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REACH
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04/11/2020

Brexit: pubblicate le Guide UK

Come ormai noto il Regno Unito ha lasciato l'UE e il periodo di transizione termina alla fine dell’anno.
Sul sito del HSE UK sono disponibili le guide per aiutare le aziende a gestire il periodo dopo Brexit relativamente alla normativa biocidi, alla PIC, al regolamento CLP e al regolamento REACH.
Relativamente al REACH la guida è più articolata, andando a contemplare varie casistiche.
Tra queste si segnala la parte relativa alla problematica delle aziende UK che avevano registrato secondo l’EU REACH e quella relativa ai consigli per le aziende EU intenzionate a vendere in UK dopo la fine del periodo di transizione.

 

 

Per un supporto mirato scriveteci tramite il form sottostante!

BIOCIDI
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11/11/2020

Biocidi e PMC a fiscalità agevolata: risposta ad interpello n. 529/2020 dell’Agenzia delle Entrate

Successivamente ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 124 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) si applica esclusivamente ai prodotti disinfettanti per le mani autorizzati come prodotti biocidi secondo il regolamento 528/2012 (BPR) oppure come Presidi Medico Chirurgici secondo il D.P.R. 392/1998.

Nella risposta all’interpello n.529 del 4 Novembre 2020 l’Agenzia chiarisce che i suddetti prodotti a fiscalità agevolata non sono da confondersi con i comuni igienizzanti per le mani che, non possedendo alcuna autorizzazione, sono esclusi dall'agevolazione di cui all'articolo 124 del decreto rilancio.

CLP
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17/11/2020

Nuovo aggiornamento allegato VIII CLP: componenti intercambiabili e formule standard

Con la pubblicazione in G.U.U.E. L379 del 13/11/2020 il Regolamento UE 2020/1677 aggiorna l’allegato VIII del Regolamento CE 1272/2008 (CLP).
La Commissione Europea, raccogliendo le proposte di modifica provenienti dalle associazioni di categoria, ha agevolato l’obbligo di notifica introducendo nel nuovo regolamento il concetto di “componente intercambiabile” ovvero di materia prima che un’impresa può acquistare, per ragioni di opportunità economica e/o disponibilità, da diversi fornitori la cui classificazione di pericolo per la salute e per i pericoli fisici è però identica. Si consiglia comunque di leggere nel dettaglio il nuovo paragrafo 3.5 per conoscere le condizioni necessarie per raggruppare i componenti intercambiabili.
Sono state introdotte delle formule standard nella parte D per agevolare le notifiche PCN di cementi, leganti a base di gesso e calcestruzzo preconfezionato.
Infine per i carburanti possono essere trasmesse l’identità e la concentrazione dei componenti della miscela indicati nella SDS redatta secondo l’allegato II REACH (Regolamento UE 2015/830).

REACH
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17/11/2020

Soluzione per le pitture realizzate con tintometri presso i punti vendita: niente UFI e notifica PCN

Con la pubblicazione in G.U.U.E. L379 del 13/11/2020 il Regolamento UE 2020/1676 aggiorna l’articolo 25 del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) stabilendo la non obbligatorietà della generazione dell’UFI per la miscela finale e la conseguente notifica PCN per le pitture colorate realizzate con i tintometri presso i punti vendita.
Sarà sufficiente infatti indicare nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura colorata gli identificatori unici di formula di tutte le miscele contenute in una concentrazione superiore allo 0,1 %, elencati in ordine decrescente di concentrazione.
Nel caso in cui la pittura colorata contenga una miscela dotata di UFI in una concentrazione superiore al 5 %, la concentrazione di tale miscela deve essere indicata anche nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta accanto al corrispondente identificatore unico di formula.

Per approfondire l'argomento segnaliamo l'articolo del dott. Gabriele Scibilia.

REACH
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17/11/2020

REACH: Bollettino del Ministero dell’Ambiente novembre 2020

Si segnala che è disponibile il nuovo numero del bollettino di informazione Sostanze chimiche – ambiente e salute del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In questo numero, incentrato sul tema degli effetti combinati delle sostanze chimiche, sono presentati i principali risultati dello studio effettuato nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra il Ministero dell’ambiente e l’Istituto di Ricerca sulle Acque – IRSA del CNR, per l’individuazione di un approccio metodologico alla valutazione degli effetti combinati delle miscele.

 

La notizia è tratta dal sito www.minambiente.it

ADR
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17/11/2020

Novità dall’UNECE – Novembre 2020

Si segnala che l'Italia ha sottoscritto in data 03/11/2020:

  • l'Accordo Multilaterale M329 che prevede la possibilità di trasportare alcune tipologie di rifiuti pericolosi in deroga ad alcune disposizioni previste dall’Accordo ADR. Si sottolinea che il nuovo accordo M329 richiama in larga parte l’accordo M287 (scaduto il 1° agosto 2020) integrando lo stesso con importanti novità. L’accordo è valido fino al 21 Settembre 2025 per trasporti nazionali e per trasporti internazionali diretti in Austria (unica altra Parte Contraente che ad oggi ha sottoscritto l’accordo). I vantaggi per gli operatori coinvolti (speditore, imballatore, riempitore, trasportatore) interessano la classificazione, la scelta e l’etichettatura degli imballaggi, il trasporto alla rinfusa e la redazione del documento di trasporto.

