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18/03/2020

Trasporto merci pericolose via ferrovia: Corrigendum 2 al RID 2019

Si segnala la pubblicazione sul sito del OTIF (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail) del Corrigendum 2 con la lista delle correzioni all’edizione 2019 del RID.

ADR
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18/03/2020

COVID-19: Trasporto DPI contaminati

Si segnala una circolare del Ministero della Salute sulla gestione dell’emergenza in corso.
Tra i vari aspetti trattati viene raccomandata la gestione del trasporto dei rifiuti costituiti da DPI e da materiale ospedaliero classificandolo come UN 3291, Classe 6.2, Categoria B.

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18/03/2020

Regolamento PIC: scadenza comunicazione al 31 marzo

Si ricorda la scadenza del 31 marzo 2020 per la comunicazione, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento 649/2012 (PIC), relativa ai quantitativi esportati e importati nel corso dell'anno 2019 delle sostanze in quanto tali o contenute in miscele di cui all'allegato I del citato regolamento. In caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.000 euro a 12.000 euro (riferimento D.Lgs 10 febbraio 2017, n.28 articolo 4).
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18/03/2020

Restrizioni – Lavori in corso: Isocianati

Prosegue e si avvicina alla conclusione l’iter per inserire in Allegato XVII del REACH la nuova voce relativa alla restrizione per i Diisocianati, O=C=N-R-N=C=O, in cui R è un'unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata. Ecco la bozza del regolamento (allegato) che, se supererà gli ultimi controlli, sarà poi pubblicata in G.U.U.E.

Le informazioni sono tratte da https://ec.europa.eu/transparency/regcomitology

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18/03/2020

Trasporto ADR: Proroga Validità nazionale CFP ADR

Come tristemente noto, a causa dell’attuale emergenza sanitaria in corso, sono stati sospesi anche i corsi e gli esami per il rinnovo del Certificato di Formazione Professionale ADR (Patentino ADR). I conducenti in possesso di un Patentino ADR in scadenza sono dunque impossibilitati ad espletare le pratiche per il rinnovo quinquennale.
Per questo motivo, la Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest ha pubblicato una comunicazione di servizio attraverso la quale informa che, in attesa della ripresa dei corsi e degli esami, al conducente potrà essere emesso un “attestato di proroga del certificato CFP-ADR”.
Si segnala che tale proroga è valida soltanto su territorio Nazionale in quanto non prevista dall’Accordo ADR.

REACH
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03/04/2020

Capire il Regolamento REACH

Indice

Che cosa è il REACH?
Di che cosa si occupa il REACH?
I macro argomenti

Che cosa è il REACH?

Il Regolamento CE n.1907/2006 è la normativa di riferimento per gli Stati membri dell’Unione Europea che disciplina la Registrazione, Valutazione e Autorizzazione delle sostanze Chimiche (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals da qui l'acronimo REACH), allo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente garantendo al tempo stesso la competitività e l’innovazione dell’industria chimica europea attraverso la libera circolazione delle sostanze (in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli).

Grazie all’introduzione del Regolamento sono state raccolte e messe a disposizione delle aziende europee le informazioni relative alle proprietà pericolose delle sostanze e miscele manipolate, alle misure di gestione del rischio connesse all'esposizione a sostanze/miscele in funzione dell’uso.

Di che cosa si occupa il REACH?

Il REACH regolamenta la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di tutte le sostanze chimiche in quanto tali e in quanto componenti di miscele e articoli. L’importazione, ovvero l'introduzione fisica del prodotto nel territorio doganale della Comunità Europea, è considerata un’immissione sul mercato ai sensi del REACH e del CLP (Regolamento CE n. 1272/2008).

Oltre alle sostanze utilizzate nei processi industriali REACH regolamenta le sostanze utilizzate per realizzare i formulati più diffusi, ad es. i detergenti o le pitture, nonché le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) contenute in tutti gli articoli che ci circondano.Sono esentate dall’applicazione del Regolamento solamente le sostanze elencate nell’art 2:

  • sostanze radioattive
  • sostanze/miscele/articoli assoggettati al controllo doganale
  • sostanze intermedie non isolate
  • sostanze/miscele pericolose trasportate via strada, mare, aereo, ferrovia, per via navigabile interna
  • i rifiuti che non siano considerati né sostanze né miscele né articoli.

Altri esempi di esenzioni del regolamento, integrali o parziali:

  • medicinali (uso umano/veterinario)
  • alimenti (anche per animali)
  • prodotti cosmetici
  • dispositivi medici
  • sostanze/miscele/articoli prima esportati e poi reimportati in UE
  • sostanze/miscele/articoli recuperati, polimeri.

Ad essere soggetta al REACH, anche se in misura e con modalità differenti, è la quasi totalità delle aziende dell’Unione Europea.
L’intento del regolamento infatti è quello di responsabilizzare l’industria nella gestione dei rischi propri relativi alle sostanze chimiche e nella corretta trasmissione delle informazioni relative alle sostanze che produce, utilizza e commercializza.

I produttori e gli importatori di sostanze chimiche devono quindi attuare queste disposizioni e garantire sia la sicurezza dei lavoratori che manipolano i chemicals sia la sicurezza di coloro ai quali è destinato il prodotto finito, ovvero utilizzatori professionali e/o consumatori.

I macro argomenti

I punti sviluppati all'interno del Regolamento sono i seguenti:

  • la registrazione delle sostanze (Titolo II): Fabbricanti e Importatori di sostanze in quanto tali o in miscele o articoli (in taluni casi), in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, devono presentare ad ECHA una serie di informazioni di base e, in mancanza di dati disponibili, devono eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche delle sostanze. Le imprese possono presentare il proprio dossier di registrazione in qualità di “member registrant” ovvero in condivisione dei dati con gli altri fabbricanti ed importatori , oppure in quanto “lead registrant” nel caso in cui non siano disponibili dati per mancanza di un precedente registrante capofila oppure per volontà di dissociarsi dagli altri registranti.

