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22/09/2017

Turchia Regolamento KKDIK: nuovo riferimento per i chimici

Si segnala che recentemente la Turchia ha pubblicato un regolamento che ricalca molte delle prescrizioni dettate dal REACH (KKDIK). Tale regolamento, tra l'altro, fissa una scadenza di registrazione al 31/12/2023 con la possibilità di effettuare una preregistrazione entro il 31/12/2020.

Disponibile la traduzione in inglese del regolamento KKDIK all'indirizzo http://kimyasallar.csb.gov.tr/mevzuat/54

RID
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19/12/2017

Trasporto per ferrovia di merci pericolose: Circolare Prot. n. 59 del 23/11/2017

Si segnala la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti della Circolare Prot. n. 59 del 23/11/2017 con oggetto il rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2 e per le materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili,container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container).

IMDG
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19/12/2017

IMDG Code: Circolare serie merci pericolose n°32/2017

Si segnala la Circolare del Comando Generale Capitanerie di Porto relativa all'entrata in vigore della Risoluzione MSC.406(96) che, con l'adozione dell'emendamento 38-16, apporta modifiche sostanziali al Codice IMDG.
Si allega la scheda sinottica che illustra sinteticamente le principali variazioni apportate al Codice IMDG con il nuovo emendamento 38-16, in vigore dal 1 gennaio 2018.

 

Informazioni tratte dal sito www.guardiacostiera.gov.it

ADR
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15/05/2018

M310 Deroghe per ammoniaca in soluzione in IBC

Il 28 marzo 2018 l'Italia ha firmato l'Accordo multilaterale M310.
L'accordo in questione consente l'utilizzo, in deroga al paragrafo 4.1.1.10 , IBC03 dell'ADR, di IBC in plastica rigida o compositi del tipo 31H1, 31H2 e 31HZ1 per le soluzioni di ammoniaca UN2672.
L'accordo è valido fino al 31 gennaio 2022.
Per una panoramica di tutti gli accordi in deroga firmati dall'Italia si rimanda al sito UNECE.

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20/06/2018

RoHS: novità per esenzione piombo

Come noto la Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Si segnala la pubblicazione delle seguenti direttive delegate (G.U. dell'Unione Europea L123 del 18/05/2018) che modificano, adeguandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato III della direttiva RoHS relativamente alle esenzioni all'uso del piombo, in particolare:

  • Direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione, del 27 febbraio 2018, relativamente all'esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica.
  • Direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione, del 27 febbraio 2018, per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare.
  • Direttiva delegata (UE) 2018/738 della Commissione del 27 febbraio 2018 per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet.
  • Direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione, del 1° marzo 2018, per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio.
  • Direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione, del 1° marzo 2018 per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio.
  • Direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione, del 1° marzo 2018, per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel rame.
  • Direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione, del 1° marzo 2018, per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione.
ADR
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10/10/2018

Per la prima volta la traduzione dell’Accordo ADR è fatta dai massimi esperti italiani

E' la novità di Flashpoint per l’edizione ADR 2019

Epocale salto di qualità nella traduzione delle prescrizioni ADR; per l’edizione 2019 Flashpoint ha riunito i massimi esperti del settore che ne hanno analizzato e tradotto le varie parti in funzione delle rispettive competenze.

La perfetta conoscenza delle norme dell’accordo Europeo che regola il trasporto di merci pericolose su strada è fondamentale per tutti gli operatori della filiera. Aggiornato ogni due anni e noto agli addetti con l’acronimo di ADR (“Accord european relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”, in inglese “European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”), l’Accordo consta di oltre 1200 pagine.

Flashpoint, che dal 2011 ne cura la traduzione in italiano e lo rilascia in versione cartacea e digitale fornendo così un supporto inestimabile a tutti gli operatori coinvolti nella gestione e trasporto di merci pericolose, ha compiuto oggi un epocale passo in avanti migliorando ulteriormente la qualità della traduzione.

ADR 2019 di Flashpoint: una traduzione firmata dai massimi esperti italiani
Per realizzare la traduzione italiana del nuovo ADR 2019 Gabriele Scibilia, fondatore e presidente di Flashpoint che ha curato il coordinamento tecnico dell'intera opera, ha riunito per la prima volta in Italia il pool dei massimi esperti italiani delle merci pericolose, le cui specifiche competenze nei singoli settori di cui l’ADR si compone hanno permesso di affinarne la traduzione in modo inarrivabile.
Grazie a queste prestigiose collaborazioni esclusive, la traduzione dell’ADR 2019 edita da Flashpoint ha raggiunto un livello di perfezione tecnica e lessicale mai toccato prima da nessun’altra traduzione. In particolare il pool di esperti è stato composto da:

  • Claudio Amantia - Chairman del gruppo Europeo degli Organismi Notificati T-PED a Bruxelles, Responsabile del GdL T-PED di Alpi che riunisce gli Organismi Notificati T-PED in Italia, membro della Commissione Gas del Ministero Infrastrutture e Trasporti
  • Diego Baggio - Associazione Esperti Sicurezza S.r.l., Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, Esperto settore T-PED, collaboratore del GdL T-PED di Alpi
  • Roberto Locatelli - Associazione Esperti Sicurezza S.r.l. – Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, Ispettore T-PED, Gestore trasporto conto terzi
  • Marco Ottaviani - Consulente per gli aspetti regolamentari, ambientali e di sicurezza delle batterie, Coordinatore di Area Ambiente di ANIE-CSI, Membro della delegazione Recharge (Associazione Europea delle Batterie Ricaricabili e al Litio) nel Sottocomitato di Esperti ONU sul Trasporto di Merci Pericolose
  • Giovanni Pascoli - Presidente Associazione Esperti Sicurezza S.r.l., Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, Esperto settore T-PED, Esperto RID iscritto nel registro OTIF; membro del GdL T-PED di Alpi e della Commissione Gas del Ministero Infrastrutture e Trasporti
  • Fabrizio Sandrini - Consulente per la sicurezza dei trasporti ADR, Esperto classe 2 ADR (gas)
  • Gabriele Scibilia - Consulente per la sicurezza dei trasporti ADR, membro del GdL merci pericolose presso Ministero Infrastrutture e Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, membro del GdL quiz e studi dei casi per l’esame di consulente per la sicurezza presso Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3
  • Luca Segatti - Capo Sezione Trasporti e RSOM presso il Dipartimento Didattico della Scuola Trasporti e Materiali, Consulente e formatore nell'ambito del trasporto intermodale delle merci pericolose
  • Sandro Trivelloni - Analista di sicurezza nel trasporto di materie radioattive (classe 7), membro del GdL quiz e studi dei casi per l’esame di consulente per la sicurezza presso Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

Lo scopo dell’ADR e il contributo di Flashpoint
L’ADR è nato con lo scopo principale di normare in modo uniforme, sul territorio di tutti gli stati che lo sottoscrivono, le misure atte a prevenire possibili incidenti durante le operazioni di spedizione e trasporto stradale di merci pericolose e a ridurne al minimo le possibili conseguenze su persone, cose e ambiente.
La traduzione Flashpoint dell’Accordo ADR 2019 redatta da Scibilia e dal pool dei massimi esperti italiani diventa così il supporto migliore, indispensabile per fugare ogni dubbio sull’interpretazione delle disposizioni normative, semplificando la gestione del trasporto delle merci pericolose su strada.

Il rilascio
L’edizione Flashpoint dell’accordo ADR 2019, disponibile su carta, in un volume dal comodo formato pocket 17 x 24 cm, e in formato digitale, di più rapida consultazione, sarà presentata con un ciclo di seminari che hanno toccato le maggiori città italiane.
I seminari sono stati tenuti da docenti Flashpoint di elevata professionalità, impegnati da oltre 15 anni a fornire consulenza e formazione sul trasporto delle merci pericolose ad aziende di molteplici settori merceologici.

CLP
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16/10/2018

XIII ATP al CLP: Regolamento 2018/1480

E' stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/1480 del 4 ottobre 2018 (G.U. dell'Unione Europea L251 del 05/10/2018) che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) e che corregge il regolamento (UE) 2017/776.
In particolare il Regolamento (UE) 2018/1480 modifica la tabella delle voci di classificazione ed etichettatura armonizzata di cui alla parte 3 dell’Allegato VI al Regolamento CLP. Tra le voci modificate segnaliamo come particolarmente significative le seguenti:

• Ipoclorito di sodio, soluzione … % Cl attivo; index n.017-011-00-1
• Permanganato di potassio; index n. 025-002-00-9
• Colecalciferolo, vitamina D3; index n. 603-180-00-4
• Anidride maleica; index n. 607-096-00-9
• Massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) (C(M)IT/MIT); index n. 613-167-00-5
• Nicotina (ISO); index. n. 614-001-00-4

Le modifiche alle voci di classificazione armonizzata, di cui agli index n. sopra citati, si applicheranno obbligatoriamente dal 1° maggio 2020.

REACH
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17/12/2018

REACH – Nanomateriali: Regolamento 2018/1881

E' stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/1881 della Commissione del 3 dicembre 2018 (G.U. dell'Unione Europea L308 del 04/12/2018) che modifica il regolamento REACH per quanto riguarda gli allegati I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze.
Le modifiche degli allegati di REACH si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020, i cambiamenti sono rilevanti per le aziende che fabbricano o importano sostanze in forma di nanomateriali che rientrano nell'ambito di applicazione di REACH.