  • l'Accordo Multilaterale M330 per quanto riguarda i certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell'ADR e i certificati di consulente per la sicurezza ai sensi del 1.8.3.7 ADR. L’accordo è valido fino al 1 Marzo 2021.
IMDG
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17/11/2020

Trasporto via mare: Circolare su Massa Lorda Verificata del contenitore

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Autorità competente italiana in materia di trasporto marittimo, ha emanato la Circolare Sicurezza della Navigazione Serie Generale: n. 160/2020 sulla determinazione della massa lorda verificata del contenitore (Verified Gross Mass packed container – VGM).
La nuova Circolare ha abrogato la precedente circolare S.G. n. 138/2018 del 10 aprile 2018.

REACH
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17/11/2020

Notizie dall’ECHA – Novembre 2020

Ispezioni: nel mirino le notifiche di miscele per i centri antiveleno

Nella prima sessione aperta a distanza che si è svolta nei giorni 26-30 ottobre 2020 l'Enforcement Forum ha deciso che il suo progetto pilota nel 2022 si concentrerà su come le aziende rispettano il loro dovere di notificare le miscele pericolose (ad esempio detergenti, vernici, adesivi) al portale di notifica del centro antiveleni.
Il Forum inizierà a preparare il suo progetto pilota nel 2021 e prevede di effettuare ispezioni dalla seconda metà del 2022 fino alla metà del 2023. La relazione sul progetto è prevista per l'inizio del 2024. Inoltre, il forum ha esaminato i risultati del progetto REF-7 sulla registrazione, mentre il sottogruppo del regolamento sui biocidi (BPRS) ha esaminato i risultati del progetto BEF-1 sugli articoli trattati. I rapporti per questi progetti dovrebbero essere pubblicati verso la fine del 2020.

Relativamente all’obbligo di notifica in conformità all’allegato VIII CLP si segnala che è disponibile la registrazione del webinar di ECHA “Poison centres: closing in on the first compliance date” dello scorso 10 novembre.

Nanomateriali

Con la nuova versione di IUCLID, a partire dal 2 novembre le aziende che registrano nanomateriali sono obbligate a identificare gli stessi. Le aziende che hanno già registrato le loro nanoforme non devono intraprendere alcuna azione immediata, ma dovranno fornire un nome nel prossimo aggiornamento del loro fascicolo di registrazione.

In merito alla registrazione dei nanomateriali si segnala la Guida ECHA “How to prepare registration and PPORD dossiers - October 2020” e il materiale raccolto nella sezione dedicata ai nanomateriali.

Inviti a fare osservazioni e presentare prove

ECHA ha lanciato l’invito a presentare osservazioni e prove relativamente alla seguente sostanza:

Substance name EC number CAS number Start of consultation Deadline for providing input Subject of the call
Alkanes, C14-17, chloro 287-477-0 85535-85-9 11/11/2020 15/12/2020 Call for evidence to support the preparation of an SVHC Annex XV report by ECHA on Alkanes, C14-17, chloro. SVHC identification may lead to risk management via a REACH restriction.
Information is requested on the manufacture, import, use, exposure and environmental release of Alkanes, C14-17, chloro in the EU/EEA, as well as on the possibility for substitution (potential alternative substances or techniques) and on the socio-economic impacts of substitution.
Information on the structure of the supply chain is also of interest.

Consultazioni pubbliche su proposte di CLH

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate 276-957-5 72869-86-4 Skin sensitisation 09/11/2020 22/01/2021
Tetramethylene dimethacrylate 218-218-1 2082-81-7 Skin sensitisation 09/11/2020 22/01/2021

 

Si segnala anche la seguente consultazione mirata su classificazione ed etichettatura armonizzata:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
transfluthrin (ISO); 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 405-060-5 118712-89-3 Carcinogenicity 09/11/2020 30/11/2020

 

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

ADR
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17/11/2020

ADR/ADN: Decisione (UE) 2020/1421

Si segnala la pubblicazione della Decisione (UE) 2020/1421 del Consiglio del 1 Ottobre 2020 (G.U. dell’Unione Europea L329 del 9/10/2020) relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).

ARTICOLI
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03/12/2020

La notifica SCIP

Indice Cosa è il database SCIP? Cosa si intende per Articolo? Chi deve effettuare la notifica? Quali sono le informazioni da notificare?

Cosa è il database SCIP?

Il database SCIP - Substances of Concern in articles as such or in complex objects (Products) – è la banca dati tossicologica che raccoglie le sostanze estremamente preoccupanti contenute negli Articoli in quanto tali o in oggetti complessi, che comunemente indichiamo con il termine di Prodotti. Le sostanze estremamente preoccupanti sono indicate con l’acronimo di SVHC (Substances of Very High Concern), e sono soggette all’inserimento nello SCIP se contenute negli articoli in quantità > 0,1% (p/p). La compilazione del database è obbligatoria a decorrere dal 5 gennaio 2021.

Cosa si intende per Articolo?

La definizione di Articolo è data dall’art.3 del Regolamento CE n.1907/2006 (REACH): "L'Articolo è un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica." L’art.33 prescrive al fornitore di un articolo contenente la sostanza SVHC, nella concentrazione indicata, l'obbligo di comunicare all' utilizzatore professionale o industriale le informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo. Lo stesso art. 33 sancisce anche il diritto del consumatore di accedere alle stesse informazioni, consultando il database SCIP oppure facendone richiesta al fornitore che ha l'obbligo di rispondergli entro 45 giorni. Gli articoli si suddividono in semplici e complessi (costituiti da più articoli) e possono contenere a loro volta sostanze o miscele, che rilasciano intenzionalmente o meno in base alla loro funzione: la categorizzazione analitica di un articolo può essere complessa e richiede spesso una conoscenza approfondita della materia oltre che lo svolgimento di analisi da parte di esperti.