  • la valutazione (Titolo VI). ECHA effettua il controllo di conformità delle informazioni prodotte dai registranti tramite i dossier ricevuti ed esamina le proposte di sperimentazione ai fini della produzionedelle informazioni relative alle sostanze, valutando assieme agli Stati membri la definizione dei criteri per la valutazione più approfondita di determinate sostanze.

  • l’autorizzazione (Titolo VII), delle sostanze “estremamente preoccupanti” cosiddette SVHC (Substances of Very High Concern) elencate in principio nella lista delle sostanze candidate all’inserimento in Allegato XIV (la c.d. “candidate list”) e poi trasferite nell’Allegato XIV con apposito regolamento: sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (CMR), sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB). L’utilizzo delle sostanze autorizzate è previsto solo per usi specifici e controllati.

  • la restrizione (Titolo VIII). Sostanze e miscele con rischi inaccettabili per la salute e l’ambiente subiscono restrizioni parziali o totali nell’immissione sul mercato e/o nell’uso in base alla concentrazione della sostanza pericolosa da sottoporre a restrizione. Le sostanze oggetto di restrizione sono elencate nell’Allegato XVII, che viene modificato ogni qual volta la Commissione proponga di restringere l'uso di determinate sostanze presenti nei prodotti destinati all’utilizzatore professionale e/o al consumatore.

Tutte le imprese sono dunque invitate a rivalutare i propri processi ed a sostituire le sostanze più pericolose con quelle che garantiscono la salute dell’ uomo e la protezione dell’ambiente. Il principale obiettivo del Regolamento REACH è proprio quello di salvaguardare la sicurezza stimolando al contempo l’innovazione e la competitività dell’industria europea sui mercati internazionali.

Gli impatti sulla supply chain

I soggetti sui quali ricade il maggiore impatto in termini di obblighi REACH sono i Fabbricanti e gli Importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, seguiti dagli Utilizzatori a valle, come ad esempio i Formulatori, i Distributori, gli stakeholders che ruotano intorno alla catena di approvvigionamento come i fornitori di servizi (laboratori, centri di ricerca, associazioni di categoria, società di consulenza e formazione) ed infine il consumatore finale che è l’ultimo attore della catena, non per ordine di importanza, oggetto del principio di tutela su cui REACH si fonda.

Autorità competenti ed attività di Vigilanza

Il regolamento REACH ha previsto l’istituzione di un’agenzia europea per le sostanze chimiche denominata «l’Agenzia» ECHA che assicura una completa gestione di quelli che sono gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento a livello comunitario e che è l'Autorità competente europea.

Ad essa fanno capo gli Stati membri che devono garantire la corretta trasmissione delle informazioni da parte delle imprese.
ECHA custodisce tutti i dati ricevuti sulle sostanze dagli attori della supply chain e garantisce l’aggiornamento e la manutenzione dell’archivio di tutte le sostanze circolanti in UE.

Ad oggi sono state registrate n. 25.331* sostanze uniche, n. 54* sostanze sono incluse in Allegato XIV.
*Dati aggiornati al 26/03/2020.

A livello italiano il Ministero della Salute si occupa, in coordinamento con le Regioni, di attuare i controlli previsti dal REACH al fine di garantire il corretto adempimento delle prescrizioni lungo la catena di approvvigionamento elevando, in caso di infrazioni, sanzioni amministrative (fino a 150.000,00 euro) e penali (fino all’arresto).

Hai bisogno di maggiori informazioni su quello che hai appena letto?

Scrivici utilizzando il form sottostante e ti risponderemo!

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22/04/2020

REACH: Decisioni di autorizzazione

Si allega l’elenco aggiornato ad aprile 2020 delle decisioni di autorizzazione adottate sulla base dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). L'elenco comprende anche il riferimento alla documentazione relativa a tutte le domande di autorizzazione su cui è stato adottato un parere da parte del Comitato per la valutazione dei rischi e del Comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA sulla base dell'articolo 64, paragrafo 5, del regolamento REACH.

 

Fonte sito https://ec.europa.eu

ALTRE
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22/04/2020

Gas Fluorurati: Circolare Ministero

Si segnala la circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 aprile 2020 che fornisce indicazioni ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo degli obblighi di controllo delle perdite periodico e di comunicazione di cui all'articolo 16, comma 8, del DPR 16 novembre 2018, n 146 sui gas fluorurati a effetto serra. In particolare la circolare fornisce indicazioni in merito a:
  • Termini per l’obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014.
  • Sospensione dei termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146.
 

Le informazioni sono tratte da: https://www.fgas.it/

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22/04/2020

COVID19: Deroghe per scadenza formazione

Si segnala la pubblicazione della Circolare serie merci pericolose n. 37 2020 con la quale è stata disposta una proroga per i requisiti di aggiornamento della formazione in scadenza del personale di terra operante nel trasporto marittimo delle merci pericolose. In particolare è disposto che la formazione quadriennale in scadenza fino al 30 giugno 2020 sia da intendersi automaticamente prorogata fino al 30 settembre 2020.
Analogamente per il trasporto aereo l’Enac ha prorogato di 4 mesi la possibilità di aggiornare la formazione relativa al trasporto aereo delle merci pericolose.