REACH
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18/12/2018

Notizie dall’ECHA – Dicembre 2018

Ispezioni REACH REF-5: pubblicato il report

Pubblicato il report relativo al REACH Enforcement Project partito nel mese di gennaio 2017 e finalizzato a valutare la conformità delle schede dati di sicurezza, delle schede estese (eSDS) e della loro effettiva applicazione nell’ambiente di lavoro.
Il REF-5 ha portato gli ispettori a focalizzarsi sulla modalità e qualità delle informazioni trasmesse all’interno della catena di approvvigionamento, dalle ispezioni condotte è emerso che le aziende dispongono di sistemi per comunicare le informazioni sull'uso sicuro lungo la catena di approvvigionamento ma la qualità di queste informazioni deve migliorare in modo significativo.
Si ricorda invece che il REF-7 per il 2019 si concentrerà sulle Registrazioni REACH mentre il progetto ispettivo REF-8 partirà nel 2020 e si focalizzerà sui prodotti venduti online. Gli ispettori avranno comunque la possibilità di svolgere verifiche anche secondo i vecchi progetti ispettivi e di portare avanti progetti pilota.

Il futuro piano strategico di ECHA: sfruttare al meglio le informazioni sulle sostanze chimiche in Europa

Il Management Board ha adottato la strategia pluriennale di ECHA per il 2019-2023. Nel documento sono definite le priorità di ECHA e il modo in cui l'Agenzia intende attuarle per questo periodo di tempo.
La nuova strategia tre priorità strategiche:

  • Identificazione e gestione del rischio di sostanze pericolose.
  • Uso sicuro e sostenibile delle sostanze chimiche da parte dell'industria.
  • Gestione sostenibile delle sostanze chimiche attraverso l'attuazione della legislazione dell'UE.

Nuove funzionalità di ricerca sul sito ECHA

ECHA comunica nuove funzionalità molto interessanti per gli utilizzatori del sito, in particolare:

  • biocidi: saranno disponibili maggiori informazioni per i biocidi e i principi attivi. La ricerca potrà essere effettuata con il nome commerciale di un prodotto per scoprire dove è autorizzato nell'UE o nel SEE, quali sono i suoi ingredienti principali e come usarlo in modo sicuro. Sarà anche possibile confrontare i prodotti per trovare opzioni più rispettose dell'ambiente.
  • accesso tramite account per tenere traccia di ciò che sta accadendo con le sostanze di interesse e salvare le query dalla ricerca. Ecco le informazioni per creare un account per quanti non ancora registrati.

PIC: report delle attività

Pubblicato il report che riassume le importazioni ed esportazioni di sostanze chimiche in allegato I del Regolamento 649/2012 (PIC) avvenute nel 2017.
Si segnala che è stato pubblicato anche il report finale del progetto ispettivo sul regolamento PIC, da questo emergono le “best practice” per i futuri controlli su questo regolamento ancora poco conosciuto dalle aziende.

Microplastiche: un video per spiegare il problema

Si segnala il video che riassume le preoccupazioni legate all’uso delle microplastiche nei prodotti.
ECHA ha lanciato nei mesi passati una richiesta di commenti e prove per raccogliere informazioni allo scopo di valutare l’impatto di una possibile restrizione sulle microplastiche aggiunte intenzionalmente in prodotti di qualsiasi tipo.

Nuovi pareri del RAC e SEAC

Il RAC (Comitato di valutazione dei rischi) ha adottato 19 pareri su proposte di classificazione
ed etichettatura armonizzata e un parere finale sulla restrizione per sostanze in tatuaggi e trucco permanente.
Si segnalano in particolare le opinion RAC per:

  • 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one [DCOIT]
  • Octhilinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazol-3-one; [OIT]
  • Phosphine
  • 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate; [DOTE]

Il SEAC (Comitato per l'analisi socioeconomica) ha inoltre:

  • adottato il suo parere finale in supporto della proposta di restrizione proposto da Svezia e Germania per il gruppo di sostanze “C9-C14 PFCAs (PFNA; PFDA; PFUnDA; PFDoDA; PFTrDA; PFTDA), loro Sali e precursori”.
  • concordato una opinione in bozza sulla proposta di restrizione per sostanze in tatuaggi e trucco permanente. E’ stata lanciata una consultazione pubblica sul parere draft che terminerà il giorno 11 febbraio 2019.

Maggiori informazioni in allegato.

Autorizzazione: consultazione per 4 ftalati

Lanciata la consultazione pubblica sulla proposta di modifica dell’elenco delle sostanze in autorizzazione (allegato XIV del regolamento REACH) andando a identificare quattro ftalati (DEHP, DBP, BBP, DIBP) come sostanze estremamente problematiche (SVHC) con effetti di interferenza endocrina sulla salute umana o sull’ambiente. Di conseguenza, alcuni usi precedentemente esentati andrebbero a rientrare tra quelli soggetti ad autorizzazione. La consultazione termina il 12/03/2019.

Consultazione pubblica su principi attivi biocidi

Lanciata da ECHA la consultazione pubblica sulla seguente sostanza attiva come potenziale candidata alla sostituzione ai sensi del regolamento sui biocidi:

Name Product type EC number CAS number Start date for providing information Deadline for providing information
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 4 233-539-7 10222-01-2 20/11/2018 18/01/2019

Consultazioni pubbliche su proposte di CLH

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
Citric acid 201-069-1 77-92-9 All hazard classes except Flammable gas, Oxidising gas, Gases under pressure, Flammable liquid, Pyrophoric liquid, Oxidising liquid, Organic peroxide, Aspiration hazard and Hazardous for the ozone layer 26/11/2018 08/02/2019
clomazone (ISO); 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one - 81777-89-1 Explosive Flammable liquid Flammable solid Self-heating substance or mixture Oxidising liquid Oxidising solid Health hazards Environmental hazards 26/11/2018 08/02/2019
desmedipham (ISO); ethyl 3-phenylcarbamoyloxyphenylcarbamate 237-198-5 13684-56-5 Carcinogenicity Reproductive toxicity Specific target organ toxicity - repeated exposure Hazardous to the aquatic environment 03/12/2018 15/02/2019
phenmedipham (ISO);methyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilate 237-199-0 13684-63-4 Carcinogenicity Reproductive toxicity Specific target organ toxicity â” repeated exposure Hazardous to the aquatic environment 03/12/2018 15/02/2019
triticonazole (ISO); (RS)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-methyl)cyclopentanol - 138182-18-0 Health hazards; Environmental hazards 03/12/2018 15/02/2019
Boric acid [1]; Diboron trioxide [2]; Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate [3]; Disodium tetraborate, anhydrous [4]; Orthoboric acid sodium salt [5]; Disodium tetraborate decahydrate [6]; Disodium tetraborate pentahydrate [7] 233-139-2 234-343-4 215-125-8 235-541-3 215-540-4 237-560-2 10043-35-3 11113-50-1 1303-86-2 12267-73-1 1330-43-4 13840-56-7 1303-96-4 12179-04-3 Reproductive toxicity (removal of SCLs to GCL) 10/12/2018 22/02/2019
esfenvalerate (ISO); (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate - 66230-04-4 Carcinogenicity Mutagenicity Acute Toxicity STOT SE STOT RE Skin Sensitisation Hazards to the Aquatic Environment 17/12/2018 01/03/2019
ethametsulfuron-methyl (ISO); methyl 2-({[4-ethoxy-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoyl}sulfamoyl)benzoate - 97780-06-8 Explosives Flammable solids Self-reactive substances Pyrophoric solids Self-heating substances Substances which in contact with water emit flammable gases Oxidising solids Corrosive to metals Carcinogenicity Mutagenicity Reproductive toxicity (fertility) Reproductive toxicity (development) Lactation Acute Toxicity [inhalation] Acute Toxicity [dermal] Acute Toxicity [oral] STOT SE STOT RE Skin Corr. / Skin Irrit. Eye Dam. / Eye Irrit. Skin Sensitisation Aquatic Acute Aquatic Chronic Ozone 17/12/2018 01/03/2019
trifloxystrobin (ISO); methyl (E)-methoxyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxy]-o-tolyl}acetate - 141517-21-7 Reproductive toxicity Environmental hazards 17/12/2018 01/03/2019

 

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

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18/01/2019

La responsabilità del produttore del prodotto e del produttore del rifiuto nell’era dell’economia circolare

Ai sensi della recentissima Direttiva europea 2018/851/UE, chiunque “professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti” sarà responsabile dell’im­patto del suo prodotto nel sistema ambientale, e quindi costretto a scelte consapevoli sin dalla fase di progettazione del prodotto prima che lo stessi diventi un rifiuto, con obblighi, che poi si presenteranno ancor più stringenti, in caso di prodotti e rifiuti di natura pericolosa. In tale eventualità, infatti, entrano in gioco fattori diversi, di carattere tecnico (caratteristiche di pericolo HP e dettami REACH), di sicurezza del trasporto (Accordo ADR), fino alla valutazione ai sensi del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs 81/2008) e della Direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015).