Chi deve effettuare la notifica?

La notifica SCIP, obbligatoria dal 5 gennaio 2021, consiste nell’inserimento nel database delle informazioni richieste ed il soggetto obbligato è il Fornitore dell’Articolo. Questa figura può riferirsi a vari attori collocati lungo la catena di approvvigionamento: l’Importatore (inteso come l’entità europea responsabile dell’importazione da Paesi extra spazio economico europeo), il Produttore (fabbricante o assemblatore dell’Articolo), il Distributore dell’articolo. Alcune di queste figure possono rivestire anche un doppio ruolo e pertanto oltre all’obbligo di notifica SCIP possono ricadere sotto altre disposizioni dettate dal REACH (ad es. la Registrazione di sostanze, il rispetto di restrizioni all’uso o all’immissione sul mercato di cui all'Allegato XVII del Regolamento, l’autorizzazione all’uso di sostanze incluse in Allegato XIV) e da ulteriori norme cogenti quali: Regolamento CLP, Direttiva RoHS, Regolamento POP, Regolamento MOCA, China RoHS, Direttiva Giocattoli, Conflict Minerals, Direttiva EU del packaging ecc.. N.B: L'esame degli articoli è un'attività comune a tutte le aziende, comprese quelle che non effettuano produzione/assemblaggio/importazione/distribuzione di articoli, perché, indipendentemente dal prodotto immesso sul mercato, esse devono impiegare "articoli" quali sono infatti gli imballaggi come cartoni, taniche, sacchi, bottiglie, ecc., i materiali da imballaggio (lastre in polietilene espanso, pluriball, cips riempitive, film estendibile), le etichette con relativo inchiostro, ecc. La stessa considerazione vale per tutte le aziende che forniscono gadgets omaggio ai loro clienti durante fiere, eventi o campagne promozionali.

Quali sono le informazioni da notificare?

Le notifiche SCIP contengono due tipologie di dati: tecnici ed amministrativi. I dati tecnici consistono nelle informazioni sull’Articolo e le SVHC in esso contenute, mentre gli amministrativi si riferiscono al Fornitore e ne riportano le informazioni giuridiche. Le informazioni tecniche richieste sono le seguenti:
  • l'identificatore unico di Articolo (primary article ID)
  • le Istruzioni per l’uso sicuro (informazioni tossicologiche ed eco-tossicologiche)
  • la SVHC ed il range di concentrazione
  • la categoria di materiale di cui è costituito l'Articolo (material category / TARIC CODE)
  • la categoria di Miscela che contiene la sostanza preoccupante (EuPCS)
Il processo di raccolta delle informazioni può essere estremamente complesso se si tiene conto del fatto che spesso alcuni attori della supply chain utilizzano un Articolo di un fornitore a monte e non hanno il quadro completo della composizione chimica. Per questo motivo sussiste la possibilità di notifiche semplificate, che prevedono la facoltà di riferirsi alla notifica effettuata dal fornitore a monte, ma l’aspetto riguardante le condizioni per l’uso sicuro rimane estremamente delicato e spesso richiede un’analisi approfondita. Questo aspetto è fondamentale e si ricollega agli obiettivi che ECHA (l’Agenzia Chimica Europea) si è posta con l’adozione di questo database, ovvero: ridurre la produzione di rifiuti contenenti sostanze pericolose, consentire alle autorità di monitorare l’uso di sostanze preoccupanti e avviare azioni adeguate durante l’intero ciclo di vita degli articoli, anche nella fase del loro smaltimento. L'utilizzo corretto da parte di tutti i Fornitori aventi obbligo di notifica viaggia nella direzione della tracciabilità dei prodotti "preoccupanti", a tutela della salute umana e dell'ambiente. N.B.: Un’ importante riflessione a tutela del Fornitore è quella riguardante le istruzioni sull’uso sicuro che costituiscono un documento complesso da elaborare in quanto richiedono, tra le altre, competenze tossicologiche avanzate. Il documento è fondamentale in ottica delle informazioni da inserire nel DVR chimico (Documento di Valutazione del Rischio), ai sensi del Titolo IX del D.Lgs 81/2008, dunque a garanzia della protezione della salute e dell’ambiente.

Per approfondimenti visita il nostro portale dedicato agli Articoli ed allo SCIP: www.scipdatabase.it ed accedi allo Sportello SCIP gratuito.

CLP
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03/12/2020

Notifica armonizzata di prodotti pericolosi

Indice Cosa prevede la notifica armonizzata delle miscele pericolose? Chi deve effettuarla? Quali sono i prodotti soggetti a notifica? Cosa è l’UFI? Quali sono le scadenze normative?

Cosa prevede la notifica armonizzata delle miscele pericolose?

L’art.45 del Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) stabilisce che il responsabile dell’immissione sul mercato di una miscela pericolosa debba notificarne le informazioni utili per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria (es. incidente di un lavoratore o di un consumatore durante l’impiego del prodotto pericoloso). Dal 1° Gennaio 2021 la notifica è divenuta armonizzata a livello comunitario, avendo ECHA  adottato un sistema unico che permette a tutti i soggetti notificanti di trasmettere le informazioni richieste in un unico formato attraverso il portale PCN (Poison Centres Notification) o per il tramite dei portali nazionali che poi trasmetteranno le informazioni notificate al portale PCN. Per le miscele ad uso industriale è ancora possibile trasmettere la notifica secondo le procedure nazionali dello specifico Paese UE nel quale la miscela è immessa sul mercato. In Italia l’Organismo competente è l’Istituto Superiore di Sanità che ha messo a disposizione l’Archivio preparati pericolosi, al quale bisogna indirizzare la notifica entro 1 mese dalla prima immissione sul mercato della miscela pericolosa.

