamento (UE) 2021/2204

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 (G.U. dell’Unione Europea L446 del 14 Dicembre 2021) che modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).

Ricordiamo che l’allegato XVII del REACH riporta l’elenco di tutte le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.
In particolare, alle voci 28, 29 e 30 si vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni.

Con il regolamento in oggetto sono state aggiunte le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1A o 1B elencate nei regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849 alle appendici 2, 4 e 6 dell’allegato XVII.

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20/01/2022

Dal 1° febbraio nuove sanzioni relative ai precursori di esplosivi

Dopo la pubblicazione della Legge n.238 del 23 dicembre 2021, concernente le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020, il Decreto Legislativo n.133 del 14 settembre 2009, concernente le sanzioni per le violazioni al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), è stato aggiornato con l’aggiunta delle sanzioni per le violazioni al Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso dei precursori di esplosivi. Le sanzioni sono relative a violazioni accertate nel mercato on line (e-commerce) ed off line (fornitura di prodotti da un fornitore ad un cliente tramite distributori o meno). Considerato l’impatto rilevante sulla gestione aziendale si consiglia di mettere a punto al più presto, se non già effettuato, un’organizzazione capace di implementare gli obblighi imposti dal Regolamento 2019/1148. Se vuoi approfondire il tema dei precursori di esplosivi ti consigliamo di leggere l'articolo: Precursori di esplosivi: Regolamento (UE) 2019/1148
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25/01/2022

PIC: Circolare PIC Dicembre 2021

Si segnala la pubblicazione della PIC CIRCULAR LIV (54) – December 2021. La circolare PIC è un documento chiave nell'attuazione della Convenzione di Rotterdam, sia per il funzionamento della procedura di previo consenso informato (PIC) che come meccanismo per lo scambio di informazioni sui prodotti chimici pericolosi. Viene pubblicata a giugno e dicembre in inglese, francese e spagnolo.
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25/01/2022

Etichettatura ambientale degli imballaggi: proroga

Si segnala la pubblicazione del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (G.U. n. 309 del 30 Dicembre 2021), recante all’articolo 11 una proroga di termini per l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Il termine è ora fissato al 30 giugno 2022. Gli operatori del settore potranno commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte.
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25/01/2022

Precursori esplosivi e Biocidi venduti online – Disciplina sanzionatoria

È stata pubblicata la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (G.U. n. 12 del 17 Gennaio 2022), recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea. L’art.13 della Legge 238/2021 modifica il Decreto Legislativo n.133 del 14 settembre 2009, relativo alle sanzioni per le violazioni al Regolamento REACH, aggiungendo le sanzioni per le violazioni al Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso dei precursori di esplosivi. Le sanzioni introdotte si applicheranno dal 1° febbraio 2022. Inoltre, segnaliamo che l’art.32 della legge 238/2021 prevede che il Ministero della Salute, d’intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, effettui una sorveglianza sui prodotti biocidi messi in vendita on line disponendo, se del caso con provvedimento urgente, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell’offerta di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) 528/2012 (BPR).
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25/01/2022

Prodotti a duplice uso: Regolamento (UE) 2022/1

È stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2022/1 della Commissione del 20 ottobre 2021 (G.U. dell’Unione Europea L11 del 18gennaio 2022) che modifica il Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso.
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25/01/2022

Webinar Sostanze pericolose nel trucco permanente o negli inchiostri per tatuaggi

Segnaliamo il webinar "Sostanze pericolose nel trucco permanente o negli inchiostri per tatuaggi: cosa mettiamo sotto pelle? La chimica nascosta nei prodotti - nuovi oneri normativi 2022" del prossimo 3 febbraio,  orario 9:00-12:00 organizzato dalla Camera di Commercio di Bolzano.

Ricordiamo che da gennaio 2022 si applica il nuovo Regolamento Europeo riguardante gli inchiostri per i tatuaggi e il trucco permanente. Sono vietate le sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, sensibilizzazione cutanea, corrosione cutanea o lesioni oculari. Il divieto riguarda le pratiche che prevedono iniezione o introduzione nella pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare di una persona con qualsiasi procedimento, compreso il trucco permanente, il tatuaggio cosmetico, il microblading e la micropigmentazione, allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona.