REACH
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22/04/2020

Notizie dall’ECHA – Aprile 2020

COVID19

ECHA ha lanciato una pagina dedicata alle misure straordinarie prese per fronteggiare la pandemia di COVID19.
In questa pagina ci sono raccolte le informazioni sulle misure messe in atto per aumentare la produzione e la fornitura di disinfettanti sul mercato europeo, prevedendo importanti deroghe ai normali requisiti di autorizzazione per i biocidi. Per maggiori informazioni leggi l’approfondimento.
ECHA sostiene inoltre l’esportazione di disinfettanti aiutando le autorità nazionali e la Commissione nella convalida delle richieste di esportazione rapida in caso di emergenza come previsto dall’articolo 8(5) del regolamento PIC, impegnandosi a valutare questi casi in meno di 24 ore dal ricevimento della notifica di esportazione.

Verifica Dossier: posticipati nuovi controlli CSR

Per aiutare le aziende in difficoltà a causa della pandemia COVID-19 i controlli di completezza dei CSR inizialmente previsti per maggio sono posticipati a ottobre 2020.

Inviti a fare osservazioni e presentare prove

ECHA ha lanciato l’invito a presentare osservazioni e prove relativamente alla seguente sostanza:

Name EC Number CAS Number Start of consultation Deadline for providing input Subject of the call
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
[covering any of its individual anti- and synisomers or any combination thereof]
236-948-9 13560-89-9 135821-74-8 135821-03-3 01/04/2020 25/05/2020 Call for evidence on the manufacture, import, use and placing on the market of Dechlorane plus, as well as on the possibility for substitution, potential alternatives and on the socio-economic impacts of substitution. Information on recycling, emissions and on the use in articles is also of interest.

Consultazioni su Restrizioni

Si segnalano le consultazioni sui progetti di parere del SEAC relativamente alle restrizioni che sono in fase di esame per le seguenti sostanze:

Si segnala inoltre la consultazione sul progetto di restrizione per l'acido undecafluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e sostanze correlate (Scadenza: 25/09/2020).

Consultazioni pubbliche su proposte di CLH

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
difenoconazole (ISO); 1-({2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl}methyl)-1H-1,2,4-triazole; 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether 601-613-1 119446-68-3 Explosives Flammable solids, Self-reactive substances, Pyrophoric solids, Self-heating solids, Substances which in contact with water emit flammable gases, Oxidising solids, Corrosive to metals Carcinogenicity, Germ cell mutagenicity, Reproductive toxicity, Acute Toxicity - inhalation, Acute Toxicity - dermal, Acute Toxicity - oral, Specific target organ toxicity – single exposure, Specific target organ toxicity – repeated exposure, Skin corrosion/irritation, Serious eye damage/eye irritation, Skin Sensitisation, Hazardous to the aquatic environment, 31/03/2020 01/06/2020
mepiquat chloride (ISO); 1,1-dimethylpiperidinium chloride 246-147-6 24307-26-4 Acute toxicity - inhalation, Acute toxicity - dermal, Acute toxicity – oral, Skin sensitisation, Carcinogenicity, Reproductive toxicity, Specific target organ toxicity – single exposure, Hazardous to the aquatic environment, 31/03/2020 01/06/2020
cinnamaldehyde; 3-phenylprop-2-enal; cinnamic aldehyde; cinnamal [1] (2E)-3-phenylprop-2-enal [2] 203-213-9 [1] 604-377-8 [2] 104-55-2 [1] 14371-10-9 [2] Skin sensitisation 23/03/2020 22/05/2020
foramsulfuron (ISO); 2-{[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}-4-formamido-N,N-dimethylbenzamide; 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea - 173159-57-4 Explosives, Flammable solids, Self-reactive substances, Pyrophoric solids, Self-heating substances, Substances which in contact with water emit flammable gases, Oxidising solids, Corrosive to metals, Acute Toxicity - oral, Acute Toxicity - dermal, Acute Toxicity – inhalation, Skin corrosion/irritation, Serious eye damage/eye irritation, Skin Sensitisation, Germ cell mutagenicity, Carcinogenicity, Reproductive toxicity, Specific target organ toxicity – single exposure, Specific target organ toxicity – repeated exposure, Aspiration hazard, Hazardous to the aquatic environment, Hazardous to the ozone layer 23/03/2020 22/05/2020

Biocidi – Consultazione pubblica

Lanciata da ECHA la consultazione pubblica sui potenziali candidati alla sostituzione:

Name Product type EC number CAS number Start date for providing information Deadline for providing information
Ethylene oxide PT02 200-849-9 75-21-8 09/04/2020 08/06/2020

 

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

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22/04/2020

Trasporto ADR e RID: Sottoscrizione di quattro Accordi Multilaterali

Per far fronte ad alcune criticità causate dell’attuale emergenza sanitaria in corso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha recentemente sottoscritto quattro Accordi Multilaterali relativi al trasporto Stradale (ADR) e Ferroviario (RID) delle Merci Pericolose.
Di seguito il dettaglio degli accordi firmati dall’Italia (fonte sito web del MIT):

  • M324 e RID 1/2020
    Certificati di formazione professionale dei conducenti ADR
    Con l’Accordo M324 è stata prolungata fino al 30 novembre 2020 la validità dei certificati di formazione professionale dei conducenti in scadenza tra l’1 marzo e l’1 novembre 2020. Gli autisti con il certificato scaduto potranno ugualmente circolare in tutti gli stati contraenti l’ADR che hanno siglato questo Accordo.
    Certificati del Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose
    Con gli Accordi M324 e RID 1/2020 è stata prolungata fino al 30 novembre 2020 la validità dei certificati del Consulente Sicurezza Trasporti Merci Pericolose in scadenza tra l’1 marzo e l’1 novembre 2020.