Chi deve effettuarla?

I soggetti che devono effettuare la notifica secondo l’art.45 di CLP sono gli Importatori e gli Utilizzatori a valle che immettono sul mercato di un Paese UE miscele pericolose per la salute e/o per effetti chimico fisici: nella categoria degli Utilizzatori a valle che hanno l’obbligo diretto di notifica rientrano i Formulatori e i Riconfezionatori che immettono sul mercato le miscele del produttore originario in formati differenti. I Distributori che non hanno l’obbligo diretto di notifica da Allegato VIII, quali i rivenditori del prodotto originale o i re-brander che commissionano la produzione della miscela a terzi e riportano il loro marchio sugli imballaggi, hanno comunque l’obbligo di assicurarsi che le informazioni relative alla miscela pericolosa che immettono sul mercato siano state trasmesse in modo completo tramite la notifica armonizzata. Questi soggetti, in mancanza di una notifica da parte dei fornitori a monte delle miscele, che copra tutte le informazioni relative alle miscele distribuite, debbono effettuare personalmente la notifica, almeno nei Paesi UE non coperti dalla notifica del fornitore. I distributori devono assicurarsi di immettere sul mercato solo miscele conformi al CLP garantendo che tutti gli identificatori di prodotto, in particolare denominazione commerciale/marchio e UFI, siano coperti da una notifica. Più attori della catena di approvvigionamento possono dunque utilizzare lo stesso UFI sui propri prodotti, a patto che la composizione della miscela sia la stessa per tutti i prodotti.

Quali sono i prodotti soggetti a notifica?

La notifica deve essere effettuata per le miscele pericolose per la salute e/o per effetti chimico-fisici. Sono escluse dall’attività di notifica:
  • Sostanze
  • Miscele escluse dal CLP (es. sostanze radioattive, rifiuti, medicinali, dispositivi medici, cosmetici)
  • Miscele pericolose solo per l’ambiente
  • Gas sotto pressione
  • Esplosivi

Cosa è l’UFI?

Un’importante novità legata al concetto di notifica armonizzata è l’adozione del codice UFI, l’Identificatore Unico di Formula, codice alfanumerico univoco composto da 16 cifre che crea un legame inequivocabile tra le informazioni inviate con la notifica della miscela e il prodotto specifico immesso sul mercato. L’UFI deve essere apposto sull’etichetta del prodotto, oppure apposto sull’imballaggio interno oppure sull’imballaggio esterno. Per le miscele non imballate l’UFI deve essere riportato nella Scheda Dati di Sicurezza oppure essere incluso nella copia degli elementi dell’etichetta. La generazione del codice alfanumerico è legata alla partita IVA della società e al numero di formulazione da esso assegnato.

Quali sono le scadenze normative?

Se una miscela pericolosa è stata notificata, a livello nazionale, entro il 31/12/2020 allora l’obbligo di notifica armonizzata si ha, indipendentemente dall’uso, dal 1° gennaio 2025, a condizione che prima di tale data la miscela non sia interessata da una delle modifiche descritte nell’Allegato VIII, parte B, par. 4.1. Per le miscele non notificate a livello nazionale le scadenze per effettuare la notifica sono le seguenti:
  • Miscele ad uso dei consumatori: dal 1° Gennaio 2021
  • Miscele per uso professionale: dal 1° Gennaio 2021
  • Miscele per uso industriale: dal 1° Gennaio 2024.
 

Contattaci per informazioni sul nostro servizio di notifica a supporto delle aziende!

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ADR
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21/12/2020

Trasporti: Direttiva Delegata 2020/1833

È stata pubblicata la Direttiva Delegata (UE) 2020/1833 della Commissione del 2 ottobre 2020 (G.U. dell’Unione Europea L408/1 del 04/12/2020) che, a partire dal 1° gennaio 2021, modifica i seguenti termini nelle regolamentazioni per il trasporto di merci pericolose:

  • ADR: il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”.
  • RID: il termine “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”.
  • ADN: il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”.

Gli Stati membri dell’UE devono recepire le modifiche entro il 30/06/2021, data di fine del periodo transitorio.

REACH
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21/12/2020

Pubblicato il Regolamento UE 2020/2096: modifiche all’allegato XVII di REACH

Il regolamento modifica le seguenti voci dell’allegato XVII del Regolamento REACH:

  • Voce 3: Le sostanze o le miscele liquide pericolose …omissis…
  • Voce 22: Pentaclorofenolo
  • Voci 28-29-30: Sostanze classificate come cancerogene di categoria 1 A o 1B, mutagene di categoria 1 A o 1B e tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B:
  • Appendice 1: Punto 28 — Sostanze cancerogene categoria 1A
  • Appendice 2: Punto 28 — Sostanze cancerogene categoria 1B
  • Appendice 3: Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1A
  • Appendice 4: Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1B
  • Appendice 5: Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A
  • Appendice 6: Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B
  • Appendice 10: Voce 43 — Coloranti azoici — Elenco dei metodi di prova
  • Voce 46: Nonilfenolo
  • Voce 67: Ossido di bis(pentabromofenile)
  • Voce 68: Acido perfluoroottanoico («PFOA»)

Le nuove disposizioni hanno un entrata in vigore scaglionata nel tempo.