Per visionare il programma o iscriversi visitare il sito www.reach.gov.it

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25/01/2022

Revisione REACH: Consultazione pubblica

È stata aperta una consultazione pubblica che mira a raccogliere le opinioni sulla revisione mirata del Regolamento REACH.
La revisione del Regolamento REACH è stata annunciata dalla strategia sulle sostanze chimiche per la sostenibilità adottata il 14 ottobre 2020. L'obiettivo di questa revisione è quello di garantire che le disposizioni del Regolamento REACH riflettano le ambizioni della Commissione sull'innovazione e un alto livello di protezione della salute e dell'ambiente, come previsto dalla strategia.

La consultazione sarà aperta fino al 15 Aprile 2022.

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25/01/2022

Biossido di titanio come additivo alimentare: Regolamento (UE) 2022/63

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2022/63 della Commissione del 14 gennaio 2022 (G.U. dell’Unione Europea L11 del 18 gennaio 2022) che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’additivo alimentare biossido di titanio (E 171). Fino al 7 agosto 2022 gli alimenti prodotti conformemente alle norme applicabili prima del 7 febbraio 2022 possono continuare a essere immessi sul mercato. Dopo tale data, essi possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. Entro tre anni la Commissione riesaminerà la necessità di mantenere il biossido di titanio (E 171) o di sopprimerlo dall’elenco UE degli additivi alimentari destinati ad essere utilizzati esclusivamente come coloranti nei medicinali di cui all’allegato II, parte B, del Regolamento (CE) n. 1333/2008.
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26/01/2022

Notizie dall’ECHA – Gennaio 2022

Candidate List: aggiunte 4 sostanze

ECHA ha aggiornato la Candidate List con l’inserimento di 4 nuove sostanze riconosciute come altamente problematiche (SVHC).
La Candidate List attualmente contiene 223 sostanze.
Nella tabella sotto sono riportate le sostanze aggiunte nella Candidate list il giorno 17 gennaio 2022 nonché il motivo della loro inclusione e un esempio di uso:

# Substance name EC number CAS number Reason for inclusion Examples of use(s)
1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 204-327-1 119-47-1 Toxic for reproduction (Article 57 c) Rubbers, lubricants, adhesives, inks, fuels
2 tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane 213-934-0 1067-53-4 Toxic for reproduction (Article 57 c) Rubbers, plastics, sealants
3 (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC) - - Endocrine disrupting properties (Article 57 f - human health) Cosmetics
4 S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate 401-850-9 255881-94-8 PBT (Article 57 d) Lubricants, greases

Si evidenzia che la voce di gruppo "Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and ammonium salts" comprendeva precedentemente due voci: “Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt” e “sodium nonadecafluorodecanoate”. Questi due nomi descrivono la stessa sostanza e sono equivalenti, quindi "Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt" è stato rimosso dalla lista.

Si ricorda che gli obblighi di legge previsti per le aziende in seguito all’inserimento delle sostanze in candidate list si riferiscono alle sostanze da sole, nelle miscele o contenute in articoli. In particolare, i produttori e gli importatori di articoli contenenti le sostanze SVHC sopra elencate hanno a disposizione fino al 17 luglio 2022 per effettuare la notifica all’ECHA se sono pertinenti le seguenti due condizioni:

  • la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all’anno per produttore o importatore e
  • la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.

Ci sono esenzioni dall’obbligo di notifica se la sostanza è già registrata per l’uso o quando è possibile escludere l’esposizione. Come previsto dal Regolamento REACH, sarà seguita una procedura specifica per decidere se le sostanze dovranno essere incluse anche nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del Regolamento REACH).

Si ricorda infine che, a partire dal 5 gennaio 2021, i fornitori di articoli devono notificare le sostanze estremamente preoccupanti contenute nei loro articoli in una concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso alla banca dati SCIP dell'ECHA ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti. È disponibile il Candidate List Package aggiornato con le 4 nuove sostanze per consentire una notifica SCIP facilitata.

