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Restrizioni nell’immissione in commercio di sostanze e preparati pericolosi

Segnaliamo le direttive che modificano la 76/769/CEE da recepire a varie scadenze dagli Stati membri:

– direttiva 2002/61/CE del 19 luglio 2002 (diciannovesima modifica della 76/769/CEE)
oggetto: coloranti azoici
recepimento: entro l’11 settembre 2003
applicazione: dall’11 settembre 2003
– direttiva 2002/62/CE del 9 luglio 2002 (nono adeguamento tecnico dell’allegato I alla 76/769/CEE)
oggetto: composti organostannici
recepimento: entro il 31 ottobre 2002
applicazione: dal 1° gennaio 2003
– direttiva 2002/45/CE del 25 giugno 2002 (ventesima modifica della 76/769/CEE)
oggetto: paraffine clorurate a catena corta
recepimento: entro il 6 luglio 2003
applicazione: dal 6 gennaio 2004

ed inoltre la

– proposta di direttiva recante la venticinquesima modifica della 76/769/CEE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 126E del 28/05/2002
oggetto: sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione

La proposta di direttiva aggiorna l’allegato I della 76/769/CEE in occasione del XXVIII adeguamento tecnico alla 67/548/CEE (direttiva 2001/59/CE) estendendo la lista delle sostanze contenuta nell’allegato stesso.
Ricordiamo, tra le varie sostanze, il tricloroetilene (la comune trielina) che è presente come sostanza cancerogena di categoria 2 nell’allegato I aggiornato.
Pertanto gli imballaggi contenenti trielina, dopo l’emanazione della direttiva specifica ed il successivo recepimento nazionale, saranno da destinarsi esclusivamente ad utilizzatori professionali mentre sarà vietata la vendita al pubblico.

In “Leggi e Decreti” il testo delle suddette direttive e proposta di direttiva.

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