REACH
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21/12/2020

Regolamento UE 2020/281: novità per gli inchiostri utilizzati per il contatto con la pelle

A fronte dalla risoluzione ResAP (2008) in cui sono raccomandate una serie di disposizioni relative alle pratiche di tatuaggio e alla composizione chimica delle miscele per tatuaggi, finalizzate a garantire che queste non siano nocive per la salute e la sicurezza del pubblico, il Regolamento UE 2020/2081 impone restrizioni all’immissione sul mercato di miscele destinate alle pratiche di tatuaggio contenenti le sostanze classificate pericolose di cui alla voce 75.

Le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022.

I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gennaio 2022, sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:

a) la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»;
b) un numero di riferimento unico per l’identificazione del lotto;
c) l’elenco degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell’ingrediente, della denominazione IUPAC. In assenza delle denominazioni comuni degli ingredienti o di una denominazione IUPAC, indicare il numero CAS e il numero CE. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente secondo il loro peso o volume al momento della formulazione.
d) l’ulteriore dicitura «regolatore del pH» per le sostanze contenute in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % (p/p), usate unicamente come regolatori del pH; di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i);
e) la dicitura «Contiene nichel». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell’appendice 13;
f) la dicitura «Contiene cromo (VI)». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell’appendice 13;
g) le istruzioni per l’uso in sicurezza, qualora la loro presenza sull’etichetta non sia già prescritta dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

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21/12/2020

Notizie dall’ECHA – Dicembre 2020

Ritiro del Regno Unito dall'UE

Il periodo transitorio del ritiro del Regno Unito dall'UE termina il 31 dicembre 2020 e il Protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord inizia ad applicarsi dal 1° gennaio 2021.
Le registrazioni REACH effettuate dai produttori, dagli importatori e dagli OR del Regno Unito (GB) diventeranno nulle se non saranno trasferite nell'UE/SEE prima della fine del periodo di transizione. ECHA evidenzia che quasi la metà delle 1.181 sostanze originariamente registrate solo nel Regno Unito non sono ancora state trasferite. I dichiaranti e gli utilizzatori a valle possono consultare l'elenco disponibile online. ECHA evidenzia ancora una volta che è fondamentale provvedere al più presto al passaggio di queste registrazioni su Aziende europee per evitare che siano di fatto annullate dopo il 31/12/20.

Pubblicata la guida ECHA aggiornata alla compilazione SDS

L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare la guida alle nuove disposizioni previste dal Regolamento UE 2020/878 che ha aggiornato l’allegato II del Reg. REACH:

  • Nanomateriali
  • Identificatore di formula univoco (UFI) (sezione 1.1 della SDS)
  • Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza (Sezione 1.3 della SDS)
  • Proprietà di interferenza endocrina (varie sezioni)
  • Limite di concentrazione specifico, fattore M e stima della tossicità acuta (sezioni 3.1 e 3.2 della SDS)
  • Sezione 9 della SDS: proprietà fisiche e chimiche in linea con il GHS
  • Sezione 14 della SDS: informazioni sul trasporto
  • Applicazione del periodo transitorio (art.2 del Regolamento UE 2020/878)

Microplastiche: restrizione come miglior soluzione per ridurre il loro impatto sull’ambiente

Il Comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) ha adottato il suo parere su una proposta di restrizione per vietare le microplastiche in prodotti come cosmetici, detergenti, fertilizzanti. Tale restrizione potrebbe portare anche al divieto del loro uso come riempitivo sui campi sportivi in erba artificiale.
L'adozione del parere del SEAC fa seguito a un precedente parere del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) del giugno 2020. Entrambi i comitati hanno concluso che una restrizione a livello UE ai sensi della legislazione UE sulle sostanze chimiche REACH è il mezzo più appropriato per affrontare i rischi di miliardi di piccole particelle di plastica solida che inquinano il nostro ambiente. In allegato le domande e risposte sulla restrizione proposta così come pubblicate sul sito di ECHA e il link per ascoltare la registrazione delle Q&A sull’argomento.

SCIP: già 50.000 notifiche effettuate

È stato lanciato lo scorso 28 ottobre lo SCIP, la banca dati tossicologica che raccoglie le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti contenute negli articoli. La compilazione del database è obbligatoria a decorrere dal 5 gennaio 2021 ma il database ha già ricevuto più di 50.000 notifiche dalle aziende. ECHA ha creato una pagina dedicata con il materiale per supportare le aziende a rispettare questo obbligo.

Ispezioni: i report con i risultati

È stato pubblicato il Rapporto del primo progetto ispettivo armonizzato sugli articoli trattati, dal documento emerge che il 36% degli articoli trattati controllati è risultato non conforme ai requisiti di etichettatura ai sensi del regolamento sui biocidi.
È inoltre disponibile il report relativo al settimo progetto di applicazione REACH del forum dell'ECHA, che ha verificato in che misura le aziende rispettano gli obblighi di registrazione dopo l'ultima scadenza di registrazione del 31 maggio 2018. Dal report emerge che ben il 6.5% delle sostanze ispezionate manca della registrazione richiesta.

CoRAP 2021-2023

ECHA ha preparato una proposta per aggiornare il piano d’azione a rotazione comunitario (CoRAP) per il triennio 2021-2023. Il progetto definitivo sarà adottato nel marzo 2021.
Gli Stati membri stanno pianificando di valutare 58 sostanze, di cui 8 nel 2021.
I dichiaranti sono incoraggiati a esaminare l’elenco in bozza delle sostanze di cui è prevista la valutazione nel 2021 e ad aggiornare i loro fascicoli per includervi tutte le informazioni pertinenti prima del marzo 2021.