Ultima possibilità di richiedere i numeri di registrazione REACH per le notifiche NONS

Ai sensi del REACH, le sostanze notificate (NONS) ai sensi della direttiva sulle sostanze pericolose 67/548/CEE sono considerate registrate dalla società che ha presentato la notifica. L'ECHA è stata incaricata di assegnare numeri di registrazione a tutte le notifiche entro il 1° dicembre 2008. Questo è avvenuto in due fasi.
La prima fase è stata la "creazione" dei numeri di registrazione da parte di ECHA. Sono stati creati 9 963 numeri di registrazione per 5 294 sostanze. La seconda fase è stata la "rivendicazione" confermativa dei numeri di registrazione da parte dei proprietari delle notifiche in REACH-IT, stabilendo un collegamento tra una registrazione e la società responsabile della stessa.
Le aziende che vogliono ancora rivendicare i numeri di registrazione assegnati alle loro notifiche NONS - per le sostanze precedentemente notificate ai sensi della direttiva sulle sostanze pericolose - devono farlo prima del 17 luglio 2022. Dopo questo, l'ECHA terminerà la possibilità di richiedere numeri di registrazione per le NONS.
Per maggiori informazioni sulle NONS si segnalano le FAQ sul sito di ECHA, si ricorda che per poterle vedere sarà necessario selezionare la lingua inglese come scelta in alto nella pagina.

Notifiche PCN: novità per il Belgio

È ora possibile inviare le notifiche PCN tramite il portale di ECHA anche per il Belgio, la tabella riassuntiva “Overview of Member States decisions in relation to implementation of Annex VIII to the CLP Regulation (Poison Centre Notification)” non risulta però al momento ancora aggiornata.

Avviato un nuovo progetto ispettivo UE sui biocidi

È stato lanciato il “BPR Enforcement project on biocidal products containing non-approved/approved active substances”. Nel corso del 2022 le autorità di controllo negli Stati membri controlleranno che le aziende rispettino gli obblighi del Regolamento sui biocidi (BPR) e la legislazione nazionale sulla messa a disposizione dei biocidi sul mercato dell'UE.
L'attenzione si concentrerà sui biocidi che contengono principi attivi approvati e non approvati.
Il progetto mira a far rispettare le norme dell'UE e degli Stati membri per i biocidi e a sensibilizzare le aziende, con l'obiettivo di creare un mercato dei biocidi più sicuro e condizioni di parità per le aziende nell'UE. Sono previste anche attività ad hoc su disinfettanti e analisi chimiche.

Obbligo aggiornamento delle registrazioni REACH: nuove pagine dedicate

Le registrazioni REACH devono riflettere le ultime informazioni disponibili sull'uso sicuro e le aziende sono responsabili di fornire questi dati. Sia i lead registrant che i member devono mantenere aggiornata la parte comune della registrazione. ECHA ha aggiornato le pagine web dedicate per supportare i dichiaranti in questo compito.

Nuovi consigli per determinare i livelli di dose adeguati nei test di tossicità

ECHA ha pubblicato due documenti di supporto per le aziende che devono scegliere la giusta dose di sostanza per i loro test di tossicità ai fini della valutazione della sicurezza delle loro sostanze chimiche:

Il Regolamento (UE) 2021/979, che ha modificato gli allegati da VII a XI del Regolamento REACH, si applica a decorrere dall’8 gennaio 2022. Gli allegati REACH così modificati e le istruzioni pubblicate da ECHA guidano le aziende a fare test di tossicità usando il livello di dose corretto, garantendo risultati affidabili ed evitando di ripetere i test sugli animali.

Proposte di CLH: Consultazioni pubbliche

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per la sostanza n-esano:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
n-hexane 203-777-6 110-54-3 Specific target organ toxicity - repeated exposure 17/01/2022 18/03/2022

Consultazioni su restrizioni presentate in fase di esame

Si segnala la consultazione lanciata lo scorso 22 dicembre sulla proposta di restrizione per i Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) nei bersagli di argilla per il tiro. La deadline finale per i commenti sul report di restrizione è il 22/06/2022.