Il panorama della responsabilità ambientale – nelle forme della responsabilità estesa, della corresponsabilità e della responsabilità condivisa - si arricchisce pertanto di una sfumatura ulteriore, che ha specificato i requisiti generali minimi della c.d. Responsabilità del produttore del prodotto (EPR), in termini di obiettivi, di comunicazione delle informazioni, di proporzionalità, di criteri geografici e di adeguatezza.

In questo contesto, inoltre, il MOG ai sensi del decreto n. 231/2001, si presenta sempre di più quale imprescindibile strumento aziendale volto a garan­tire l’esatto adempimento dei molteplici obblighi gravanti sull’impresa, a dettare precipue regole di comportamento e – per ultimo ma non da ultimo - a prevenire i rischi ambientali.

Nel prestigioso scenario della fabbrica Ducati Motor Holding il 14 marzo è stata organizzata una giornata formativa gratuita che si prefigge di far luce sulle più recenti novità normative e giurisprudenziali, raccontando le diverse prassi operative concrete e affron­tando il tema sotto le diverse angolazioni delle nuove responsabilità da parte delle imprese che già si trovano ad operare in questo settore (es. produttori di prodotti), delle conseguenze sanzionatorie e dell’organizzazione aziendale, con particolare attenzione alla gestione delle merci pericolose.

 

Vi aspettiamo quindi a Bologna, il 14 Marzo, presso l'Auditorioum Ducati.

Il programma dettagliato è disponibile a questo link ed è obbligatoria l'iscrizione.

PER ISCRIVERSI: www.ambientelegale.it
PER INFO: Tel. 051 0353030 · formazione@ambientelegale.it

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22/01/2019

REACH Allegato XVII – restrizioni: Regolamento 2018/2005

E' stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/2005 della Commissione del 17 dicembre 2018 (G.U. dell'Unione Europea L322 del 18/12/2018) che modifica l'allegato XVII del regolamento REACH per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP).
Viene così modificata la voce 51 dell’allegato XVII. Con tale modifica è previsto il divieto di immissione sul mercato dopo il 7 luglio 2020 di articoli che contengano, singolarmente o in qualsiasi combinazione, i 4 ftalati in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato nell'articolo.

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19/03/2019

Notizie dall’ECHA – Marzo 2019

Vigilanza: aggiornamenti

Sono iniziate a gennaio 2019 e continueranno per tutto l’anno le ispezioni nell'ambito del primo Enforcement project sui biocidi (BEF-1). Le ispezioni si concentrano sugli articoli trattati per uso privato e professionale. I prodotti ispezionati comprendono, ad esempio, abbigliamento per bambini e sportivo, prodotti destinati ad uso professionale come prodotti da costruzione, attrezzature per piscine o dispositivi di sicurezza personali ma anche miscele chimiche come vernici e inchiostri. Particolare attenzione è rivolta all'utilizzo illegale di principi attivi non approvati e al rispetto degli obblighi di etichettatura.

Per il progetto pilota ai sensi di REACH e del regolamento CLP, le ispezioni sono iniziate nel marzo 2019 e proseguiranno fino all'autunno. Gli ispettori e le autorità doganali di 16 Stati membri dell'UE e dei paesi SEE partecipanti stanno lavorando insieme per verificare se i prodotti importati sono conformi a determinate restrizioni ai sensi del regolamento REACH in materia di sostanze chimiche pericolose quali cadmio, nichel o piombo. In caso di non conformità saranno bloccate le importazioni.

Portale per la notifica ai centri antiveleni

La prima versione del portale per l'invio delle notifiche ai centri antiveleni sarà disponibile dal 24 aprile 2019. Il portale consentirà alle aziende di preparare, creare, salvare e visualizzare in anteprima i loro dossier in formato PCN. Sarà disponibile un assistente di convalida per verificare la validità delle informazioni prima dell'invio.

Tatuaggi: procede l’iter di restrizione per sostanze in tatuaggi e trucco permanente

Il SEAC (Comitato per l’analisi socioeconomica) ha adottato il suo parere finale a sostegno della proposta di Danimarca, Italia, Norvegia e ECHA di limitare l'immissione sul mercato di inchiostri per tatuaggi e trucco permanente. Le sostanze che rientrano nel campo di applicazione della restrizione includono sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), sensibilizzanti o irritanti della pelle, sostanze corrosive o dannose per gli occhi, metalli e altre sostanze regolamentate nei prodotti cosmetici. I pareri di RAC (Comitato di valutazione dei rischi) e SEAC saranno ora trasmessi alla Commissione europea per un loro eventuale inserimento nell’allegato XVII del regolamento REACH.
Se la restrizione è adottata nel suo formato attualmente proposto, i requisiti per gli inchiostri per tatuaggi entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, ulteriori modifiche durante le fasi successive sono ancora possibili.

PIC: ecco come notificare secondo la PIC le esportazioni in UK in assenza di accordo

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi (PIC), gli esportatori sono tenuti a notificare le loro esportazioni 35 giorni prima della data prevista di esportazione. Per coprire le esportazioni che si verificano nei primi 35 giorni dalla data di uscita del Regno Unito dall’EU se non esiste un accordo di ritiro, è disponibile una specifica procedura pubblicata da ECHA.

Biocidi: pareri su principi attivi

Il Comitato sui prodotti biocidi (BPC) ha adottato sette pareri, tra cui cinque sull’autorizzazione dell’Unione e un parere di approvazione di un principio attivo. Si segnala in particolare che il BPC ha concluso che il seguente principio attivo non deve essere approvato:

Guide ECHA

Pubblicate due importanti guide:

Si segnala anche l’aggiornamento della guida “How to report changes in identity under REACH and CLP” - January 2019.

La conformità ai dati REACH deve migliorare

ECHA ha pubblicato la sua relazione annuale di valutazione, fornendo statistiche aggiornate sulle sostanze valutate e sui fascicoli di registrazione.
Nel 2018 ECHA ha verificato la conformità di 286 registrazioni. In 211 casi, l'Agenzia ha chiesto ai dichiaranti di fornire ulteriori informazioni per dimostrare che la sostanza è utilizzata in modo sicuro. ECHA ha inoltre esaminato 198 proposte di prove.
I numeri mostrano un quadro simile agli anni precedenti: nella maggior parte dei fascicoli di registrazione che ECHA controlla mancano importanti informazioni sulla sicurezza che sono in genere integrate dai registranti dopo il controllo.
Per la prima volta la relazione sullo stato di avanzamento della valutazione non è stata pubblicata come report, ma le statistiche sui progressi compiuti nel dossier e nella valutazione delle sostanze sono state rese disponibili online insieme alle raccomandazioni rivolte ai dichiaranti.

Consultazione pubblica su identificazione di sostanze estremamente preoccupanti

E’ stata avviata una consultazione pubblica sulla proposta di identificare come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) le sostanze in tabella seguente.
Se identificate come SVHC, le sostanze saranno aggiunte all’elenco di sostanze candidate per l’inclusione nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).

Name EC number CAS number Proposing authority Reason for proposing Date of publication Deadline for commenting
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof) - - Netherlands Equivalent level of concern having probable serious effects on the environment (Article 57f) Equivalent level of concern having probable serious effects on human health (Article 57f) 13/03/2019 29/04/2019
2-methoxyethyl acetate 203-772-9 110-49-6 Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 13/03/2019 29/04/2019
Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP) - - France Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 13/03/2019 29/04/2019

 

Database additivi nelle plastiche

ECHA ha pubblicato le informazioni relative a 419 sostanze usate come additivi nei materiali plastici in EU.

Consultazioni pubbliche su proposte di CLH

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
(3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-one; 24-epibrassinolide - 78821-43-9 Explosives Flammable solids Pyrophoric solids Self-Heating substances Oxidising solids Human Health Hazards (except Respiratory Sensitisation and Aspiration Toxicity) Hazards to the Aquatic Environment 21/01/2019 22/03/2019
3-methylpyrazole 215-925-7 1453-58-3 Acute toxicity (oral, inhalation) Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Reproductive toxicity Specific target organ toxicity — repeated exposure 04/03/2019 03/05/2019
acetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamide; (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine - 135410-20-7 160430-64-8 Acute toxicity Carcinogenicity Reproductive toxicity Hazardous to the aquatic environment 21/01/2019 22/03/2019
carbendazim (ISO); methyl benzimidazol-2-ylcarbamate 234-232-0 10605-21-7 Explosive Flammable solid Self-reactive substance or mixture Pyrophoric solid Self-heating substance or mixture Substance or mixture which in contact with water emits flammable gas Oxidising solid Organic peroxide Skin sensitization Hazardous to the aquatic environment 21/01/2019 22/03/2019
cypermethrin (ISO); α-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; cypermethrin cis/trans +/- 40/60 257-842-9 52315-07-8 Acute toxicity Specific target organ toxicity — repeated exposure Hazardous to the aquatic environment 21/01/2019 22/03/2019
silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica; pyrogenic, synthetic amorphous, nano, surface treated silicon dioxide 272-697-1 68909-20-6 Explosive Flammable solid Self-reactive substance or mixture Pyrophoric solid Self-heating substance or mixture Substance or mixture which in contact with water emits flammable gas Oxidising solid Substance or mixture corrosive to metals Acute toxicity Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Skin sensitization Germ cell mutagenicity Carcinogenicity Reproductive toxicity Specific target organ toxicity — repeated exposure Hazardous to the aquatic environment 04/03/2019 03/05/2019
Tetrafluoroethylene 204-126-9 116-14-3 Carcinogenicity 21/01/2019 22/03/2019
thiamethoxam (ISO); 3-(2-chloro-thiazol-5- ylmethyl)-5- methyl[1,3,5]oxadiazi nan-4-ylidene-N- nitroamine 428-650-4 153719-23-4 Flammable solid Acute Toxicity Reproductive toxicity Hazardous to the aquatic environment 21/01/2019 22/03/2019

 

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

CLP
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18/04/2019

XII ATP al CLP: Regolamento 2019/521

E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione del 27 marzo 2019 (G.U. dell’Unione Europea L86 del 28/03/2019) che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).
In particolare con questo adeguamento sono state modificate alcune disposizioni e alcuni criteri tecnici degli allegati I, II, III, IV, V e VI del regolamento CLP per tenere conto della sesta e settima edizione riveduta del GHS.