  • M325 e RID 2/2020
    Certificati di approvazione dei veicoli ADR
    Con l’Accordo M325 è stata prolungata fino al 30 agosto 2020 la validità dei certificati di approvazione dei veicoli ADR in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. I veicoli potranno circolare in tutti gli Stati contraenti l’ADR che hanno siglato questo Accordo. Le ispezioni tecniche necessarie per ottenere il certificato di approvazione dovranno essere svolte prima dell’1 settembre 2020.
    Controlli intermedi e periodici sulle cisterne ADR e RID
    Con gli Accordi M325 e RID 2/2020 è stata prolungata fino al 30 agosto 2020 la validità di tutte le ispezioni periodiche o intermedie delle cisterne in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. Le cisterne potranno quindi circolare in tutti i Paesi contraenti l’ADR e il RID che hanno siglato rispettivamente questi due Accordi. I controlli intermedi o periodici dovranno essere svolti prima dell’1 settembre 2020.

  • M326 e RID 3/2020
    Controlli periodici sui recipienti a pressione e recipienti criogenici chiusi, per alcuni gas della Classe 2
    Con gli Accordi M326 e RID 3/2020 è permesso fino al 31 agosto 2020, in deroga al termine previsto dalle Istruzioni di Imballaggio P200 e P203, il riempimento e il trasporto di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi che arrivano a scopo di ricarica e che hanno superato il termine dei controlli periodici e prove, per un limitato numero di gas.
    Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri: UN1002, UN 1013, UN1046, UN 1070, UN 1072, UN 1660, UN 1956, UN 3156, UN 3157.
    Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri: UN 1073, UN 1963, UN 1977.
    Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M326)” o “Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (RID 03/2020)”.

  • M327 e RID 4/2020
    Controlli intermedi e periodici cisterne mobili e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM) “UN”
    Con gli Accordi M327 e RID 4/2020 è stata prolungata fino al 31 agosto 2020 la validità di tutti i controlli periodici e o intermedi delle cisterne mobili e dei Contenitori Gas ad Elementi Multipli (CGEM) “UN”, di cui al Capitolo 6.7 ADR o RID, in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. I suddetti recipienti potranno quindi essere utilizzati in tutti i Paesi contraenti l’ADR e il RID che hanno siglato rispettivamente questi due Accordi. I controlli intermedi o periodici dovranno essere svolti prima dell’1 settembre 2020.
    Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M327)” o “Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (RID 04/2020)”

Gli Accordi Multilaterali valgono per i trasporti nazionali all’interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo, e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi.

A livello italiano si segnala inoltre la pubblicazione del DM 10 marzo 2020 “Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.77 del 23-03-2020). Tale DM posticipa la validità della carta di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, per il trasporto sul solo territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

Segnaliamo in merito all’argomento proroghe l’interessante sintesi redatta dall’Ing. Davide Levo – AES.

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05/05/2020

Free webinar – Emergency Response: implications for distributors

Our partner NCEC is delighted to invite Flashpoint clients to their exclusive free webinar, co-hosted by the European Association of Chemical Distributors (FECC) and featuring top chemical distributor Azelis, taking place on the 12th May 2020 at 1:00pm (BST).

Emergency Response – implications for distributors

Chemical distributors often have very different approaches to chemical emergency response provision. In this webinar we will explore what best practice for level 1 (telephone) emergency response looks like, referring to the CEFIC best practice guidelines and the Responsible Care guiding principles. Case studies will bring the challenges to the fore and we will provide clear next step actions for you to take immediately, enabling you to assess your risk and make changes if required. Join the webinar to learn:
  • How emergency response is a key part of Responsible Care and the risks of not having provision in place
  • When you should be providing emergency response for your own, and third party, products considering liability and Responsible Care
  • How to handle emergency response when you are not the manufacturer of products, but you are responsible for them
  • How the current pandemic is impacting emergency response
  • How to check your emergency response provision is fit for purpose
  • Benefits of your own emergency response provision and wider implications for physical response
Hear from Azelis, one of the leading chemical distributors, on their approach to emergency response and the challenges they face. The webinar will provide practical next steps to assess your own provision and ensure it meets your requirements. Presentations will be followed by a live Q&A session.

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18/05/2020

Quando un rifiuto pericoloso è sottoposto a normativa ADR

Indice Cos’è l’ADR? Un rifiuto pericoloso è sempre soggetto ad ADR? Cosa devo fare se produco un rifiuto soggetto ad ADR? Chi è il Consulente ADR? E' obbligatorio avere un Consulente ADR? Cosa Flashpoint può fare per te.

Cos’è l’ADR?

È l’Accordo Europeo che regolamenta i trasporti di merci e rifiuti pericolosi su strada pubblica. Nel caso specifico dei rifiuti, tale accordo stabilisce se un rifiuto può presentare un pericolo nella fase di trasporto dal luogo di produzione/detenzione all’impianto di destino. Per garantire la sicurezza nelle strade, l’ADR definisce dunque quali imballaggi e quali veicoli possono essere utilizzati per il trasporto, come devono essere segnalati i colli e le unità di trasporto e come dichiarare correttamente la pericolosità del rifiuto a livello documentale.

Un rifiuto pericoloso è sempre soggetto ad ADR?

Non sempre. La classificazione di un rifiuto ai fini del Testo Unico Ambientale (D.Lgs n.152/2006) ha lo scopo di individuare un Codice CER e le eventuali Caratteristiche di Pericolo HP che permettono di gestire correttamente l’intero ciclo di vita del rifiuto stesso. L’ADR, invece, gestisce la sola fase di trasporto su strada pubblica. Un rifiuto è dunque soggetto ad ADR se è in grado di provocare dei danni alla salute, ai beni e all’ambiente a seguito di un incidente e dunque mediante un’azione unica e di breve durata. Ad esempio, un rifiuto infiammabile (HP3) è sicuramente soggetto ad ADR. Un rifiuto sensibilizzante, mutageno o reprotossico (HP13, HP11, HP10) invece non lo è. In questo caso infatti, i pericoli per la salute si riferiscono ad una esposizione prolungata e questa condizione non può verificarsi a seguito di un incidente. Altre caratteristiche di pericolo come HP6 (tossico), HP8 (corrosivo) o HP14 (ecotossico) vanno invece valutate caso per caso perché possono prevedere una gestione ADR del rifiuto.