Qual è la strategia normativa integrata di ECHA?

Per aiutare a capire meglio come vengono identificate le sostanze potenzialmente pericolose e come vengono integrate le diverse azioni normative da parte di ECHA, l’Agenzia ha pubblicato un’interessante Infografica.

Piano di sviluppo per migliorare le eSDS: REACH Review Action 3

È ora disponibile un documento presentato per la riunione CARACAL di novembre sulle schede di dati di sicurezza estese. Riassume lo stato del lavoro tecnico nell'ambito dell'azione di revisione 3 del REACH per migliorare la qualità delle eSDS e pone alcune domande agli Stati membri in relazione alle fasi successive.

Biocidi: decisioni del BPC

Durante l’ultimo incontro di dicembre il Comitato sui prodotti biocidi (BPC) ha supportato l’approvazione delle seguenti sostanze attive e tipi di prodotto (PT):

  • creosoto da utilizzare come conservante del legno (tipo di prodotto 8); e
  • ossido di etilene da utilizzare come disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta su esseri umani o animali (tipo di prodotto 2).

Maggior informazioni in allegato.

Consultazioni pubbliche su proposte di CLH

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes
open for commenting
Start of consultation Deadline for commenting
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol; tetrabromobisphenol-A 201-236-9 79-94-7 Germ cell mutagenicity
Carcinogenicity
Reproductive toxicity
Specific target organ toxicity — repeated exposure
16/11/2020 29/01/2021
2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate 203-652-6 109-16-0 Skin sensitisation 07/12/2020 05/02/2021
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate 276-957-5 72869-86-4 Skin sensitisation 09/11/2020 22/01/2021
benalaxyl (ISO); methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninate 275-728-7 71626-11-4 Explosive
Flammable solid
Pyrophoric solid
Self-heating substance
Oxidising solid
Acute toxicity
Carcinogenicity
Specific target organ toxicity — single exposure
Hazardous to the aquatic environment
07/12/2020 05/02/2021
Dibutyltin maleate 201-077-5 78-04-6 Germ cell mutagenicity
Reproductive toxicity
Acute Toxicity – inhalation
Acute Toxicity – dermal
Acute Toxicity – oral
Specific target organ toxicity – single exposure
Specific target organ toxicity – repeated exposure
Skin corrosion/irritation
Serious eye damage/eye irritation
16/11/2020 29/01/2021
Dibutyltin oxide 212-449-1 818-08-6 Germ cell mutagenicity
Reproductive toxicity
Acute Toxicity – dermal
Acute Toxicity – oral
Specific target organ toxicity – single exposure
Specific target organ toxicity – repeated exposure
Skin corrosion/irritation
Serious eye damage/eye irritation
16/11/2020 29/01/2021
resorcinol; 1,3-benzenediol 203-585-2 108-46-3 Acute toxicity
Skin sensitisation
Specific target organ toxicity — single exposure
Hazardous to the aquatic environment
07/12/2020 05/02/2021
Tetramethylene dimethacrylate 218-218-1 2082-81-7 Skin sensitisation 09/11/2020 22/01/2021

 

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

ADR
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21/12/2020

Novità dall’UNECE – Dicembre 2020

Si segnala che l’Italia ha sottoscritto in data 17/11/2020 l’Accordo Multilaterale M331 che prevede deroghe all'ispezione periodica e al test di recipienti a pressione per il trasporto di alcuni gas della classe 2. L’accordo scadrà il 31/03/2021 e prevede che lo speditore indichi nel documento di trasporto la dicitura “Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M 331)”.

ALTRE
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21/12/2020

Brexit: Guida alla regolamentazione delle sostanze chimiche dopo il periodo di transizione

Con la fine dell’anno siamo ormai giunti anche alla fine del periodo di transizione dopo la Brexit, le aziende che lavorano con i prodotti chimici con sede in Gran Bretagna e Irlanda del Nord devono prepararsi alle nuove normative che saranno vigenti a partire dal prossimo anno, sul sito del HSE sono disponibili le guide aggiornate relativamente alla:
  • BPR
  • CLP
  • PIC
  • UK REACH
  • PPP
Tra le varie guide si segnala quella per le aziende UE che vogliono continuare a vendere a clienti in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) al termine del periodo di transizione.
BIOCIDI
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21/12/2020

Gel mani, cosmetici o biocidi?

Pubblicato sul sito della Commissione Europea un nuovo documento tecnico concordato dalle autorità nazionali e dalle parti interessate che mira a chiarire quali affermazioni i produttori di prodotti cosmetici non possono fare riguardo ai loro prodotti.

BIOCIDI
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21/12/2020

Biocidi: principi attivi

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono stati pubblicati:

  • il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1763 della Commissione del 25 novembre 2020 (G.U. dell’Unione Europea L 397 del 26/11/2020) che approva la formaldeide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3
  • Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1771 della Commissione del 26 novembre 2020 (G.U. dell’Unione Europea L 398 del 27/11/2020) che approva la massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico (POOA) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4
  • la Decisione di Esecuzione (UE) 2020/1765 della Commissione del 25 novembre 2020 (G.U. dell’Unione Europea L 397 del 26/11/2020) che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2.

Si segnala che a livello italiano a fine novembre il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi. Nello schema si prevedono fattispecie analoghe a quelle attualmente previste dal decreto legislativo n. 174 del 2000, che ha dato attuazione alla direttiva 98/8/CE.