Il regolamento si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020.

Si segnala che è disponibile anche il XIV ATP al CLP in formato draft in cui è inserito, tra le altre cose, il criterio per l’attribuzione dell’EUH211 e EUH212 per miscele liquidi e solide contenenti Biossido di Titanio.

ALTRE
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25/07/2019

Inquinanti organici persistenti: pubblicato il nuovo regolamento

E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (G.U. dell’Unione Europea L169 del 25/06/2019) relativo agli inquinanti organici persistenti.
Si conclude così l’iter legislativo di revisione del regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP - Persistent organic pollutants).
Il regolamento (CE) n. 850/2004, che recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sui POP, è stato modificato nel tempo in modo sostanziale e a più riprese. Poiché erano necessarie nuove modifiche, ai fini di chiarezza e di allineamento con altre norme europee prima tra tutte il REACH, è stato scelto di procedere alla sua rifusione attuata con questo regolamento, entrato in vigore il 15/07/2019.

REACH
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22/10/2019

Regolamento 2019/1691 – REACH: Allegato V

E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 (G.U. dell’Unione Europea L259 del 10/10/2019) recante modifica dell’allegato V del regolamento REACH.
In particolare, con il regolamento in oggetto, viene aggiunto il digestato all’elenco di sostanze che sono esentate dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del REACH.
Finora non è stata richiesta alcuna registrazione per il digestato. L’inserimento del digestato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 mira a precisare che il digestato è esentato dalla registrazione, per ragioni analoghe a quelle che giustificano l’esenzione in vigore per il compost e il biogas, eliminando in tal modo le incertezze incontrate dai produttori e dagli utilizzatori di digestato così come dalle autorità che ne controllano l’applicazione.

ALTRE
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24/01/2020

Webinar Best practice in level one emergency response

Segnaliamo un webinar molto interessante dal titolo Level One Emergency Response Guidelines che si terrà il prossimo 29 gennaio alle ore 14.00.

Il webinar approfondirà il come e il perché della nascita delle linee guida, i loro punti chiave ed il significato di tali indicazioni per i produttori chimici, distributori, trasportatori e soccorritorri. Saranno esposti casi di studio per illustrare come tali linee guida si applichino negli scenari del mondo reale e il valore che aggiungono quando si tratta di un incidente.
Il webinar prevede anche una sessione di Q&A nella parte finale prima dei saluti.

I relatori: 

  • Joost Naessens - direttore dei trasporti e della logistica di Cefic
  • Gert Van Bortel - vicepresidente di BASF e presidente della rete ICE
  • Jon Gibbard - direttore dell'NCEC.

Per iscriversi: https://attendee.gotowebinar.com/register/7830204346626553868?source=4

ADR
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30/01/2020

Consulenza sul trasporto ADR di merci pericolose

Indice

Cos’è l’ADR?
Chi è il Consulente ADR?
È obbligatorio avere un Consulente ADR?
Cosa fa chi si occupa di consulenza ADR?
Come un Consulente ADR esterno può venirti in aiuto?

Cos’è l’ADR trasporto merci pericolose?

è l’Accordo Europeo che regolamenta i trasporti di merci pericolose su strada, siglato la prima volta a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con la Legge 12 agosto 1962 n. 1839.
ADR è l’acronimo di Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (in inglese: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

Per la precisione tale accordo regola la classificazione delle merci pericolose, rifiuti compresi, le modalità di imballaggio, le condizioni per trasportare le merci alla rinfusa o in cisterna, la segnalazione dei colli e delle unità di trasporto, la redazione del documento di trasporto, la tipologia di cisterne e veicoli idonei a trasportare le merci pericolose, la security, ecc.

Chi è il Consulente ADR?

Il consulente ADR è la figura contemplata nell’Accordo ed è stata introdotta in Italia prima dal D. Lgs. n. 40 del 04 febbraio 2000 e poi aggiornata dal D. Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2010).

È obbligatorio avere un Consulente ADR?

Tale figura è OBBLIGATORIA per tutte le aziende che svolgono una delle seguenti attività legate alle merci pericolose:

  • spedizione
  • trasporto
  • imballaggio
  • carico, riempimento e/o scarico

La funzione di Consulente ADR all'interno di un azienda può essere svolta da:

  • legale rappresentante;
  • personale interno all'azienda;
  • personale esterno all'azienda.

La persona che verrà incaricata dovrà aver superato l’esame di Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose presso la motorizzazione di riferimento e successivamente dovrà essere nominata formalmente come Consulente ADR dell’azienda.

Cosa fa chi si occupa di consulenza ADR?

I principali compiti del Consulente ADR all'interno di un'azienda che svolge attività legate alle merci pericolose sono:

  • verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
  • consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
  • redigere una relazione annuale sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose.

Come un Consulente ADR esterno può venirti in aiuto?

  • Definizione delle responsabilità dei ruoli previsti dall’ADR: speditore, trasportatore, caricatore, imballatore, riempitore e scaricatore.
  • Preparazione documentale: quali documenti, quali informazioni riportate e come riportarle.
  • Controllo sulla corretta etichettatura/marcatura e preparazione dei colli (imballaggio).
  • Richieste di supporto su contestazioni e/o sanzioni legate al trasporto merci pericolose e al corretto fissaggio del carico.
  • Controllo sull’applicabilità su alcune esenzioni (viaggiare senza patentino, senza equipaggiamento, quantità limitata ed esenzione parziale 1.1.3.6).
  • Consulenza sulla classificazione ADR dei rifiuti pericolosi.
  • Classificazione ADR dei prodotti (sostanze e miscele pericolose)
  • Elaborazione schede ADR di gestione merci e rifiuti (es. istruzioni operative specifiche) Redazione di schede per la gestione pratica delle spedizioni ADR
  • Indicazioni su come scegliere un trasportatore o altro fornitore di servizi legati al trasporto di merci pericolose.
  • Supporto/assistenza relative alle norme sul corretto fissaggio del carico (es. EN12195-1, Direttiva 2014/47/UE)
  • Verifica delle esigenze di formazione/formazione obbligatoria

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ADR
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07/02/2020

Controlli su strada – Operation Truck & Bus

II Network Europeo delle Polizie Stradali Tispol ha programmato la prossima settimana dal 10 al 16 Febbraio 2020, la campagna europea congiunta denominata “Operation Truck & Bus”, diretta ad intensificare i controlli verso i mezzi pesanti e gli autobus.

I controlli, che verranno effettuati sulle principali arterie stradali, saranno focalizzati sul rispetto dei tempi di guida e di riposo degli autisti e sulle loro condizioni pisco-fisiche, sulla regolarità dei cronotachigrafi, sulla documentazione presente a bordo, sulla conformità e sulla sistemazione del carico (Direttiva 2014/47/UE) con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose ADR.

Tispol è una rete di cooperazione tra le Polizie stradali, nata nel 1996 dall’Unione Europea, alla quale oggi aderiscono i 31 Paesi europei. L’Italia è rappresentata dal Servizio polizia stradale del Ministero dell’Interno. L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza stradale e contrastare le violazioni connesse.

 

Le informazioni sono tratte da www.tispol.org

REACH
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10/02/2020

Autorizzazioni – Allegato XIV REACH: Regolamento 2020/171

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/171 della Commissione del 6 febbraio 2020 (GU L35 del 7/2/2020) che modifica l’allegato XIV del regolamento REACH andando ad aggiungere le voci da 44 a 54. Le 11 nuove sostanze soggette ad autorizzazione sono le seguenti:

  • Acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare N. CE: 271-093-5 N. CAS: 68515-50-4
  • Ftalato di diesile N. CE: 201-559-5 N. CAS: 84-75-3
  • Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile (N. CE 201-559-5) N. CE: 271-094-0; 272-013-1 N. CAS: 68515-51-5; 68648-93-1
  • Fosfato di trixilile N. CE: 246-677-8 N. CAS: 25155-23-1
  • Perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio N. CE: 239-172-9; 234-390-0 N. CAS: -
  • Perossometaborato di sodio N. CE: 231-556-4 N. CAS: 7632-04-4
  • 5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5- metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi) N. CE: - N. CAS: -
  • 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328) N. CE: 247-384-8 N. CAS: 25973-55-1
  • 2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo (UV-327) N. CE: 223-383-8 N. CAS: 3864-99-1
  • 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec- butil)fenolo (UV-350) N. CE: 253-037-1 N. CAS: 36437-37-3
  • 2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320) N. CE: 223-346-6 N. CAS: 3846-71-7
IATA
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10/02/2020

Trasporto aereo – Addendum I alla 61ma Edizione del DGR IATA

Si segnala la pubblicazione del I Addendum al manuale DGR IATA che apporta alcune modifiche alla 61ma Edizione. Tutte le modifiche apportate dall’Addendum sono entrate in vigore proprio a partire dal 1 Gennaio 2020, contestualmente all’entrata in vigore della 61ma Edizione del Regolamento.
Oltre alle consuete modifiche sulle state ed operator variations, l’addendum va a correggere un importante refuso della versione cartacea del manuale che permetteva, attraverso le istruzioni di imballaggio per i liquidi infiammabili di PG I e II, l’uso di imballaggi singoli a testa rimovibile su aereo CAO, mentre tali imballaggi non erano e non sono tuttora permessi.
Le Packing Instructions coinvolte sono: PI 360, PI 361, PI 362, PI 363 e PI 364.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2020, in linea con quanto previsto dal “Manual for Test and Criteria” parte 38.3, per i produttori e i distributori di pile e batterie al litio diventa obbligatorio rendere disponibile il “Test summary”.