Cosa devo fare se produco un rifiuto soggetto ad ADR?

Dopo aver classificato il rifiuto ai sensi dell’ADR (Classe di Pericolo, Numero ONU e gruppo di Imballaggio) occorre: - Scegliere l’imballaggio idoneo o valutare l’idoneità di una cisterna - Munirsi delle prescritte etichette di pericolo - Riportare le specifiche diciture ADR all’interno del Formulario - Stabilire se la spedizione può essere effettuata in esenzione - Formare il personale coinvolto nella preparazione delle spedizioni - Fornire al personale specifiche istruzioni operative - Valutare se i quantitativi di rifiuti spediti prevedono la Nomina del Consulente ADR Se la classificazione evidenzia che il rifiuto è soggetto ad ADR e dall’analisi dei quantitativi spediti emerge che l’azienda ricade nell’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti, allora l’azienda dovrà immediatamente attivarsi per nominare questa figura. Se ti interessa questo argomento potrebbe interessarti il corso Classificazione e gestione trasporto ADR dei rifiuti pericolosi

Chi è il Consulente ADR?

Il consulente per la Sicurezza dei Trasporti, più comunemente noto come “Consulente ADR”, è la figura contemplata nell’Accordo ADR ed introdotta in Italia per la prima volta dal D. Lgs. n. 40 del 04 febbraio 2000 e poi aggiornata dal D. Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010. Il consulente ADR deve essere in possesso di un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti o da un’altra Autorità Competente di uno dei Paesi contraenti.

È obbligatorio avere un Consulente ADR?

Tale figura è obbligatoria per tutte le aziende che svolgono attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico e riempimento di merci o rifiuti pericolosi. In Italia l’obbligo di nomina del Consulente non sussiste per le aziende che mettono in spedizione merci pericolose in Quantità Limitata (capitolo 3.4 ADR) o entro i limiti quantitativi previsti per l’esenzione parziale secondo l’1.1.3.6. Inoltre sono esentate dall’obbligo di nominare il consulente le imprese che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci o rifiuti pericolosi che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (solitamente rientrano in questa definizione le merci assegnate al terzo gruppo di imballaggio). Tale esenzione è applicabile qualora l’impresa comunichi l’intenzione di avvalersene all’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di trasporto implicate. La funzione di Consulente ADR all’interno di un azienda può essere svolta dal legale rappresentante, da personale interno all’azienda oppure da personale esterno.

Cosa Flashpoint può fare per te:

  • Consulenza sulla classificazione ADR dei rifiuti pericolosi.
  • Valutazione dell’obbligo di Nomina del Consulente ADR.
  • Definizione delle responsabilità previste dall’ADR in funzione del ruo.lo ricoperto: speditore, trasportatore, caricatore, imballatore, riempitore e scaricatore.
  • Preparazione documentale: quali documenti redigere e quali informazioni riportare.
  • Controllo sulla corretta etichettatura/marcatura e preparazione dei colli (imballaggio).
  • Richieste di supporto su contestazioni e/o sanzioni legate al trasporto merci pericolose e al corretto fissaggio del carico.
  • Controllo sull’applicabilità su alcune esenzioni (viaggiare senza patentino, senza equipaggiamento, quantità limitata ed esenzione parziale 1.1.3.6).
  • Elaborazione schede ADR di gestione merci e rifiuti (es. istruzioni operative specifiche) Redazione di schede per la gestione pratica delle spedizioni ADR.
  • Indicazioni su come scegliere un trasportatore o altro fornitore di servizi legati al trasporto di merci pericolose.
  • Supporto/assistenza relative alle norme sul corretto fissaggio del carico (es. EN12195-1, Direttiva 2014/47/UE).
  • Verifica delle esigenze di formazione obbligatoria

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CLP
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19/05/2020

CARACAL-34: lavori in corso per l’allegato VIII CLP

Si è tenuto lo scorso 15 maggio il 34esimo meeting del CARACAL. L’incontro, inizialmente previsto per il 31 marzo, è stato svolto in forma ridotta e da remoto per via dell’emergenza sanitaria in corso. Durante il meeting sono state discusse le modifiche all’allegato VIII del regolamento CLP. Questo atto proposto introduce una soluzione generale con il concetto di un gruppo di componenti intercambiabili, nonché soluzioni più specifiche del settore per gesso, calcestruzzo preconfezionato, cemento e combustibili e “vernici su misura”.
In allegato ecco l’attuale bozza e il documento nel quale sono evidenziate le modifiche in discussione rispetto al precedente incontro del CARACAL.

ALTRE
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19/05/2020

PIC: ecco la bozza del nuovo regolamento

È disponibile sul sito di EUR-Lex il regolamento in bozza che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose anche noto come PIC (Prior Informed Consent). Si ricorda che il Regolamento PIC disciplina l'importazione e l'esportazione di talune sostanze chimiche pericolose e impone obblighi alle imprese che desiderano esportare tali sostanze nei paesi extra UE. Tale regolamento attua, all'interno dell'Unione europea, la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Il regolamento PIC si applica a un elenco di voci (per singole sostanze chimiche o gruppi di sostanze chimiche), incluse nell'allegato I, e a miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) (a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze), nonché ad articoli contenenti tali sostanze chimiche in forma non reattiva. Detto elenco viene aggiornato regolarmente a seguito di azioni normative nell'ambito della legislazione UE, nonché degli sviluppi verificatisi nel quadro della convenzione di Rotterdam.
REACH
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19/05/2020