IATA
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21/12/2020

Trasporto aereo: ecco la guida aggiornata per spedire le batterie al litio

Si segnala la pubblicazione della 2021 Lithium Battery Guidance Document.
Questo documento si basa sulle disposizioni contenute nell'edizione 2021-2022 delle Istruzioni tecniche ICAO per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea (Istruzioni tecniche) e nella 62a edizione della IATA Dangerous Goods Regulations (DGR).

 

Le informazioni sono tratte da www.iata.org

ALTRE
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21/01/2021

Precursori armi chimiche – Dichiarazione Consuntiva 2020

Si segnala che il termine per presentare la dichiarazione consuntiva per l’anno 2020 richiesta dalla normativa sui precursori di armi chimiche è fissato entro e non oltre il 28 febbraio 2021. Maggiori informazioni sul sito www.opac496.it
REACH
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21/01/2021

Notizie dall’ECHA – Gennaio 2021

Candidate List: aggiunte 2 sostanze

ECHA ha aggiornato la Candidate List con l’inserimento di 2 nuove sostanze riconosciute come altamente problematiche (SVHC).
La Candidate List attualmente contiene 211 sostanze.
Nella tabella sotto sono riportate le sostanze aggiunte nella Candidate list il 19 gennaio 2021 nonché il motivo della loro inclusione e un esempio di uso:

# Substance name EC number CAS number Reason for inclusion Examples of use(s)
1 Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether 205-594-7 143-24-8 Toxic for reproduction (Article 57 (c)) Solvent/extraction agent.
2 Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-,
bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane,
dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety
- - Toxic for reproduction (Article 57 (c)) Not registered under REACH. The mono-constituent form of the substance (dioctyltin dilaurate) is used as an additive in the production of plastics and rubber tyres.

Si ricorda che gli obblighi di legge previsti per le aziende in seguito all’inserimento delle sostanze in candidate list si riferiscono alle sostanze da sole, nelle miscele o contenute in articoli. In particolare i produttori e gli importatori di articoli contenenti le sostanze SVHC sopra elencate hanno a disposizione fino al 19 luglio 2021 per effettuare la notifica all’ECHA se sono pertinenti le seguenti due condizioni:

  • la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all’anno per produttore o importatore e
  • la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.

Ci sono esenzioni dall’obbligo di notifica se la sostanza è già registrata per l’uso o quando è possibile escludere l’esposizione. Come previsto dal Regolamento REACH, sarà seguita una procedura specifica per decidere se le sostanze dovranno essere incluse anche nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del Regolamento REACH).

Si ricorda infine che, a partire dal 5 gennaio 2021, i fornitori di articoli devono notificare le sostanze estremamente preoccupanti contenute nei loro articoli alla banca dati SCIP dell'ECHA ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti.

SCIP: già 5 milioni di notifiche ricevute

L'obbligo di presentare dati sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) negli articoli dettato dalla direttiva quadro sui rifiuti si applica a partire dal 5 gennaio 2021. I nuovi requisiti riguardano tutte le aziende che immettono sul mercato dell'UE articoli contenenti SVHC della Candidate List.
Le aziende hanno già presentato più di cinque milioni di notifiche alla banca dati SCIP. Nei prossimi mesi l'ECHA inizierà a pubblicare i dati sul suo sito web e questa funzione sarà ulteriormente sviluppata. La maggiore trasparenza sulle sostanze chimiche che destano preoccupazione aiuterà i consumatori a fare scelte più informate e a migliorare i processi di riciclaggio degli operatori dei rifiuti.

Pubblicato studio sull’impatto socio-economico delle autorizzazioni REACH

L'autorizzazione REACH ha un impatto positivo sulla salute e sull'ambiente: questo quanto emerge dal documento Socio-economic impacts of REACH authorisations pubblicato da ECHA.
Questo studio presenta l'analisi di ECHA sugli impatti socio-economici basata sui dati e sulle conoscenze raccolte durante l'implementazione del processo di autorizzazione nel periodo dal 2010 al 2020.
L'obbligo per le aziende di ottenere l'autorizzazione dalla Commissione Europea prima di utilizzare sostanze chimiche dannose ha accelerato la sostituzione e ridotto i rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, ad un costo ritenuto ragionevole.

Acqua di rubinetto pulita per tutti i cittadini dell'UE - Inizia il lavoro dell'ECHA sulla nuova direttiva

La direttiva riveduta concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano è entrata in vigore il 12 gennaio 2021. Essa mira a proteggere le persone, a migliorare l'accesso all'acqua e a garantire standard di sicurezza uniformi per l'industria. Il compito dell'ECHA è quello di redigere elenchi di sostanze chimiche che possono essere utilizzate in modo sicuro nei materiali che entrano in contatto con l'acqua potabile.

Ritiro del Regno Unito dall'UE

Il periodo transitorio del ritiro del Regno Unito dall'UE è terminato il 31 dicembre 2020 e il Protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord si applica dal 1° gennaio 2021.
Le registrazioni REACH effettuate dai produttori, dagli importatori e dagli OR del Regno Unito (GB) sono nulle se non sono state trasferite nell'UE/SEE prima della fine del periodo di transizione.
Qualora il trasferimento sia stato iniziato “lato UK” ma non ancora finalizzato “lato EU”, ECHA ricorda ai successori in UE di accettare il trasferimento il prima possibile. Se il trasferimento non sarà completato entro il 31 marzo 2021, il trasferimento sarà annullato. Ciò significa che i dichiaranti non saranno più in grado di immettere legalmente la sostanza sul mercato UE.