Guida sui Biocidi

Pubblicata la versione 4.0 della Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume II Efficacy - Assessment and Evaluation (Parts B+C).
Al momento è disponibile solo in inglese.

REACH
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16/02/2022

Notizie dall’ECHA – Febbraio 2022

Richiesta informazioni sugli usi di otto sostanze proposte per l’autorizzazione

ECHA sta valutando la possibilità di raccomandare alla Commissione europea otto nuove sostanze da includere nell’elenco delle autorizzazioni (allegato XIV del REACH).
Tra queste troviamo Ethylenediamine, Glutaral e il Piombo.
Se una sostanza viene inclusa nell’Elenco delle autorizzazioni, può essere immessa sul mercato o utilizzata dopo una determinata data solo se viene concessa un’autorizzazione per l’uso specifico.
ECHA invita a presentare commenti e ulteriori informazioni, in particolare sugli usi delle sostanze, sulle possibili esenzioni dall’obbligo di autorizzazione, nonché sulla struttura e la complessità delle catene di approvvigionamento. I commenti possono essere forniti entro il 2 maggio 2022.
Il Comitato degli Stati membri preparerà un parere sul progetto di raccomandazione dell’ECHA tenendo conto dei commenti ricevuti durante la consultazione. Sulla base del parere del Comitato e della consultazione, ECHA fornirà la sua raccomandazione finale alla Commissione europea nella primavera del 2023. Questa sarà l’undicesima raccomandazione dell’ECHA. La Commissione deciderà quindi su quali sostanze includere nell’elenco delle autorizzazioni e sulle rispettive condizioni applicabili per ciascuna sostanza.

Nuova versione di IUCLID

È disponibile la versione 6.8.0 di IUCLID 6. La nuova versione include miglioramenti e correzioni rilevanti per gli utenti SCIP, tra queste l’allineamento del validation tool con l'aggiornamento della Candidate List dello scorso 17 gennaio.

Database SCIP: un anno dopo

Un anno dopo l'entrata in vigore dell'obbligo SCIP per le aziende di presentare dati all'ECHA sulle sostanze estremamente problematiche nei loro articoli, il database SCIP mostra 7 milioni di notifiche di articoli ricercabili, provenienti da quasi 7000 aziende in tutta l'UE. La maggior parte delle notifiche proviene da società tedesche, seguite da Italia e Francia.
Chiunque può accedere al database e cercare per nome articolo, marca, categoria prodotto, tipo di materiale, nome chimico o numero SCIP. Le informazioni aiutano i consumatori a compiere scelte di acquisto più informate e sostenibili. Gli operatori dei rifiuti possono utilizzare i dati per migliorare le loro attuali pratiche di riutilizzo e riciclaggio.

Per saperne di più su articoli e database SCIP ti invitiamo a leggere questo articolo.

Inviti a fare osservazioni e presentare prove

ECHA ha lanciato l’invito a presentare osservazioni e prove relativamente alla seguente sostanza per possibili future restrizioni in articoli:

Name EC number CAS number Start of consultation Deadline for providing input Subject of the call
1,2-dichloroethane 203-458-1 107-06-2 02/02/2022 16/03/2022 Call for evidence on ECHA’s report investigating whether to initiate a restriction under Article 69(2)

Si sottolinea che ECHA sta raccogliendo anche informazioni su altre sostanze pericolose che sono utilizzate come fumiganti nei container per le merci e sulla possibile esposizione ad esse da parte dei lavoratori.

Richieste autorizzazioni: Consultazioni

Si segnalano le consultazioni lanciate da ECHA per le richieste di autorizzazione relative alle sostanze:

  • 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated,
  • Chromium trioxide
  • 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated.

Le consultazioni termineranno il 06 aprile 2022.