REACH: Bollettino del Ministero dell’Ambiente Maggio 2020

Si segnala che è disponibile il nuovo numero del bollettino di informazione “Sostanze chimiche – ambiente e salute” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In relazione al tema della sostituzione delle sostanze chimiche pericolose, uno degli obiettivi prioritari del Regolamento REACH e delle politiche ambientali, in questo numero sono presentati i progetti LIFE in corso di attuazione e i risultati di uno studio promosso dal Ministero dell’Ambiente per individuare possibili sostituti delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

 

 

La notizia è tratta dal sito Ministero dell’Ambiente www.minambiente.it

BIOCIDI
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19/05/2020

Rapporto ISS COVID-19: Raccomandazioni sui disinfettanti

Si segnala la pubblicazione del “Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”.
Il rapporto presenta una panoramica relativa all’ambito della “disinfezione” con l’intento di chiarire punti quali: tipologia di prodotti disinfettanti, sia per la cute umana sia per le superfici, disponibili sul mercato italiano, efficacia di questi prodotti contro i virus, etichette di pericolo presenti sui prodotti, condizioni per un loro corretto utilizzo al fine di garantirne efficacia e sicurezza d’uso. Il rapporto precisa i termini usati nell’ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per le mani e per l’ambiente e detergente.

ADR
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19/05/2020

COVID 19: proroghe validità documenti

Nel presente periodo di bioemergenza COVID-19 sono numerose le proroghe previste dagli Stati per consentire il regolare trasporto di merci pericolose su strada.
Si segnala in merito l’interessante sintesi redatta dall’Ing. Davide Levo - AES. Nel documento allegato sono riportate due tabelle, applicabili rispettivamente all’Italia e ad alcuni paesi esteri aderenti all’accordo internazionale ADR, che riepilogano le vigenti proroghe di validità dei principali documenti tecnico-amministrativi attualmente indispensabili per la regolare esecuzione dei trasporti di merci pericolose su strada nei territori di competenza.
La tabella di sintesi nazionale riporta inoltre le proroghe concesse per gli adempimenti relativi al trasporto marittimo di merci pericolose secondo il codice IMDG, impartite dalle compenti autorità marittime italiane in occasione dell’emergenza.

REACH
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19/05/2020

Restrizioni: Lavori in corso

Si segnala che la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica su una proposta di modifica dell’allegato XII del Regolamento REACH relativo alle sostanze soggette a restrizioni.

La proposta mira ad aggiunge alcune sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (di categoria 1A o 1B) all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni.
Si segnala inoltre che nella bozza è prevista:

  • la cancellazione di tre voci in quanto ora disciplinate dal Regolamento (UE) 2019/2021 sugli inquinanti organici persistenti:
      - Voce 22 (pentaclorofenolo)
      - Voce 67 (decabromodifenil etere, DecaBDE),
      - Voce 68 (PFOA e suoi sali)
  • l’eliminazione dei numeri CAS e CE per la voce 46 (nonilfenolo, NP) per chiarire che l'intenzione del legislatore è di coprire tutti gli isomeri di NP

La consultazione si concluderà il 25 maggio, in vista dell’adozione dell’atto prevista per il Q4 del 2020.

Documento - Draft
Allegato - Draft

REACH
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19/05/2020

Notizie dall’ECHA – Maggio 2020

COVID-19

ECHA ha lanciato una pagina dedicata alle misure straordinarie prese per fronteggiare la pandemia di COVID19. In questa pagina sono raccolte le deroghe previste dall’Agenzia per supportare le aziende in questo difficile periodo. In particolare si segnala che l’estensione del controllo di completezza tecnica dei dossier per comprendere anche la verifica del CSR (chemical safety report) è stata rinviata da aprile a ottobre 2020.

Safer Chemicals Conference 2020

Il 2 giugno si svolgerà l’evento online organizzato da ECHA per aiutare le aziende a prepararsi ai nuovi obblighi che saranno in vigore dal prossimo anno. Di particolare interesse le sessioni pratiche:

  • Demo: How to notify articles containing substances of very high concern
  • Demo: How to prepare a poison centre notification

L’evento sarà in lingua inglese, le registrazioni saranno disponibili sul canale YouTube di ECHA

Integrated Regulatory Strategy - Report 2019

Pubblicato sul sito di ECHA il documento Integrated Regulatory Strategy - Annual Report - May 2020. Dal documento emerge l’importanza di un’efficace raggruppamento delle sostanze chimiche per accelerare l'identificazione e la gestione dei rischi delle sostanze chimiche pericolose. L'anno scorso l'Agenzia, insieme alle autorità nazionali, ha esaminato circa 220 sostanze registrate nella fascia sopra le 100 t/anno, di queste ben il 56% necessitava di ulteriori dati sui pericoli.

PFAS: consultazione per proposta di restrizione

Si segnala che è aperta una consultazione pubblica indetta dalle autorità nazionali competenti per il REACH di Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Norvegia per raccogliere informazioni in ottica di una futura restrizione per il gruppo di sostanze PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche), considerate persistenti. La consultazione chiuderà il 31 luglio 2020. Le aziende che producono o utilizzano PFAS, che vendono miscele o prodotti contenenti queste sostanze e quelle che utilizzano alternative ai PFAS sono particolarmente invitate a partecipare. Le informazioni ricevute attraverso l'invito a presentare prove saranno utilizzate dai cinque Paesi per affinare il campo di applicazione della proposta e analizzare l'efficacia e l'impatto socio-economico delle diverse opzioni di restrizione.

Guide ECHA: pubblicati due aggiornamenti

Si segnala la pubblicazione, per ora nella sola lingua inglese, dei seguenti aggiornamenti delle Guide:

IUCLID 6: disponibile la nuova versione

Lanciato il 29 aprile la nuova versione di IUCLID. La nuova versione include una versione web estesa e più completa, maggiori informazioni sono state fornite nel webinar del 12 maggio.