REACH
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10/02/2020

Modifica dell’Allegato II del regolamento REACH

Nella seduta del 19-20 Novembre 2019 il Comitato REACH ha approvato all’unanimità la modifica dell’Allegato II del regolamento REACH relativo alle Schede di Dati di Sicurezza modifica dell’Allegato II del regolamento REACH relativo alle Schede di Dati di Sicurezza. Le modifiche proposte, la cui entrata in applicazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2021, includono i requisiti relativi alle SDS per le nanoforme delle sostanze e inoltre adeguano l’Allegato II del REACH alla sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS). Ulteriori modifiche includono l’allineamento dell’Allegato II del REACH all’Allegato VIII del CLP per quanto riguarda l’identificatore unico di formula (UFI).
Il nuovo Allegato II richiede anche che i limiti di concentrazione specifici, i fattori M e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al CLP, quando disponibili, siano indicati nelle SDS. Infine viene stabilito che, poiché per le sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino sono state individuate una serie di prescrizioni specifiche per le SDS, di conseguenza va modificato l’Allegato II.

 

Le informazioni sono tratte da https://hclp.iss.it

CLP
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10/02/2020

Regolamento 2020/11: modifiche Allegato VIII CLP

È stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2020/11 (G.U. dell’Unione Europea L6 del 10/01/2020) che modifica il regolamento (UE) 2017/542 per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.
Di particolare rilievo è lo slittamento della prima data di messa in conformità, per le miscele per l’uso da parte dei consumatori, dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021, per concedere agli importatori e agli utilizzatori a valle un periodo di tempo sufficiente per predisporre le loro trasmissioni prima di tale termine.

IMDG
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10/02/2020

Trasporto via mare: Corrigenda al IMDG Code

Si segnala la pubblicazione del Corrigenda December 2019 al International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, Amendment 39-18.

ALTRE
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10/02/2020

Mercurio: posizione UE sulla Convenzione di Minamata

È stata pubblicata la Decisione (UE) 2019/2119 del Consiglio del 21 novembre 2019 (G.U. dell’Unione Europea L320 del 11/12/2019) relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione che stabilisce soglie per i rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione.
ADR
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10/02/2020

Novità dall’UNECE – Febbraio 2020

Nella sua 107a sessione, il Gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) ha richiesto la pubblicazione di linee guida per l'utilizzo della sottosezione 5.4.0.2 del RID/ADR/ADN al fine di facilitarne l'utilizzo su base volontaria e coerente. Le linee guida sono ora disponibili sul sito dell’UNECE.
Si segnala inoltre che, il 24 gennaio 2020, l'Uzbekistan ha aderito all'ADR.
Proprio per riflettere la possibilità data anche a paesi non membri dell’UE di aderire all’accordo, dal 1 gennaio 2021 entrerà in vigore il protocollo di modifica del titolo dell’ADR, che da "European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ADR)" diventerà "Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ADR)".
Sempre sul sito dell’UNECE, si segnala la pubblicazione:

ALTRE
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10/02/2020

Notizie dall’ECHA – Febbraio 2020

Candidate List: aggiunte 4 sostanze

ECHA ha aggiornato la Candidate List con l’inserimento di 4 nuove sostanze riconosciute come altamente problematiche (SVHC). La Candidate List attualmente contiene 205 sostanze. Nella tabella sotto sono riportate le sostanze aggiunte nella Candidate list il 16 gennaio 2020 nonché il motivo della loro inclusione e un esempio di uso:
# Substance name EC number CAS number Reason for inclusion Examples of use(s)
1 Diisohexyl phthalate 276-090-2 71850-09-4 Toxic for reproduction (Article 57 (c)) Not registered under REACH
2 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone 404-360-3 119313-12-1 Toxic for reproduction (Article 57 (c)) The substance is used in polymer production
3 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 400-600-6 71868-10-5 Toxic for reproduction (Article 57 (c)) The substance is used in polymer production
4 Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts - - Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment) Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health) Used as a catalyst/ additive/reactant in polymer manufacture and in chemical synthesis. It is also used as a flame retardant in polycarbonate (for electronic equipment).
Si ricorda che gli obblighi di legge previsti per le aziende in seguito all’inserimento delle sostanze in candidate list si riferiscono alle sostanze da sole, nelle miscele o contenute in articoli. In particolare i produttori e gli importatori di articoli contenenti le sostanze SVHC sopra elencate hanno a disposizione fino al 16 luglio 2020 per effettuare la notifica all’ECHA se sono pertinenti le seguenti due condizioni:
  • la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all’anno per produttore o importatore e
  • la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.
Ci sono esenzioni dall’obbligo di notifica se la sostanza è già registrata per l’uso o quando è possibile escludere l’esposizione. Come previsto dal regolamento REACH, sarà seguita una procedura specifica per decidere se le sostanze dovranno essere incluse anche nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del regolamento REACH).

Dimensioni PMI dichiarate ai fini della registrazione: attenzione!

Sono in programma a breve controlli da parte di ECHA delle dimensioni delle micro, piccole e medie imprese (PMI) che hanno registrato sostanze tra il 2016 e il 2019 ai sensi del regolamento REACH e che hanno beneficiato di tariffe ridotte. Per evitare sanzioni è fondamentale verificare al più presto di aver dichiarato correttamente le dimensioni della propria azienda e di aver caricato i pertinenti documenti in REACH-IT.

Ispezioni: focus sui prodotti venduti online

Sono iniziate le ispezioni secondo il REACH-EN-FORCE 8 (REF-8). Il progetto verificherà se le società che vendono sostanze pericolose, miscele, biocidi e articoli online negli Stati membri e nei paesi SEE sono conformi a REACH, CLP e al regolamento sui biocidi. Il progetto si rivolge a prodotti destinati al grande pubblico e ai professionisti, disponibili nei negozi di aziende private e nelle piattaforme come Amazon ed eBay. Gli ispettori verificheranno se gli acquirenti sono informati dell'esistenza di sostanze pericolose prima che l'acquisto sia completato e che determinati aspetti delle normative siano rispettati. Ciò può essere verificato controllando la pubblicità di un prodotto chimico o acquistando prodotti e successivamente analizzandoli. Particolare attenzione sarà data alle sostanze soggette a restrizioni presenti nei prodotti comunemente venduti online come giocattoli e tessuti. Gli ispettori controlleranno inoltre se gli annunci pubblicitari di sostanze chimiche pericolose vendute online informano adeguatamente i consumatori sulla classe di pericolo della sostanza o della miscela, come richiesto dal regolamento CLP. Per il regolamento sui biocidi, il progetto riguarda sia i biocidi autorizzati sia quelli disponibili nell'ambito del regime transitorio. Il regime transitorio è il periodo di tempo in cui i biocidi sono ancora regolati da disposizioni nazionali in ciascuno Stato membro. Il progetto si concentrerà sulle informazioni online sui prodotti e sugli annunci pubblicitari online, ma gli ispettori possono decidere se visitare le aziende per effettuare ispezioni in loco. I risultati del progetto dovrebbero essere pubblicati alla fine del 2021.

Report REF-6: troppe miscele classificate ed etichettate in modo errato!