Guide ECHA

Disponibile la traduzione della Guida alla registrazione - versione 4.0.
Tra le principali modifiche di questa versione ci sono l’allineamento al Regolamento (UE) 2019/1692 relativo all’applicazione di talune disposizioni del Regolamento REACH riguardanti la registrazione e la condivisione dei dati dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio e al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 sugli aggiornamenti dei dossier di registrazione.
ECHA ha anche pubblicato un aggiornamento dell'Appendice per le nanoforme applicabili alla Guida alla registrazione e all'identificazione delle sostanze (versione 2.0).

Proposte di CLH: Consultazioni pubbliche

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
n-hexane 203-777-6 110-54-3 Specific target organ toxicity - repeated exposure 17/01/2022 18/03/2022
dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide 202-327-6 94-36-0 Hazardous to the aquatic environment 07/02/2022 08/04/2022
Reaction mass of 1,3-dioxan-5-ol and 1,3-dioxolan-4-ylmethanol - - Reproductive toxicity 07/02/2022 08/04/2022

 

Tatuaggi: Webinar su Restrizione

Dal 5 gennaio 2022, alcune sostanze chimiche pericolose nelle miscele utilizzate per tatuaggi e trucco permanente sono soggette a restrizioni nell'UE.
In merito si segnala il Webinar dal titolo REACH restriction of hazardous substances in tattoo inks and permanent make-up che si terrà il 29 marzo 2022.

 

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

 

ADR
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16/02/2022

Novità dall’UNECE – Febbraio 2022

Si segnala che l’Italia ha sottoscritto in data 08/02/2022 l’Accordo Multilaterale M343 - Environmentally hazardous substances of UN 3082 and the requirement for performance tests of the packaging (Replaces M341).

Il presente accordo si applica solo agli adesivi, alle pitture e ai materiali correlati alle pitture, agli inchiostri da stampa e ai materiali correlati agli inchiostri da stampa e alle soluzioni di resina assegnati a UN 3082 environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., gruppo di imballaggio III in conformità con 2.2.9.1.10.6 e 2.2.9.1.10.5 ADR contenenti lo 0,025 % o più delle seguenti sostanze, da sole o in combinazione:

  • 4,5-dichloro-2-octyl2H-isothiazol-3-one (DCOIT);
  • octhilinone (OIT); e
  • zinc pyrithione (ZnPT).

La sottoscrizione dell’Accordo M343 da parte dell’Italia trae origine da un’istanza di Assovernici, redatta in collaborazione con Flashpoint, presentata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile in data 6 dicembre 2021.

Secondo quanto prevede l’ADR al 2.2.9.1.10.5, le sostanze e le miscele sono classificate come sostanze pericolose per l'ambiente (ambiente acquatico) sulla base del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Il quindicesimo ATP al CLP, applicabile dal 1 marzo 2022, ha adottato modifiche di classificazione con il risultato che le miscele contenenti lo 0,025 % o più dei conservanti DCOIT, OIT e ZnPT saranno classificate come pericolose per l'ambiente. Le vernici a base d'acqua e i prodotti ad alto punto di infiammabilità che contengono biocidi sono miscele che ricadranno nella classificazione come sostanze pericolose per l'ambiente UN3082 e che quindi dovranno essere imballate rispettando i requisiti imposti dall’ADR.

Per quantità di 5 litri o meno, gli imballaggi non sono tenuti a soddisfare le prove di prestazione di cui al Capitolo 6.1 ADR come specificato dalla disposizione speciale di imballaggio PP1 dell'istruzione di imballaggio P001.
Per i formati superiori a 5 L non sono al momento disponibili imballaggi omologati adatti all'industria delle vernici a causa del tipo di chiusura utilizzata, che consente di riaprire e chiudere il prodotto per la colorazione in negozio.

L'industria dell'imballaggio ha bisogno di tempo per adattarsi ai cambiamenti delle normative e sviluppare nuove soluzioni di imballaggio. Da questa esigenza nasce il Multilateral Agreement M343, che sarà valido fino al 30 giugno 2023 nei territori dei Paesi firmatari, il cui elenco è riportato nella tabella seguente.