Domande di autorizzazione: consultazioni

Si segnalano le consultazioni su 30 domande di autorizzazione (scadenza 08/07/2020) relativamente alle sostanze:

  • 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated;
  • 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated;
  • Chromium trioxide;
  • Sodium dichromate;
  • Trichloroethylene.

Inviti a fare osservazioni e presentare prove

ECHA ha lanciato l’invito a presentare osservazione e prove relativamente alla seguente sostanza:

Name EC number CAS number Start of consultation Deadline for providing input Subject of the call
Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related substances; C9-C14 perfluorocarboxylic acids (C9-C14 PFCA), their salts and C9-C14 PFCA-related substances - - 06/05/2020 06/07/2020 This call for evidence is intended to gather information related to potential additional derogations from the scope of the proposed restriction on C9-C14 PFCAs, and the update of some derogations included in the RAC and SEAC opinion on the C9-C14 PFCAs restriction and their alignment to the PFOAs derogations to be included in Annex I of the POP Regulation.

 

Consultazioni pubbliche su proposte di CLH

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
Potassium chlorate 223-289-7 3811-04-9 Acute toxicity via the oral route Acute toxicity via the inhalation route Hazardous to the aquatic environment 04/05/2020 03/07/2020
Reaction mass of 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-epoxypropoxy)methyl) butane and 1-(2,3-epoxypropoxy)-2-((2,3-epoxypropoxy)methyl)-2-hydroxymethyl butane - - Germ cell mutagenicity Reproductive toxicity 04/05/2020 03/07/2020
Sodium chlorate 231-887-4 7775-09-9 Acute toxicity via oral route Hazardous to the aquatic environment 04/05/2020 03/07/2020

 

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

ALTRE
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20/05/2020

Nuovi valori limite di esposizione professionale: Recepimento Direttiva (UE) 2017/164

È stato pubblicato il Decreto interministeriale del 2/05/2020 (G.U. Serie generale n. 128 del 19-05-2020) che recepisce la direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017 con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. L’allegato XXXVIII del Decreto Legislativo 81/2008 è sostituito integralmente dall’allegato al presente decreto, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.
RID
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16/06/2020

RID: Decisione (UE) 2020/649

Si segnala la Decisione (UE) 2020/649 del Consiglio del 7 maggio 2020 (G.U. dell’Unione Europea L153 del 15/05/2020) relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 56a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia.

REACH
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16/06/2020

Autorizzazioni – Allegato XIV REACH: Rettifica Regolamento 2020/171

È stata pubblicata la rettifica al Regolamento (UE) 2020/171 della Commissione del 6 febbraio 2020 (GU L141 del 5/05/2020) che ha modificato l’allegato XIV del regolamento REACH andando ad aggiungere le voci da 44 a 54. Con la rettifica sono state risolte alcune incongruenze che erano presenti nel regolamento, in particolare con la nuova tabella è stato previsto che le proroghe di cui alle note (*) e (**) non siano pertinenti per le voci da 47 compreso in poi.

ALTRE
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16/06/2020

Agenti cancerogeni: Decreto Legislativo 1 giugno 2020, n°44

È stato pubblicato il Decreto Legislativo 1 giugno 2020, n. 44 (GU Serie Generale n.145 del 09-06-2020) che attua la direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il provvedimento, che tra l’altro modifica l’Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, entra in vigore il 24/06/2020.
REACH
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16/06/2020

Consultazione sulla registrazione REACH 2018

La commissione europea ha commissionato uno studio per comprendere meglio l'impatto sulle imprese dei requisiti di registrazione REACH del 2018. Un elemento fondamentale è il feedback sui costi e i benefici derivanti dall'esercizio di registrazione REACH 2018. Un contributo da parte delle aziende aiuterà a migliorare la procedura di registrazione REACH.
La consultazione è aperta per 12 settimane e si concluderà lunedì 10 agosto 2020.

REACH
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16/06/2020

Notizie dall’ECHA – Giugno 2020

COVID-19 e prodotti irregolari

L'elevata domanda di disinfettanti per combattere il COVID-19 e la concessione da parte degli Stati membri di permessi di emergenza sanitaria hanno attratto nuovi produttori e fornitori sul mercato. Queste aziende potrebbero non avere una conoscenza preventiva del quadro giuridico applicabile.
Per quanto riguarda i prodotti borderline (cosmetici vs biocidi), la Commissione europea ha pubblicato documenti di orientamento per facilitare l'applicazione della legislazione UE in questi casi.
Sebbene molte aziende agiscano in buona fede e si avvalgano di tutto l'aiuto disponibile offerto dall'ECHA e dalle autorità nazionali, alcune sembrano trarre vantaggio dalla situazione.
20 Stati membri dell'UE hanno segnalato un aumento di disinfettanti (per le mani) non conformi sui loro mercati da marzo 2020.
Molti Stati membri hanno segnalato casi di disinfettanti che non hanno l'autorizzazione o il permesso richiesti, o che mancano di etichettatura di pericolo. Molti Paesi hanno anche indicato di aver trovato prodotti che si dichiarano disinfettanti, ma che hanno una formulazione che non può essere sufficientemente efficace contro i virus - ad esempio, a causa di concentrazioni insufficienti di sostanze attive che bloccano la diffusione dei virus.
Quando gli Stati membri ritengono che questi prodotti rappresentino un grave rischio per la salute sia dei professionisti che dei consumatori, comunicano le misure adottate nei loro confronti nel sistema di allarme rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX), garantendo un mercato unico europeo sicuro e sensibilizzando l'opinione pubblica su tali prodotti.
Le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge continuano a effettuare ispezioni, compresi controlli delle vendite online, per evitare che prodotti inefficaci commercializzati ai consumatori come disinfettanti vengano utilizzati contro il COVID-19. Le azioni di applicazione comprendono sanzioni pecuniarie e il ritiro dei prodotti dal mercato.