La pubblicazione del Report sui risultati delle ispezioni effettuate secondo il progetto REF-6 ha messo in luce gravi non conformità sugli obblighi di classificazione ed etichettatura delle miscele pericolose. Le miscele più comuni controllate erano prodotti per il lavaggio e la pulizia; biocidi; rivestimenti, vernici, diluenti e svernicianti; adesivi e sigillanti; profumi per ambienti e prodotti per rinfrescare l'aria, noti per contenere comunemente ingredienti pericolosi. Complessivamente gli ispettori di 29 paesi hanno verificato 3391 miscele e ispezionato 1620 società (produttori, importatori, utilizzatori a valle e distributori). I risultati del progetto ispettivo sono preoccupanti:
  • il 44% delle miscele è risultato non conforme in qualche modo.
  • Il 17% delle miscele segnalate utilizzava una classificazione errata, il che può comportare un'etichettatura errata sulle miscele e, quindi, consigli errati sull'uso sicuro.
  • Il 33% delle miscele segnalate presentava un'etichettatura errata.
  • Il 33% delle schede di sicurezza verificate non era conforme ai requisiti controllati nel progetto.
Il messaggio dagli ispettori è chiaro: i produttori, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono impegnarsi maggiormente per ottenere la giusta classificazione per le miscele e comunicarla lungo la catena di approvvigionamento. Ciò impedirà la diffusione di informazioni errate nelle schede di dati di sicurezza e sulle etichette. L'industria dovrebbe inoltre lavorare per migliorare la qualità delle schede di dati di sicurezza che a loro volta porteranno a un miglioramento delle informazioni che attraversano la catena di approvvigionamento. Inoltre, la comprensione della legislazione sui biocidi dovrebbe essere migliorata per ridurre al minimo le violazioni causate dalla mancanza di conoscenza del BPR. Infine, per le capsule di detersivo liquido per bucato, sarà da migliorare l'imballaggio per garantire che le chiusure funzionino correttamente per tutta la durata dei prodotti come richiesto dalla legislazione.

Tatuaggi: procede il lavoro per rendere più sicuri gli inchiostri

Su richiesta della Commissione europea, ECHA ha valutato la sicurezza dei pigmenti utilizzati negli inchiostri per tatuaggi. Insieme a tre Stati membri e la Norvegia, ECHA ha proposto di limitare oltre 4000 sostanze negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco permanente. Alcune di queste sostanze sono già soggette al regolamento UE sui prodotti cosmetici e non possono essere utilizzate sulla pelle. Pertanto, non sono nemmeno sicuri da iniettare sotto la pelle. Per quanto riguarda in particolare Pigment Blue 15 e Pigment Green 7, un'opzione che ECHA ha raccomandato è di concedere un periodo transitorio di due anni prima di vietarli. Ciò consentirebbe ai formulatori di inchiostri di trovare alternative più sicure garantendo nel frattempo la disponibilità di inchiostri per tatuaggi verdi e blu. L'Agenzia ha presentato i suoi pareri scientifici alla Commissione a giugno 2019 e la Commissione ne discuterà con gli Stati membri a febbraio.

Acqua potabile: revisione della direttiva

Nel quadro di revisione della direttiva 98/83/CE sull'acqua potabile, ECHA ha ricevuto l'incarico di compilare e gestire un elenco positivo di sostanze chimiche dell'UE che possono essere utilizzate in sicurezza in materiali che entrano in contatto con l'acqua potabile. Il primo elenco positivo dovrebbe riguardare circa 1500 prodotti chimici e sarà adottato dalla Commissione europea entro il 2024.

Verifica Dossier: nuovi controlli

Ai sensi dell'articolo 20(2) del regolamento REACH, ECHA è tenuta a verificare che siano forniti in un fascicolo di registrazione tutti gli elementi richiesti dal REACH. Prima di poter emettere i numeri di registrazione, ciascun fascicolo deve superare un controllo di completezza. Da aprile 2020, con la nuova edizione di IUCLID, il controllo di completezza sarà esteso alle relazioni sulla sicurezza chimica (CSR). Parallelamente, ECHA rafforzerà anche i controlli informatici di completezza sulle informazioni sull'uso. In particolare, saranno rilevati casi in cui è prevista la descrizione della durata di un articolo ma che è stata esclusa dal fascicolo di registrazione. Sono inoltre previsti miglioramenti nel controllo per gli endpoint correlati a mutagenicità, tossicità riproduttiva e degradazione. Maggiori informazioni su queste modifiche sono disponibili in allegato. Un nuovo Validation assistant sarà reso disponibile con la versione IUCLID di aprile per rilevare i problemi di incompletezza nei fascicoli prima di inviarli a ECHA. Poiché le relazioni sulla sicurezza chimica sono presentate come documenti di testo allegati al fascicolo IUCLID, tali informazioni non potranno essere verificate dall'assistente di convalida. Sull’argomento ECHA ha tenuto un webinar di cui è disponibile la registrazione.

EUCLEF: In arrivo un nuovo sistema di ricerca per le sostanze

Sarà lanciato a marzo EUCLEF, il nuovo servizio di ECHA che consentirà di capire in che modo le sostanze sono regolate nell'UE e quali sono gli obblighi di legge di interesse per una data sostanza chimica. Il sistema prenderà in considerazione ben 40 atti della legislazione europea in materia di sostanze chimiche, a breve il webinar che ne illustrerà il funzionamento e le potenzialità.

Nanoforme: Guide aggiornate per la registrazione

Entro il 1 ° gennaio 2020, le società che fabbricano o importano nanoforme di sostanze soggette alla registrazione dovevano fornire ulteriori informazioni ai sensi del regolamento REACH. Per aiutare i dichiaranti a soddisfare i nuovi requisiti legali per i nanomateriali ECHA ha pubblicato l’aggiornamento di due linee guida: Relativamente alla registrazione delle nanoforme si segnala un webinar di ECHA.

Chemical universe: la mappa delle sostanze fatta da ECHA

ECHA ha pubblicato un elenco di oltre 21000 sostanze registrate REACH mappate nel suo "universo chimico". Le sostanze sono state suddivise in cinque gruppi sulla base delle azioni normative in atto, avviate o prese in considerazione per esse. I gruppi sono:
  1. Regulatory risk management ongoing: sostanze con rischi confermati per la salute umana e l'ambiente.
  2. Regulatory risk management under consideration: sostanze che vengono attualmente prese in considerazione per la gestione del rischio.
  3. Data generation: sostanze che richiedono informazioni aggiuntive per concludere se sono necessarie ulteriori azioni normative.
  4. Currently no further actions proposed: sostanze per le quali le autorità non hanno attualmente proposto ulteriori azioni normative.
  5. Not yet assigned: sostanze attualmente registrate ai sensi del REACH ma non ancora assegnate a nessuno degli altri gruppi.
Questa mappatura delle sostanze registrate non indica se l'uso di una sostanza sia sicuro o meno: è uno strumento di pianificazione e monitoraggio che aiuta gli Stati membri e le autorità dell'UE a concentrarsi sulle sostanze più problematiche e a identificare, ove necessario, le opportune azioni normative. Per le aziende e le altre parti interessate, la pubblicazione della mappatura offre ulteriore trasparenza sul lavoro delle autorità e sui progressi compiuti nella regolamentazione delle sostanze chimiche. Attualmente l’attenzione è sulle sostanze registrate per volumi superiori a 100 tonnellate all'anno, per le quali l’assegnazione a uno dei gruppi sarà conclusa entro la fine del 2020.

Restrizioni e C&L: pareri RAC e SEAC

Lo scorso dicembre, il comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) ha adottato il suo parere sulla proposta di restrizione sulla N, N-dimetilformammide (DMF) volta a limitare gli usi della sostanza da sola o in miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,3% p /p. ll SEAC e il RAC (Comitato per la valutazione dei rischi) hanno sostenuto la proposta di ECHA di limitare l'immissione sul mercato di Siloxanes D4, D5 e D6 come sostanze, come componenti di altre sostanze o in miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,1% p/p di ciascuna sostanza. Sulla proposta è stata aperta una consultazione che terminerà il 18 febbraio. Per ulteriori informazioni su questi e altri pareri vedere in allegato.

Guide in fase di aggiornamento

Si segnalano le seguenti guide in fase di implementazione:

Biocidi: pareri del BPC

Il Comitato sui prodotti biocidi (BPC) ha adottato sette pareri a sostegno dell'approvazione di quattro sostanze attive e due pareri per l'autorizzazione dell'Unione. La Commissione, insieme agli Stati membri dell'UE, prenderà la decisione finale sull'approvazione delle sostanze attive e sull'autorizzazione dell'Unione dei biocidi.

Restrizioni: calls for comments and evidence

Si segnalano le seguenti richieste di osservazioni e prove:

Consultazioni pubbliche su proposte di CLH

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:
Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine; melamine 203-615-4 108-78-1 Germ cell mutagenicity Carcinogenicity Specific target organ toxicity — repeated exposure 09/12/2019 07/02/2020
4,4'-sulphonyldiphenol; bisphenol S 201-250-5 80-09-1 Reproductive toxicity 09/12/2019 07/02/2020
benfluralin (ISO); N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine 217-465-2 1861-40-1 Explosives Flammable solids Self-reactive substances Pyrophoric solids Self-heating substances Substances which in contact with water emit flammable gases Oxidising solids Corrosive to metals Carcinogenicity Germ cell mutagenicity Reproductive toxicity Acute Toxicity - inhalation Acute Toxicity - dermal Acute Toxicity - oral Specific target organ toxicity – single exposure Specific target organ toxicity – repeated exposure Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Respiratory Sensitisation Skin Sensitisation Hazardous to the aquatic environment Hazardous to the ozone layer 09/12/2019 07/02/2020
di-n-butylamine 203-921-8 111-92-2 Acute Toxicity - inhalation Acute Toxicity - dermal Acute Toxicity - oral Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation STOT SE 03/02/2020 03/04/2020
methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophenyl)-β-alaninate; valifenalate - 283159-90-0 Explosive Flammable solid Self-heating substance or mixture Oxidising solid Acute toxicity Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Skin sensitization Germ cell mutagenicity Carcinogenicity Reproductive toxicity Specific target organ toxicity — single exposure Specific target organ toxicity — repeated exposure Hazardous to the aquatic environment Hazardous for the ozone layer 03/02/2020 03/04/2020
transfluthrin (ISO); 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 405-060-5 118712-89-3 Acute toxicity via oral route Skin corrosion/irritation Carcinogenicity Specific target organ toxicity — single exposure Specific target organ toxicity — repeated exposure Hazardous to the aquatic environment 09/12/2019 07/02/2020
triethylamine 204-469-4 121-44-8 Acute Toxicity – inhalation Acute Toxicity – dermal Acute Toxicity – oral Serious eye damage/eye irritation 03/02/2020 03/04/2020
Si segnalano anche le seguenti consultazioni mirate su classificazione ed etichettatura armonizzate:
Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
N-(5-chloro-2-isopropylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; isoflucypram - 1255734-28-1 Carcinogenicity Specific target organ toxicity – repeated exposure 06/02/2020 20/02/2020
Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica 272-697-1 68909-20-6 Acute toxicity Category 2 (H330) via the inhalation route with an ATE of 0.45 mg/L (dusts and mists) 03/02/2020 17/02/2020
   