Country Signed
Norway 18/10/2021
Germany 10/11/2021
France 30/11/2021
Spain 15/12/2021
Sweden 25/01/2022
Finland 28/01/2022
Italy 8/02/2022

Si segnala, inoltre, che è stato modificato dalla Finlandia il layout del certificato di formazione dei conducenti ADR attualmente rilasciato ai sensi dell'8.2.2.8.5 dell'ADR. Al seguente link è disponibile una panoramica dei modelli rilasciati dai vari Paesi.

REACH
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22/03/2022

Notizie dall’ECHA – Marzo 2022

Divieto dei PFAS nelle schiume antincendio

ECHA ha proposto di vietare l'uso dei PFAS nelle schiume antincendio in Europa.
Le schiume antincendio contenenti PFAS hanno causato molti casi di contaminazione ambientale nell'UE, sia nel suolo che nell'acqua potabile. Tutti i PFAS, o i loro prodotti di degradazione, sono molto persistenti e alcuni sono noti per danneggiare la salute umana o l'ambiente. La combinazione di persistenza e potenziale dannoso significa che è importante ridurre al minimo ulteriori rilasci di queste sostanze per ridurre la probabilità di danni, potenzialmente irreversibili, in futuro.
La proposta di restrizione è stata resa disponibile sul sito web dell'ECHA il 23 febbraio, il 23 marzo inizierà una consultazione pubblica di 6 mesi sulla proposta, terminata la quale i due comitati scientifici RAC e SEAC formeranno la loro opinione. La presentazione del dossier di restrizione per i PFAS nelle schiume antincendio è un passo importante verso un divieto europeo di queste sostanze.
In merito si segnala il webinar gratuito di ECHA organizzato per il prossimo 5 aprile.
I Paesi Bassi, la Germania, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia stanno lavorando insieme su un simile dossier di restrizione per tutti gli altri usi dei PFAS. Questa proposta sarà presentata all'ECHA nel gennaio 2023. Entrambe le restrizioni proposte mirano a prevenire l'uso di questo grande gruppo di sostanze che non si decompongono nell'ambiente.
La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità pone la politica PFAS in primo piano. La Commissione europea si impegna a eliminare gradualmente tutti i PFAS, consentendone l'uso solo laddove si sia dimostrato insostituibile ed essenziale per la società.

Verifiche ECHA: i consigli aggiornati per dossier di registrazione conformi

Tutti i dichiaranti REACH devono riesaminare e aggiornare di propria iniziativa le informazioni contenute nei loro fascicoli di registrazione e sono incoraggiati da ECHA a migliorare la qualità e la pertinenza dei dati inclusi.
ECHA ha aggiornato recentemente le sue raccomandazioni per aiutare le aziende a migliorare i propri fascicoli di registrazione e ha aggiunto ulteriori consigli sull'uso del read-across e del peso delle prove.
Le nuove raccomandazioni sono frutto delle osservazioni raccolte durante i controlli di conformità e in seguito alle recenti modifiche ai requisiti in materia di informazioni ai sensi di REACH.
Complessivamente, nel periodo 2009-2021, l'ECHA ha verificato la conformità di 2500 sostanze registrate. In allegato un elenco di tutte le sostanze che sono state valutate nel 2021, comprensivo di tutti i dettagli delle richieste di informazioni alle aziende.

Database SCIP: Survey anonima

ECHA lancia un sondaggio con l’obiettivo di migliorare il database SCIP.
Il sondaggio richiede 10-15 minuti per essere completato ed è in forma anonima.

Biocidi: Riunione BPC

Il comitato sui biocidi (BPC) dell’ECHA si è riunito ad inizio marzo, nei giorni 01-03 e 08-09, e nell’incontro sono stati decisi pareri su:

  • Methylene dithiocyanate per PT 12
  • (13Z)-Hexadec-13-en-11-yn-1-yl acetate per PT 19
  • Propiconazole per PT 8 (rinnovo)

La Commissione europea, insieme agli Stati membri dell’UE, prenderà la decisione finale sull’approvazione dei principi attivi.
Maggiori dettagli sulle conclusioni della riunione sono disponibili in allegato. È disponibile anche un podcast con le riflessioni sull’incontro del presidente del Comitato sui biocidi Erik van de Plassche.