Restrizione microplastiche: Lavori in corso

Nel gennaio 2019, ECHA ha proposto un'ampia restrizione sugli usi intenzionali delle microplastiche per evitare o ridurre l'inquinamento ambientale.
Il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) ha adottato il suo parere sulla proposta dell'ECHA di limitare l'uso di microplastiche intenzionalmente aggiunte ai prodotti sul mercato UE/SEE, in concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso per peso. La proposta è stata considerata appropriata per ridurre le emissioni nell'ambiente.
Nel suo parere, il comitato ha raccomandato quanto segue:
- Polimeri biodegradabili: La proposta dell'ECHA stabilisce metodi di prova specifici e criteri per l'identificazione dei polimeri biodegradabili, che sono esclusi dalla restrizione. Il RAC vuole vedere una maggiore evidenza del fatto che le microplastiche sono biodegradabili nell'ambiente (ad es. suolo, ambiente marino, acqua dolce).
- Uso di microplastiche come materiale di riempimento su campi in erba artificiale: Il RAC raccomanda un divieto completo dopo un periodo di transizione di sei anni.
- La definizione di "microplastica": L'ECHA ha proposto un limite di dimensione inferiore di 100 nanometri per una microplastica, dato che i metodi analitici per il rilevamento delle microplastiche nei prodotti (cioè le miscele) sono ancora in fase di sviluppo. Il RAC ha valutato che un limite di dimensione inferiore non è necessario in quanto la potenziale restrizione può essere applicata anche in altri modi, ad esempio esaminando le materie prime nelle catene di approvvigionamento.

Il Comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA (SEAC) ha approvato il suo progetto di parere sui costi e i benefici di questa proposta per la società. Il SEAC sostiene la proposta e i periodi di transizione per i diversi gruppi di prodotti per dare alle aziende il tempo di prepararsi. Sebbene i benefici non possano essere valutati in termini monetari, il rapporto costo-efficacia della proposta può essere stimato. Ha osservato che l'inquinamento da microplastica è irreversibile e che un'azione tempestiva per ridurre le emissioni può essere vantaggiosa per la società.
Per ragioni pratiche e per facilitare l'applicazione della normativa, SEAC raccomanda un limite inferiore di 100 nanometri fino a quando non saranno disponibili metodi analitici adeguati.
A breve inizierà una consultazione della bozza di parere della SEAC della durata di 60 giorni. Il parere consolidato di entrambi i comitati dovrebbe essere pronto entro la fine del 2020.

ECHA Conference

Sono disponibili le presentazioni dell’ECHA conference “Safer chemicals”, che si è tenuta online lo scorso 2 giugno. I numerosi interventi si sono in particolare incentrati su come tracciare le sostanze altamente preoccupanti con il nuovo SCIP, il cui prototipo è disponibile da febbraio, e sulla notifica armonizzata secondo l’allegato VIII del CLP.

Sostituzione con sostanze chimiche più sicure

Per obblighi normativi o per la richiesta del mercato, le imprese hanno sempre maggiore esigenza di sostituire le sostanze chimiche e i processi di fabbricazione pericolosi con sostanze chimiche più sicure e tecnologie maggiormente rispettose dell’ambiente. Per supportare le imprese a trovare alternative adeguate ECHA ha pubblicato una pagina specifica.

Report - Test alternativi a quelli su animali

La sperimentazione sugli animali vertebrati è consentita solo come ultima risorsa ai sensi del REACH e l'obiettivo dell'ECHA è quello di promuovere metodi di sperimentazione non animale e altre alternative.
Ogni tre anni ECHA riferisce alla Commissione su come i metodi alternativi sono stati utilizzati per generare informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze chimiche e per la valutazione del rischio. Il rapporto pubblicato si basa su una serie di dati di registrazione estratti nel 2016 e nel 2019.
I risultati del quarto rapporto dell'ECHA sull'uso di metodi alternativi alla sperimentazione animale nell'ambito del REACH mostrano, in generale, relativamente pochi cambiamenti nell'uso delle alternative rispetto all'ultimo rapporto del 2017.

Consultazioni pubbliche su proposte di CLH

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea 206-354-4 330-54-1 Carcinogenicity
Acute Toxicity – All routes
Germ cell mutagenicity
Specific target organ toxicity – repeated exposure
Hazardous to the aquatic environment
01/06/2020 31/07/2020

 

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

CLP
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16/06/2020

CLP: in arrivo ATP 15

È stato adottato dalla Commissione europea il regolamento delegato che modifica l’allegato VI del CLP sulla base delle opinioni RAC 2018 (15esimo ATP). Il termine previsto per l’invio delle obiezioni è il 19 Luglio, dopo tale data se non saranno state presentate obiezioni sarà pubblicato in Gazzetta europea.

ADR
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16/06/2020

COVID-19 Proroghe per trasporti: Regolamento (UE) 2020/698

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 (G.U. dell’Unione Europea L165 del 27/05/2020) recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti. A livello italiano è stata pubblicata una prima Circolare in data 5 giugno 2020 per fornire un indirizzo operativo volto a garantire un’applicazione corretta e uniforme, è però stata successivamente pubblicata la Circolare 10/6/2020 Prot. N. 300/A/4100/20/115/28 con la quale è stata evidenziata una mancata uniformità a livello europeo dell’adozione di quanto previsto dal regolamento in oggetto.
Nella circolare è riportato uno schema dove vengono indicate, per ogni singolo Paese, quali sono le proroghe per le quali è stata chiesta la disapplicazione del Regolamento 2020/698.
La situazione è quindi abbastanza complessa, di grande utilità lo schema di sintesi redatto dall’Ing. Davide Levo - AES.

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