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

REACH
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18/03/2020

Notizie dall’ECHA – Marzo 2020

Online il nuovo sistema di ricerca EUCLEF

È online il nuovo servizio di ricerca EUCLEF (EU Chemicals Legislation Finder), un progetto finanziato dal Programma UE per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME).
Grazie a EUCLEF sono ora facilmente accessibili in un unico luogo le informazioni su 40 atti legislativi dell'UE in materia di sostanze chimiche, un risultato importante perché è fatta maggiore chiarezza su quali atti legislativi si applicano alle varie sostanze.
Le aziende possono utilizzare l'EUCLEF per navigare nel quadro legislativo dell'UE sulle sostanze chimiche e trovare informazioni rilevanti su come le loro sostanze sono regolamentate in tutta l'UE. Questo permetterà alle imprese di comprendere meglio gli obblighi che potrebbero avere, in modo da poter garantire la loro presenza legale sul mercato.
La prima versione del finder copre la legislazione che riguarda la qualità dell'aria e dell'acqua, la protezione dei lavoratori, i pesticidi, i materiali a contatto con gli alimenti, i prodotti cosmetici, la sicurezza dei giocattoli e molti altri. Altri 16 atti legislativi dovrebbero essere aggiunti all'EUCLEF nel 2021.
È stato inoltre messo a disposizione un servizio di supporto normativo dedicato, in modo che le aziende possano porre domande su tutte le diverse normative UE in materia di sostanze chimiche coperte da EUCLEF.

Richiesta informazioni sugli usi di sette sostanze proposte per l'autorizzazione

ECHA sta valutando la possibilità di raccomandare alla Commissione europea sette nuove sostanze da includere nell'elenco delle autorizzazioni (allegato XIV del REACH).
Se una sostanza viene inclusa nell'Elenco delle autorizzazioni, può essere immessa sul mercato o utilizzata dopo una determinata data solo se viene concessa un'autorizzazione per l’uso specifico.
ECHA invita a presentare commenti e ulteriori informazioni, in particolare sugli usi delle sostanze, sulle possibili esenzioni dall'obbligo di autorizzazione, nonché sulla struttura e la complessità delle catene di approvvigionamento. I commenti possono essere forniti entro il 5 giugno 2020.
Il Comitato degli Stati membri preparerà un parere sulla bozza di raccomandazione dell'ECHA tenendo conto dei commenti ricevuti durante la consultazione. Sulla base del parere del Comitato e della consultazione, ECHA fornirà la sua raccomandazione finale alla Commissione europea nella primavera del 2021. Questa sarà la decima raccomandazione dell'ECHA. La Commissione deciderà quindi su quali sostanze includere nell'elenco delle autorizzazioni e sulle rispettive condizioni applicabili per ciascuna sostanza.

Consultazione pubblica su identificazione di sostanze estremamente preoccupanti

È stata avviata una consultazione pubblica sulla proposta di identificare come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) le sostanze in tabella seguente.
Se identificate come SVHC, le sostanze saranno aggiunte all’elenco di sostanze candidate per l’inclusione nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).

Name EC number CAS number Proposing authority Reason for proposing Date of publication Deadline for commenting
1-vinylimidazole 214-012-0 1072-63-5 Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 03/03/2020 17/04/2020
2-methylimidazole 211-765-7 693-98-1 Sweden Toxic for reproduction (Article 57 (c) 03/03/2020 17/04/2020
Butyl 4-hydroxybenzoate 202-318-7 94-26-8 Denmark Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 03/03/2020 17/04/2020
Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin 245-152-0 22673-19-4 Sweden Toxic for reproduction (Article 57 (c) 03/03/2020 17/04/2020
Resorcinol 203-585-2 108-46-3 France Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 03/03/2020 17/04/2020

50 % in più di dossier REACH controllati nel 2019

L'anno scorso ECHA ha condotto 301 controlli approfonditi su quasi 3000 dossier, riguardanti 274 sostanze chimiche uniche, aumentando del 50% il numero dei controlli effettuati.
Le decisioni di rendere la registrazione conforme sono state inviate a tutti i registranti della sostanza chimica - un cambiamento rispetto alla prassi precedente in cui era sempre contattato solo il dichiarante principale. Ciò ha contribuito a una migliore collaborazione tra i co-registranti.
Sono stati effettuati maggiori controlli anche sui dossier delle aziende che hanno registrato le loro sostanze chimiche separatamente dalle presentazioni congiunte. Questo per garantire che la ragione per cui i dichiaranti hanno presentato i loro dossier separatamente fosse legalmente giustificata e che gli obblighi di condivisione dei dati fossero rispettati.
L'attenzione ha continuato a concentrarsi sulle informazioni necessarie per chiarire gli effetti a lungo termine sulla salute umana o sull'ambiente. In 245 dei 301 controlli sono state richieste informazioni, la maggior parte delle quali chiedeva di chiarire gli effetti a lungo termine sullo sviluppo dei bambini non ancora nati, sulle mutazioni genetiche e sulla tossicità acquatica. ECHA ha anche esaminato quasi 100 proposte di test presentate dall'industria.
Nel complesso, nell'ultimo decennio, l'ECHA ha effettuato un controllo approfondito di oltre 1000 sostanze chimiche in tutte le fasce di tonnellaggio. Oltre il 20% delle sostanze chimiche di grande volume con la più alta esposizione potenziale sono state controllate in profondità. Oltre il 10% delle sostanze chimiche controllate è stato proposto come candidato per una classificazione armonizzata a livello UE/SEE.

Verso l'economia circolare: ecco il database SCIP per le SVHC negli articoli

A partire dal 5 gennaio 2021, le aziende che immettono articoli sul mercato dell'UE dovranno presentare notifiche attraverso il database SCIP all'ECHA se tali articoli contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.
Le aziende dovranno fornire:

  • informazioni per identificare l'articolo;
  • il nome, l'intervallo di concentrazione e la posizione della SVHC nell'articolo; e
  • informazioni sul suo uso sicuro.

L'obiettivo è quello di promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche pericolose e la transizione verso un'economia circolare più sicura.
È ora possibile iniziare a testare il prototipo del database SCIP. Gli utenti possono inviare i dati dei test e fornire un feedback a ECHA per aiutarla a migliorare ulteriormente la versione finale, che sarà lanciata più avanti nel 2020. Tutti i dati dei test presentati saranno cancellati prima del lancio.

Richiesta di prove: limite di esposizione professionale per l'amianto e il cadmio e i suoi composti inorganici

ECHA ha lanciato l’invito a presentare prove sul cadmio e i suoi composti inorganici e sull'amianto. L'obiettivo è quello di ottenere informazioni sull'esposizione, gli effetti sulla salute, la tossicologia, l'epidemiologia e le modalità di azione. Per il cadmio e i suoi composti inorganici sono richieste anche informazioni sugli usi. Ogni altra informazione pertinente è anch'essa benvenuta. La Commissione europea ha chiesto all'ECHA di rivedere i limiti esistenti di queste sostanze e le informazioni saranno utili all'ECHA per redigere i rapporti scientifici relativi ai limiti di esposizione sul posto di lavoro.
La scadenza per i commenti è il 2 giugno 2020.

Pareri RAC e SEAC su restrizioni e su richieste di autorizzazione

Il Comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) ha adottato il suo parere finale a sostegno della proposta dell'ECHA di limitare l'immissione sul mercato di D4, D5 e D6 come sostanze, come componenti di altre sostanze o in miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso per ogni sostanza. Questa proposta riguarda sia i prodotti per l'igiene personale (D4, D5 e D6) sia altri prodotti di consumo o professionali, nonché i prodotti per l'igiene personale con risciacquo (D6).

Il SEAC ha inoltre approvato il suo progetto di parere sulla proposta dell'ECHA di limitare l'immissione sul mercato, la produzione e l'uso di cinque sali di cobalto come sostanze, da sole o in miscele, in concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso, in applicazioni industriali e professionali. Il RAC (Comitato per la valutazione dei rischi) ha adottato il suo parere su questa proposta di restrizione con procedura scritta nel febbraio 2020.