Mappatura delle sostanze chimiche potenzialmente dannose

Nel 2021 ECHA ha continuato a mappare le sostanze registrate per identificare quelle che richiedono una gestione del rischio o più dati per verificarne i pericoli. Sono state valutate 250 sostanze chimiche ad alto volume che non erano state assegnate a nessun pool normativo nell'universo chimico, il che lascia circa 1300 sostanze chimiche per le quali la necessità di un'azione normativa deve ancora essere riesaminata. In allegato la lista delle sostanze registrate con il loro stato di valutazione aggiornato a Dicembre 2021.
Questi progressi sono in linea con l’obiettivo di ECHA di valutare tutte le sostanze registrate entro il 2027.

Inviti a fare osservazioni e presentare prove

ECHA ha lanciato l’invito a presentare osservazioni e prove relativamente alle MCCP per possibili future restrizioni:

Name EC number CAS number Start of consultation Deadline for providing input Subject of the call
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) - - 23/02/2022 25/03/2022 Call for evidence to support the preparation of a restriction proposal on medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) and other substances that may contain ‘chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17’

Identificazione delle sostanze estremamente problematiche (SVHC)

Le sostanze che potrebbero avere effetti gravi e spesso irreversibili sulla salute umana e sull’ambiente possono essere identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).
ECHA ha aperto una consultazione sulla proposta di considerare come SVHC la sostanza N-(hydroxymethyl)acrylamide, il termine per inviare i commenti è il 19/04/2022:

Name EC number CAS number Proposing authority Reason for proposing Date of publication Deadline for commenting
N-(hydroxymethyl)acrylamide 213-103-2 924-42-5 Sweden Carcinogenic (Article 57a); Mutagenic (Article 57b) 04/03/2022 19/04/2022

Se identificata come SVHC, la sostanza sarà aggiunta all’elenco di sostanze candidate per l’inclusione nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.

Consultazioni su restrizioni presentate in fase di esame

Si segnala la consultazione lanciata lo scorso 17 marzo sul progetto di parere del SEAC relativamente alla proposta di restrizione per il 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™). La deadline finale per i commenti è il 16/05/2022.