Restrizioni presentate che sono in fase di esame

Presentata dalla Francia una proposta di restrizione per sostanze tipo IPA, formaldeide, diossine, furani, PCB, … contenute nei pannolini usa e getta per bambini. La scadenza per i commenti sul report di restrizione è il 01/02/2021.

Guida alla stesura delle domande d'autorizzazione

Pubblicata la versione 1.1 della Guidance on the preparation of an application for authorization. Al momento l’aggiornamento è disponibile nella sola lingua inglese.

Consultazioni pubbliche su proposte di CLH

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate; bifenox 255-894-7 42576-02-3 Explosive Flammable solid
Self-reactive substance or mixture
Pyrophoric solid
Self-heating substance or mixture
Substance or mixture which in contact with water emits flammable gas
Oxidising solid Organic peroxide
Substance or mixture corrosive to metals
Acute toxicity
Skin corrosion/irritation
Serious eye damage/eye irritation
Skin sensitization
Germ cell mutagenicity
Carcinogenicity
Reproductive toxicity
Specific target organ toxicity — single exposure
Specific target organ toxicity — repeated exposure Hazardous to the aquatic environment
Hazardous for the ozone layer
11/01/2021 12/03/2021
reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) 430-050-2 - Hazardous to the aquatic environment 11/01/2021 12/03/2021
2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate 203-652-6 109-16-0 Skin sensitisation 07/12/2020 05/02/2021
benalaxyl (ISO); methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninate 275-728-7 71626-11-4 Explosive
Flammable solid
Pyrophoric solid
Self-heating substance
Oxidising solid
Acute toxicity
Carcinogenicity
Specific target organ toxicity — single exposure Hazardous to the aquatic environment
07/12/2020 05/02/2021
resorcinol; 1,3-benzenediol 203-585-2 108-46-3 Acute toxicity
Skin sensitisation
Specific target organ toxicity — single exposure Hazardous to the aquatic environment
07/12/2020 05/02/2021

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

 

ADR
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21/01/2021

Novità dall’UNECE – Gennaio 2021

È disponibile per il download l’Accordo ADR edizione 2021 sul sito dell’UNECE. I file sono in lingua inglese, francese e russo. È stato pubblicato anche il corrigendum per la versione inglese ECE/TRANS/300/Corr.1 e francese ECE/TRANS/300/Corr.2.
Nella sola lingua inglese sono disponibili anche i file con evidenziati i cambiamenti rispetto alla precedente edizione (Volume 1 e Volume 2).
Si segnala che sul sito del OTIF è disponibile il Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) 2021 in inglese, francese e tedesco.

Potete trovare la traduzione in italiano del Regolamento RID edita da Flashpoint a questo link.

IATA
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21/01/2021

Trasporto aereo – Addendum I alla 62ma Edizione del DGR IATA

Si segnala la pubblicazione del Addendum I al manuale DGR IATA che apporta alcune modifiche alla 62ma Edizione entrata in vigore il 1° gennaio 2021.
L’Addendum segue quello pubblicato dall’ICAO alle sue Technical Instructions e, oltre alle consuete modifiche alle state e operator variations, va a prevedere la possibilità per gli operatori di trasportare igienizzanti per le mani e prodotti per la pulizia a base di alcool da utilizzare sull'aeromobile durante il volo o la serie di voli per l'igiene dei passeggeri e dell'equipaggio.
L’addendum esenta anche il trasporto dei vaccini per il COVID-19 contenenti GMOs o GMMOs dalle prescrizioni del regolamento e introduce la A220 per il trasporto dei vaccini con data-loggers e/o cargo tracking devices con batterie al litio.

 

Le informazioni sono tratte da www.iata.org

ALTRE
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21/01/2021

Precursori di esplosivi: entrata in vigore del Regolamento 2019/1148

Si segnala che il Regolamento (UE) 2019/1148, che abroga il Regolamento (UE) 98/2013, relativo all’immissione sul mercato di precursori di esplosivi ovvero di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, entra in vigore il 1° Febbraio 2021. I nuovi obblighi imposti dal regolamento comunitario e le relative responsabilità in capo alle imprese meritano la massima attenzione da parte del management.
REACH
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21/01/2021

Regolamento (UE) 2020/2160: Modifica Allegato XIV REACH

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/2160 della Commissione del 18 dicembre 2020 (G.U. dell’Unione Europea L 431 del 21/12/2020) che modifica l’allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per quanto riguarda il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, polimeri e omologhi).
Lo scopo è quello di consentire di proseguire l’utilizzo del gruppo di sostanze per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di medicinali, dispositivi medici e accessori per dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e per l’uso in detti dispositivi medici o accessori in vista del loro utilizzo per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione della COVID-19, dopo il 4 gennaio 2021.

ALTRE
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21/01/2021

PIC: Decisione 2020/2182

È stata pubblicata la Decisione di Esecuzione (UE) 2020/2182 della Commissione del 18 dicembre 2020 (G.U. dell’Unione Europea L 433 del 22/12/2020) che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del Regolamento (UE) n. 649/2012 e che modifica la decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell’Unione sull’importazione di talune sostanze chimiche a norma di tale Regolamento. In particolare le risposte sull’importazione di forato ed esabromociclododecano sono riportate nell’allegato I alla decisione, nell’allegato II sono invece riportate per pentabromodifeniletere commerciale, ottabromodifeniletere, acido perfluorottano sulfonato, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili.

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