Il RAC ha adottato il suo parere sulla proposta della Francia e della Svezia di limitare le sostanze sensibilizzanti per la pelle negli articoli finiti in tessuto, cuoio, pelle e pelliccia, immessi sul mercato per la prima volta. L'accordo sul progetto di parere SEAC è rinviato a giugno 2020.

RAC e SEAC hanno sostenuto la proposta della Norvegia di limitare la produzione o l'immissione sul mercato di PFHxS (lineare o ramificata), dei suoi sali o di sostanze affini e come componente di un'altra sostanza, in una miscela o in articoli.

Inoltre, RAC e SEAC hanno sostenuto la proposta dell'ECHA di limitare l'immissione sul mercato di articoli che rilasciano formaldeide a concentrazioni superiori a 0,124 mg/m3, misurate secondo le condizioni specificate in un'appendice alla proposta di restrizione.

Le consultazioni sui pareri concordati del SEAC (sali di cobalto, PFHxS e formaldeide) inizieranno presto e si prevede che il comitato adotti i suoi pareri nella riunione di giugno 2020.

I comitati non hanno raggiunto un accordo sulla proposta di restrizione dell'ECHA relativa alle microplastiche aggiunte intenzionalmente e continueranno le discussioni a giugno.

RAC e SEAC hanno adottato due pareri sulle domande di autorizzazione per un uso di triossido di cromo e un uso di etossilati di ottilfenolo. Inoltre, il RAC ha approvato 36 progetti di parere sulle domande di autorizzazione per gli usi di etossilati di ottilfenolo e nonilfenolo; pece, catrame di carbone, alta temperatura; olio di antracene e triossido di cromo.

Il SEAC ha approvato 27 draft opinions sull’uso di etossilati di ottile e nonilfenolo e pece, catrame di carbone, alta temperatura. Inoltre, il RAC ha discusso questioni chiave in 10 domande di autorizzazione, ricevute dall'ECHA nel novembre 2019. Ulteriori informazioni sui pareri sono disponibili nell'allegato.

Biocidi: pareri del BPC

Il Comitato sui prodotti biocidi (BPC) ha adottato tre pareri sui principi attivi, di cui uno che proponeva la non approvazione, e quattro pareri sull'autorizzazione dell'Unione - di cui uno non a sostegno dell'autorizzazione.
Nel dettaglio, il BPC si è pronunciato sulle domande relative alle seguenti combinazioni di principi attivi -tipo prodotto:

  • Clorofene per il tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta all'uomo o agli animali);
  • Glyoxal per i tipi di prodotto 2, 3 (igiene veterinaria) e 4 (settore alimentare e dei mangimi);
  • Massa di reazione dell'acido peracetico e dell'acido perossiottanoico per i tipi di prodotto 2, 3 e 4.

Il parere del comitato è che il clorofene non può essere approvato come disinfettante in quanto vi sono rischi inaccettabili che non possono essere attenuati. Secondo il parere del comitato, gli altri due principi attivi possono essere approvati.

Il BPC ha inoltre adottato pareri su quattro domande di autorizzazione dell'Unione per una famiglia di biocidi basata sui seguenti principi attivi:

  • propan-2-ol nei tipi di prodotto 2 e 4;
  • CMIT/MIT nel tipo di prodotto 6 (conservanti per prodotti durante lo stoccaggio);
  • acido peracetico nel tipo di prodotto 2; e
  • perossido di idrogeno nel tipo di prodotto 2.

Il parere del Comitato è che la famiglia di biocidi a base di perossido di idrogeno non può essere autorizzata in quanto non è possibile dimostrare che questa famiglia di prodotti sia sufficientemente efficace per agire come disinfettante.

La Commissione europea, insieme agli Stati membri dell'UE, prenderà la decisione finale sull'approvazione dei principi attivi e sull'autorizzazione dell'Unione delle famiglie di biocidi.

Le aziende devono fornire maggiori dati sulle nanoforme

Dal 1° gennaio 2020 sono in vigore i requisiti REACH aggiornati per le nanoforme di sostanze. Oltre questa data, le aziende devono avere una registrazione REACH conforme a questi requisiti per produrre o importare nanoforme di sostanze.
L'ECHA ha ricevuto finora un numero ridotto di dossier di registrazione per i nanomateriali. Al 1° gennaio 2020, solo 36 sostanze sono state registrate secondo i requisiti aggiornati del REACH, il 10% di quanto l'Agenzia si aspettava sulla base dei dati degli inventari nazionali belga e francese e del catalogo della Commissione Europea dei nanomateriali utilizzati nei prodotti cosmetici.
Con un tasso di presentazione così basso e con la metà dei dossier ricevuti che non hanno superato il controllo di completezza tecnica, ECHA ha reso disponibile un nuovo webinar con consigli pratici per le aziende su come preparare i loro dossier di registrazione per i nanomateriali.
L'Agenzia sta lavorando a stretto contatto con le principali associazioni di settore e con gli Stati membri per comprendere meglio le azioni aggiuntive necessarie per aumentare la consapevolezza degli obblighi di legge. ECHA ricorda alle aziende che senza una registrazione valida, i nanomateriali che rientrano nell'ambito di applicazione del REACH sono attualmente sul mercato in modo illegale.

Consultazioni pubbliche su proposte di CLH

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate; [TODI] 202-112-7 91-97-4 Respiratory sensitisation
Skin sensitisation Germ cell mutagenicity Carcinogenicity
09/03/2020 08/05/2020
4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol; bisphenol AF 216-036-7 1478-61-1 Reproductive toxicity 09/03/2020 08/05/2020
6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid 701-118-1 2156592-54-8 Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Reproductive toxicity
Specific target organ toxicity — repeated exposure
24/02/2020 24/04/2020
6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid 701-162-1 - Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Reproductive toxicity
Specific target organ toxicity — repeated exposure
24/02/2020 24/04/2020
6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid, sodium and tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts 701-271-4 - Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Reproductive toxicity
Specific target organ toxicity — repeated exposure
24/02/2020 24/04/2020
allyl methacrylate; 2-methyl-2-propenoic acid 2-propenyl ester 202-473-0 96-05-9 Acute Toxicity - inhalation
Acute Toxicity - dermal
Acute Toxicity - oral
24/02/2020 24/04/2020
benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate 479-100-5 577705-90-9 Reproductive toxicity 09/03/2020 08/05/2020
Benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1) 278-305-5 75768-65-9 Reproductive toxicity 09/03/2020 08/05/2020
di-n-butylamine 203-921-8 111-92-2 Acute Toxicity - inhalation
Acute Toxicity - dermal
Acute Toxicity - oral Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation
STOT SE
03/02/2020 03/04/2020
ethyl acrylate 205-438-8 140-88-5 Acute Toxicity - inhalation
Acute Toxicity - dermal Acute Toxicity – oral
24/02/2020 24/04/2020
methyl acrylate; methyl propenoate 202-500-6 96-33-3 Acute Toxicity – inhalation
Acute Toxicity – dermal
Acute Toxicity – oral
24/02/2020 24/04/2020
methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophenyl)-β-alaninate; valifenalate - 283159-90-0 Explosive
Flammable solid
Self-heating substance or mixture Oxidising solid
Acute toxicity
Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Skin sensitization Germ cell mutagenicity Carcinogenicity Reproductive toxicity Specific target organ toxicity — single exposure
Specific target organ toxicity — repeated exposure
Hazardous to the aquatic environment Hazardous for the ozone layer
03/02/2020 03/04/2020
Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1) - - Reproductive toxicity 09/03/2020 08/05/2020
Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1) - - Reproductive toxicity 09/03/2020 08/05/2020
triethylamine 204-469-4 121-44-8 Acute Toxicity – inhalation
Acute Toxicity – dermal
Acute Toxicity – oral Serious eye damage/eye irritation
03/02/2020 03/04/2020

È stata inoltre lanciata la consultazione mirata per la classificazione ed etichettatura armonizzata della seguente sostanza:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
daminozide (ISO); 4-(2,2-dimethylhydrazino)-4-oxobutanoic acid; N-dimethylaminosuccinamic acid 216-485-9 1596-84-5 Mutagenicity
Carcinogenicity
16/03/2020 30/03/2020

 

Consultazione pubblica su identificazione di POP

È stata avviata una consultazione pubblica sulla proposta di identificare come inquinante organico persistente (POP) le sostanze in tabella seguente:

Name EC number CAS number Deadline for consultation
Dechlorane Plus and its syn- and anti-isomers - - 15/04/2020
Methoxychlor 200-779-9 72-43-5 15/04/2020

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

CLP
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18/03/2020

XIV ATP al CLP: Regolamento 2020/217

È stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 (G.U. dell’Unione Europea L44 del 18/02/2020) che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP). Il regolamento si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.

In particolare con questo adeguamento è stato modificato l’allegato VI del CLP con la modifica di 12 voci e l’aggiunta di 17 nuove sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzata. Tra queste si segnala l’aggiunta della voce relativa al biossido di titanio; [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm].
Per le miscele contenenti biossido di titanio sono inserite le voci EUH211 e EUH212 nell'allegato II del regolamento CLP come misura di accompagnamento alla nuova classificazione del biossido di titanio (TiO2; Carc. 2 inalato). Essi hanno lo scopo di mettere in guardia gli utenti contro l'inalazione di goccioline e polveri contenenti TiO2.
L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione:
EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.”
L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:
UH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.”
Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione:
EUH210 «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta».

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