Proposte di CLH: Consultazioni pubbliche

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde [1]; (1α,2α,5α)-2,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde [2]; 2,6-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde [3]; 3,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde [4]; 3,6-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde [5]; 4,6-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde [6]; Reaction mass of 3,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde [7]; dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde [8]; dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde [9]; 1,2,4(or 1,3,5)-trimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde [10]; 1,3,4-trimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde [11]; 2,2,4-trimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde [12]; 2,4,6-trimethylcyclohex-3-enecarbaldehyde [13]; isocyclocitral [14]; 3,5,6-trimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde [15]; 4,6,6-trimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde [16] 268-264-1 252-395-6 268-263-6 267-186-5 253-139-6 248-742-6 272-113-5 276-055-1 215-833-7 215-638-7 266-810-3 68039-49-6 35145-02-9 6975-94-6 68039-48-5 67801-65-4 36635-35-5 27939-60-2 68737-61-1 71832-78-5 40702-26-9 Skin Sensitisation 28/02/2022 29/04/2022
Aqueous extract from the germinated seeds of sweet Lupinus albus - - Explosives Flammable liquids
Self-reactive substances
Pyrophoric liquids
Self-heating substances
Oxidising liquids
Corrosive to metals
Carcinogenicity Germ cell mutagenicity
Reproductive toxicity
Acute Toxicity – inhalation
Acute Toxicity – dermal
Acute Toxicity – oral
Aspiration hazard Specific target organ toxicity – single exposure Specific target organ toxicity – repeated exposure
Skin corrosion/irritation
Serious eye damage/eye irritation Skin Sensitisation
Hazardous to the aquatic environment
21/03/2022 20/05/2022
biphenyl-2-ol; 2-phenylphenol; 2-hydroxybiphenyl 201-993-5 90-43-7 Physical hazards relevant for solid substance
Carcinogenicity
Germ cell mutagenicity Reproductive toxicity
Acute Toxicity – inhalation
Acute Toxicity – dermal
Acute Toxicity – oral
Aspiration hazard Specific target organ toxicity – single exposure Specific target organ toxicity – repeated exposure
Skin corrosion/irritation
Serious eye damage/eye irritation Respiratory sensitisation
Skin Sensitisation
Hazardous to the aquatic environment
Hazardous to the ozone layer
28/02/2022 29/04/2022
dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide 202-327-6 94-36-0 Hazardous to the aquatic environment 07/02/2022 08/04/2022
Ozone 233-069-2 10028-15-6 All hazard classes (physical hazards as well as hazards to human health and the environment) with the exception of skin sensitisation, aspiration hazard and/or hazardous to the ozone layer in the event that there are no data for these hazard classes 21/03/2022 20/05/2022
Reaction mass of 1,3-dioxan-5-ol and 1,3-dioxolan-4-ylmethanol - - Reproductive toxicity 07/02/2022 08/04/2022
tert-butyl 2-ethylperoxyhexanoate 221-110-7 3006-82-4 Reproductive toxicity Skin Sensitisation 28/02/2022 29/04/2022
tetrairon tris(pyrophosphate); ferric pyrophosphate 233-190-0 10058-44-3 Physical hazards applicable to a solid substance
Carcinogenicity
Germ cell mutagenicity Reproductive toxicity
Acute Toxicity – inhalation Acute Toxicity – dermal
Acute Toxicity – oral Aspiration hazard
Specific target organ toxicity – single exposure
Specific target organ toxicity – repeated exposure
Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation
Respiratory sensitisation
Skin Sensitisation
Hazardous to the aquatic environment
Hazardous to the ozone layer
21/03/2022 20/05/2022

 

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

REACH
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22/03/2022

REACH: Bollettino Ministero Transizione Ecologica Marzo 2022

È disponibile il nuovo numero del bollettino di informazione Sostanze chimiche – ambiente e salute del Ministero della Transizione Ecologica.
Questo numero è dedicato a una restrizione adottata nell’ambito del regolamento REACH relativa alle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e alle misure più recenti messe in atto per gestire i rischi associati all’utilizzo degli ftalati e per affrontare l’inquinamento da mercurio.

 

La notizia è tratta da www.minambiente.it

REACH
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22/03/2022

Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici: anno 2022

Pubblicato sul sito www.salute.gov.it il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici Anno 2022.
Il Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, con il Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015.
Nel documento sono riportate le tipologie di imprese prese come target nonché i criteri di priorità da adottare nella loro selezione.
Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno, principalmente per prodotti importati sfruttando la cooperazione con gli uffici doganali e per prodotti venduti on-line, in:

  • Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele
  • Verifica degli obblighi di autorizzazione REACH
  • Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione con obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale
  • Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli
  • Verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento
  • Verifica della conformità delle (e)SDS (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)
  • Verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi
  • Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni
  • Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele
  • Verifica dell’esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio
  • Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso
  • Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
  • Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)
  • Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
  • Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore.
REACH
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22/03/2022

Restrizioni – Allegato XVII REACH: Rettifica Regolamento 2021/1297

È stata pubblicata la rettifica al regolamento (UE) 2021/1297 della Commissione, del 4 agosto 2021 (GU L83 del 10/03/2022) che modifica la voce 68 dell'allegato XVII del regolamento REACH per quanto riguarda gli acidi perfluorocarbossilici con una catena costituita da 9-14 atomi di carbonio (PFCA C9-C14), i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14.

IMDG
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22/03/2022

Trasporto via mare: Circolare serie merci pericolose

Si segnalano le seguenti circolari:

 

Informazioni tratte dal sito www.guardiacostiera.gov.it

1 10 11 12 13 14 25